Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 21. 1. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne da' l'annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero.
2. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:
a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonche' fra questi ultimi e gli estranei;
b) vigilare perche' i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati;
c) curare che siano osservate le disposizioni dell'art. 471 del codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza;
d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero.
2. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:
a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonche' fra questi ultimi e gli estranei;
b) vigilare perche' i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati;
c) curare che siano osservate le disposizioni dell'art. 471 del codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza;
d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Procedura penale, interessati, obbligo da parte del giudice di chiamarli in causaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007 · 322.06827
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2006, n. 10391Provvedimento: […] indicazione che la verbalizzazione a richiesta del difensore non corregge minimamente, dandosi ivi atto unicamente della difficoltà del commesso di ricordare se la causa fosse stata o meno chiamata. E, quanto a tale ulteriore circostanza, deve pure essere ricordato che nè il citato art. 471 ne' il D.M. 30 settembre 1989, n. 334, art. 21 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale) prescrivono che tra le funzioni dell'ufficiale giudiziario rientri quello di chiamare la causa;Leggi di più...
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