Sentenza 11 luglio 2014
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L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius".
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Tu sei qui: Ricerca > Ricerca testuale Hai cercato: Successibile Trovati 6 risultati nel massimario Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15888 del 11 luglio 2014 «L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi...» Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 25077 del 9 novembre 2020 «L'interesse del successibile "ex lege" ad impugnare il testamento olografo può essere disconosciuto, qualora costui non dia prova dell'inesistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore in termini …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/2014, n. 15888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15888 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19143-2008 proposto da:
CH MA [...], NI ER [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato ACCIAI COSTANZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TACCINI FEDERICO giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
SOCIETÀ GESTIONE CREDITI B.P. appartenente al gruppo bancario BANCO POPOLARE quale mandataria con rappresentanza della BANCA POPOLARE DI VERONA SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA nella quale è stato conferito il ramo d'azienda relativo alla attività bancaria del BANCO POPOLARE DI VERONA & NOVARA SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato GARGANI BENEDETTO, rappresentata e difesa dall'avvocato CANTENNE PIETRO giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
CASSA RISP VOLTERRA SPA, SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV LIVORNO ORA GERIT SPA, RISECCHI LUCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 77/2008 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 24/01/2008, R.G.N. 2712/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l'Avvocato COSTANZA ACCIAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. MA IE e ES NA proposero opposizione all'esecuzione promossa dalla MPS Gestione Crediti Banca spa per Banca Toscana contestando gli atti di intervento del Banco Popolare di Verona e Novara S.C. a rl, del Servizio riscossione tributi per la provincia di Livorno e della Cassa di Risparmio di Volterra spa perché fondati su crediti vantati nei confronti della sola ES che non risultava proprietaria dell'immobile pignorato, sito in Rosignano Marittimo.
Sostenne, in particolare, la ES, di avere rinunciato all'eredità paterna, con la conseguenza che proprietaria dell'immobile sottoposto ad esecuzione risultava essere soltanto la madre MA IE, già proprietaria del quota di 1/2 dello stesso.
2. Il tribunale, con sentenza del 24.1.2008, rigettò l'opposizione.
3. MA IE e ES NA hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Società Gestione Crediti B.P., quale mandataria con rappresentanza della Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero spa.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla resistente. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, infatti, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione.
Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili;
per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7;
le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, (Cass. ord. 17.8.2011 n. 17321:
principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1). Trattandosi di sentenza pubblicata successivamente al 1 marzo 2006 ed anteriormente al 4 luglio 2009, corretta è la proposizione del presente ricorso per cassazione ex art. 111 cost., comma 7. 2. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 459, 460 e 416 c.c., in rapporto al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 28 e 50 nonché al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, artt. 3 e 12 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa alcuni fatti controversi e decisivi per il giudizio....., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il tribunale di Livorno ritenuto che la presentazione e la sottoscrizione da parte della sola sig.ra MA IE della dichiarazione di successione, e della relativa domanda di voltura catastale, del coniuge defunto sig. ES NZ, costituiscono: in termini generali, atti idonei a dimostrare l'accettazione tacita di una eredità; e nella fattispecie in esame, atti idonei a dimostrare l'accettazione tacita anche da parte dell'altra chiamata, sig.ra ES NA, nonostante quest'ultima sia rimasta completamente estranea ad essi, ne' abbia prestato in alcun modo il proprio consenso affinché fossero posti in essere anche nel proprio interesse.
3. Con il secondo motivo si denuncia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa i seguenti fatti controversi e decisivi per il giudizio:
a) la presentazione della dichiarazione di successione e della relativa domanda di voltura catastale da parte della sola sig.ra MA IE, e la perfetta estraneità ad essi della sig.ra ES NA, la quale non ha neppure prestato il proprio consenso affinché fossero posti in essere nel proprio interesse;
b) la dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra ES NA, quale occupante dell'unico bene caduto nella successione del padre, cioè dell'appartamento oggetto dell'esecuzione n. 90/05;
c) l'individuazione del soggetto che ha effettuato il pagamento delle imposte e delle spese condominiali relative al suddetto immobile, e gli effetti di tale pagamento alla luce dell'art. 476 c.c.. 3.1 due motivi, che investono, sotto diversi profili, il tema dell'accettazione tacita di eredità, sono esaminati congiuntamente. Essi sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono.
3.1. L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare. Ora, al di là della configurabilità quale accettazione tacita dell'eredità della presentazione della voltura catastale da parte del chiamato all'eredità, quel che rileva nel caso in esame è che costituisce il thema decidendum è se la presentazione della domanda di voltura catastale presentata e sottoscritta soltanto da uno dei chiamati all'eredità possa comportare l'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., anche per gli altri chiamati, rimasti estranei all'atto.
3.2. giudice del merito sul punto ha affermato: "appare irrilevante che la richiesta di voltura venga effettuata da uno soltanto degli eredi nell'interesse anche degli altri..., conseguendo comunque l'etto di voltura l'effetto della intestazione del bene agli aventi diritto".
3.3. Questa conclusione non è condivisibile.
Nella specie è pacifico che la dichiarazione di successione di ES NZ e la domanda di voltura catastale, aventi ad oggetto la quota di un mezzo dell'immobile esecutato, siano state presentate e sottoscritte esclusivamente da MA IE, coniuge del de cuius, la quale ha provveduto anche al pagamento integrale delle relative imposte.
ES NA risulta essere rimasta estranea all'intera vicenda successoria, rinunciando, anzi all'eredità. Ora, è principio affermato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che se anche l'accettazione dell'eredità può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, ciò non vuoi dire che la necessaria attività negoziale di costui non possa essere provata in via indiretta, ne' che debba essere personale nel senso di non ammettere attività procuratoria o addirittura di gestione altrui (v. anche Cass.
1.12.1977 n. 5227; Cass.
3.12.1974 n. 3958). Ma nel caso in esame non risultano elementi dai quali desumere, ne' il conferimento di un'attività procuratoria, ne' una delega, e nemmeno un consenso al compimento delle operazioni svolte, esclusivamente nel proprio interesse, dall'altro chiamato (la MA).
Non vi, quindi, ne' una prova diretta - nel senso che la ES non ha sottoscritto la domanda di voltura catastale, nè ha conferito procura scritta per il compimento di tale attività nel suo interesse;
ne' alcuna prova indiretta nemmeno in via presuntiva - del suo consenso al compimento dell'atto, con la conseguente accettazione tacita dell'eredità; anzi, proprio la rinuncia effettuata nei tempi prescritti costituisce una prova indiretta in senso contrario.
In conclusione, quindi, la richiesta di voltura catastale effettuata e sottoscritta dalla sola MA non integra alcuna volontà di accettare tacitamente, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'eredità da parte della ES, totalmente estranea all'atto. E ciò perché con la presentazione della voltura catastale ad opera e nell'interesse della sola MA, la ES non ha per nulla compiuto un atto che, ai sensi dell'art. 476 c.c., presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
4. Ed allora, spetta al giudice del rinvio esaminare nuovamente la fattispecie, ed il comportamento complessivo della chiamata all'eredità alla luce dei principii indicati, escludendo, però che, a tal fine, possa rilevare la voltura catastale presentata da altra chiamata all'eredità per le ragioni evidenziate.
Gli ulteriori profili restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Livorno in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 26 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014