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10 gennaio 2002
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2 febbraio 2016
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18 dicembre 2025
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Art. 1. (L)
Ambito di applicazione 1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
3-bis. ((Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.))
Ambito di applicazione 1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
3-bis. ((Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.))
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- 1. AMBIENTEDIRITTO.it: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA n.02Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ambiente – Obblighi di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici – Promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della direttiva – Convenzione di Aarhus – Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Organizzazioni per la tutela dell'ambiente e diritto di partecipazione e impugnazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Politica dell'Unione europea in materia di acque – Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Progetto che può avere un impatto sullo stato …
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Giurisprudenza • 440
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