Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°23115 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) entrambi rapp.ti e difesi giusta
[...] C.F._2 procura in atti dall'Avv. KROGH PAOLO (c.f.: presso C.F._3 il cui studio in Napoli alla Via Toledo n. 265 sono elettivamente domici- liati;
- ATTORI
E
(p.iva , in persona del legale rapp.te pro tem- CP P.IVA_1 pore , rapp.ta e difesa giusta procura in atti Controparte_2 dall'Avv. ORANGES GIANLUIGI (c.f.: presso il cui C.F._4 studio in Napoli alla Via F. Giordani, 56 è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da me- morie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
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Gli attori hanno rappresentato: che tali infiltrazioni interessavano la loro proprietà da molti anni;
che dette infiltrazioni erano già state oggetto di un precedente giudizio, definito dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 929/2019, con la quale era stata dichiarata la responsabilità della CP nella causazione dei fenomeni infiltrativi che avevano interessato,
[...] in particolare, il bagno e antibagno al piano terra (piano S1) ed il vano corridoio-disimpegno al primo piano sottoposto (piano S2); che la socie- tà proprietaria era stata condannata all'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione delle cause ed al pagamento, in favore degli attori, della somma necessaria per la rimessione in pristino dell'immobile di lo- ro proprietà. Hanno, inoltre, dedotto che, nonostante la sentenza di condanna, la causa dei fenomeni infiltrativi non era stata oggetto di ri- soluzione totale da parte della società convenuta;
che il perdurare della problematica aveva causato un ulteriore aggravamento dei danni pre- senti nell'immobile di loro proprietà; che detto aggravamento aveva ri- guardato la camera da letto al piano terra (S1) e tutti gli altri ambienti del primo piano sottoposto (S2), cui si erano aggiunti ulteriori danni ri- conducibili ad un allagamento del maggio 2021, che aveva causato il “di- stacco di intonaci, lesioni nelle murature, scostamenti delle cornici, de- formazione e ammaloramento del mobilio per l'imbibizione dell'acqua”. Azionato separato procedimento dinnanzi al G.E. ai sensi degli art. 612 c.p.c., per l'esecuzione dei lavori di eliminazione delle cause delle infiltra- zioni (sentenza n° 929/2019), parte attrice ha chiesto la condanna della SO. al risarcimento dei danni da mancato godimento CP_3 dell'immobile, a partire dalla data di emissione della precedente senten- za e sino all'eliminazione effettiva della cause delle infiltrazioni, nonché i danni relativi alle ulteriori spese necessarie per il ripristino dell'immobile.
Costituitasi regolarmente in giudizio, la , ha chiesto il rigetto CP della domanda perché inammissibile, oltre che infondata in fatto e in di- ritto. In particolare, ha dedotto l'inammissibilità del giudizio per essere esso la sostanziale riproposizione del procedimento rg. n. 3374/2016, conclusosi con la sentenza n. 929/2019 e fatta oggetto di accordo tran- Co sattivo, in virtù del quale la SO aveva versato agli attori l'importo di euro 24.000,00 a titolo di risarcimento danni per le infiltrazioni oggetto di lite;
la convenuta ha, pertanto, respinto ogni imputazione di respon- sabilità in ordine ai danni lamentati da parte attrice, sia sotto il profilo dell'an debeatur (in quanto, lungi dall'essere rimasta inerte, la stessa avrebbe, successivamente alla sentenza n. 929/2019, provveduto ad eseguire dei lavori manutentivi alle botole sovrastanti la proprietà degli attori tali da risolvere le cause del fenomeno infiltrativo, sicché la pre- senza di ulteriori danni non sarebbe comunque ad essa ascrivibile) sia
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sotto il diverso profilo del quantum debeatur.
Risultando contestata la causa dei cd. danni da “aggravamento” delle in- filtrazioni nonché l'entità degli stessi, la causa veniva istruita con consu- lenza tecnica d'ufficio e, successivamente, riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e merita acco- glimento nei limiti di seguito esposti.
La norma da applicare in materia è l'art.2051 c.c. Ed invero, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. civ., Sez. III, 10/03/2009, n. 5741).
Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti da tempo affermatosi in giurisprudenza, e qui riportati solo in sintesi, occorre richiamare le conclusioni dell'accertamento tecnico eseguito dal CTU Ing. ove si Per_1 reputa che il responsabile dell'aggravamento dei danni causati all'immobile di parte attrice sia la proprietaria convenuta per la mancata manutenzione del vano tecnico della piscina della sua proprietà, sovra- stante la proprietà Sul punto il Consulente tecnico d'ufficio, in T_ risposta ai quesiti posti dal G.U., ha evidenziato: “lo scrivente, per quanto sopra ispezionato e analizzato, ha accertato la sussistenza delle infiltra- zioni lamentate dagli attori” ed ha accertato che il perdurare del feno- meno infiltrativo ha causato ulteriori danni rispetto a quelli già oggetto di accertamento giudiziale. In particolare, il CTU ha rilevato: “Confron- tando il grafico di rilievo fatto dal sottoscritto per l'accertamento tecni- co preventivo depositato il 29/10/2017, si rileva che le zone oggetto delle infiltrazioni sono aumentate, infatti, nel 2017 le infiltrazioni erano concentrate per il piano terra al solo bagno padronale e per il piano se- minterrato alla sola parete con i due armadi incassati nella muratura e nei corridoi oggi si rileva: - che al piano terra oltre al bagno padronale anche la cucina, il salone e la camera da pranzo, presentano danni da in- filtrazione d' acqua. - che al piano seminterrato oltre alla parete con i due armadi incassati nella muratura e al corridoio, le zone infiltrative sono presenti nelle due camere da letto e sulla parete del corridoio lato 3
opposto”.
Quanto alle cause dell'aggravamento dei danni occorsi all'immobile di parte attrice, il perito evidenzia con chiarezza che: “dall'esame visivo del terrazzo di copertura con piscina e dell'appartamento sottostante, si è osservato che le infiltrazioni sono in atto. La guaina che ricopre il ter- razzo di copertura è invecchiata e non assolve più la sua funzione d'impermeabilizzazione, in più punti. I danni, derivanti da infiltrazioni di acqua piovana, sono stati causati: dall'incapacità della guaina imper- meabilizzate del terrazzo di copertura, di assolvere il proprio compito, per vetustà (la guaina è posta in opera da oltre venticinque anni); dalla cattiva realizzazione di un pozzetto d'ispezione non a tenuta e all'assenza di un cavedio per l'alloggiamento delle tubazioni di carico e scarico delle tubazioni idriche della piscina;
la non realizzazione della ri- costruzione del muro di sostegno in pietra con il relativo retrostante drenaggio, necessario per regimentare le acque piovane che bagnano i terreni del giardino e la retrostante opera di sostegno e da qui raggiun- ge l'adiacente vano cucina”.
In aggiunta, il CTU sottolinea che la ragione per la quale dette infiltrazio- ne hanno continuato a produrre danni alla proprietà attorea va indivi- duata nell'inerzia della SO.FI. a provvedere, in maniera idonea, all'esecuzione dei lavori atti ad eliminarne la causa, già oggetto di con- danna, con la sentenza n. 929/2019 del Tribunale di Napoli, lavori ese- guiti solamente in forza dell'ordine di esecuzione emesso dal G.E. nella procedura ex art. 612 c.p.c. azionata dagli odierni attori (si veda docu- mentazione prodotta ed allegata agli atti di causa). Ed invero, risulta in atti che il lavoro al locale tecnico della piscina, ritenuto causa delle infil- trazioni, è stato eseguito solo a dicembre 2022, con la conseguenza che l'acqua proveniente dal locale tecnico ha continuato a intaccare le su- perfici murarie della sottostante proprietà dal gennaio 2019 T_
(data di pubblicazione della sentenza n.929/2019) al dicembre 2022. Tale situazione ha comportato l'ulteriore degrado del bene in proprietà atto- rea nonché l'aggravamento delle condizioni dei locali (già degradati e ri- sarciti in parte nel 2017).
Nessuna responsabilità, quantomeno nell'aggravamento dei danni, può essere imputata agli attori, come invece eccepito dalla per non CP aver eseguito i lavori di rimessione in pristino successivamente al risar- cimento ottenuto in data 25.11.2019, considerato che l'esecuzione di detti lavori, in mancanza di opportuna risoluzione della causa infiltrativa di esclusiva competenza della convenuta, sarebbe stato un mero pallia- tivo che avrebbe comunque determinato solo un temporaneo migliora- mento delle condizioni dell'immobile. Condivisibili appaiono, sul punto, le osservazioni del CTU, il quale precisa che: “dopo il risarcimento danni av- venuto il 25.11.2019, i coniugi non hanno mai eseguito i lavori T_ di ripristino nel loro appartamento (come descritto nel computo metrico liquidato), perché le pareti a loro dire, erano ancora bagnate, dato che i
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lavori d' impermeabilizzazione del sovrastante locale tecnico a farsi non veniva eseguito dalla e il muro di contenimento non era stato CP ricostruito”.
Orbene, sulla scorta delle conclusioni della CTU, appare dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati da parte attrice nel presente giu- dizio (che costituiscono l'aggravamento dei precedenti già oggetto di ac- certamento giudiziale) e l'inerzia della società convenuta che, non ripa- rando immediatamente le cause delle infiltrazioni riconosciute in giudi- zio ne ha aggravato le conseguenze, con ulteriori danni alla proprietà at- torea;
dimostrata, quindi, la riconducibilità dell'aggravamento dei danni all'immobile di proprietà della alla luce dei principi in prece- CP denza richiamati, si ritiene sufficientemente dimostrata la responsabili- tà ex art. 2051 c.c. della convenuta proprietaria per gli ulteriori danni ar- recati all'immobile degli attori a fare data dal 2019, ponendo detta nor- ma un addebito di responsabilità, fatta salva la prova del caso fortuito – invero non fornita nel caso di specie -, in capo a colui il quale ha la cu- stodia e che, quindi, in tale qualità risponde dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la concreta manutenzione.
La va, pertanto, condannata all'esecuzione dei lavori neces- CP sari per l'eliminazione definitiva delle cause delle infiltrazioni;
specifica il CTU che “il terrazzo di copertura ha bisogno di un intervento radicale di ristrutturazione e sostituzione dell'impermeabilizzazione, perché inter- venti localizzati (già eseguiti dalla non hanno dato buoni CP_4 risultati e non garantiscono la tenuta nel tempo”; pertanto la SO CP_3 va condannata alla esecuzione dei lavori tutti dettagliatamente previsti alle pagine 40 e 41 della relazione peritale (che qui sono da intendersi in- teramente richiamati e trascritti), quantificati dal consulente d'ufficio in euro 30.725,00 oltre iva e spese tecniche.
La convenuta deve, inoltre, essere condannata al risarcimen- CP to dell'ulteriore danno subito da parte attrice, per il ripristino degli am- bienti danneggiati dalle infiltrazioni (lavori precisati a pag. 41 e 42 e quantificati dal consulente sempre facendo applicazione della tariffa opere edili della Regione Campania e dei prezzi di mercato di Capri), per complessivi euro 12.667,12 oltre IVA (euro 5.707,50 per i lavori al piano terra dell'appartamento ed euro 6.959,62 per i lavori al piano T_ seminterrato). Tuttavia, a detta somma va detratto l'importo già corri- sposto dalla convenuta in virtù della sentenza n.929/2019 per la rimes- sione in pristino dell'immobile, pari ad euro 10.194,65 (oltre IVA, somma ricompresa nel complessivo di euro 24.000,00 versati a titolo di risarci- mento danni di cui vi è quietanza del 25.11.2019 in atti). Pertanto, ri- chiamando le conclusioni del CTU, il valore dell'incremento del danno cui va condannata la per le nuove infiltrazioni, rilevate CP all'attualità, è pari ad euro 2.500,00.
Le somme devono ricomprendere l'IVA, quale componente immanente del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/01/2010, n. 1688).
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Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Su- prema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine al contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione mo- netaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto an- che il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal credito- re;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice se- condo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le cir- costanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subi- to per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mone- taria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, i convenuti dovranno corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 2.109,70 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al gennaio del 2019; Indice febbraio 2025: 121,1; indice gennaio 2019:102,2; raccordo indici:1; Indi- ce devalutazione 0,844) e, quindi, anno per anno, a partire dal gennaio 2019 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate come esplici- tato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno esse- re corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulte- riori interessi al tasso legale.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno per ciò che concerne il mancato godimento dell'immobile per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo vanno richiamati, innanzitutto, i principi individuati dalla giu- risprudenza in tema di risarcimento del danno da mancato godimento di immobili che ricomprende il mancato godimento diretto e indiretto dello 6
stesso: il primo si ha nel caso in cui il pregiudizio determinato dal fatto colposo del terzo, intaccando l'interesse diretto dei proprietari ad abita- re l'immobile, ad esempio nelle ipotesi in cui lo stesso costituisce “prima casa di abitazione” e dimora familiare, si riflette su valori fondamentali della persona umana, costituzionalmente riconosciuti, dando luogo alla possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale;
il secondo deriva dalla mancata possibilità di utilizzare il bene in via indiretta, ossia di con- seguire l'utilità di regola ricavabile dallo stesso in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, riconducibile al danno patrimoniale sia nella species del mancato guadagno che del lucro cessante (v. Cass. Civ., sent. n. 31233/2018).
Tuttavia, per entrambe le categorie di danno patrimoniale e non patri- moniale, la giurisprudenza richiamata invoca la prova del danno.
In tema di danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità per lesione di diritti costituzionali diversi dalla salute, a fron- te di fatti lesivi dei diritti di proprietà, subordinandola però alla precisa prova in giudizio dei pregiudizi subiti, anche tramite presunzioni, affer- mando che “l'assenza di un danno biologico documentato non osta al ri- sarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni ille- cite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e pie- na esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti co- stituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere for- nita anche con presunzioni” (cfr. Cass. civ., ord. n. 10861 del 07.05.2018).
Quanto al danno patrimoniale, superando il precedente orientamento che riteneva configurabile l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni pa- trimoniali subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della di- sponibilità del bene, la Suprema Corte di recente ha affermato, paralle- lamente all'analogo percorso seguito per i danni non patrimoniali, la ne- cessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale in- tercorrente tra "condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa", sicché identiche risulterebbero le esigenze di prova – sia per l'an che per il quantum – del danno non patrimoniale o patrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 2018, n. 31233). Ancor più di recente i Giudici di legittimità hanno con- cluso che “nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudi- zio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. civ., sent. n. 30791 del 2 dicembre 2024;
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nello stesso senso v. Cass. civ., sent. 33645 del 15 novembre 2022).
In conseguenza, la parte che richiede il risarcimento del danno per man- cato godimento dell'immobile a fronte di un evento lesivo cagionato dal terzo ha l'onere di provare in giudizio, sebbene anche tramite ricorso a presunzioni, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e il pregiudizio che ne è conseguito.
Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta suddetta prova. Gli attori domandano il risarcimento per non aver potuto godere dell'immobile o locarlo a causa dello stato di inabitabilità dello stesso determinato dalle infiltrazioni imputabili alla SO.FI. a far data dal feb- braio 2019. Tuttavia, dal punto di vista causale, il pregiudizio rappresen- tato dagli attori del mancato godimento dell'immobile può essere cau- salmente addebitabile alla loro condotta, per aver scelto volontariamen- te di non eseguire i lavori necessari a ripristinare lo status quo ante dei locali. In particolare, va rilevato non solo che gli attori ben potevano già eseguire lavori in danno prima del novembre 2019, ma soprattutto che dette opere di ripristino potevano essere eseguite dopo il novembre 2019 considerata la somma di denaro corrisposta dalla SO.FI. (cfr. atto di transazione), riservandosi di agire per i maggiori danni che da lì si sareb- bero manifestati, per non avere la società odierna convenuta risolto la causa all'origine delle infiltrazioni. Qualora gli attori avessero provvedu- to all'esecuzione delle opere di ripristino del bene, l'immobile di certo non sarebbe rimasto “inabitabile” per oltre tre anni. In altre parole, pur senza poter escludere il verificarsi di nuove infiltrazioni per non averne risolto parte convenuta la causa delle stesse, gli attori ben potevano agire, anche con l'utilizzo della somma di denaro corrisposta il 25.11.2019 dalla SO.FI., per recuperare una immediata piena disponibili- tà e abitabilità dell'immobile. Né vi è, peraltro, prova idonea che, per la esecuzione di detti lavori, le parti avrebbero dovuto necessariamente lasciare libero l'immobile di loro proprietà.
Anche sul versante del profilo del danno, non sembra essere raggiunta sufficientemente prova a fondamento della domanda. Ed invero, parte attrice non dimostra il fatto stesso dell'impossibilità di godere del bene per causa imputabile a parte convenuta;
i segni visibili delle infiltrazioni sulle pareti, la presenza di macchie di umidità, formazione e forte odore di muffe, murature degradate e di diverse colorazioni, ben individuate dal CTU in parte dell'immobile di proprietà ben potevano essere T_ eliminate da parte attrice con l'esecuzione dei lavori di ripristino di cui sopra si è già detto e per cui ha percepito le somme in atti accertate: per scelta di parte attrice l'immobile non è stato posto in grado di essere abitato o locato a terzi, per cui alcuna domanda di risarcimento in tale senso può essere accolta.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita dalla motivazione che prece- de.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in as- 8
senza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del decisum (scaglio- ne fino a 52.000) ai valori medi.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta soccombente, con onere di restituzione a parte at- trice per tutto quanto al fine anticipato e documentato.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione disattesa, così provvede:
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attrice e, ac- certata l'esclusiva responsabilità della nella causazio- CP ne dell'aggravamento delle infiltrazioni oggetto di causa, la con- danna all'esecuzione, nel rispetto assoluto della normativa vigen- te (nessuna esclusa), dei lavori tutti indicati nella CTU in atti per l'eliminazione totale delle infiltrazioni ivi accertate;
• condanna la al pagamento, in favore di CP T_ Pt_3
e , delle ulteriori somme necessarie
[...] Parte_2 per la rimessione in pristino dell'immobile di loro proprietà quanti- ficate in complessivi € 2,500,00 oltre I.V.A. ed oneri tecnici ed inte- ressi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 2.109,70 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal gennaio 2019 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò ol- tre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così ri- sultante al momento testé indicato sino al saldo effettivo;
• condanna in persona del legale rappresentante pro CP tempore, al pagamento, in favore di e Parte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_2
€ 550 per spese ed € 7.616 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
• pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U.
Così deciso in Napoli il 08.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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