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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1659 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e domiciliati in Gravina Parte_1 Parte_2 in Puglia (BA) presso lo studio dell'avv. Grazia Casalino che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello----------------------appellanti
E
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
domiciliati in Gravina in Puglia (BA) presso lo studio dell'avv.
[...]
Pasquale Barbara che li rappresenta in giudizio per mandato allegato alla comparsa di risposta in grado d'appello---------------------------------appellati
NONCHE'
domiciliata in Gravina in Puglia (BA) Controparte_4 presso lo studio dell'avv. Domenico Ricciardelli che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta del primo grado--------------
--------------------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: pagamento compensi professionali
Conclusioni: all'udienza cartolare del 7/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate. pagina 1 di 14 Svolgimento del processo
Con sentenza (non notificata) n. 1997/2022 resa il 20/05/2022, il Tribunale di Bari, pronunciando sulla domanda -proposta dall'ing. e Parte_1 dal geom. nei confronti dei quattro figli della defunta Parte_2 di pagamento delle spettanze professionali da essi Parte_3 maturate per l'attività di progettazione inerente la ristrutturazione/sopraelevazione di un fabbricato asseritamente commissionata dalla defunta, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e (sul rilievo che gli CP_1 CP_2 Controparte_3 attori non avevano provato la qualità di eredi degli stessi) e rigettato la domanda proposta nei confronti di (ritenendo Controparte_4 fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito da essa spiegata), con condanna degli attori in solido a rifondere ai convenuti le spese di lite.
Con citazione notificata il 7/12/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza l'ing. ed il geom. CP_5 CP_6 chiedendo, in riforma integrale della stessa, l'accoglimento della propria domanda di pagamento di € 25.154, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi in favore del loro procuratore antistatario.
Si sono costituiti e i quali hanno eccepito, CP_1 CP_2 Controparte_3 preliminarmente, l'improcedibilità del gravame per doppia notifica dell'atto di appello, insistendo, nel merito, per il suo rigetto, vinte le spese di questo grado.
Si è costituita anche l'altra appellata che, Controparte_4 aderendo all'eccezione di rito già sollevata dai fratelli, ha altresì eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c., chiedendo, nel merito, la conferma della pronuncia impugnata.
Con ordinanza depositata il 31/03/2023 è stata rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c.
All'udienza cartolare del 7/02/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
pagina 2 di 14 In rito, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità del gravame per doppia notifica dell'atto di appello.
Gli impugnanti hanno notificato a mezzo Pec due atti di gravame nella stessa giornata del 7/12/2022 a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro (il primo alle ore 17.33 con data di prima udienza -errata- 23/03/2022 ed il secondo alle ore 17.51 con data di prima udienza -corretta- 23/03/2023), iscrivendo a ruolo solo il secondo atto di citazione.
Gli appellati sostengono che il primo atto non fosse nullo, stante la riconoscibilità dell'errore materiale relativo all'indicazione della data di prima udienza;
che gli appellanti avrebbero perciò dovuto iscrivere a ruolo il primo atto di citazione e non il secondo e che, non avendovi provveduto, si sarebbe consumato il loro potere di proporre impugnazione ex art. 358 c.p.c.
L'eccezione è palesemente infondata.
Già Cass. ord. 2020/n. 4658 aveva precisato che “il divieto di riproposizione di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile è correlato - a norma dell'art. 358 c.p.c. - non al momento in cui è stato proposto il primo appello inammissibile o improcedibile, bensì alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità da parte del giudice dell'appello, con la conseguenza che la riproposizione non è impedita dalla pregressa verificazione di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità del precedente appello che non sia stata ancora dichiarata dal giudice” (conf. Cass. 2018/n. 14214).
Sulla questione è poi intervenuta la S.C. a SS.UU. (sent. 28/03/2024 n. 8486) a chiarire definitivamente che “il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione”.
Nella fattispecie, ove non è mai evidentemente avvenuta alcuna declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del primo atto di appello, non era perciò preclusa dall'art. 358 c.p.c. la notifica, a distanza di pochi minuti, di un secondo atto di appello contenente la data esatta di prima comparizione, in sostituzione di quello precedente.
pagina 3 di 14 Va parimenti respinta l'altra eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. (nella formulazione, ratione temporis applicabile alla specie, introdotta dall'art. 54
DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434
c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n.
13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
pagina 4 di 14 Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo la parte impugnante circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le indicate modifiche della decisione censurata.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, limitandosi a rilevare che la denuncia di successione ha un valore solo fiscale, avrebbe omesso di valutare che la voltura catastale degli immobili caduti nella successione di Parte_3
documentata sin dal primo grado con le visure allegate alle memorie
[...] ex art. 183, co. VI n. 1 c.p.c., costituirebbe atto di accettazione tacita dell'eredità idoneo a determinare l'assunzione della qualità di erede in capo a tutti i figli della defunta, compresi quelli di cui è stato invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Col secondo motivo di appello, gli impugnanti lamentano l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'omessa applicazione dell'art. 2959 c.c. ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dai convenuti, assumendo che i medesimi avrebbero sostanzialmente ammesso il mancato pagamento delle somme reclamate, avendo sollevato contestazioni in ordine alla debenza e all'ammontare delle stesse.
Il primo motivo è infondato.
In via preliminare, va precisato che alcun valore può attribuirsi al generico
“disconoscimento” formulato dagli appellati in relazione alla visura catastale prodotta agli atti, posto che la stessa non costituisce all'evidenza una scrittura privata, ma un documento non firmato estratto da pubblici registri, il cui contenuto poteva essere contrastato nella sua valenza probatoria solo attraverso la produzione, da parte degli appellati, di eventuale altra visura di diverso tenore e contenuto.
Ne consegue l'utilizzabilità del documento.
Ciò posto, non è in discussione che, “in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un pagina 5 di 14 presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (sic Cass. 2010/n. 10525; conf.
Cass. 2018/n. 21436).
Così delineato l'onere probatorio a carico degli attori, occorre precisare che, per principio giurisprudenziale pacifico, l'accettazione tacita dell'eredità - che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede- può effettivamente inferirsi anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale (quale la denuncia di successione, ex se inidonea a denotare in modo univoco l'intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta ad evitare l'applicazione di sanzioni sulla imposta: Cass. 19/02/2019, n. 4843; Cass. 28/02/2007, n.
4783; Cass. 13/05/1999, n. 4756), ma siano al contempo di valenza fiscale e civile, come la voltura catastale. In tal caso, infatti, l'atto voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a se stesso (Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317; Cass.
11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226).
Del pari, il contegno del chiamato integrante accettazione tacita non postula un'attività negoziale diretta o personale del successibile, potendo invece realizzarsi anche quando l'atto voltura catastale sia compiuto da altri chiamati su conferimento di delega o nello svolgimento di mansioni procuratorie, oppure ancora in fattispecie di negotiorum gestio (cfr. Cass.
pagina 6 di 14 11/07/2014, n. 15888; Cass. 01/12/1977, n. 5227; Cass. 03/12/1974, n.
3958).
Come più volte puntualizzato dalla S.C., l'accettazione tacita può, tuttavia, desumersi soltanto ed esclusivamente da un comportamento diretto del successibile (o a questi riferibile in via mediata, con le modalità innanzi descritte), sicché non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius, sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l'identità e le generalità degli altri chiamati.
In altri termini, “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”
(Cass. 2024/n. 22769; conf. Cass. 2017/n. 8980; Cass. 2014/n. 15888).
Nella fattispecie, gli odierni appellanti/attori in primo grado si sono limitati a documentare l'avvenuta voltura catastale degli immobili relitti dalla defunta, ma, a fronte di una pluralità di successibili, non hanno fornito alcuna prova del soggetto che abbia in concreto provveduto a compiere tale voltura
(circostanza che sarebbe stata agevolmente verificabile per via documentale attraverso un accesso presso l'Agenzia del Territorio).
L'omessa individuazione del soggetto che abbia provveduto a richiedere la voltura mina in radice la riscontrabilità di un'accettazione tacita anche solo per ratifica di un'attività gestoria altrui, non essendo giuridicamente possibile discutere di una ratifica dell'operato di un soggetto rimasto non identificato.
Ne consegue che la sentenza gravata va senz'altro confermata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e CP_1 CP_2
di cui non è stata sufficientemente dimostrata la qualità Controparte_3 di eredi della madre. pagina 7 di 14 Diversa è la posizione dell'altra appellata, che pure aveva eccepito, come i tre fratelli, la mancata prova della sua qualità di erede.
Con riguardo alla stessa il primo giudice ha testualmente osservato: “quanto alla posizione della convenuta , la quale ha Controparte_4 proposto, nel merito, difese analoghe a quelle proposte dagli altri convenuti, viene in rilievo, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2952, co. 2 c.c., avendo dichiarato la stessa di aver estinto il debito, opponendo in compensazione il valore monetario dei lavori edili svolti dalla stessa effettuati su commissione ed interesse degli attori medesimi”.
Diversificando la posizione di da quella degli altri convenuti CP_4
e scendendo all'esame dell'eccezione (logicamente successiva) di prescrizione presuntiva del credito, il primo giudice ha così implicitamente rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sull'evidente presupposto che l'affermazione dell'estinzione (in natura) del debito ereditario avesse determinato l'accettazione tacita dell'eredità materna da parte di . CP_4
Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui, a fronte di analoghe eccezioni e difese, non sia stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva anche in relazione a , come già avvenuto per i fratelli. CP_4
L'affermazione del primo giudice, benchè basata su un presupposto di fatto erroneo (non avendo mai dedotto nel corso del giudizio primo CP_4 grado di aver effettuato lavori edili nell'interesse degli attori ed avendo, anzi, espressamente negato in sede di interrogatorio formale tale circostanza, per il vero riferita in comparsa di risposta solo dai suoi fratelli), ha comunque determinato un rigetto implicito dell'eccezione di difetto di prova della sua qualità di erede e la conseguente formazione del giudicato implicito sul punto, in difetto della proposizione di appello incidentale da parte dell'interessata avverso tale statuizione.
È nota al riguardo la differenza tra rigetto implicito (che rende necessaria la proposizione di impugnazione al fine di evitare la formazione del giudicato implicito) ed omessa pronuncia (in relazione alla quale è sufficiente la riproposizione in appello della questione ex art. 346 c.p.c.).
E' altresì noto che “non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da pagina 8 di 14 ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza”
(Cass. 2024/n. 25710; conf. Cass. 2023/n. 12131).
Assodata dunque la definitività dell'accertamento della qualità di erede di il secondo motivo di appello è fondato in relazione alla CP_4 stessa.
La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. si basa non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo -come accade per la prescrizione estintiva ordinaria- ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza, a norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda (Cass. n. 2977/2016) ovvero eccepisca che soggetto obbligato sia un terzo (Cass. n. 30058/2017) ovvero contesti il quantum della pretesa (Cass. n. 15303/2019), comportando dette contestazioni l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta (Cass n. 1266/1989; n. 5910/1999; n. 7883/2006).
In sostanza, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza dell'obbligazione di pagamento è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa
(Cass. 2018/n. 23751).
Nel caso di specie, l'appellata (che, come innanzi detto, non ha mai affermato di aver estinto il debito mediante compensazione col valore di lavori edili contestati dagli attori e di cui non vi è alcuna prova in atti) ha negato il conferimento dell'incarico professionale da parte della madre, disconoscendo la firma apposta dalla stessa sulla denuncia di inizio dei lavori, ha altresì assunto che l'incarico eventualmente conferito da soggetto non legittimato (perché diverso da quello che sarebbe stato all'epoca il proprietario dell'immobile da ristrutturare) escluderebbe ogni diritto degli attori al compenso ed ha infine contestato anche nel quantum la pretesa creditoria, deducendone l'eccessività rispetto all'attività svolta.
pagina 9 di 14 Essa ha dunque negato, sotto vari profili, l'esistenza del credito per cui è causa, sia nell'an che nel quantum.
Da ciò deriva, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
Né esclude l'applicabilità del cit. art. 2959 la circostanza che tali contestazioni siano state formulate solo in subordine.
Ed infatti, “la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito oggetto di controversia, in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 2959 c.c., l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta soltanto il rigetto dell'eccezione anzidetta, ma non già l'incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, che, pertanto, devono essere esaminate e decise in sentenza” e dunque anche nel presente giudizio di appello in quanto riproposte ex art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di legittimazione passiva del debitore convenuto in giudizio, da questi sollevata in via principale rispetto all'ulteriore eccezione di prescrizione presuntiva del debito controverso)” (Cass. 2009/n. 26219; conf. Cass. 2005/n. 7277).
Si osserva infatti condivisibilmente che il comportamento processuale di negazione dell'esistenza del credito, incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, restando interno all'eccezione in questione, non impedisce al debitore di sostenere altre eventuali eccezioni o di contestare sotto diversi profili l'obbligazione controversa.
Rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva, rileva il Collegio che sussiste adeguata prova del vantato credito.
Nell'an, gli attori hanno documentalmente provato l'attività professionale svolta, producendo gli atti progettuali sottoscritti da quale Parte_3 committente e depositati presso il Comune di Gravina in allegato alla richiesta di permesso di costruire acquisita al prot. comunale il 22/11/2005, nonché l'atto d'obbligo a firma della stessa del 27/10/2005, la denuncia di cambiamento catastale e il permesso di costruire rilasciato a suo nome il
10/08/2006.
pagina 10 di 14 Tali atti comprovano l'affidamento dell'incarico, per il quale non occorreva la stipula di un contratto in forma scritta, posto che, come precisato da Cass. 2017/n. 1792, il rapporto di prestazione d'opera professionale non esige alcuna forma particolare e l'instaurazione del rapporto in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti può essere provata con ogni mezzo, anche per presunzioni (conf. Cass. 2006/n. 3016; Cass. 2010/n.
1741).
In altri termini, il conferimento di un incarico professionale non richiede, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge, trova applicazione il principio generale di libertà delle forme, sicchè è sufficiente che tra cliente e professionista si sia instaurato un rapporto di fatto, verbale o anche basato su comportamenti concludenti, in forza del quale il secondo sia stato incaricato di svolgere un determinato tipo di prestazione in favore del primo.
Né può sostenersi che la defunta non potesse aver conferito l'incarico de quo perché, all'epoca, non era più la proprietaria dell'immobile da ristrutturare, venduto alla figlia . CP_4
Risulta infatti dagli atti che l'affidamento dell'incarico risale all'ottobre- novembre 2005, epoca in cui la de cujus era ancora comproprietaria per la maggior quota di 8/12 dell'intero sul bene in questione (venduto alla figlia solo in epoca successiva con contratto definitivo del 26/01/2006) e dunque legittimata a richiedere il rilascio del titolo abilitativo ex art. 11 Testo Unico Edilizia, il quale prevede che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.
A tanto non ostava evidentemente la circostanza che, già dal 23/03/2005, fosse stato stipulato un preliminare di vendita in favore di con CP_4 contestuale trasferimento del possesso del bene in capo alla stessa, trattandosi, com'è noto, di un contratto con meri effetti obbligatori (e non traslativi) che, seppur poteva legittimare la promissaria acquirente alla richiesta del permesso di costruire, non la rendeva comunque l'unico soggetto a tanto abilitato, ma al più determinava una sua legittimazione concorrente con quella della madre.
A nulla rileva poi che, a fronte del disconoscimento della firma della denuncia di inizio lavori, gli attori non abbiano proposto tempestiva istanza di verificazione.
pagina 11 di 14 Tale disconoscimento era infatti irrilevante, se sol si considera che il conferimento dell'incarico resta, in ogni caso, dimostrato da tutti gli altri atti e documenti sottoscritti dalla defunta come meglio innanzi elencati, le cui firme non sono mai state formalmente e circostanziatamente disconosciute da nella prima difesa utile successiva alla Controparte_4 produzione (vd. memoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c.).
Tale circostanza rende inutile qualsiasi accertamento grafologico, dal momento che anche l'eventuale apocrifia della firma apposta sulla contestata denuncia di inizio lavori non sarebbe comunque idonea ad escludere l'avvenuta instaurazione del rapporto professionale de quo.
Infondata è infine anche la contestazione nel quantum, che difetta di ogni specificità.
L'appellata ha formulato solo una generica contestazione dell'eccessività della pretesa, senza mai muovere puntuali rilievi alle singole voci indicate nella specifica prodotta agli atti.
Tali rilievi non sono stati specificati nemmeno nell'odierno giudizio di appello.
“In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt.
2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi)” (Cass. 2021/n. 37788; conf. Cass. SS.UU. 2010/n. 14699).
Secondo tali direttrici, e in conformità al principio espresso dall'art. 115
c.p.c., la produzione della parcella contenente, come nel caso in esame, una specifica elencazione di voci grava il cliente dell'onere di contestare in modo puntuale le attività che ritiene non dovute o non espletate, con la conseguenza che solo quelle oggetto di specifica contestazione rientrano nel thema probandum e devono essere provate dal professionista. pagina 12 di 14 A tale onere di specifica contestazione non ha evidentemente assolto l'appellata che, in riforma della pronuncia Controparte_4 gravata, va dunque condannata al versamento pro quota ex art 752-754 c.p.c. della somma di € 6.288,50 (25.154:4), oltre interessi ex art. 9, ult. co. L.
1949/n. 143 dal 18/03/2012 sino al soddisfo (cfr. sul punto Cass. 2002/n.
2149; Cass. 2012/n. 11187) con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non avendo gli appellanti dimostrato il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora che non sia compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, co. 2 c.c. (cfr. Cass. 2020/n. 14158).
In ordine alla suddivisione pro-quota del debito, è opportuno rimarcare che gli stessi appellanti avevano precisato con la prima memoria ex art. 183, co.
VI c.p.c. depositata in primo grado di aver chiesto il pagamento del compenso nei confronti di ciascun erede in misura non eccedente le rispettive quote ereditarie (di 1/4 ciascuna), senza alcun vincolo di solidarietà passiva tra i convenuti.
La riforma parziale della sentenza gravata impone una nuova regolazione ex officio delle spese del doppio grado che, nei singoli rapporti processuali, seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. 2014/n. 55 e ss.mm., in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
7/12/2022 da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Controparte_1 Controparte_2
e avverso la Controparte_3 Controparte_4 sentenza n. 1997/2022 emessa il 20/05/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condanna al Controparte_4 pagamento, in favore degli appellanti, della somma, già calcolata in proporzione alla sua quota ereditaria ex art. 752 c.c., di € 6.288,50, oltre interessi ex art. 9, ult. co. L. 1949/n. 143 dal 18/03/2012 al saldo;
2. rigetta l'appello nei confronti degli altri appellati;
3. condanna gli appellanti in solido a rifondere le spese di questo grado agli appellati e liquidandole in complessivi € CP_1 CP_2 Controparte_3
pagina 13 di 14 5.809 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge;
4. condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le Controparte_4 spese del doppio grado, da distrarsi in favore del loro procuratore antistatario, avv. Grazia Casalino, liquidandole, per il primo grado, in € 221,70 per esborsi ed € 4.835 per onorari (parametri previgenti ante
23/10/2022), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 382,50 per esborsi ed € 5.809 per onorari (parametri vigenti), oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1659 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e domiciliati in Gravina Parte_1 Parte_2 in Puglia (BA) presso lo studio dell'avv. Grazia Casalino che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello----------------------appellanti
E
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
domiciliati in Gravina in Puglia (BA) presso lo studio dell'avv.
[...]
Pasquale Barbara che li rappresenta in giudizio per mandato allegato alla comparsa di risposta in grado d'appello---------------------------------appellati
NONCHE'
domiciliata in Gravina in Puglia (BA) Controparte_4 presso lo studio dell'avv. Domenico Ricciardelli che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta del primo grado--------------
--------------------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: pagamento compensi professionali
Conclusioni: all'udienza cartolare del 7/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate. pagina 1 di 14 Svolgimento del processo
Con sentenza (non notificata) n. 1997/2022 resa il 20/05/2022, il Tribunale di Bari, pronunciando sulla domanda -proposta dall'ing. e Parte_1 dal geom. nei confronti dei quattro figli della defunta Parte_2 di pagamento delle spettanze professionali da essi Parte_3 maturate per l'attività di progettazione inerente la ristrutturazione/sopraelevazione di un fabbricato asseritamente commissionata dalla defunta, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e (sul rilievo che gli CP_1 CP_2 Controparte_3 attori non avevano provato la qualità di eredi degli stessi) e rigettato la domanda proposta nei confronti di (ritenendo Controparte_4 fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito da essa spiegata), con condanna degli attori in solido a rifondere ai convenuti le spese di lite.
Con citazione notificata il 7/12/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza l'ing. ed il geom. CP_5 CP_6 chiedendo, in riforma integrale della stessa, l'accoglimento della propria domanda di pagamento di € 25.154, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi in favore del loro procuratore antistatario.
Si sono costituiti e i quali hanno eccepito, CP_1 CP_2 Controparte_3 preliminarmente, l'improcedibilità del gravame per doppia notifica dell'atto di appello, insistendo, nel merito, per il suo rigetto, vinte le spese di questo grado.
Si è costituita anche l'altra appellata che, Controparte_4 aderendo all'eccezione di rito già sollevata dai fratelli, ha altresì eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c., chiedendo, nel merito, la conferma della pronuncia impugnata.
Con ordinanza depositata il 31/03/2023 è stata rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c.
All'udienza cartolare del 7/02/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
pagina 2 di 14 In rito, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità del gravame per doppia notifica dell'atto di appello.
Gli impugnanti hanno notificato a mezzo Pec due atti di gravame nella stessa giornata del 7/12/2022 a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro (il primo alle ore 17.33 con data di prima udienza -errata- 23/03/2022 ed il secondo alle ore 17.51 con data di prima udienza -corretta- 23/03/2023), iscrivendo a ruolo solo il secondo atto di citazione.
Gli appellati sostengono che il primo atto non fosse nullo, stante la riconoscibilità dell'errore materiale relativo all'indicazione della data di prima udienza;
che gli appellanti avrebbero perciò dovuto iscrivere a ruolo il primo atto di citazione e non il secondo e che, non avendovi provveduto, si sarebbe consumato il loro potere di proporre impugnazione ex art. 358 c.p.c.
L'eccezione è palesemente infondata.
Già Cass. ord. 2020/n. 4658 aveva precisato che “il divieto di riproposizione di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile è correlato - a norma dell'art. 358 c.p.c. - non al momento in cui è stato proposto il primo appello inammissibile o improcedibile, bensì alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità da parte del giudice dell'appello, con la conseguenza che la riproposizione non è impedita dalla pregressa verificazione di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità del precedente appello che non sia stata ancora dichiarata dal giudice” (conf. Cass. 2018/n. 14214).
Sulla questione è poi intervenuta la S.C. a SS.UU. (sent. 28/03/2024 n. 8486) a chiarire definitivamente che “il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione”.
Nella fattispecie, ove non è mai evidentemente avvenuta alcuna declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del primo atto di appello, non era perciò preclusa dall'art. 358 c.p.c. la notifica, a distanza di pochi minuti, di un secondo atto di appello contenente la data esatta di prima comparizione, in sostituzione di quello precedente.
pagina 3 di 14 Va parimenti respinta l'altra eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. (nella formulazione, ratione temporis applicabile alla specie, introdotta dall'art. 54
DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434
c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n.
13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
pagina 4 di 14 Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo la parte impugnante circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le indicate modifiche della decisione censurata.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, limitandosi a rilevare che la denuncia di successione ha un valore solo fiscale, avrebbe omesso di valutare che la voltura catastale degli immobili caduti nella successione di Parte_3
documentata sin dal primo grado con le visure allegate alle memorie
[...] ex art. 183, co. VI n. 1 c.p.c., costituirebbe atto di accettazione tacita dell'eredità idoneo a determinare l'assunzione della qualità di erede in capo a tutti i figli della defunta, compresi quelli di cui è stato invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Col secondo motivo di appello, gli impugnanti lamentano l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'omessa applicazione dell'art. 2959 c.c. ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dai convenuti, assumendo che i medesimi avrebbero sostanzialmente ammesso il mancato pagamento delle somme reclamate, avendo sollevato contestazioni in ordine alla debenza e all'ammontare delle stesse.
Il primo motivo è infondato.
In via preliminare, va precisato che alcun valore può attribuirsi al generico
“disconoscimento” formulato dagli appellati in relazione alla visura catastale prodotta agli atti, posto che la stessa non costituisce all'evidenza una scrittura privata, ma un documento non firmato estratto da pubblici registri, il cui contenuto poteva essere contrastato nella sua valenza probatoria solo attraverso la produzione, da parte degli appellati, di eventuale altra visura di diverso tenore e contenuto.
Ne consegue l'utilizzabilità del documento.
Ciò posto, non è in discussione che, “in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un pagina 5 di 14 presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (sic Cass. 2010/n. 10525; conf.
Cass. 2018/n. 21436).
Così delineato l'onere probatorio a carico degli attori, occorre precisare che, per principio giurisprudenziale pacifico, l'accettazione tacita dell'eredità - che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede- può effettivamente inferirsi anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale (quale la denuncia di successione, ex se inidonea a denotare in modo univoco l'intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta ad evitare l'applicazione di sanzioni sulla imposta: Cass. 19/02/2019, n. 4843; Cass. 28/02/2007, n.
4783; Cass. 13/05/1999, n. 4756), ma siano al contempo di valenza fiscale e civile, come la voltura catastale. In tal caso, infatti, l'atto voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a se stesso (Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317; Cass.
11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226).
Del pari, il contegno del chiamato integrante accettazione tacita non postula un'attività negoziale diretta o personale del successibile, potendo invece realizzarsi anche quando l'atto voltura catastale sia compiuto da altri chiamati su conferimento di delega o nello svolgimento di mansioni procuratorie, oppure ancora in fattispecie di negotiorum gestio (cfr. Cass.
pagina 6 di 14 11/07/2014, n. 15888; Cass. 01/12/1977, n. 5227; Cass. 03/12/1974, n.
3958).
Come più volte puntualizzato dalla S.C., l'accettazione tacita può, tuttavia, desumersi soltanto ed esclusivamente da un comportamento diretto del successibile (o a questi riferibile in via mediata, con le modalità innanzi descritte), sicché non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius, sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l'identità e le generalità degli altri chiamati.
In altri termini, “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”
(Cass. 2024/n. 22769; conf. Cass. 2017/n. 8980; Cass. 2014/n. 15888).
Nella fattispecie, gli odierni appellanti/attori in primo grado si sono limitati a documentare l'avvenuta voltura catastale degli immobili relitti dalla defunta, ma, a fronte di una pluralità di successibili, non hanno fornito alcuna prova del soggetto che abbia in concreto provveduto a compiere tale voltura
(circostanza che sarebbe stata agevolmente verificabile per via documentale attraverso un accesso presso l'Agenzia del Territorio).
L'omessa individuazione del soggetto che abbia provveduto a richiedere la voltura mina in radice la riscontrabilità di un'accettazione tacita anche solo per ratifica di un'attività gestoria altrui, non essendo giuridicamente possibile discutere di una ratifica dell'operato di un soggetto rimasto non identificato.
Ne consegue che la sentenza gravata va senz'altro confermata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e CP_1 CP_2
di cui non è stata sufficientemente dimostrata la qualità Controparte_3 di eredi della madre. pagina 7 di 14 Diversa è la posizione dell'altra appellata, che pure aveva eccepito, come i tre fratelli, la mancata prova della sua qualità di erede.
Con riguardo alla stessa il primo giudice ha testualmente osservato: “quanto alla posizione della convenuta , la quale ha Controparte_4 proposto, nel merito, difese analoghe a quelle proposte dagli altri convenuti, viene in rilievo, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2952, co. 2 c.c., avendo dichiarato la stessa di aver estinto il debito, opponendo in compensazione il valore monetario dei lavori edili svolti dalla stessa effettuati su commissione ed interesse degli attori medesimi”.
Diversificando la posizione di da quella degli altri convenuti CP_4
e scendendo all'esame dell'eccezione (logicamente successiva) di prescrizione presuntiva del credito, il primo giudice ha così implicitamente rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sull'evidente presupposto che l'affermazione dell'estinzione (in natura) del debito ereditario avesse determinato l'accettazione tacita dell'eredità materna da parte di . CP_4
Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui, a fronte di analoghe eccezioni e difese, non sia stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva anche in relazione a , come già avvenuto per i fratelli. CP_4
L'affermazione del primo giudice, benchè basata su un presupposto di fatto erroneo (non avendo mai dedotto nel corso del giudizio primo CP_4 grado di aver effettuato lavori edili nell'interesse degli attori ed avendo, anzi, espressamente negato in sede di interrogatorio formale tale circostanza, per il vero riferita in comparsa di risposta solo dai suoi fratelli), ha comunque determinato un rigetto implicito dell'eccezione di difetto di prova della sua qualità di erede e la conseguente formazione del giudicato implicito sul punto, in difetto della proposizione di appello incidentale da parte dell'interessata avverso tale statuizione.
È nota al riguardo la differenza tra rigetto implicito (che rende necessaria la proposizione di impugnazione al fine di evitare la formazione del giudicato implicito) ed omessa pronuncia (in relazione alla quale è sufficiente la riproposizione in appello della questione ex art. 346 c.p.c.).
E' altresì noto che “non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da pagina 8 di 14 ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza”
(Cass. 2024/n. 25710; conf. Cass. 2023/n. 12131).
Assodata dunque la definitività dell'accertamento della qualità di erede di il secondo motivo di appello è fondato in relazione alla CP_4 stessa.
La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. si basa non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo -come accade per la prescrizione estintiva ordinaria- ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza, a norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda (Cass. n. 2977/2016) ovvero eccepisca che soggetto obbligato sia un terzo (Cass. n. 30058/2017) ovvero contesti il quantum della pretesa (Cass. n. 15303/2019), comportando dette contestazioni l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta (Cass n. 1266/1989; n. 5910/1999; n. 7883/2006).
In sostanza, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza dell'obbligazione di pagamento è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa
(Cass. 2018/n. 23751).
Nel caso di specie, l'appellata (che, come innanzi detto, non ha mai affermato di aver estinto il debito mediante compensazione col valore di lavori edili contestati dagli attori e di cui non vi è alcuna prova in atti) ha negato il conferimento dell'incarico professionale da parte della madre, disconoscendo la firma apposta dalla stessa sulla denuncia di inizio dei lavori, ha altresì assunto che l'incarico eventualmente conferito da soggetto non legittimato (perché diverso da quello che sarebbe stato all'epoca il proprietario dell'immobile da ristrutturare) escluderebbe ogni diritto degli attori al compenso ed ha infine contestato anche nel quantum la pretesa creditoria, deducendone l'eccessività rispetto all'attività svolta.
pagina 9 di 14 Essa ha dunque negato, sotto vari profili, l'esistenza del credito per cui è causa, sia nell'an che nel quantum.
Da ciò deriva, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
Né esclude l'applicabilità del cit. art. 2959 la circostanza che tali contestazioni siano state formulate solo in subordine.
Ed infatti, “la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito oggetto di controversia, in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 2959 c.c., l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta soltanto il rigetto dell'eccezione anzidetta, ma non già l'incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, che, pertanto, devono essere esaminate e decise in sentenza” e dunque anche nel presente giudizio di appello in quanto riproposte ex art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di legittimazione passiva del debitore convenuto in giudizio, da questi sollevata in via principale rispetto all'ulteriore eccezione di prescrizione presuntiva del debito controverso)” (Cass. 2009/n. 26219; conf. Cass. 2005/n. 7277).
Si osserva infatti condivisibilmente che il comportamento processuale di negazione dell'esistenza del credito, incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, restando interno all'eccezione in questione, non impedisce al debitore di sostenere altre eventuali eccezioni o di contestare sotto diversi profili l'obbligazione controversa.
Rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva, rileva il Collegio che sussiste adeguata prova del vantato credito.
Nell'an, gli attori hanno documentalmente provato l'attività professionale svolta, producendo gli atti progettuali sottoscritti da quale Parte_3 committente e depositati presso il Comune di Gravina in allegato alla richiesta di permesso di costruire acquisita al prot. comunale il 22/11/2005, nonché l'atto d'obbligo a firma della stessa del 27/10/2005, la denuncia di cambiamento catastale e il permesso di costruire rilasciato a suo nome il
10/08/2006.
pagina 10 di 14 Tali atti comprovano l'affidamento dell'incarico, per il quale non occorreva la stipula di un contratto in forma scritta, posto che, come precisato da Cass. 2017/n. 1792, il rapporto di prestazione d'opera professionale non esige alcuna forma particolare e l'instaurazione del rapporto in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti può essere provata con ogni mezzo, anche per presunzioni (conf. Cass. 2006/n. 3016; Cass. 2010/n.
1741).
In altri termini, il conferimento di un incarico professionale non richiede, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge, trova applicazione il principio generale di libertà delle forme, sicchè è sufficiente che tra cliente e professionista si sia instaurato un rapporto di fatto, verbale o anche basato su comportamenti concludenti, in forza del quale il secondo sia stato incaricato di svolgere un determinato tipo di prestazione in favore del primo.
Né può sostenersi che la defunta non potesse aver conferito l'incarico de quo perché, all'epoca, non era più la proprietaria dell'immobile da ristrutturare, venduto alla figlia . CP_4
Risulta infatti dagli atti che l'affidamento dell'incarico risale all'ottobre- novembre 2005, epoca in cui la de cujus era ancora comproprietaria per la maggior quota di 8/12 dell'intero sul bene in questione (venduto alla figlia solo in epoca successiva con contratto definitivo del 26/01/2006) e dunque legittimata a richiedere il rilascio del titolo abilitativo ex art. 11 Testo Unico Edilizia, il quale prevede che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.
A tanto non ostava evidentemente la circostanza che, già dal 23/03/2005, fosse stato stipulato un preliminare di vendita in favore di con CP_4 contestuale trasferimento del possesso del bene in capo alla stessa, trattandosi, com'è noto, di un contratto con meri effetti obbligatori (e non traslativi) che, seppur poteva legittimare la promissaria acquirente alla richiesta del permesso di costruire, non la rendeva comunque l'unico soggetto a tanto abilitato, ma al più determinava una sua legittimazione concorrente con quella della madre.
A nulla rileva poi che, a fronte del disconoscimento della firma della denuncia di inizio lavori, gli attori non abbiano proposto tempestiva istanza di verificazione.
pagina 11 di 14 Tale disconoscimento era infatti irrilevante, se sol si considera che il conferimento dell'incarico resta, in ogni caso, dimostrato da tutti gli altri atti e documenti sottoscritti dalla defunta come meglio innanzi elencati, le cui firme non sono mai state formalmente e circostanziatamente disconosciute da nella prima difesa utile successiva alla Controparte_4 produzione (vd. memoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c.).
Tale circostanza rende inutile qualsiasi accertamento grafologico, dal momento che anche l'eventuale apocrifia della firma apposta sulla contestata denuncia di inizio lavori non sarebbe comunque idonea ad escludere l'avvenuta instaurazione del rapporto professionale de quo.
Infondata è infine anche la contestazione nel quantum, che difetta di ogni specificità.
L'appellata ha formulato solo una generica contestazione dell'eccessività della pretesa, senza mai muovere puntuali rilievi alle singole voci indicate nella specifica prodotta agli atti.
Tali rilievi non sono stati specificati nemmeno nell'odierno giudizio di appello.
“In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt.
2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi)” (Cass. 2021/n. 37788; conf. Cass. SS.UU. 2010/n. 14699).
Secondo tali direttrici, e in conformità al principio espresso dall'art. 115
c.p.c., la produzione della parcella contenente, come nel caso in esame, una specifica elencazione di voci grava il cliente dell'onere di contestare in modo puntuale le attività che ritiene non dovute o non espletate, con la conseguenza che solo quelle oggetto di specifica contestazione rientrano nel thema probandum e devono essere provate dal professionista. pagina 12 di 14 A tale onere di specifica contestazione non ha evidentemente assolto l'appellata che, in riforma della pronuncia Controparte_4 gravata, va dunque condannata al versamento pro quota ex art 752-754 c.p.c. della somma di € 6.288,50 (25.154:4), oltre interessi ex art. 9, ult. co. L.
1949/n. 143 dal 18/03/2012 sino al soddisfo (cfr. sul punto Cass. 2002/n.
2149; Cass. 2012/n. 11187) con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non avendo gli appellanti dimostrato il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora che non sia compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, co. 2 c.c. (cfr. Cass. 2020/n. 14158).
In ordine alla suddivisione pro-quota del debito, è opportuno rimarcare che gli stessi appellanti avevano precisato con la prima memoria ex art. 183, co.
VI c.p.c. depositata in primo grado di aver chiesto il pagamento del compenso nei confronti di ciascun erede in misura non eccedente le rispettive quote ereditarie (di 1/4 ciascuna), senza alcun vincolo di solidarietà passiva tra i convenuti.
La riforma parziale della sentenza gravata impone una nuova regolazione ex officio delle spese del doppio grado che, nei singoli rapporti processuali, seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. 2014/n. 55 e ss.mm., in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
7/12/2022 da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Controparte_1 Controparte_2
e avverso la Controparte_3 Controparte_4 sentenza n. 1997/2022 emessa il 20/05/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condanna al Controparte_4 pagamento, in favore degli appellanti, della somma, già calcolata in proporzione alla sua quota ereditaria ex art. 752 c.c., di € 6.288,50, oltre interessi ex art. 9, ult. co. L. 1949/n. 143 dal 18/03/2012 al saldo;
2. rigetta l'appello nei confronti degli altri appellati;
3. condanna gli appellanti in solido a rifondere le spese di questo grado agli appellati e liquidandole in complessivi € CP_1 CP_2 Controparte_3
pagina 13 di 14 5.809 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge;
4. condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le Controparte_4 spese del doppio grado, da distrarsi in favore del loro procuratore antistatario, avv. Grazia Casalino, liquidandole, per il primo grado, in € 221,70 per esborsi ed € 4.835 per onorari (parametri previgenti ante
23/10/2022), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 382,50 per esborsi ed € 5.809 per onorari (parametri vigenti), oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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