Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1673/2023 RG, avente ad oggetto “Condominio"e vertente
TRA
(CF: C.F. 1 "FUMO ON (CF: C.F. 2 Parte 1
FUMO CLAUDIA, CF: tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Elvira Solomita;
C.F. 3
,
ricorrente
E
"rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Acone;
Controparte_1 CF: " Codice Fiscale 4 resistente
NONCHE'
C.F. Codice Fiscale 5 Controparte_2
, C.F. Codice Fiscale 6 Parte 2
C.F. Codice Fiscale_7 Parte 3
Parte 4 C.F. Codice Fiscale 8
Parte 5 ,C.F. Codice Fiscale 9
Parte_6 , C.F. Codice Fiscale 10
Parte 7 C.F.
, Codice Fiscale 11 resistenti contumaci
Conclusioni: con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024, l'Avv. Solomita, per i ricorrenti, ha così concluso:
"...si conclude perché il Tribunale, in accoglimento della domanda, voglia condannare CP 2
[...] al pagamento in favore dei Sigg.ri Parte 1 Parte 8 Parte 9 e dell'importo di €.5.610,00 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi ex art. 1284 commi 4 e 5
c.c. decorrenti dal 21/10/2021 (invito alla mediazione obbligatoria) [DOC. N.34 e N.35], nonché le spese e competenze di giudizio, incluse quelle per la mediazione obbligatoria, come da nota spese [depositata il 7/5/2024], con maggiorazione Avv. Elvira Solomita stante la mancata adesione e partecipazione di Parte 10 al procedimento di mediazione".
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10.5.2023, Parte 1 Parte_9 e adivano il Tribunale di Avellino per Parte_8 nella qualità di eredi dell'Ing. Persona_1 ivi sentir condannare
-nella qualità di erede di [...] CP 2 Parte 2
Parte_3 Parte_4 Parte 5 Persona_2
CP_1 , tutti quali proprietari/condomini del fabbricato condominiale in Avellino alla Piazza
Amendola n.15 / Largo Triggio n.18, al pagamento di somme che gli attori hanno corrisposto, quali coobligati in solido con il Controparte_4 in Avellino, ad Controparte_5 ed ai suoi avvocati La Sala Antonio Carlo ed Argenio Marina, in forza sia della sentenza N.1204/2009 del Tribunale di Avellino sia della sentenza N.2500/2014 della Corte
d'Appello di Napoli. Deducevano gli attori che: in virtù dei suddetti titoli, gli Avv.ti Antonio
-
Carlo La Sala e Marina Argenio, in proprio e quali procuratori di Controparte_5 notificavano nel
,
dicembre del 2015 atti di precetto sia al CP 4 sia agli Parte 11 (questi ultimi limitatamente alla quota ereditaria di ciascuno di loro), precettando in via solidale il pagamento del complessivo importo di euro 240.041,23 oltre spese ed onorari di precetto per ulteriori euro 590,94; in forza di atto di precetto, il 17/2/2016 Parte 8 pagava l'importo di € 11.756,60 al geom. Controparte 5 , l'importo di €.2.539,62 all'Avv. Antonio Carlo La Sala e l'importo di
€.703,78 all'Avv. Marina Argenio;
nella stessa data, Parte_9 pagava l'importo di €
16.554,23 al geom. Controparte_5 l'importo di €.2.539,62 all'Avv. Antonio Carlo La Sala e l'importo di €.703,78 all'Avv. Marina Argenio;
il 19/2/2016 Parte_1 pagava l'importo di €
16.555,23 al geom. Controparte 5 , l'importo di €.2.539,62 all'Avv. Antonio Carlo La Sala e l'importo di € 703,78 all'Avv. Marina Argenio;
- che il Condominio, invece, nulla versava al geom.
Argenio ed agli Avv.ti La Sala ed Argenio in virtù dell'atto di precetto datato 2/12/2015; - che nel
2018 gli Avv.ti Antonio Carlo La Sala e Marina Argenio, in proprio e quali procuratori di CP_5
[...] , notificavano altri atti di precetto, sempre sia al sia agli Parte 11 (questi CP 4 ciascuno limitatamente alla quota ereditaria), dando atto che Pt 8 , Pt 9 e Parte 1 avevano versato gli importi innanzi elencati ma, avvalendosi del vincolo solidale tra i convenuti, precettavano, in via solidale, al CP 4 ed agli Parte 11 il pagamento del complessivo importo di euro 168.731,77 oltre spese ed onorari di precetto per ulteriori euro 590,94; - che all'atto di precetto seguiva pignoramento presso terzi nei confronti dei soli Parte 11 per l'intero importo precettato;
- che il Tribunale di Avellino, CP_6 con ordinanza di assegnazione Contr del 13/11/2018, disponeva il pagamento da parte dei terzi pignorati e CP 8 (nei confronti ed Parte 8 e Parte 1 ) in favore degli Avv.ti La Sala ed Argenio in danno di Parte 9 dell'importo di €.14.141,06 (per sorta, compenso legale del precetto ed accessori), €.3.196,56 (di cui €.251,26 per esborsi) per le spese del procedimento espropriativo, oltre accessori e spese di Contr registrazione pari ad Euro €.1.402,70 dalla CP_8 per Parte 9 ed €.20.547,35 dalla per Contr Parte 1 ; che le somme pignorate venivano versate dai terzi pignorati (CP_8 e agli
-
Avv.ti La Sala ed Argenio;
- che ancora, Parte 8 Parte_9 e Parte 1 , quali eredi dell'Ing. Persona_1 versavano al Geom. Argenio ed agli Avv.ti La Sala ed Argenio le restanti somme cui era tenuto in via solidale il CP 4 Assumevano, ancora, i ricorrenti di aver ripetutamente richiesto il pagamento degli importi “anticipati” per il CP 4 stesso a mezzo pec, ma senza riscontro alcuno.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito Tribunale di "condannare alCP 2 pagamento in favore dei Sigg.ri dell'importo di Parte 1 Parte_8 e Parte_9 al pagamento in favore dei Sigg.ri
€.5.610,00; Parte_1 […] Parte 2
Parte 9 dell'importo di €.14.304,68; Pt 8 e al pagamento inParte 3 dell'importo di €.2.757,36 ovvero favore dei Sigg.ri Parte 1 Parte 8 e Parte 9 in proporzione della quota ereditaria;
al pagamento in favore dei Parte 4 dell'importo di €.2.757,36 ovvero in Sigg.ri Parte 1 Parte_8 e Parte_9 proporzione della quota ereditaria;
Parte 5 al pagamento in favore dei Sigg.ri dell'importo di €.2.757,36 ovvero in proporzione Parte 1 Parte 8 e Parte_9 al pagamento in favore dei Sigg.ri Pt 1 della quota ereditaria;
Parte 6
[...], Parte 8 dell'importo di €.2.757,36 ovvero in proporzione della Parte 9 quota ereditaria;
al pagamento in favore dei Sigg.ri Parte 1 Parte 7
e Parte_9 dell'importo di €.2.757,36 ovvero in proporzione della quota Parte_8
Controparte 1 al pagamento in favore dei Sigg.ri Parte 1 ereditaria;
Parte 8 e Parte 9 dell'importo di €.2.055,30, per una somma complessiva di 24.728,13 per la causale in narrativa, oltre interessi compensativi decorrenti dalla messa in mora al Condominio ovvero, in subordine, dal verbale negativo della mediazione obbligatoria, o altra somma ritenuta di Giustizia. Vinte le spese".
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 23.01.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 dichiarando la disponibilità al versamento dell'importo effettivamente da lui dovuto pro quota, pari ad €.1.027,65. Restavano contumaci, sebbene ritualmente chiamati in giudizio, Parte 2 CP 2
(erede di Persona 2 nonchè Parte_3 Parte 4
(tutti eredi di Persona 3 Parte 5 Parte 6 e Parte 7
[...] ).
All'udienza del 13.9.2023 il difensore dei ricorrenti rappresentava che "il resistente Parte 2 in data 23/6/2023.
[...] ha rinunciato alla eredità della madre Persona 2
Pertanto, l'avv. Solomita rinuncia all'azione ed al diritto esclusivamente nei confronti del predetto
Parte 2 riservandosi di agire nei confronti degli effettivi eredi. Si chiede, dunque, che
Parte 2 venga estromesso dal giudizio" (cfr. verbale di udienza del 13.9.2023).
All'udienza del 8.5.2024 l'Avv. Elvira Solomita, per i ricorrenti, rappresentava che "i resistenti
Controparte_9 Parte 3 Parte 4 Parte_5 Parte 7 ), qui contumaci, e Parte_6 e Controparte_1 costituito in giudizio, hanno definita la loro debitoria con i ricorrenti. Pertanto, l'Avv. Elvira Solomita, nella qualità, munito del relativo potere, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia agli atti ed all'azione qui intrapresa limitatamente ai predetti Controparte_9 ( Parte_3
[...], Parte_4 Parte 6 e Parte 7 Parte_5
[...] ) e Controparte_1 con compensazione delle spese di lite".
,
All'udienza del 3 dicembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente nelle note sostitutive depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa, istruita solo documentalmente, veniva assegnata in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies ult. Co. c.p.c.
***
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia agli atti e all'azione da parte dei ricorrenti nei confronti dei convenuti Parte 2 ( erede di [...] di Parte_3 Parte 4 Parte_5 Persona 2
(eredi di Parte_4 Parte_7 e di [...] Parte 6
CP_1
La rinuncia all'azione non richiede l'accettazione delle controparti e comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Resta dunque da esaminare la sola domanda di regresso proposta dai ricorrenti nei confronti di
CP_2
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento. Orbene, parte ricorrente ha dimostrato documentalmente di aver provveduto a seguito di al pagamento, quale obbligato solidale, della quota dovuta da CP_2 esecuzione mobiliare
-
condomina del Controparte_10 al geom.
[...]
,
Controparte_5 nonché ai difensori Avv.ti Antonio La Sala e Marina Argenio in forza sia della sentenza N.1204/2009 del Tribunale di Avellino sia della sentenza N.2500/2014 della Corte
d'Appello di Napoli, nonché per le spese di registrazione degli atti giudiziari, come da atti di precetto notificati nel 2015 e nel 2018, in atti.
I conteggi circa la congruità e debenza della somma chiesta in restituzione sono da ritenere corretti, alla luce dei criteri di riparto adottati.
Trova dunque applicazione l'art. 1299 c.c. in forza del quale "Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi".
Pertanto, la domanda di regresso spiegata da Parte_1 Parte 8 Parte 9 e nei confronti di CP 2 va dunque accolta e la predetta convenuta va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, dell'importo di €.5.610,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data in cui le somme sono state versate.
Le spese di lite nel rapporto tra i ricorrenti e la convenuta CP_2 seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto compiuta (fase studio-valore medio: euro 919,00; fase introduttiva- valore medio: euro 777,00; fase decisoria -valore minimo: euro 851,00, per un totale di euro 2.547,00).
Va rilevato che parte ricorrente ha chiesto la liquidazione altresì delle spese per la fase di mediazione e la richiesta può accogliersi, dovendosi considerare le spese della fase di mediazione obbligatoria comunque esborsi del presente giudizio, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso.
Le spese di lite relative ai rapporti con gli altri convenuti vanno dichiarate compensate in ossequio all'espressa richiesta formulata da parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1673/2023 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di regresso proposta dai ricorrenti nei confronti di Parte_4Parte_2 Parte 3
Parte_5 Parte 6 Parte 7 e Controparte 1 ;
2) accoglie la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, condanna CP_2 CP 2
[...] al pagamento in favore di Parte 9 dell'importo di € Parte 1 Parte 8
5.610,00, oltre interessi come in motivazione;
3) condanna CP 2 al pagamento, in favore di Parte 1 Parte 9 e Parte 8 2.547,00 perdelle spese di lite sostenute, che liquida in euro 346,98 per esborsi, euro compenso del presente procedimento ed euro 400,00 per compenso della fase stragiudiziale di mediazione, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge;
4) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra i ricorrenti e gli altri resistenti.
Così deciso in Avellino, il 29 marzo 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri