CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr. ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 201/2023 - giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 426/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Paola, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in Teggiano (SA) via Salici Bonetti n. 16 – Appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
E
rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Salerno, con domicilio legale in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 58 – Appellato in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
NONCHE
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno – Interventore obbligatorio Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.Il Tribunale di Salerno con ordinanza n. 15746/2017 emessa in data 8/11/2017, ai sensi dell'art. 702
ter c.p.c., ha rigettato le domande di protezione internazionale finalizzata al riconoscimento dello
status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria articolate da
[...]
nato in [...] in data [...]. Parte_1
In particolare, per quel che qui rileva, il Giudice di primo grado – premesso che: a) il richiedente aveva dichiarato alla Commissione territoriale di essersi allontanato dal Paese di origine perché non aveva un lavoro, né una casa dove abitare, né una famiglia, essendo cresciuto in orfanatrofio, sicchè
la vicenda personale di era una “ vicenda di solitudine, povertà e disperazione”; Parte_1
b) il Burkina Faso è uno dei Pasi più poveri del mondo – ha respinto la domanda di protezione umanitaria, richiamando il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 24544/2011, in forza del quale la protezione umanitaria consiste in una tutela residuale e temporanea che va riconosciuta quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione, ed argomentando che “ le motivazioni già esposte, oltre ad
escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della
protezione sussidiaria, inducono ad escludere una situazione attuale di pericolo per l'incolumità del
ricorrente in caso di forzato ritorno nel paese di origine”.
1.1. ha impugnato la suindicata ordinanza ed ha criticato le ragioni della Parte_1
decisione poste a sostegno del rigetto di tutte le domande da lui formulate. In particolare l'appellante con l'interposto gravame ha dedotto, fra l'altro, l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto è in Italia da quattro anni ed è ben inserito nel contesto in cui attualmente vive, avendo intrapreso percorsi di scolarizzazione, avendo frequentato corsi professionali per l'apprendimento del mestiere di pizzaiolo ed essendo iscritto al corso serale per ristorazione presso l'Istituto di Istruzione Superiore di Castelnuovo Cilento;
nel contempo ha segnalato che il suo Paese di origine, come riportato nel sito specializzato
Ruralpoverty.org., è uno dei Paesi più poveri al mondo e tale situazione di povertà è aggravata dai conflitti interni;
gran parte della popolazione è “ a rischio di insicurezza alimentare” ed ha un accesso limitato all'acqua potabile. In tale contesto – conclude – il rientro in Burkina Parte_1
Faso comporterebbe per il richiedente la lesione di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute e all'alimentazione, e condizioni di vita in una “ situazione di estrema difficoltà economica e sociale”.
1.2. La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 1401/2021 emessa il 7/7/2021 e depositata il
29/9/2021 ha respinto l'appello e conseguentemente ha confermato integralmente l'ordinanza impugnata ed ha compensato le spese processuali.
In sintesi la Corte di Appello in ordine alle censure relative alla statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria ha in primo luogo precisato che nel caso di specie trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 5 comma VI d.lgs. n. 286/1998, in vigore al momento della proposizione della domanda;
di poi ha sostenuto che non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, sulla base della seguente argomentazione: << L'appellante ha prodotto
documentazione attestante la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza al
31.08.2009 ( recte 31.08.2019) nonché l'attestato di frequenza e il diploma relativo al corso serale
di enogastronomia. L'integrazione in territorio italiano, come innanzi documentata, non consente di
per sé di ritenere sussistenti i presupposti per la protezione internazionale richiesta, dovendo
comunque valutarsi la situazione soggettiva in concreto dell'istante avuto riguardo al Paese di
origine secondo la valutazione comparativa menzionata dalla Suprema Corte di Cassazione. A mente
dell'orientamento della Corte di Cassazione che si ritiene condivisibile ( cfr. Cass. Sez. I sentenza n.
4455 del 23/02/2018), infatti, in materia di protezione internazionale “ il riconoscimento del diritto
al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998
al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del
richiedente con riferimento al Paese d'origine al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare
la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile
costitutivo dello statuto della dignità personale in correlazione con la situazione di integrazione
raggiunta nel Paese di accoglienza”. In sostanza il livello di integrazione in Italia non può essere
considerato isolatamente ed astrattamente “ né il diritto può essere affermato in considerazione del
contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese
di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU può soffrire
ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento di interessi pubblici
contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull'immigrazione particolarmente nel caso
in cui lo straniero non possiede uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi
risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale”
(si confronti Cass. Sez. 6 ord, n. 17072 del 26 giugno 2018). Non emerge nel caso di specie il rischio
del richiedente di essere immesso in esito al rimpatrio in un contesto sociale, politico ed ambientale
idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali e ciò
sulla base di una valutazione ancorata alla situazione individuale della vita privata e familiare del
richiedente in Italia comparata alla situazione personale che egli ha vissuto pima della partenza
come sopra descritta (comunque svolgeva attività lavorativa sebbene non regolare) ed alla quale egli
si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio;
in caso contrario si prenderebbe in
considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo
Paese di origine in termini del tutto generali ed astratti in contrato con il parametro normativo di
cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 (si confronti Cass. Sez. 6 ordin. N. 9304 del
3/04/2019) >>.
1.3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
impugnando esclusivamente la statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria. 1.4. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 426/2023 depositata il 10/1/2023 ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
In particolare il Supremo Collegio - dopo avere osservato : << che , nel rigettare la domanda di
riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata si è attenuta al principio
enunciato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione della predetta misura, non è
sufficiente l'esame del livello d'integrazione economico-sociale raggiunto dal richiedente in Italia,
isolatamente ed astrattamente considerato, ma occorre procedere ad una comparazione, da condursi
caso per caso, con la situazione in cui egli versava prima di allontanarsi dal Paese di origine, ed alla
quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, in modo tale da verificare se il
reinserimento nel contesto di provenienza possa determinare la privazione della titolarità e
dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della
dignità personale (cfr. Cass. Sez. Un.,13/11/2019 n. 29459 ; Cass. Sez. I , 14/08/20920, n. 17130;
23/02/2018, n. 4455);che la più recente giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato che,
nell'ambito della valutazione richiesta ai fini dell'applicazione della misura in questione, dev'essere
attribuito un particolare rilievo a situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità
eventualmente in atto nel Paese di origine, le quali possono giustificare il riconoscimento del diritto
alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello d'integrazione economica e
sociale in Italia;
che è stato altresì chiarito che, anche laddove non possano ravvisarsi le predette
condizioni, la situazione in cui il richiedente versava prima dell'espatrio è destinata ad assumere un
peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado d'integrazione che egli dimostri di aver raggiunto
nella società italiana, aggiungendosi che, qualora si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il
ritorno nel Paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita
privata e/o familiare, tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU , deve
ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, tale da giustificare, ai sensi del D.Lgs
n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il riconoscimento del permesso di soggiorno (cfr . Cass., Sez. Un., 9/09/2021 , n. 24413); che, conformemente al predetto criterio, denominato di "proporzionalità
inversa", si è affermata nella materia in esame la nozione di "comparazione attenuata", riferibile alle
ipotesi in cui lo straniero abbia raggiunto un apprezzabile livello d'integrazione socio-lavorativa in
Italia, e consistente nel ridimensionamento del ruolo assegnato, nell'ambito della predetta
valutazione comparativa, alla situazione in cui il richiedente versava prima dell'abbandono del Paese
di origine, in favore di una più ampia considerazione del peggioramento che le sue condizioni di vita
subirebbero in dipendenza del rimpatrio, sotto l'aspetto non solo del godimento dei diritti
fondamentali, ma anche della situazione occupazionale (cfr. Cass, Sez. I, 10/01/2022 n. 465 ;
12/11/2021, n. 34095) e delle relazioni sociali e familiari (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2022, n. 677;
12/11/2021, n. 34096)- ha concluso che << non può condividersi la valutazione compiuta dalla
Corte territoriale, la quale, pur avendo dato atto del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente
in Italia, comprovato dall'avvenuto reperimento di una stabile occupazione e dallo svolgimento di un
corso serale di enogastronomia, ne ha affermato l'insufficienza ai fini del riconoscimento della
protezione umanitaria, ponendo in risalto l'omessa dimostrazione che il rimpatrio comporterebbe il
suo reinserimento in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a determinare una
significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali, e ciò sia in considerazione della mancata
allegazione di elementi idonei ad evidenziare una condizione di vulnerabilità personale, sia della
situazione personale in cui egli versava prima dell'abbandono del Paese di origine >>.
1.5. con atto notificato il 4/3/2023, ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Salerno ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ed ha concluso per l'accoglimento della domanda di protezione umanitaria e la condanna del al pagamento delle spese processuali. Controparte_1
1.6. Il , costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
1.7. La Corte con ordinanza del 31/10/2023, resa all'esito della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 2. In via preliminare il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) – come il presente giudizio - non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulla domanda proposta dalle parti (cfr. Cass. n. 13833/2002; Cass. n. 1824/2005; cfr. anche motivazione Cass. S.U.
n. 11844/2016; Cass. n. 15143/2021; Cass. n. 24372/2022).
Va , poi, rimarcato che nel caso di specie è inammissibile la domanda di protezione sussidiaria articolata da nel presente giudizio di rinvio per la prima volta nella comparsa Parte_1
conclusionale non solo perché la comparsa conclusionale ha soltanto la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il Giudice non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. ( cfr. Cass. n. 20232/2022; Cass. n. 16582/2005), ma anche – e ancor prima – perché la statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria resa dal Tribunale con ordinanza n. 15746 dell'8/11/2017, confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n.1401/2021, è passata in giudicato atteso che ha impugnato con il Parte_1
ricorso per cassazione la predetta sentenza n. 1401/2021 esclusivamente nella parte relativa al rigetto della domanda di protezione umanitaria.
Ne consegue che la cognizione della Corte di Appello nel presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
può investire solo la domanda di protezione umanitaria.
3. Chiariti tali profili, occorre procedere alla disamina della domanda di protezione umanitaria,
applicando i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 426/2023 da cui ha tratto origine il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.. Il Collegio ritiene che la suindicata domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Va, infatti, evidenziato che ha allegato e comprovato un apprezzabile grado di Parte_1
integrazione sul territorio italiano in quanto dalla documentazione prodotta emerge che il richiedente ha intrapreso un percorso scolastico ed ha conseguito il diploma presso l'Istituto Professionale Settore
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Castelnuovo Cilento e l'attestato di partecipazione al corso di formazione di pizzaiolo che hanno favorito il suo accesso nel mondo del lavoro come dimostrato dal contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/8/2019 stipulato con la società Immobil Gest s.r.l. Hotel Baia con sede in Palinuro (SA) e dal successivo contratto a tempo determinato stipulato in data 11/6/2020 con L'opera di un altro Società Cooperativa sociale con sede in Sala Consilina (SA) con scadenza al 31/12/2020 e prorogato fino al 30/4/2021, a cui ha fatto seguito il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la Cooperativa Sociale il Sentiero con sede in Teggiano (SA) il 10/5/2021 con scadenza al 30/6/2022.
Va precisato che la missiva del 5/7/2023 con cui ha Controparte_2
comunicato a che il contratto di lavoro stipulato in data 1/12/2002 con scadenza Parte_1
al 30/6/2023 era stato convertito a partire dal 30/6/2023 in contratto a tempo indeterminato non è
utilizzabile ai fini della decisione, trattandosi di documento che, sebbene di formazione successiva alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, è stato prodotto soltanto con la comparsa conclusionale ( cfr. Cass. n. 12574/2019).
Orbene la Corte ritiene che le emergenze processuali innanzi indicate dimostrano l'impegno profuso da per inserirsi nel tessuto economico-sociale del nostro Paese e l'esito positivo degli Parte_1
sforzi da lui compiuti, dovendosi a tale riguardo evidenziare che è indicativo di un livello elevato di integrazione effettiva nel nostro Paese anche un rapporto di lavoro a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro ( cfr. Cass. Sezioni
Unite n. 24413/2021 in motivazione).
In tale contesto acquista rilievo il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
426/2023 da cui ha tratto origine il presente giudizio di rinvio in forza del quale “ ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione
soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di
provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri
di aver raggiunto nella società italiana, sicché, ove si accerti che è stato raggiunto un apprezzabile
livello di integrazione lavorativa del migrante, non è necessaria la verifica che il rimpatrio possa
comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il
ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita
privata e/o familiare, tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall' art. 8 della Convenzione
EDU, così integrandosi un serio motivo di carattere umanitario che, ai sensi dell' art. 5 comma 6
d.lgs n. 286/1998, esclude il rifiuto del permesso di soggiorno” ( cfr. Cass. n. 465/2022).
Ebbene nella fattispecie in esame è ragionevole ritenere che il rientro dell'appellante in Burkina Faso
determinerebbe un peggioramento significativo delle sue condizioni di vita nei termini innanzi indicati, deponendo in tale senso le seguenti considerazioni.
ha lasciato il suo Paese di origine in giovanissima età per lo stato di estrema Parte_1
povertà e solitudine in cui viveva: era stato in orfanatrofio fino all'età di quattordici anni, non aveva una casa dove abitare, non aveva mai svolto un lavoro regolare, “aiutava i commercianti a caricare
e scaricare le merci” e con la retribuzione percepita “ riusciva appena a mangiare” ( cfr.
dichiarazioni precise, dettagliate e coerenti rese da dinanzi alla Commissione Parte_1
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia in data 4/11/2015).
E' evidente, pertanto, che il richiedente, qualora ritornasse in Burkina Faso, non potendo contare neppure sull'appoggio di una rete familiare, si verrebbe a trovare in una situazione di estrema difficoltà, acuita dalle condizioni generali esistenti nel Paese di origine.
Il Burkina Faso, infatti, è uno dei paesi più poveri al mondo ( cfr. informazioni reperibili sul sito della
Sede dell' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Ouagadougou in cui è riportato che
“circa il 45% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà di 1,90 USD al giorno” ); inoltre la condizione di povertà è aggravata dai conflitti armati verificatesi anche di recente ( cfr.
rapporto 2023 – 2024; in particolare nel rapporto si legge: “ In Burkina Faso, Controparte_3
i gruppi armati hanno posto sotto assedio almeno 46 tra città e centri urbani, tagliando ogni tipo di
accesso alle forniture di beni essenziali, impedendo ai residenti di accedere ai loro terreni coltivati
e sabotando le infrastrutture idrauliche”).
5. Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento della domanda di protezione umanitaria.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali giova ricordare che il Giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte ( cfr. Cass. n. 20289/2015; Cass. n. 40102/2021; Cass. n.32906/2022).
Ciò posto, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c. per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio e, dunque, anche del giudizio di legittimità; ciò in quanto le questioni esaminate sono state decise sulla base dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in epoca successiva sia all'introduzione del giudizio di primo grado (risalente all'anno 2016) sia alla data (
7/7/2021) della decisione della sentenza annullata dalla Corte di Cassazione con la suindicata ordinanza n. 426/2023 ( il riferimento in particolare è ai principi di diritto affermati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 24413/2021 e nelle successive sentenze n. 465/2022 richiamati nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 426/2023 da cui ha tratto origine il presente giudizio di rinvio ).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando in grado di appello,
quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 426/2023, a seguito dell'atto di riassunzione articolato da e notificato al così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. accoglie la domanda di protezione umanitaria proposta da Parte_1
2.dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado, del precedente giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 426/2023, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
Salerno, 7/1/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr. ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 201/2023 - giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 426/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Paola, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in Teggiano (SA) via Salici Bonetti n. 16 – Appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
E
rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Salerno, con domicilio legale in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 58 – Appellato in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
NONCHE
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno – Interventore obbligatorio Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.Il Tribunale di Salerno con ordinanza n. 15746/2017 emessa in data 8/11/2017, ai sensi dell'art. 702
ter c.p.c., ha rigettato le domande di protezione internazionale finalizzata al riconoscimento dello
status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria articolate da
[...]
nato in [...] in data [...]. Parte_1
In particolare, per quel che qui rileva, il Giudice di primo grado – premesso che: a) il richiedente aveva dichiarato alla Commissione territoriale di essersi allontanato dal Paese di origine perché non aveva un lavoro, né una casa dove abitare, né una famiglia, essendo cresciuto in orfanatrofio, sicchè
la vicenda personale di era una “ vicenda di solitudine, povertà e disperazione”; Parte_1
b) il Burkina Faso è uno dei Pasi più poveri del mondo – ha respinto la domanda di protezione umanitaria, richiamando il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 24544/2011, in forza del quale la protezione umanitaria consiste in una tutela residuale e temporanea che va riconosciuta quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione, ed argomentando che “ le motivazioni già esposte, oltre ad
escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della
protezione sussidiaria, inducono ad escludere una situazione attuale di pericolo per l'incolumità del
ricorrente in caso di forzato ritorno nel paese di origine”.
1.1. ha impugnato la suindicata ordinanza ed ha criticato le ragioni della Parte_1
decisione poste a sostegno del rigetto di tutte le domande da lui formulate. In particolare l'appellante con l'interposto gravame ha dedotto, fra l'altro, l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto è in Italia da quattro anni ed è ben inserito nel contesto in cui attualmente vive, avendo intrapreso percorsi di scolarizzazione, avendo frequentato corsi professionali per l'apprendimento del mestiere di pizzaiolo ed essendo iscritto al corso serale per ristorazione presso l'Istituto di Istruzione Superiore di Castelnuovo Cilento;
nel contempo ha segnalato che il suo Paese di origine, come riportato nel sito specializzato
Ruralpoverty.org., è uno dei Paesi più poveri al mondo e tale situazione di povertà è aggravata dai conflitti interni;
gran parte della popolazione è “ a rischio di insicurezza alimentare” ed ha un accesso limitato all'acqua potabile. In tale contesto – conclude – il rientro in Burkina Parte_1
Faso comporterebbe per il richiedente la lesione di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute e all'alimentazione, e condizioni di vita in una “ situazione di estrema difficoltà economica e sociale”.
1.2. La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 1401/2021 emessa il 7/7/2021 e depositata il
29/9/2021 ha respinto l'appello e conseguentemente ha confermato integralmente l'ordinanza impugnata ed ha compensato le spese processuali.
In sintesi la Corte di Appello in ordine alle censure relative alla statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria ha in primo luogo precisato che nel caso di specie trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 5 comma VI d.lgs. n. 286/1998, in vigore al momento della proposizione della domanda;
di poi ha sostenuto che non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, sulla base della seguente argomentazione: << L'appellante ha prodotto
documentazione attestante la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza al
31.08.2009 ( recte 31.08.2019) nonché l'attestato di frequenza e il diploma relativo al corso serale
di enogastronomia. L'integrazione in territorio italiano, come innanzi documentata, non consente di
per sé di ritenere sussistenti i presupposti per la protezione internazionale richiesta, dovendo
comunque valutarsi la situazione soggettiva in concreto dell'istante avuto riguardo al Paese di
origine secondo la valutazione comparativa menzionata dalla Suprema Corte di Cassazione. A mente
dell'orientamento della Corte di Cassazione che si ritiene condivisibile ( cfr. Cass. Sez. I sentenza n.
4455 del 23/02/2018), infatti, in materia di protezione internazionale “ il riconoscimento del diritto
al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998
al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del
richiedente con riferimento al Paese d'origine al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare
la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile
costitutivo dello statuto della dignità personale in correlazione con la situazione di integrazione
raggiunta nel Paese di accoglienza”. In sostanza il livello di integrazione in Italia non può essere
considerato isolatamente ed astrattamente “ né il diritto può essere affermato in considerazione del
contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese
di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU può soffrire
ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento di interessi pubblici
contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull'immigrazione particolarmente nel caso
in cui lo straniero non possiede uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi
risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale”
(si confronti Cass. Sez. 6 ord, n. 17072 del 26 giugno 2018). Non emerge nel caso di specie il rischio
del richiedente di essere immesso in esito al rimpatrio in un contesto sociale, politico ed ambientale
idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali e ciò
sulla base di una valutazione ancorata alla situazione individuale della vita privata e familiare del
richiedente in Italia comparata alla situazione personale che egli ha vissuto pima della partenza
come sopra descritta (comunque svolgeva attività lavorativa sebbene non regolare) ed alla quale egli
si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio;
in caso contrario si prenderebbe in
considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo
Paese di origine in termini del tutto generali ed astratti in contrato con il parametro normativo di
cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 (si confronti Cass. Sez. 6 ordin. N. 9304 del
3/04/2019) >>.
1.3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
impugnando esclusivamente la statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria. 1.4. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 426/2023 depositata il 10/1/2023 ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
In particolare il Supremo Collegio - dopo avere osservato : << che , nel rigettare la domanda di
riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata si è attenuta al principio
enunciato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione della predetta misura, non è
sufficiente l'esame del livello d'integrazione economico-sociale raggiunto dal richiedente in Italia,
isolatamente ed astrattamente considerato, ma occorre procedere ad una comparazione, da condursi
caso per caso, con la situazione in cui egli versava prima di allontanarsi dal Paese di origine, ed alla
quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, in modo tale da verificare se il
reinserimento nel contesto di provenienza possa determinare la privazione della titolarità e
dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della
dignità personale (cfr. Cass. Sez. Un.,13/11/2019 n. 29459 ; Cass. Sez. I , 14/08/20920, n. 17130;
23/02/2018, n. 4455);che la più recente giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato che,
nell'ambito della valutazione richiesta ai fini dell'applicazione della misura in questione, dev'essere
attribuito un particolare rilievo a situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità
eventualmente in atto nel Paese di origine, le quali possono giustificare il riconoscimento del diritto
alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello d'integrazione economica e
sociale in Italia;
che è stato altresì chiarito che, anche laddove non possano ravvisarsi le predette
condizioni, la situazione in cui il richiedente versava prima dell'espatrio è destinata ad assumere un
peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado d'integrazione che egli dimostri di aver raggiunto
nella società italiana, aggiungendosi che, qualora si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il
ritorno nel Paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita
privata e/o familiare, tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU , deve
ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, tale da giustificare, ai sensi del D.Lgs
n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il riconoscimento del permesso di soggiorno (cfr . Cass., Sez. Un., 9/09/2021 , n. 24413); che, conformemente al predetto criterio, denominato di "proporzionalità
inversa", si è affermata nella materia in esame la nozione di "comparazione attenuata", riferibile alle
ipotesi in cui lo straniero abbia raggiunto un apprezzabile livello d'integrazione socio-lavorativa in
Italia, e consistente nel ridimensionamento del ruolo assegnato, nell'ambito della predetta
valutazione comparativa, alla situazione in cui il richiedente versava prima dell'abbandono del Paese
di origine, in favore di una più ampia considerazione del peggioramento che le sue condizioni di vita
subirebbero in dipendenza del rimpatrio, sotto l'aspetto non solo del godimento dei diritti
fondamentali, ma anche della situazione occupazionale (cfr. Cass, Sez. I, 10/01/2022 n. 465 ;
12/11/2021, n. 34095) e delle relazioni sociali e familiari (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2022, n. 677;
12/11/2021, n. 34096)- ha concluso che << non può condividersi la valutazione compiuta dalla
Corte territoriale, la quale, pur avendo dato atto del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente
in Italia, comprovato dall'avvenuto reperimento di una stabile occupazione e dallo svolgimento di un
corso serale di enogastronomia, ne ha affermato l'insufficienza ai fini del riconoscimento della
protezione umanitaria, ponendo in risalto l'omessa dimostrazione che il rimpatrio comporterebbe il
suo reinserimento in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a determinare una
significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali, e ciò sia in considerazione della mancata
allegazione di elementi idonei ad evidenziare una condizione di vulnerabilità personale, sia della
situazione personale in cui egli versava prima dell'abbandono del Paese di origine >>.
1.5. con atto notificato il 4/3/2023, ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Salerno ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ed ha concluso per l'accoglimento della domanda di protezione umanitaria e la condanna del al pagamento delle spese processuali. Controparte_1
1.6. Il , costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
1.7. La Corte con ordinanza del 31/10/2023, resa all'esito della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 2. In via preliminare il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) – come il presente giudizio - non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulla domanda proposta dalle parti (cfr. Cass. n. 13833/2002; Cass. n. 1824/2005; cfr. anche motivazione Cass. S.U.
n. 11844/2016; Cass. n. 15143/2021; Cass. n. 24372/2022).
Va , poi, rimarcato che nel caso di specie è inammissibile la domanda di protezione sussidiaria articolata da nel presente giudizio di rinvio per la prima volta nella comparsa Parte_1
conclusionale non solo perché la comparsa conclusionale ha soltanto la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il Giudice non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. ( cfr. Cass. n. 20232/2022; Cass. n. 16582/2005), ma anche – e ancor prima – perché la statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria resa dal Tribunale con ordinanza n. 15746 dell'8/11/2017, confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n.1401/2021, è passata in giudicato atteso che ha impugnato con il Parte_1
ricorso per cassazione la predetta sentenza n. 1401/2021 esclusivamente nella parte relativa al rigetto della domanda di protezione umanitaria.
Ne consegue che la cognizione della Corte di Appello nel presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
può investire solo la domanda di protezione umanitaria.
3. Chiariti tali profili, occorre procedere alla disamina della domanda di protezione umanitaria,
applicando i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 426/2023 da cui ha tratto origine il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.. Il Collegio ritiene che la suindicata domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Va, infatti, evidenziato che ha allegato e comprovato un apprezzabile grado di Parte_1
integrazione sul territorio italiano in quanto dalla documentazione prodotta emerge che il richiedente ha intrapreso un percorso scolastico ed ha conseguito il diploma presso l'Istituto Professionale Settore
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Castelnuovo Cilento e l'attestato di partecipazione al corso di formazione di pizzaiolo che hanno favorito il suo accesso nel mondo del lavoro come dimostrato dal contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/8/2019 stipulato con la società Immobil Gest s.r.l. Hotel Baia con sede in Palinuro (SA) e dal successivo contratto a tempo determinato stipulato in data 11/6/2020 con L'opera di un altro Società Cooperativa sociale con sede in Sala Consilina (SA) con scadenza al 31/12/2020 e prorogato fino al 30/4/2021, a cui ha fatto seguito il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la Cooperativa Sociale il Sentiero con sede in Teggiano (SA) il 10/5/2021 con scadenza al 30/6/2022.
Va precisato che la missiva del 5/7/2023 con cui ha Controparte_2
comunicato a che il contratto di lavoro stipulato in data 1/12/2002 con scadenza Parte_1
al 30/6/2023 era stato convertito a partire dal 30/6/2023 in contratto a tempo indeterminato non è
utilizzabile ai fini della decisione, trattandosi di documento che, sebbene di formazione successiva alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, è stato prodotto soltanto con la comparsa conclusionale ( cfr. Cass. n. 12574/2019).
Orbene la Corte ritiene che le emergenze processuali innanzi indicate dimostrano l'impegno profuso da per inserirsi nel tessuto economico-sociale del nostro Paese e l'esito positivo degli Parte_1
sforzi da lui compiuti, dovendosi a tale riguardo evidenziare che è indicativo di un livello elevato di integrazione effettiva nel nostro Paese anche un rapporto di lavoro a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro ( cfr. Cass. Sezioni
Unite n. 24413/2021 in motivazione).
In tale contesto acquista rilievo il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
426/2023 da cui ha tratto origine il presente giudizio di rinvio in forza del quale “ ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione
soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di
provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri
di aver raggiunto nella società italiana, sicché, ove si accerti che è stato raggiunto un apprezzabile
livello di integrazione lavorativa del migrante, non è necessaria la verifica che il rimpatrio possa
comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il
ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita
privata e/o familiare, tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall' art. 8 della Convenzione
EDU, così integrandosi un serio motivo di carattere umanitario che, ai sensi dell' art. 5 comma 6
d.lgs n. 286/1998, esclude il rifiuto del permesso di soggiorno” ( cfr. Cass. n. 465/2022).
Ebbene nella fattispecie in esame è ragionevole ritenere che il rientro dell'appellante in Burkina Faso
determinerebbe un peggioramento significativo delle sue condizioni di vita nei termini innanzi indicati, deponendo in tale senso le seguenti considerazioni.
ha lasciato il suo Paese di origine in giovanissima età per lo stato di estrema Parte_1
povertà e solitudine in cui viveva: era stato in orfanatrofio fino all'età di quattordici anni, non aveva una casa dove abitare, non aveva mai svolto un lavoro regolare, “aiutava i commercianti a caricare
e scaricare le merci” e con la retribuzione percepita “ riusciva appena a mangiare” ( cfr.
dichiarazioni precise, dettagliate e coerenti rese da dinanzi alla Commissione Parte_1
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia in data 4/11/2015).
E' evidente, pertanto, che il richiedente, qualora ritornasse in Burkina Faso, non potendo contare neppure sull'appoggio di una rete familiare, si verrebbe a trovare in una situazione di estrema difficoltà, acuita dalle condizioni generali esistenti nel Paese di origine.
Il Burkina Faso, infatti, è uno dei paesi più poveri al mondo ( cfr. informazioni reperibili sul sito della
Sede dell' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Ouagadougou in cui è riportato che
“circa il 45% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà di 1,90 USD al giorno” ); inoltre la condizione di povertà è aggravata dai conflitti armati verificatesi anche di recente ( cfr.
rapporto 2023 – 2024; in particolare nel rapporto si legge: “ In Burkina Faso, Controparte_3
i gruppi armati hanno posto sotto assedio almeno 46 tra città e centri urbani, tagliando ogni tipo di
accesso alle forniture di beni essenziali, impedendo ai residenti di accedere ai loro terreni coltivati
e sabotando le infrastrutture idrauliche”).
5. Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento della domanda di protezione umanitaria.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali giova ricordare che il Giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte ( cfr. Cass. n. 20289/2015; Cass. n. 40102/2021; Cass. n.32906/2022).
Ciò posto, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c. per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio e, dunque, anche del giudizio di legittimità; ciò in quanto le questioni esaminate sono state decise sulla base dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in epoca successiva sia all'introduzione del giudizio di primo grado (risalente all'anno 2016) sia alla data (
7/7/2021) della decisione della sentenza annullata dalla Corte di Cassazione con la suindicata ordinanza n. 426/2023 ( il riferimento in particolare è ai principi di diritto affermati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 24413/2021 e nelle successive sentenze n. 465/2022 richiamati nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 426/2023 da cui ha tratto origine il presente giudizio di rinvio ).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando in grado di appello,
quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 426/2023, a seguito dell'atto di riassunzione articolato da e notificato al così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. accoglie la domanda di protezione umanitaria proposta da Parte_1
2.dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado, del precedente giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 426/2023, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
Salerno, 7/1/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli