Articolo 21 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 20Articolo 22
Versione
24 ottobre 1989
Art. 21. 1. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne da' l'annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero.
2. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:
a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonche' fra questi ultimi e gli estranei;
b) vigilare perche' i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati;
c) curare che siano osservate le disposizioni dell'art. 471 del codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza;
d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente