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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 200/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 200/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Leone Alberto e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Fissore Silvia, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fossati Massimo e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Fossati Daniel Sergio Giuseppe, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 06.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
05.12.2024)
OGGETTO: Assicurazione contro danni
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni avversaria istanza, deduzione ed pagina 1 di 22 eccezione – in particolare, l'eccezione ex artt. 342 e 348 c.p.c. formulata da controparte con l'atto di comparsa di costituzione e risposta del 16.5.2024 - previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa e pubblicata in data 15.1.2024 dal Tribunale di Cuneo, Giudice dott.ssa Giusy Ciampa, comunicata in data 16.1.2024, nella causa iscritta al R.G. n.1202/2020 del Tribunale di Cuneo, in accoglimento del presente appello: in via principale nel merito:
- accogliere la domanda originariamente proposta dalla – in persona del Parte_1
Legale Rappresentante pro tempore - nei confronti della – in persona del Controparte_1
Legale Rappresentante pro tempore - e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 2.5.2018 presso la sede della
[...]
in NA è coperto dalle garanzie della polizza n.361284416 stipulata da Parte_1 [...]
con con particolare riferimento alla garanzia dispersione del Parte_1 Controparte_1
contenuta nella dichiarazione mod. X005, garanzia maggiori costi codice PA011 di cui CP_2 all'appendice PMICLAU, garanzia di cui all'art.
4.6 delle condizioni generali di polizza e garanzia indennità aggiuntiva codice PA020 di cui all'appendice PMICLAU e, per l'effetto, condannare -in persona del legale rappresentante pro tempore- al pagamento Controparte_1
in favore di -in persona del legale rappresentante pro tempore- Parte_1 dell'indennizzo residuo nella misura di € 498.770,80 (oltre oneri peritali 5% sul danno indennizzabile complessivo), al netto dell'importo di € 50.000,00 già trattenuto in acconto, o nella diversa misura che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal giorno del sinistro all'introduzione della domanda e interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c., dalla domanda sino all'effettivo pagamento dell'indennizzo e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo pagamento dell'indennizzo;
- comunque, respingersi ogni avversaria domanda contro l'odierna conchiudente proposta.
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello, proposto da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi svolti Parte_1
pagina 2 di 22 in narrativa.
Con vittoria di spese. nel merito, respingere l'appello proposto da avverso l'Ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c., emessa e pubblicata dal Tribunale di Cuneo, in data 15/01/2024, nella causa
R.G. n. 1202/2020, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore di CP_1
€ 498.770,80, oltre oneri peritali del 5% sul danno complessivo indennizzabile, al netto dell'importo di € 50.000,00 già corrisposto ante causam a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa per la copertura dei rischi delle attività produttive e commerciali n. 361284416, sottoscritta in data 20.12.2016.
A fondamento della domanda deduceva che:
- in data 2.5.2018 la centrale per la produzione del freddo esistente presso la propria sede di
NA (che all'epoca, utilizzava circa 3.800 kg di gas refrigerante freon R22) aveva smesso di funzionare a causa dalla rottura di una flangia in grafite di uno dei tre compressori che la componevano, determinando un'importante perdita di gas freon R22 (idro-cloro-fluoro-carburo), il cui uso era stato vietato dal 01.01.2010 (come disposto dal Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16.9.2009 n. 1005);
- in conseguenza dell'accaduto aveva sostenuto costi pari ad € 2.160,00 per l'operazione di salvataggio della merce stivata nella cella frigorifera non più funzionante;
- stante l'impossibilità di continuare ad utilizzare il gas freon R22 aveva dovuto sostenere costi di modificazione dell'impianto frigorifero per complessivi € 425.032,00 (di cui: € 13.100,00 per sostituzione gas freon R22 con gas freon R 507; € 381.865,00 per adeguamento impianto refrigerazione;
€ 28.200,00 per adeguamento impianto elettrico ed € 1.867,00 per materiali per adeguamento impianto);
- conformandosi alle valutazioni espresse dal proprio perito, aveva ritenuto CP_1 indennizzabile esclusivamente l'importo di € 50.000,00 per la clausola “dispersione del freon”.
pagina 3 di 22 La ricorrente analizzava quindi le condizioni di polizza evidenziando che:
- nelle definizioni della polizza si dava atto che per “macchinari” dovevano intendersi tutte le parti che fossero naturale completamento del macchinario, ivi compreso il gas;
- ai sensi dell'art. 1.1, sezione incendio, erano assicurate le “partite” fabbricato, macchinario, merci;
- ai sensi dell'art. 2.1, sezione incendio, erano assicurati tutti i danni materiali causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualunque ne fosse la causa;
- l'art.
2.2 della sezione incendio escludeva i danni causati da o dovuti a guasti meccanici ma tra le condizioni particolari era stata aggiunta la c.d. garanzia “dispersione del freon”, che prevedeva l'indennizzabilità dei danni da dispersione del freon contenuto negli impianti di raffreddamento anche se causata da rottura accidentale dei predetti contenitori;
- l'art.
4.6 della sezione incendio (valore cose assicurate- determinazione danno) prevedeva che fossero indennizzabili anche i maggiori costi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi e regolamenti.
Il ricorrente sosteneva quindi che, alla luce delle condizioni di polizza, i costi di adeguamento degli impianti fossero indennizzabili in quanto:
- il gas rientrava tra i beni assicurati rientranti nella partita “macchinari”, in quanto parte CP_2 integrante dell'impianto frigorifero (come da definizioni di polizza);
- se era vero che l'art.
2.2 escludeva l'indennizzabilità dei danni dovuti a guasti meccanici, nel caso di specie operava invece la garanzia dispersione del;
CP_2
- veniva quindi in rilievo un sinistro indennizzabile che interessava “la partita macchinari, regolarmente assicurata per l'importo di 8.000.000,00”;
- era irrilevante che la dispersione del freon fosse stata a sua volta causata da un guasto meccanico (quest'ultimo non “coperto” ex art.
2.2 CgA) in quanto la partita interessata dal sinistro era quella cui apparteneva il bene assicurato colpito, a prescindere dalla causa del danno.
In altri termini sosteneva che la garanzia per dispersione freon operasse anche a fronte della rottura accidentale dell'impianto di refrigerazione, pur se dovuta a guasto meccanico. Con la conseguente indennizzabilità dei costi sostenuti in virtù dell'art.
4.6 sezione incendio (secondo il quale dovevano essere indennizzati i maggiori costi necessari per l'osservanza di leggi) e della condizione particolare indicata con codice PA011 (secondo cui dovevano essere indennizzati i pagina 4 di 22 maggiori costi sostenuti per il proseguimento dell'attività).
Ai sensi della condizione particolare indicata con codice PA020 sulle somme indennizzate doveva essere applicata un'indennità aggiuntiva del 10%.
Ai sensi dell'art.
3.6 CgC era dovuto un ulteriore incremento del 5% per gli onorari di competenza del Perito nominato dalla Contraente entro il limite del 5% del danno liquidabile con il massimo di € 30.000,00.
deduceva innanzitutto l'inoperatività della polizza. Controparte_1
Rilevava in particolare che:
- era pacifico che il sinistro fosse conseguenza di un guasto meccanico di un compressore;
- in virtù della clausola 2.2, i danni riportati dall'impianto di refrigerazione (in quanto causati da un guasto meccanico) erano esclusi dalla garanzia assicurativa, con conseguente inapplicabilità dell'art.
4.6 delle condizioni generali e delle clausole PA011 e PA020;
- essendosi verificata una rottura accidentale ai contenitori del freon, l'Assicurazione era tenuta solamente ad indennizzare il danno da dispersione (già indennizzato) con esclusione degli CP_2
ulteriori danni conseguenti alla rottura meccanica.
Contestava la domanda anche nel quantum con particolare riferimento alla scelta di provvedere alla ricostruzione ex novo dell'impianto non funzionante anziché sostituire il gas freon R22 con quello R717.
Sulla sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita con CTU tecnica e, a definizione del giudizio, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 343/24 del 15.01.2024 il Tribunale di Cuneo: rigettava il ricorso;
compensava integralmente le spese di lite tra le parti;
poneva le spese di CTU a carico di ciascuna parte in ragione del 50%; condannava al pagamento in favore dell'erario del Controparte_1 contributo unificato di € 607,00 per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.
Il Tribunale richiamava innanzitutto la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia assicurativa secondo la quale l' doveva provare: l'esistenza del titolo, il verificarsi di un Parte_2 evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e che tale evento avesse causato il danno di cui chiedeva il ristoro.
pagina 5 di 22 Nel caso di specie era pacifica e documentata l'esistenza della polizza assicurativa ed era pacifico l'accadimento occorso nel maggio 2018 presso lo stabilimento della ricorrente.
Il CTU nominato in corso di causa aveva dato atto che:
- si era trattato di un guasto accidentale da “rottura del compressore” ovverosia un “componente meccanico dell'impianto di refrigerazione”;
- la causa della rottura (plausibilmente dovuta alla presenza di corpi estranei nel bagno d'olio in cui erano immersi i due componenti meccanici) non era imputabile né ad una carenza di manutenzione né allo stato d'uso dell'impianto.
Passando alla disamina della polizza azionata il Tribunale rilevava che:
- l'art.
1.1 delle CGA (Sezione Incendio) ricomprendeva nell'oggetto dell'assicurazione anche i
“macchinari”;
- l'art. 2 precisava che l'assicurazione copriva tutti i danni materiali causati direttamente alle cose assicurate, salve le esclusioni previste nei commi successivi;
- erano esclusi dalla copertura assicurativa (art. 2.2) “i danni…causati da o dovuti a:… guasti meccanici…sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi;
in questo caso la società sarà obbligata per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni”.
La scheda di polizza relativa alla sezione incendio faceva poi espresso rinvio ad apposite
“clausole speciali” contenute nell'appendice mod. PMICLAU, tra cui rientravano quelle
“maggiori costi” (codice PA011) ed “indennità aggiuntiva” (codice PA020) che prevedevano un'estensione del quantum rispetto all'importo liquidabile in base alle condizioni generali.
Ad integrazione delle condizioni generali di polizza vi era il “mod. X005 - Atto di dichiarazione” redatto tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei luoghi e dell'attività ivi esercitata dalla
. Tale modello prevedeva due “condizioni particolari” in virtù delle quali la Parte_1 società assicuratrice si era impegna “in parziale deroga di quanto stabilito dalle “Norme” e/o
“Condizioni” di Assicurazione”, a rispondere anche “danni subiti dalle merci assicurate alla/e partita/e “Merci” a causa di: a) Mancata e/o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b)
Fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c) Mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;
Conseguenti:
1. ad eventi garantiti in polizza;
2. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero… ” (clausola “mancato freddo”) e dei “danni da dispersione del freon
pagina 6 di 22 contenuto negli impianti di raffreddamento causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori” (clausola “dispersione del freon”).
Con specifico riferimento a tale ultima clausola era stato ulteriormente specificato che: “La società non risponde: a) dei danni da stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo stesso con il minimo di € 2.500,00. In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 50.000,00”.
Il Tribunale rilevava che in un'ottica di favor per il contraente non predisponente, alla luce del tenore complessivo del documento e tenuto conto della sua specifica funzione, la “parziale deroga” rispetto alle Condizioni di assicurazione, per quanto contenuta solamente nella prima clausola (“mancato freddo”), doveva interpretarsi come riferibile anche alla seconda clausola
(“dispersione del freon”), la quale era espressamente qualificata come “estensione di garanzia”.
Tutto ciò premesso, ad avviso del Tribunale doveva ritenersi sufficientemente chiara la diversa ratio, natura e funzione a fondamento delle “condizioni particolari” di cui all'atto di
Dichiarazione-mod. X005 e delle “clausole speciali” di cui all'appendice mod. PMICLAU:
- le “condizioni particolari” rappresentavano una vera e propria lex specialis, prevedendo autonomi presupposti e limiti di indennizzabilità (e criteri di determinazione dell'indennizzo) per le tipologie di danni espressamente richiamate e rispetto a questi ultimi l'operatività della polizza era quindi “sganciata” dai criteri fissati nelle condizioni generali;
- le “clausole speciali” comportavano deroghe alle regole generali predisposte nelle condizioni generali in ordine al quantum debeatur, dando per presupposto l'esistenza di un danno liquidabile in base alle condizioni generali di polizza.
Ritenere la “dispersione del freon” evento indennizzabile anche in base alle condizioni generali di polizza (e svincolato dalle esclusioni ivi previste), proprio alla luce dell'estensione di garanzia pagina 7 di 22 contenuta in apposita condizione particolare, derogatoria rispetto alle prime, costituiva interpretazione in contrasto con la comune intenzione delle parti emergente dal testo contrattuale, oltre che con la regola ermeneutica della buona fede (art. 1366 c.c.), atteso che così facendo si sarebbe prodotta un'indebita duplicazione di indennizzi per il medesimo evento.
Non era possibile (come sostenuto da parte ricorrente) ricondurre i danni per i quali era stato chiesto l'indennizzo non già ad un “guasto meccanico” ma alla “dispersione del gas freon”.
La “dispersione” del gas non costituiva un evento lesivo a sé stante, essendo a sua volta conseguenza del guasto meccanico che costituiva la causa primaria della necessità di mettere al riparo le merci stipate nella cella frigorifera e di intervenire sull'impianto.
In altri termini la dispersione del freon era solo la “causa mediata” dell'accaduto, essendo in realtà i danni direttamente riferibili al guasto meccanico, non indennizzabile per l'espressa previsione dell'art.
2.2 CgA.
Non erano quindi invocabili le clausole speciali di cui ai codici PA011 e PA020 di cui all'appendice PMICLAU, le quali presupponevano la ricorrenza di un sinistro indennizzabile.
Sul giudizio di appello. proponeva tempestivo gravame. Parte_1
instava per la declaratoria di inammissibilità sia ex art. 342 c.p.c. sia ex Controparte_1
art. 348 bis c.p.c. nonché per il rigetto dell'appello.
Disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 05.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
06.12.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nelle varie parti in cui il Tribunale Parte_1 ha individuato l'oggetto della polizza assicurativa.
Premette che polizza assicurativa oggetto del contendere si compone di: una parte generale (a sua volta divisa in Sezione Furto e Sezione Incendio); un'appendice MOD. PMICLAU ove sono pagina 8 di 22 riportate le “clausole speciali comuni a tutte le Sezioni” e le “clausole speciali relative alla sezione incendio”; un atto di dichiarazione MOD X005 ove sono riportate le condizioni particolari applicate alla in ragione dello stato dei luoghi e della specifica Parte_1
attività svolta.
Evidenzia che le condizioni particolari di polizza (contenute nel MOD X005) sono il frutto della c.d. customizzazione del contratto assicurativo (rispondendo alla necessità di adeguare la copertura assicurativa alla specifica attività svolta dal contraente).
Ritiene che tutte tali “parti” concorrano a determinare l'oggetto della polizza assicurativa che è unica.
Ritiene che sia errato ed inutile differenziare tra danni risarcibili in forza delle condizioni generali del contratto, in forza delle clausole speciali di cui all'appendice MOD. PMICLAU o ancora in forza delle condizioni particolari di cui all'atto di dichiarazione MOD. X005, venendo pur sempre in rilievo danni indennizzabili in forza della polizza assicurativa.
Sostiene quindi che l'errore commesso dal Tribunale sia consisto nell'aver trattato le clausole particolari di cui al MOD X005 alla stregua di un contratto di polizza autonomo, sganciato dalle condizioni generali della polizza assicurativa n. 361284416.
Ritiene illogico e privo di fondamento giuridico nonché contrario al disposto di cui all'art. 1366
c.c. distinguere tra sinistro indennizzabile in forza delle condizioni generali del contratto e sinistro indennizzabile in forza delle condizioni particolari di cui al MOD X005, distinzione operata dal Tribunale per escludere l'operatività della polizza.
Osserva che vengono pur sempre in rilievo “sinistri indennizzabili a termine di polizza”, indipendentemente dalla “parte” del contratto concretamente applicata.
Sarebbe indubbio che nel caso di specie il sinistro rientri nell'oggetto complessivo dell'assicurazione, tanto che ha liquidato l'indennizzo di € 50.000,00 in Controparte_1 applicazione della condizione particolare “dispersione freon” contenuta nel mod. X005.
Ne consegue, ad avviso di parte appellante, che il Tribunale abbia errato nell'affermare che sia infondata la pretesa di parte attrice di invocare la clausola “dispersione freon”.
pagina 9 di 22 Rileva, a confutazione di quanto affermato dal Tribunale, che l'operatività di tale clausola non comporti alcuna duplicazione del danno, altro essendo il danno da dispersione del freon ed altro i maggiori costi che l'assicurato ha dovuto affrontare in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
In secondo luogo, deduce che le clausole speciali di cui all'appendice mod. PMICLAU operano sia in caso di sinistri previsti dalle CgA sia in caso di sinistri riconducibili ad altre parti della polizza (ivi compresa la clausola “dispersione freon”).
Sarebbe in effetti evidente che la volontà dei contraenti fosse quella di aggiungere (all'indennizzo conseguente ad un evento coperto dalla polizza) i maggiori costi sostenuti e l'indennità aggiuntiva dovuta per danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite Parte_3
, Merci e Merci Flottanti, evidenziando di avere anche corrisposto un premio
[...] aggiuntivo per l'estensione di garanzia.
Con il secondo motivo ribadisce l'erroneità dell'interpretazione della polizza anche alla luce delle risultanze della CTU, non adeguatamente considerate dal Tribunale.
Ribadisce in primo luogo che i fatti allegati e l'operatività della clausola speciale “dispersione freon” siano stati incontestati tra le parti, tanto che in virtù di tale clausola ha Controparte_1 liquidato l'indennizzo di € 50.000,00.
Ritiene non condivisibile il passaggio della sentenza con cui il Tribunale ha sostenuto che la causa dell'intervento effettuato sull'impianto sia rappresentata dal guasto meccanico e non invece dalla dispersione del freon.
Osserva infatti che a seguito della dispersione del gas freon R22, per rimettere in funzione l'intero impianto refrigerante non si poteva semplicemente ripristinare la scorta di gas andato perso, in quanto l'uso del gas freon R22 è vietato dal 01.01.2010, ragione per la quale era stato necessario modificare l'impianto esistente per consentire il passaggio all'impiego del gas ammoniaca (essendo antieconomico sia nell'immediato sia sul lungo periodo l'utilizzo del gas
R507A).
Ritiene che il costo sostenuto per il ripristino dell'impianto refrigerante sia coperto dall'art.
4.6 delle condizioni generali della polizza il quale prevede che “devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza
pagina 10 di 22 di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzioni, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati
e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione”.
Osserva che tale specifica garanzia, per le ragioni appena illustrate, sia assolutamente confacente al caso sub iudice.
In altre parole, rileva che i costi di adeguamento dell'impianto altro non siano che i costi di ripristino dello stesso ed aggiunge che anche ha riconosciuto che i costi di Controparte_1 ripristino dell'impianto refrigerante siano coperti da polizza.
L'errore interpretativo commesso dal Tribunale sarebbe quindi consistito nel non comprendere che i costi di rifacimento dell'impianto non sono costi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto e soprattutto nel non aver compreso che tali specifici costi non conseguono al guasto meccanico, bensì alla dispersione del freon: il solo danno meccanico non avrebbe comportato la necessità di adeguare l'impianto alle sopravvenute disposizioni normative.
A riscontro di quanto sostenuto, richiama le risultanze della CTU, lamentando che il Tribunale se ne sia discostato senza motivare alcunché.
Rileva infatti che al CTU sia stato chiesto di verificare se fosse possibile limitare il danno modificando la sola parte dell'impianto interessata dalla dispersione di gas e conservando CP_2
la residua parte di impianto non interessata da tale dispersione.
Osserva in proposito che proprio le risultanze della CTU in ordine alla possibilità di procedere alla parcellizzazione dell'impianto (non condivise dal CTP dell'attrice) avevano portato il
Tribunale a formulare una proposta conciliativa (€ 250.000,00 omnia) accettata dall'attrice e rifiutata da CP_1
II) Difese di Controparte_1
pagina 11 di 22 ha innanzitutto dedotto l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. in Controparte_1
quanto meramente ripropositivo.
Dopo aver riportato il contenuto dell'art.
2.1 e 2.2 delle CgA, ribadisce che l'assicurazione non copre i danni causati da o dovuti a guasti meccanici, tale essendo il caso sub iudice in cui viene in rilievo la rottura di una flangia in grafite del coperchio di uno dei compressori.
Sostiene che ad una diversa conclusione non possa giungersi neanche attingendo alla Condizione
Particolare denominata “dispersione freon” (di cui all'atto di dichiarazione mod X005).
Dopo aver riportato il contenuto della clausola, osserva che la stessa:
- esclude espressamente le spese di riparazione;
- nel caso di specie l'assicurato non ha sostenuto spese di riparazione ma ha sostituito l'intero impianto refrigerante.
La pretesa dell'appellante di essere indennizzato per i costi di sostituzione dell'impianto refrigerante non troverebbe quindi giustificazione né nelle condizioni generali di polizza (stante l'esclusione di cui all'art. 2.2) né nella Condizione Particolare denominata “dispersione freon”.
Ribadisce che la causa del danno sia rappresentata dal guasto meccanico e che la dispersione del freon sia una mera conseguenza del danno meccanico.
Ritiene che sia corretta la parte della sentenza con cui il Tribunale ha escluso la Clausola speciale
P.A.011 “Maggiori costi” e P.A.020 “Indennità aggiuntiva”
Dopo avere riportato il contenuto della clausola P.A.011 “Maggiori costi”, rileva che la stessa opera espressamente solo in caso di “sinistro indennizzabile”, tale non essendo quello dedotto in giudizio per i motivi appena illustrati.
Quanto alla Clausola Speciale PA.020, denominata “Indennità Aggiuntiva”, stante l'esclusione della garanzia per i pregiudizi invocati, ritiene che non si possa pretendere il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva per danni diretti e materiali cagionati al Macchinario.
Quanto all'affermazione di parte appellane secondo cui il solo fatto che sia stato riconosciuto pagina 12 di 22 l'indennizzo per la dispersione del (previsto dall'appendice mod. X005) implichi il CP_2 riconoscimento dell'operatività della polizza e quindi la debenza dei costi sostenuti per la sostituzione dell'impianto, osserva che la sottoscrizione della specifica garanzia non esclude l'applicazione dell'art.
2.2 CgA, con la conseguenza che continuano a non essere “coperti” gli ulteriori danni conseguenti al guasto meccanico con particolare riferimento ai danni al macchinario.
Quanto alla pretesa di ricondurre l'occorso all'art.
4.6 delle CgA, osserva che la clausola riguarda la quantificazione del danno (i costi inclusi in garanzia) ma non esclude l'operatività dell'art. 2.2
CgA.
In relazione alla domanda attorea di vedersi liquidato un ulteriore 5% a tiolo di “oneri peritali” di cui all'art.
3.6 CgA, osserva che anche tale rimborso postula che si sia verificato un sinistro indennizzabile.
Ritiene quindi corretta l'interpretazione data dal Tribunale alle condizioni di polizza e rileva che, secondo la giurisprudenza pacifica, compete all'assicurato dimostrare che il sinistro rientri nella copertura assicurativa.
Deduce infine che non sia vero che il Tribunale si sia discostato dalle conclusioni del suo CTU, atteso che il CTU ha per l'appunto dato atto che la causa primigenia dell'accaduto sia rappresentata da un guasto meccanico.
Rileva parimenti che nel corso della CTU sia piuttosto emerso che l'acquisto di un nuovo impianto di refrigerazione (per un costo complessivo di € 427.192,00) non fosse necessitato, essendo invece conseguente alla libera scelta della ricorrente, con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 1227, I e II co. c.c..
III) Decisione della Corte.
1) I due motivi di gravame proposti nell'interesse di devono essere Parte_1
esaminati congiuntamente e sono nel loro complesso fondati.
pagina 13 di 22 2) E' innanzitutto opportuno evidenziare alcuni passaggi della relazione di CTU, rilevanti ai fini della decisione.
La perdita di gas freon è imputabile alla perdita di tenuta di due superfici a contatto della flange dell'albero compressore. La “rottura del compressore” è quindi da intendersi come la perdita di questa tenuta che con ogni probabilità è riconducibile alla presenza di corpi estranei nel bagno d'olio in cui sono in parte immersi i due componenti meccanici. Venuta a mancare la tenuta si è verificata la perdita d'olio e la fuoriuscita del gas freon.
Si tratta di una tipologia di danno fortuita, non conseguente a carenza di manutenzione. Il danno occorso non è neanche riconducibile allo stato d'uso dell'impianto (relazione CTU pag. 6).
L'impianto in funzione presso l'azienda prevedeva l'impiego di gas freon R22 Parte_1
(relazione pagg. 7 e ss.). L'impiego di fluido refrigerante R22 è vietato anche al solo fine del ripristino dei volumi di gas venuti a mancare ed essenziali al funzionamento dell'impianto.
Un'alternativa spesso scelta è la sostituzione con refrigerante R717 ammoniaca (NH3) che in termini di GWP (potenziale di riscaldamento globale) ha impatto zero. L'impiego di NH3 comporta un adeguamento dell'impianto.
Nel caso in esame sono state considerate due possibilità alternative:
• riparazione del compressore, rimozione e smaltimento del gas refrigerante R22 rimasto nell'impianto e ricarica dell'impianto con gas Freon R507A
• rifacimento dell'impianto nuovo con impiego di gas ammoniaca NH3.
Il prezzo unitario del gas è sensibilmente diverso. I valori di mercato sono di 105 Euro /kg per il
Freon R507A e di 9,50 Euro /kg per l'ammoniaca NH3 R717.
La sostituzione del gas R22 con gas R507A avrebbe comportato un costo di CP_2 CP_2
€ 385.000,00.
Nella trattativa condotta dalla con il suo fornitore, è stato scelto di modificare Parte_1
l'impianto e passare all'impiego di gas ammoniaca, anche in ragione del fatto che si tratta di un gas naturale ad impatto ambientale GWP nullo e quindi privo di restrizioni di impiego per ragioni ambientali anche per il futuro.
La scelta è stata fatta a parità di valutazione economica tra i due interventi.
In altri termini “La scelta fatta per l'impiego di gas R717 (ammoniaca) ha comportato invece pagina 14 di 22 modifiche all'impianto ma si è trattato di una soluzione di costo equivalente alla scelta tecnica fatta” (relazione pag. 8).
La parzializzazione dell'impianto (relazione CTU pagg. 9 e ss), consistente nella rimessa in funzione dell'impianto utilizzando il gas ancora disponibile e realizzando un secondo circuito parallelo con nuova tipologia di gas, per quanto tecnicamente fattibile, è una scelta del tutto inusuale, priva di alcun vantaggio funzionale in quanto comportante la duplicazione dell'impianto frigo, l'occupazione di nuovi spazi ed una maggiore complessità nelle operazioni di manutenzione, essendo invece sicuramente comprensibile la scelta imprenditoriale di gestire un impianto con un'unica tecnologia per esigenze funzionali e di efficienza manutentiva.
3) Passando ad esaminare il merito della controversia, si omette in questa sede di riportare nuovamente il contenuto delle clausole che rilevano ai fini della decisione in quanto ampiamente richiamate dalle parti e prodotte in atti.
E' comunque opportuno chiarire che la c.d. “sezione incendio” non disciplina solamente l'ipotesi dell'incendio ma più in generale “tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate”
(art. 2.1, oggetto assicurazione), indipendentemente dalla causa che li ha provocati, salvo che ricorrano le specifiche ipotesi disciplinate dalle c.d. esclusioni di cui all'art.
2.2 CgC.
Anche le parti hanno fatto sempre riferimento alla c.d. sezione incendio, dando per scontato che la stessa sia quella pertinente ai fini della definizione del caso sub iudice.
4) Questa Corte condivide la premessa da cui è partito il Tribunale (non oggetto di impugnazione, neanche incidentale) secondo la quale tra le condizioni particolari (di cui al mod. X005, atto di dichiarazione) sia la clausola “mancato freddo” sia la clausola “dispersione freon” sono state pattuite a parziale deroga di quanto disciplinato nelle condizioni generali di contratto e con finalità di estensione della garanzia altrimenti derivante dalle medesime condizioni generali.
5) Non è invece condivisibile l'assunto secondo il quale dette condizioni particolari siano del tutto separate e svincolate dalle condizioni di polizza, ovverosia che l'operatività della clausola
“dispersione freon” non comporti più in generale l'operatività della polizza nel suo complesso.
pagina 15 di 22 Si osserva innanzitutto che la garanzia è stata pattuita come aggiuntiva, ovverosia volta ad indennizzare sinistri altrimenti esclusi ai sensi di polizza ed in tal senso deve essere intesa l'espressone “a parziale deroga”.
Non è dato rinvenire nelle condizioni particolari di contratto alcuna disposizione che consenta di ritenere che le stesse siano svincolate dalle condizioni generali di polizza.
In senso contrario si rileva che nella parte finale delle condizioni particolari, “precisazione e variazioni”, si rinvengono tutta una serie di disposizioni che fanno riferimento alle condizioni generali di polizza integrandole, precisandole e/o parzialmente derogandole.
E' quindi evidente che i sinistri riconducibili ad una specifica condizione particolare (nel caso sub iudice la clausola “dispersione freon”) siano disciplinati non solo dalle stesse condizioni particolari ma anche dalle condizioni generali (ove queste ultime non siano state espressamente derogate).
6) Nel caso sub iudice è pacifica l'operatività della c.d. clausola dispersione del freon.
Si è quindi verificato un sinistro indennizzabile “ai sensi di polizza”, anche considerando che ai sensi di quanto disposto dall'art.
1.1 delle CgC tra i beni assicurati vi sono i “macchinari”, per tali dovendo intendersi (per quanto illustrato nelle definizioni) anche le parti che ne siano il loro naturale completamento, essendo innegabile che il gas sia una parte essenziale e di naturale completamento degli impianti frigorifero, come ben evidenziato dal CTU il quale ha dato atto che
“Nel ciclo frigorifero a compressione è essenziale un fluido refrigerante per condensare ed evaporare ciclicamente. Si tratta di un fluido mantenuto in un circuito ermetico” (relazione CTU pagg. 3, 4).
Si osserva che per i danni ai macchinari il massimale garantito è pari ad € 8.000.000,00 (otto milioni di euro).
7) Deve escludersi che nel caso di specie ricorra la causa di esclusione di cui all'art.
2.2 delle
CgC, secondo la quale l'Assicurazione non è obbligata per i danni causati da guasti meccanici.
Lo stesso art.
2.2 esclude i guasti meccanici tranne il caso in cui questi ultimi siano a loro volta
“causa di altri eventi non specificamente esclusi;
in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni”.
pagina 16 di 22 Come correttamente rilevato da parte appellante, nel caso di specie il guasto meccanico ha a sua volta causato la dispersione del freon (evento espressamente “incluso” dalle condizioni particolari) ed i costi sostenuti hanno riguardato la riparazione del guasto meccanico (per il quale continua ad operare la causa di esclusione) in misura del tutto trascurabile e sostanzialmente nulla.
8) Deve parimenti escludersi che nel caso di specie ricorra la causa di esclusione prevista dalla c.d. clausola dispersone freon, secondo la quale l'assicurazione non risponde “delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione”.
Come appena accennato, nel caso di specie i costi di riparazione hanno avuto un'incidenza pressocché nulla, venendo in rilievo non i costi mirati alla riparazione quanto invece i costi conseguenti al divieto normativamente imposto di utilizzare il gas . CP_3
9) Essendosi verificato un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, trova applicazione l'art.
4.6 secondo il quale sono inclusi in garanzia “anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi […] in caso di ricostruzione e/o ripristino di fabbricati e macchinari assicurati […] e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata”.
E' in parte decettivo il rilievo di secondo cui abbia Controparte_1 Parte_1 arbitrariamente “scelto” di rifare integralmente l'impianto e che l'intervento non fosse
“necessitato” ovverosia imposto da disposizioni normative.
In proposito la relazione di CTU è chiara nel dare atto che la società non Parte_1 potesse semplicemente riparare il guasto e reimmettere nell'impianto di refrigerazione il gas atteso che il suo uso era stato vietato a far data dal 2010. CP_3
Il costo per l'osservanza di leggi è stato quindi necessario ed inevitabile ai sensi dell'art.
4.6 CgC, salva la possibilità di “scelta” tra due modalità tecniche di adeguamento alla normativa sopravvenuta (scelta comunque necessitata per quanto appena detto).
In proposito il CTU ha dato atto che la scelta operata dall'assicurato non è stata arbitraria.
pagina 17 di 22 Se infatti è vero che l'assicurato potesse scegliere di sostituire integralmente il Gas Freon R22 con il Gas R507A anziché rifare l'impianto al fine di utilizzare quale gas l'ammoniaca CP_2
NH3 R717, il CTU ha rilevato che:
- la “scelta” è comunque corretta ove valutata in termini di logica imprenditoriale, in quanto l'ammoniaca è “un gas naturale ad impatto ambientale GWP nullo e quindi privo di restrizioni di impiego per ragioni ambientali anche per il futuro”, mentre è prevedibile una futura legislazione restrittiva dell'uso del gas Gas R507A; CP_2
- la scelta è stata fatta a parità di valutazione economica tra i due interventi, atteso che l'utilizzo del Gas Freon R507A avrebbe comunque comportato un costo di € 385.000,00.
10) Ribadito quindi che rifacimento dell'impianto è stato imposto dalla normativa in vigore, il
CTU ha dato atto che, indipendentemente dalle modalità tecniche concretamente scelte per l'adeguamento normativo, la spesa congrua è comunque pari ad € 385.000,00.
Deve per contro escludersi che possa essere presa in considerazione la c.d. parzializzazione dell'impianto (relazione CTU pagg. 9 e ss cui per brevità si rimanda.).
Sul punto lo stesso CTU ha ben chiarito che una tale opzione non corrisponda ad una plausibile logica imprenditoriale attesa la duplicazione dell'impianto frigo, la necessità di occupare nuovi spazi per la realizzazione di un locale tecnico, i maggiori costi di esercizio e la maggiore complessità nelle operazioni di manutenzione.
L'indennizzo “base” ammonta pertanto ad € 385.000,00 (certamente rientrante nei limiti del 10% del massimale assicurato per danni ai macchinari).
11) ha chiesto che vengano liquidate in suo favore ulteriori voci pattuite ai Parte_1
sensi della polizza in atti.
Per quanto richiamata negli atti di causa, non è stata azionata la clausola aggiuntiva PA011
(maggiori costi) che, come riferito nella relazione di CTU, secondo l'interpretazione data dalle parti si riferisce ai maggiori costi sostenuti per il proseguimento dell'attività, come per esempio i costi di affitto di celle frigorifere presso magazzini di terzi. chiede invece che vengano indennizzati € 2.160,00 corrispondenti ai costi Parte_1
pagina 18 di 22 sostenuti per lo spostamento delle merci riconducibili alla voce “spese di salvataggio”.
Tale voce non può ritenersi dimostrata essendo stato prodotto solamente un foglio presenze
(doc. 5 ricorrente) dal quale nulla è dato inferire.
Deve essere indennizzata, quale voce di danno, la spesa sostenuta per lo svuotamento dell'impianto, ovverosia per la rimozione del gas (necessaria indipendentemente dalle CP_3
modalità di adeguamento alla normativa sopravvenuta), documentata mediante produzione della fattura n. 1800237 del 30.06.2018 dell'importo di € 13.102,00 (doc. 15 parte attrice).
Deve parimenti essere riconosciuta l'indennità prevista con la clausola aggiuntiva PA020
(maggiorazione dell'indennizzo nella misura forfettaria del 10% per il caso di interruzione o intralcio dell'attività).
Sebbene il CTU non si sia pronunciato in maniera esplicita sulla relativa questione, è del tutto evidente che il danneggiamento dell'impianto centralizzato di refrigerazione abbia reso inutilizzabile le sei celle frigorifero in uso, essendosi quindi quanto meno verificato l'intralcio all'attività di cui alla clausola in esame.
Non possono essere riconosciuti gli oneri peritali di cui all'art.
3.6 delle CgC per l'assorbente rilievo che non è in atti né la fattura quietanzata del professionista né la fattura pro forma di cui vi
è soltanto menzione nei documenti di causa.
12) Come già rilevato dal CTU gli importi indicati sono al netto dell'Iva, la quale non viene computata nell'indennizzo atteso che l'assicurato è una società di capitali soggetta ad Iva, ragione per la quale la società ha diritto alla detrazione e/o al rimborso di tale Parte_1
imposta.
Sempre in ordine alla quantificazione dell'indennizzo si rileva che lo stesso “costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 16229 del 08/06/2023).
pagina 19 di 22 Deve per contro essere rigettata la richiesta di liquidazione degli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.c..
Secondo la giurisprudenza formatasi in tema di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano ma applicabile più in generale ai debiti di valore “Gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento […]” (Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023)
Alcuna allegazione e prova del maggior danno è stata fornita da parte attrice appellante, ragione per la quale sono dovuti “solamente” gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c..
13) L'indennizzo dovuto deve essere quindi così calcolato:
- smaltimento R22 € 13.102,00 + CP_2
- adeguamento a normativa sopravvenuta € 385.000,00 =
- sub totale € 398.102,00 +
- clausola speciale codice PA020 (10%) € 39.810,20 =
TOTALE € 437.912,20.
L'indennizzo deve intendersi stimato alla data del deposito della CTU espletata nel giudizio di primo grado (14.06.2021).
Al pari di ogni obbligazione di valore (sul punto si rimanda alla Corte di Cassazione, Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) tale importo:
- deve essere devalutato alla data del sinistro (02.05.2018);
- alla medesima data deve essere devalutato l'acconto di € 50.000,00 corrisposto dall'assicurazione il 26.11.2019 (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del
07/08/2023);
- le due partite, rese omogenee, devono quindi essere compensate;
- l'importo così ottenuto deve essere rivalutato anno per anno con contestuale computo degli pagina 20 di 22 interessi legali sino all'attualità;
- sull'importo così complessivamente calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
14) Per effetto dell'integrale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Controparte_1
deve essere condannata al pagamento in favore di delle spese del doppio Parte_1
grado.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (per il primo grado fase studio, fase introduttiva, fase trattazione/istruttoria e fase decisionale;
per il secondo grado fase studio, fase introduttiva e fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da ed in totale riforma dell'ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c.a del Tribunale di Cuneo n. 343/2004 del 15.01.2024 condanna Controparte_1
a corrispondere in favore di l'indennizzo dovuto in relazione alla
[...] Parte_1
polizza n. 361284416 che liquida in € 437.912,20 al lordo dell'importo già corrisposto di
€ 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da parte motiva;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite del primo Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che si liquidano in € 634,00 per esposti, € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione,
CPA ed IVA se previste per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_1
4) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
gravame, che si liquidano in € 1.848,00 per esposti, € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
pagina 21 di 22 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Consigliere est
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 200/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Leone Alberto e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Fissore Silvia, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fossati Massimo e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Fossati Daniel Sergio Giuseppe, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 06.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
05.12.2024)
OGGETTO: Assicurazione contro danni
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni avversaria istanza, deduzione ed pagina 1 di 22 eccezione – in particolare, l'eccezione ex artt. 342 e 348 c.p.c. formulata da controparte con l'atto di comparsa di costituzione e risposta del 16.5.2024 - previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa e pubblicata in data 15.1.2024 dal Tribunale di Cuneo, Giudice dott.ssa Giusy Ciampa, comunicata in data 16.1.2024, nella causa iscritta al R.G. n.1202/2020 del Tribunale di Cuneo, in accoglimento del presente appello: in via principale nel merito:
- accogliere la domanda originariamente proposta dalla – in persona del Parte_1
Legale Rappresentante pro tempore - nei confronti della – in persona del Controparte_1
Legale Rappresentante pro tempore - e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 2.5.2018 presso la sede della
[...]
in NA è coperto dalle garanzie della polizza n.361284416 stipulata da Parte_1 [...]
con con particolare riferimento alla garanzia dispersione del Parte_1 Controparte_1
contenuta nella dichiarazione mod. X005, garanzia maggiori costi codice PA011 di cui CP_2 all'appendice PMICLAU, garanzia di cui all'art.
4.6 delle condizioni generali di polizza e garanzia indennità aggiuntiva codice PA020 di cui all'appendice PMICLAU e, per l'effetto, condannare -in persona del legale rappresentante pro tempore- al pagamento Controparte_1
in favore di -in persona del legale rappresentante pro tempore- Parte_1 dell'indennizzo residuo nella misura di € 498.770,80 (oltre oneri peritali 5% sul danno indennizzabile complessivo), al netto dell'importo di € 50.000,00 già trattenuto in acconto, o nella diversa misura che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal giorno del sinistro all'introduzione della domanda e interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c., dalla domanda sino all'effettivo pagamento dell'indennizzo e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo pagamento dell'indennizzo;
- comunque, respingersi ogni avversaria domanda contro l'odierna conchiudente proposta.
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello, proposto da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi svolti Parte_1
pagina 2 di 22 in narrativa.
Con vittoria di spese. nel merito, respingere l'appello proposto da avverso l'Ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c., emessa e pubblicata dal Tribunale di Cuneo, in data 15/01/2024, nella causa
R.G. n. 1202/2020, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore di CP_1
€ 498.770,80, oltre oneri peritali del 5% sul danno complessivo indennizzabile, al netto dell'importo di € 50.000,00 già corrisposto ante causam a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa per la copertura dei rischi delle attività produttive e commerciali n. 361284416, sottoscritta in data 20.12.2016.
A fondamento della domanda deduceva che:
- in data 2.5.2018 la centrale per la produzione del freddo esistente presso la propria sede di
NA (che all'epoca, utilizzava circa 3.800 kg di gas refrigerante freon R22) aveva smesso di funzionare a causa dalla rottura di una flangia in grafite di uno dei tre compressori che la componevano, determinando un'importante perdita di gas freon R22 (idro-cloro-fluoro-carburo), il cui uso era stato vietato dal 01.01.2010 (come disposto dal Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16.9.2009 n. 1005);
- in conseguenza dell'accaduto aveva sostenuto costi pari ad € 2.160,00 per l'operazione di salvataggio della merce stivata nella cella frigorifera non più funzionante;
- stante l'impossibilità di continuare ad utilizzare il gas freon R22 aveva dovuto sostenere costi di modificazione dell'impianto frigorifero per complessivi € 425.032,00 (di cui: € 13.100,00 per sostituzione gas freon R22 con gas freon R 507; € 381.865,00 per adeguamento impianto refrigerazione;
€ 28.200,00 per adeguamento impianto elettrico ed € 1.867,00 per materiali per adeguamento impianto);
- conformandosi alle valutazioni espresse dal proprio perito, aveva ritenuto CP_1 indennizzabile esclusivamente l'importo di € 50.000,00 per la clausola “dispersione del freon”.
pagina 3 di 22 La ricorrente analizzava quindi le condizioni di polizza evidenziando che:
- nelle definizioni della polizza si dava atto che per “macchinari” dovevano intendersi tutte le parti che fossero naturale completamento del macchinario, ivi compreso il gas;
- ai sensi dell'art. 1.1, sezione incendio, erano assicurate le “partite” fabbricato, macchinario, merci;
- ai sensi dell'art. 2.1, sezione incendio, erano assicurati tutti i danni materiali causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualunque ne fosse la causa;
- l'art.
2.2 della sezione incendio escludeva i danni causati da o dovuti a guasti meccanici ma tra le condizioni particolari era stata aggiunta la c.d. garanzia “dispersione del freon”, che prevedeva l'indennizzabilità dei danni da dispersione del freon contenuto negli impianti di raffreddamento anche se causata da rottura accidentale dei predetti contenitori;
- l'art.
4.6 della sezione incendio (valore cose assicurate- determinazione danno) prevedeva che fossero indennizzabili anche i maggiori costi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi e regolamenti.
Il ricorrente sosteneva quindi che, alla luce delle condizioni di polizza, i costi di adeguamento degli impianti fossero indennizzabili in quanto:
- il gas rientrava tra i beni assicurati rientranti nella partita “macchinari”, in quanto parte CP_2 integrante dell'impianto frigorifero (come da definizioni di polizza);
- se era vero che l'art.
2.2 escludeva l'indennizzabilità dei danni dovuti a guasti meccanici, nel caso di specie operava invece la garanzia dispersione del;
CP_2
- veniva quindi in rilievo un sinistro indennizzabile che interessava “la partita macchinari, regolarmente assicurata per l'importo di 8.000.000,00”;
- era irrilevante che la dispersione del freon fosse stata a sua volta causata da un guasto meccanico (quest'ultimo non “coperto” ex art.
2.2 CgA) in quanto la partita interessata dal sinistro era quella cui apparteneva il bene assicurato colpito, a prescindere dalla causa del danno.
In altri termini sosteneva che la garanzia per dispersione freon operasse anche a fronte della rottura accidentale dell'impianto di refrigerazione, pur se dovuta a guasto meccanico. Con la conseguente indennizzabilità dei costi sostenuti in virtù dell'art.
4.6 sezione incendio (secondo il quale dovevano essere indennizzati i maggiori costi necessari per l'osservanza di leggi) e della condizione particolare indicata con codice PA011 (secondo cui dovevano essere indennizzati i pagina 4 di 22 maggiori costi sostenuti per il proseguimento dell'attività).
Ai sensi della condizione particolare indicata con codice PA020 sulle somme indennizzate doveva essere applicata un'indennità aggiuntiva del 10%.
Ai sensi dell'art.
3.6 CgC era dovuto un ulteriore incremento del 5% per gli onorari di competenza del Perito nominato dalla Contraente entro il limite del 5% del danno liquidabile con il massimo di € 30.000,00.
deduceva innanzitutto l'inoperatività della polizza. Controparte_1
Rilevava in particolare che:
- era pacifico che il sinistro fosse conseguenza di un guasto meccanico di un compressore;
- in virtù della clausola 2.2, i danni riportati dall'impianto di refrigerazione (in quanto causati da un guasto meccanico) erano esclusi dalla garanzia assicurativa, con conseguente inapplicabilità dell'art.
4.6 delle condizioni generali e delle clausole PA011 e PA020;
- essendosi verificata una rottura accidentale ai contenitori del freon, l'Assicurazione era tenuta solamente ad indennizzare il danno da dispersione (già indennizzato) con esclusione degli CP_2
ulteriori danni conseguenti alla rottura meccanica.
Contestava la domanda anche nel quantum con particolare riferimento alla scelta di provvedere alla ricostruzione ex novo dell'impianto non funzionante anziché sostituire il gas freon R22 con quello R717.
Sulla sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita con CTU tecnica e, a definizione del giudizio, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 343/24 del 15.01.2024 il Tribunale di Cuneo: rigettava il ricorso;
compensava integralmente le spese di lite tra le parti;
poneva le spese di CTU a carico di ciascuna parte in ragione del 50%; condannava al pagamento in favore dell'erario del Controparte_1 contributo unificato di € 607,00 per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.
Il Tribunale richiamava innanzitutto la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia assicurativa secondo la quale l' doveva provare: l'esistenza del titolo, il verificarsi di un Parte_2 evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e che tale evento avesse causato il danno di cui chiedeva il ristoro.
pagina 5 di 22 Nel caso di specie era pacifica e documentata l'esistenza della polizza assicurativa ed era pacifico l'accadimento occorso nel maggio 2018 presso lo stabilimento della ricorrente.
Il CTU nominato in corso di causa aveva dato atto che:
- si era trattato di un guasto accidentale da “rottura del compressore” ovverosia un “componente meccanico dell'impianto di refrigerazione”;
- la causa della rottura (plausibilmente dovuta alla presenza di corpi estranei nel bagno d'olio in cui erano immersi i due componenti meccanici) non era imputabile né ad una carenza di manutenzione né allo stato d'uso dell'impianto.
Passando alla disamina della polizza azionata il Tribunale rilevava che:
- l'art.
1.1 delle CGA (Sezione Incendio) ricomprendeva nell'oggetto dell'assicurazione anche i
“macchinari”;
- l'art. 2 precisava che l'assicurazione copriva tutti i danni materiali causati direttamente alle cose assicurate, salve le esclusioni previste nei commi successivi;
- erano esclusi dalla copertura assicurativa (art. 2.2) “i danni…causati da o dovuti a:… guasti meccanici…sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi;
in questo caso la società sarà obbligata per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni”.
La scheda di polizza relativa alla sezione incendio faceva poi espresso rinvio ad apposite
“clausole speciali” contenute nell'appendice mod. PMICLAU, tra cui rientravano quelle
“maggiori costi” (codice PA011) ed “indennità aggiuntiva” (codice PA020) che prevedevano un'estensione del quantum rispetto all'importo liquidabile in base alle condizioni generali.
Ad integrazione delle condizioni generali di polizza vi era il “mod. X005 - Atto di dichiarazione” redatto tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei luoghi e dell'attività ivi esercitata dalla
. Tale modello prevedeva due “condizioni particolari” in virtù delle quali la Parte_1 società assicuratrice si era impegna “in parziale deroga di quanto stabilito dalle “Norme” e/o
“Condizioni” di Assicurazione”, a rispondere anche “danni subiti dalle merci assicurate alla/e partita/e “Merci” a causa di: a) Mancata e/o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b)
Fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c) Mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;
Conseguenti:
1. ad eventi garantiti in polizza;
2. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero… ” (clausola “mancato freddo”) e dei “danni da dispersione del freon
pagina 6 di 22 contenuto negli impianti di raffreddamento causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori” (clausola “dispersione del freon”).
Con specifico riferimento a tale ultima clausola era stato ulteriormente specificato che: “La società non risponde: a) dei danni da stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo stesso con il minimo di € 2.500,00. In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 50.000,00”.
Il Tribunale rilevava che in un'ottica di favor per il contraente non predisponente, alla luce del tenore complessivo del documento e tenuto conto della sua specifica funzione, la “parziale deroga” rispetto alle Condizioni di assicurazione, per quanto contenuta solamente nella prima clausola (“mancato freddo”), doveva interpretarsi come riferibile anche alla seconda clausola
(“dispersione del freon”), la quale era espressamente qualificata come “estensione di garanzia”.
Tutto ciò premesso, ad avviso del Tribunale doveva ritenersi sufficientemente chiara la diversa ratio, natura e funzione a fondamento delle “condizioni particolari” di cui all'atto di
Dichiarazione-mod. X005 e delle “clausole speciali” di cui all'appendice mod. PMICLAU:
- le “condizioni particolari” rappresentavano una vera e propria lex specialis, prevedendo autonomi presupposti e limiti di indennizzabilità (e criteri di determinazione dell'indennizzo) per le tipologie di danni espressamente richiamate e rispetto a questi ultimi l'operatività della polizza era quindi “sganciata” dai criteri fissati nelle condizioni generali;
- le “clausole speciali” comportavano deroghe alle regole generali predisposte nelle condizioni generali in ordine al quantum debeatur, dando per presupposto l'esistenza di un danno liquidabile in base alle condizioni generali di polizza.
Ritenere la “dispersione del freon” evento indennizzabile anche in base alle condizioni generali di polizza (e svincolato dalle esclusioni ivi previste), proprio alla luce dell'estensione di garanzia pagina 7 di 22 contenuta in apposita condizione particolare, derogatoria rispetto alle prime, costituiva interpretazione in contrasto con la comune intenzione delle parti emergente dal testo contrattuale, oltre che con la regola ermeneutica della buona fede (art. 1366 c.c.), atteso che così facendo si sarebbe prodotta un'indebita duplicazione di indennizzi per il medesimo evento.
Non era possibile (come sostenuto da parte ricorrente) ricondurre i danni per i quali era stato chiesto l'indennizzo non già ad un “guasto meccanico” ma alla “dispersione del gas freon”.
La “dispersione” del gas non costituiva un evento lesivo a sé stante, essendo a sua volta conseguenza del guasto meccanico che costituiva la causa primaria della necessità di mettere al riparo le merci stipate nella cella frigorifera e di intervenire sull'impianto.
In altri termini la dispersione del freon era solo la “causa mediata” dell'accaduto, essendo in realtà i danni direttamente riferibili al guasto meccanico, non indennizzabile per l'espressa previsione dell'art.
2.2 CgA.
Non erano quindi invocabili le clausole speciali di cui ai codici PA011 e PA020 di cui all'appendice PMICLAU, le quali presupponevano la ricorrenza di un sinistro indennizzabile.
Sul giudizio di appello. proponeva tempestivo gravame. Parte_1
instava per la declaratoria di inammissibilità sia ex art. 342 c.p.c. sia ex Controparte_1
art. 348 bis c.p.c. nonché per il rigetto dell'appello.
Disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 05.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
06.12.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nelle varie parti in cui il Tribunale Parte_1 ha individuato l'oggetto della polizza assicurativa.
Premette che polizza assicurativa oggetto del contendere si compone di: una parte generale (a sua volta divisa in Sezione Furto e Sezione Incendio); un'appendice MOD. PMICLAU ove sono pagina 8 di 22 riportate le “clausole speciali comuni a tutte le Sezioni” e le “clausole speciali relative alla sezione incendio”; un atto di dichiarazione MOD X005 ove sono riportate le condizioni particolari applicate alla in ragione dello stato dei luoghi e della specifica Parte_1
attività svolta.
Evidenzia che le condizioni particolari di polizza (contenute nel MOD X005) sono il frutto della c.d. customizzazione del contratto assicurativo (rispondendo alla necessità di adeguare la copertura assicurativa alla specifica attività svolta dal contraente).
Ritiene che tutte tali “parti” concorrano a determinare l'oggetto della polizza assicurativa che è unica.
Ritiene che sia errato ed inutile differenziare tra danni risarcibili in forza delle condizioni generali del contratto, in forza delle clausole speciali di cui all'appendice MOD. PMICLAU o ancora in forza delle condizioni particolari di cui all'atto di dichiarazione MOD. X005, venendo pur sempre in rilievo danni indennizzabili in forza della polizza assicurativa.
Sostiene quindi che l'errore commesso dal Tribunale sia consisto nell'aver trattato le clausole particolari di cui al MOD X005 alla stregua di un contratto di polizza autonomo, sganciato dalle condizioni generali della polizza assicurativa n. 361284416.
Ritiene illogico e privo di fondamento giuridico nonché contrario al disposto di cui all'art. 1366
c.c. distinguere tra sinistro indennizzabile in forza delle condizioni generali del contratto e sinistro indennizzabile in forza delle condizioni particolari di cui al MOD X005, distinzione operata dal Tribunale per escludere l'operatività della polizza.
Osserva che vengono pur sempre in rilievo “sinistri indennizzabili a termine di polizza”, indipendentemente dalla “parte” del contratto concretamente applicata.
Sarebbe indubbio che nel caso di specie il sinistro rientri nell'oggetto complessivo dell'assicurazione, tanto che ha liquidato l'indennizzo di € 50.000,00 in Controparte_1 applicazione della condizione particolare “dispersione freon” contenuta nel mod. X005.
Ne consegue, ad avviso di parte appellante, che il Tribunale abbia errato nell'affermare che sia infondata la pretesa di parte attrice di invocare la clausola “dispersione freon”.
pagina 9 di 22 Rileva, a confutazione di quanto affermato dal Tribunale, che l'operatività di tale clausola non comporti alcuna duplicazione del danno, altro essendo il danno da dispersione del freon ed altro i maggiori costi che l'assicurato ha dovuto affrontare in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
In secondo luogo, deduce che le clausole speciali di cui all'appendice mod. PMICLAU operano sia in caso di sinistri previsti dalle CgA sia in caso di sinistri riconducibili ad altre parti della polizza (ivi compresa la clausola “dispersione freon”).
Sarebbe in effetti evidente che la volontà dei contraenti fosse quella di aggiungere (all'indennizzo conseguente ad un evento coperto dalla polizza) i maggiori costi sostenuti e l'indennità aggiuntiva dovuta per danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite Parte_3
, Merci e Merci Flottanti, evidenziando di avere anche corrisposto un premio
[...] aggiuntivo per l'estensione di garanzia.
Con il secondo motivo ribadisce l'erroneità dell'interpretazione della polizza anche alla luce delle risultanze della CTU, non adeguatamente considerate dal Tribunale.
Ribadisce in primo luogo che i fatti allegati e l'operatività della clausola speciale “dispersione freon” siano stati incontestati tra le parti, tanto che in virtù di tale clausola ha Controparte_1 liquidato l'indennizzo di € 50.000,00.
Ritiene non condivisibile il passaggio della sentenza con cui il Tribunale ha sostenuto che la causa dell'intervento effettuato sull'impianto sia rappresentata dal guasto meccanico e non invece dalla dispersione del freon.
Osserva infatti che a seguito della dispersione del gas freon R22, per rimettere in funzione l'intero impianto refrigerante non si poteva semplicemente ripristinare la scorta di gas andato perso, in quanto l'uso del gas freon R22 è vietato dal 01.01.2010, ragione per la quale era stato necessario modificare l'impianto esistente per consentire il passaggio all'impiego del gas ammoniaca (essendo antieconomico sia nell'immediato sia sul lungo periodo l'utilizzo del gas
R507A).
Ritiene che il costo sostenuto per il ripristino dell'impianto refrigerante sia coperto dall'art.
4.6 delle condizioni generali della polizza il quale prevede che “devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza
pagina 10 di 22 di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzioni, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati
e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione”.
Osserva che tale specifica garanzia, per le ragioni appena illustrate, sia assolutamente confacente al caso sub iudice.
In altre parole, rileva che i costi di adeguamento dell'impianto altro non siano che i costi di ripristino dello stesso ed aggiunge che anche ha riconosciuto che i costi di Controparte_1 ripristino dell'impianto refrigerante siano coperti da polizza.
L'errore interpretativo commesso dal Tribunale sarebbe quindi consistito nel non comprendere che i costi di rifacimento dell'impianto non sono costi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto e soprattutto nel non aver compreso che tali specifici costi non conseguono al guasto meccanico, bensì alla dispersione del freon: il solo danno meccanico non avrebbe comportato la necessità di adeguare l'impianto alle sopravvenute disposizioni normative.
A riscontro di quanto sostenuto, richiama le risultanze della CTU, lamentando che il Tribunale se ne sia discostato senza motivare alcunché.
Rileva infatti che al CTU sia stato chiesto di verificare se fosse possibile limitare il danno modificando la sola parte dell'impianto interessata dalla dispersione di gas e conservando CP_2
la residua parte di impianto non interessata da tale dispersione.
Osserva in proposito che proprio le risultanze della CTU in ordine alla possibilità di procedere alla parcellizzazione dell'impianto (non condivise dal CTP dell'attrice) avevano portato il
Tribunale a formulare una proposta conciliativa (€ 250.000,00 omnia) accettata dall'attrice e rifiutata da CP_1
II) Difese di Controparte_1
pagina 11 di 22 ha innanzitutto dedotto l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. in Controparte_1
quanto meramente ripropositivo.
Dopo aver riportato il contenuto dell'art.
2.1 e 2.2 delle CgA, ribadisce che l'assicurazione non copre i danni causati da o dovuti a guasti meccanici, tale essendo il caso sub iudice in cui viene in rilievo la rottura di una flangia in grafite del coperchio di uno dei compressori.
Sostiene che ad una diversa conclusione non possa giungersi neanche attingendo alla Condizione
Particolare denominata “dispersione freon” (di cui all'atto di dichiarazione mod X005).
Dopo aver riportato il contenuto della clausola, osserva che la stessa:
- esclude espressamente le spese di riparazione;
- nel caso di specie l'assicurato non ha sostenuto spese di riparazione ma ha sostituito l'intero impianto refrigerante.
La pretesa dell'appellante di essere indennizzato per i costi di sostituzione dell'impianto refrigerante non troverebbe quindi giustificazione né nelle condizioni generali di polizza (stante l'esclusione di cui all'art. 2.2) né nella Condizione Particolare denominata “dispersione freon”.
Ribadisce che la causa del danno sia rappresentata dal guasto meccanico e che la dispersione del freon sia una mera conseguenza del danno meccanico.
Ritiene che sia corretta la parte della sentenza con cui il Tribunale ha escluso la Clausola speciale
P.A.011 “Maggiori costi” e P.A.020 “Indennità aggiuntiva”
Dopo avere riportato il contenuto della clausola P.A.011 “Maggiori costi”, rileva che la stessa opera espressamente solo in caso di “sinistro indennizzabile”, tale non essendo quello dedotto in giudizio per i motivi appena illustrati.
Quanto alla Clausola Speciale PA.020, denominata “Indennità Aggiuntiva”, stante l'esclusione della garanzia per i pregiudizi invocati, ritiene che non si possa pretendere il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva per danni diretti e materiali cagionati al Macchinario.
Quanto all'affermazione di parte appellane secondo cui il solo fatto che sia stato riconosciuto pagina 12 di 22 l'indennizzo per la dispersione del (previsto dall'appendice mod. X005) implichi il CP_2 riconoscimento dell'operatività della polizza e quindi la debenza dei costi sostenuti per la sostituzione dell'impianto, osserva che la sottoscrizione della specifica garanzia non esclude l'applicazione dell'art.
2.2 CgA, con la conseguenza che continuano a non essere “coperti” gli ulteriori danni conseguenti al guasto meccanico con particolare riferimento ai danni al macchinario.
Quanto alla pretesa di ricondurre l'occorso all'art.
4.6 delle CgA, osserva che la clausola riguarda la quantificazione del danno (i costi inclusi in garanzia) ma non esclude l'operatività dell'art. 2.2
CgA.
In relazione alla domanda attorea di vedersi liquidato un ulteriore 5% a tiolo di “oneri peritali” di cui all'art.
3.6 CgA, osserva che anche tale rimborso postula che si sia verificato un sinistro indennizzabile.
Ritiene quindi corretta l'interpretazione data dal Tribunale alle condizioni di polizza e rileva che, secondo la giurisprudenza pacifica, compete all'assicurato dimostrare che il sinistro rientri nella copertura assicurativa.
Deduce infine che non sia vero che il Tribunale si sia discostato dalle conclusioni del suo CTU, atteso che il CTU ha per l'appunto dato atto che la causa primigenia dell'accaduto sia rappresentata da un guasto meccanico.
Rileva parimenti che nel corso della CTU sia piuttosto emerso che l'acquisto di un nuovo impianto di refrigerazione (per un costo complessivo di € 427.192,00) non fosse necessitato, essendo invece conseguente alla libera scelta della ricorrente, con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 1227, I e II co. c.c..
III) Decisione della Corte.
1) I due motivi di gravame proposti nell'interesse di devono essere Parte_1
esaminati congiuntamente e sono nel loro complesso fondati.
pagina 13 di 22 2) E' innanzitutto opportuno evidenziare alcuni passaggi della relazione di CTU, rilevanti ai fini della decisione.
La perdita di gas freon è imputabile alla perdita di tenuta di due superfici a contatto della flange dell'albero compressore. La “rottura del compressore” è quindi da intendersi come la perdita di questa tenuta che con ogni probabilità è riconducibile alla presenza di corpi estranei nel bagno d'olio in cui sono in parte immersi i due componenti meccanici. Venuta a mancare la tenuta si è verificata la perdita d'olio e la fuoriuscita del gas freon.
Si tratta di una tipologia di danno fortuita, non conseguente a carenza di manutenzione. Il danno occorso non è neanche riconducibile allo stato d'uso dell'impianto (relazione CTU pag. 6).
L'impianto in funzione presso l'azienda prevedeva l'impiego di gas freon R22 Parte_1
(relazione pagg. 7 e ss.). L'impiego di fluido refrigerante R22 è vietato anche al solo fine del ripristino dei volumi di gas venuti a mancare ed essenziali al funzionamento dell'impianto.
Un'alternativa spesso scelta è la sostituzione con refrigerante R717 ammoniaca (NH3) che in termini di GWP (potenziale di riscaldamento globale) ha impatto zero. L'impiego di NH3 comporta un adeguamento dell'impianto.
Nel caso in esame sono state considerate due possibilità alternative:
• riparazione del compressore, rimozione e smaltimento del gas refrigerante R22 rimasto nell'impianto e ricarica dell'impianto con gas Freon R507A
• rifacimento dell'impianto nuovo con impiego di gas ammoniaca NH3.
Il prezzo unitario del gas è sensibilmente diverso. I valori di mercato sono di 105 Euro /kg per il
Freon R507A e di 9,50 Euro /kg per l'ammoniaca NH3 R717.
La sostituzione del gas R22 con gas R507A avrebbe comportato un costo di CP_2 CP_2
€ 385.000,00.
Nella trattativa condotta dalla con il suo fornitore, è stato scelto di modificare Parte_1
l'impianto e passare all'impiego di gas ammoniaca, anche in ragione del fatto che si tratta di un gas naturale ad impatto ambientale GWP nullo e quindi privo di restrizioni di impiego per ragioni ambientali anche per il futuro.
La scelta è stata fatta a parità di valutazione economica tra i due interventi.
In altri termini “La scelta fatta per l'impiego di gas R717 (ammoniaca) ha comportato invece pagina 14 di 22 modifiche all'impianto ma si è trattato di una soluzione di costo equivalente alla scelta tecnica fatta” (relazione pag. 8).
La parzializzazione dell'impianto (relazione CTU pagg. 9 e ss), consistente nella rimessa in funzione dell'impianto utilizzando il gas ancora disponibile e realizzando un secondo circuito parallelo con nuova tipologia di gas, per quanto tecnicamente fattibile, è una scelta del tutto inusuale, priva di alcun vantaggio funzionale in quanto comportante la duplicazione dell'impianto frigo, l'occupazione di nuovi spazi ed una maggiore complessità nelle operazioni di manutenzione, essendo invece sicuramente comprensibile la scelta imprenditoriale di gestire un impianto con un'unica tecnologia per esigenze funzionali e di efficienza manutentiva.
3) Passando ad esaminare il merito della controversia, si omette in questa sede di riportare nuovamente il contenuto delle clausole che rilevano ai fini della decisione in quanto ampiamente richiamate dalle parti e prodotte in atti.
E' comunque opportuno chiarire che la c.d. “sezione incendio” non disciplina solamente l'ipotesi dell'incendio ma più in generale “tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate”
(art. 2.1, oggetto assicurazione), indipendentemente dalla causa che li ha provocati, salvo che ricorrano le specifiche ipotesi disciplinate dalle c.d. esclusioni di cui all'art.
2.2 CgC.
Anche le parti hanno fatto sempre riferimento alla c.d. sezione incendio, dando per scontato che la stessa sia quella pertinente ai fini della definizione del caso sub iudice.
4) Questa Corte condivide la premessa da cui è partito il Tribunale (non oggetto di impugnazione, neanche incidentale) secondo la quale tra le condizioni particolari (di cui al mod. X005, atto di dichiarazione) sia la clausola “mancato freddo” sia la clausola “dispersione freon” sono state pattuite a parziale deroga di quanto disciplinato nelle condizioni generali di contratto e con finalità di estensione della garanzia altrimenti derivante dalle medesime condizioni generali.
5) Non è invece condivisibile l'assunto secondo il quale dette condizioni particolari siano del tutto separate e svincolate dalle condizioni di polizza, ovverosia che l'operatività della clausola
“dispersione freon” non comporti più in generale l'operatività della polizza nel suo complesso.
pagina 15 di 22 Si osserva innanzitutto che la garanzia è stata pattuita come aggiuntiva, ovverosia volta ad indennizzare sinistri altrimenti esclusi ai sensi di polizza ed in tal senso deve essere intesa l'espressone “a parziale deroga”.
Non è dato rinvenire nelle condizioni particolari di contratto alcuna disposizione che consenta di ritenere che le stesse siano svincolate dalle condizioni generali di polizza.
In senso contrario si rileva che nella parte finale delle condizioni particolari, “precisazione e variazioni”, si rinvengono tutta una serie di disposizioni che fanno riferimento alle condizioni generali di polizza integrandole, precisandole e/o parzialmente derogandole.
E' quindi evidente che i sinistri riconducibili ad una specifica condizione particolare (nel caso sub iudice la clausola “dispersione freon”) siano disciplinati non solo dalle stesse condizioni particolari ma anche dalle condizioni generali (ove queste ultime non siano state espressamente derogate).
6) Nel caso sub iudice è pacifica l'operatività della c.d. clausola dispersione del freon.
Si è quindi verificato un sinistro indennizzabile “ai sensi di polizza”, anche considerando che ai sensi di quanto disposto dall'art.
1.1 delle CgC tra i beni assicurati vi sono i “macchinari”, per tali dovendo intendersi (per quanto illustrato nelle definizioni) anche le parti che ne siano il loro naturale completamento, essendo innegabile che il gas sia una parte essenziale e di naturale completamento degli impianti frigorifero, come ben evidenziato dal CTU il quale ha dato atto che
“Nel ciclo frigorifero a compressione è essenziale un fluido refrigerante per condensare ed evaporare ciclicamente. Si tratta di un fluido mantenuto in un circuito ermetico” (relazione CTU pagg. 3, 4).
Si osserva che per i danni ai macchinari il massimale garantito è pari ad € 8.000.000,00 (otto milioni di euro).
7) Deve escludersi che nel caso di specie ricorra la causa di esclusione di cui all'art.
2.2 delle
CgC, secondo la quale l'Assicurazione non è obbligata per i danni causati da guasti meccanici.
Lo stesso art.
2.2 esclude i guasti meccanici tranne il caso in cui questi ultimi siano a loro volta
“causa di altri eventi non specificamente esclusi;
in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni”.
pagina 16 di 22 Come correttamente rilevato da parte appellante, nel caso di specie il guasto meccanico ha a sua volta causato la dispersione del freon (evento espressamente “incluso” dalle condizioni particolari) ed i costi sostenuti hanno riguardato la riparazione del guasto meccanico (per il quale continua ad operare la causa di esclusione) in misura del tutto trascurabile e sostanzialmente nulla.
8) Deve parimenti escludersi che nel caso di specie ricorra la causa di esclusione prevista dalla c.d. clausola dispersone freon, secondo la quale l'assicurazione non risponde “delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione”.
Come appena accennato, nel caso di specie i costi di riparazione hanno avuto un'incidenza pressocché nulla, venendo in rilievo non i costi mirati alla riparazione quanto invece i costi conseguenti al divieto normativamente imposto di utilizzare il gas . CP_3
9) Essendosi verificato un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, trova applicazione l'art.
4.6 secondo il quale sono inclusi in garanzia “anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi […] in caso di ricostruzione e/o ripristino di fabbricati e macchinari assicurati […] e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata”.
E' in parte decettivo il rilievo di secondo cui abbia Controparte_1 Parte_1 arbitrariamente “scelto” di rifare integralmente l'impianto e che l'intervento non fosse
“necessitato” ovverosia imposto da disposizioni normative.
In proposito la relazione di CTU è chiara nel dare atto che la società non Parte_1 potesse semplicemente riparare il guasto e reimmettere nell'impianto di refrigerazione il gas atteso che il suo uso era stato vietato a far data dal 2010. CP_3
Il costo per l'osservanza di leggi è stato quindi necessario ed inevitabile ai sensi dell'art.
4.6 CgC, salva la possibilità di “scelta” tra due modalità tecniche di adeguamento alla normativa sopravvenuta (scelta comunque necessitata per quanto appena detto).
In proposito il CTU ha dato atto che la scelta operata dall'assicurato non è stata arbitraria.
pagina 17 di 22 Se infatti è vero che l'assicurato potesse scegliere di sostituire integralmente il Gas Freon R22 con il Gas R507A anziché rifare l'impianto al fine di utilizzare quale gas l'ammoniaca CP_2
NH3 R717, il CTU ha rilevato che:
- la “scelta” è comunque corretta ove valutata in termini di logica imprenditoriale, in quanto l'ammoniaca è “un gas naturale ad impatto ambientale GWP nullo e quindi privo di restrizioni di impiego per ragioni ambientali anche per il futuro”, mentre è prevedibile una futura legislazione restrittiva dell'uso del gas Gas R507A; CP_2
- la scelta è stata fatta a parità di valutazione economica tra i due interventi, atteso che l'utilizzo del Gas Freon R507A avrebbe comunque comportato un costo di € 385.000,00.
10) Ribadito quindi che rifacimento dell'impianto è stato imposto dalla normativa in vigore, il
CTU ha dato atto che, indipendentemente dalle modalità tecniche concretamente scelte per l'adeguamento normativo, la spesa congrua è comunque pari ad € 385.000,00.
Deve per contro escludersi che possa essere presa in considerazione la c.d. parzializzazione dell'impianto (relazione CTU pagg. 9 e ss cui per brevità si rimanda.).
Sul punto lo stesso CTU ha ben chiarito che una tale opzione non corrisponda ad una plausibile logica imprenditoriale attesa la duplicazione dell'impianto frigo, la necessità di occupare nuovi spazi per la realizzazione di un locale tecnico, i maggiori costi di esercizio e la maggiore complessità nelle operazioni di manutenzione.
L'indennizzo “base” ammonta pertanto ad € 385.000,00 (certamente rientrante nei limiti del 10% del massimale assicurato per danni ai macchinari).
11) ha chiesto che vengano liquidate in suo favore ulteriori voci pattuite ai Parte_1
sensi della polizza in atti.
Per quanto richiamata negli atti di causa, non è stata azionata la clausola aggiuntiva PA011
(maggiori costi) che, come riferito nella relazione di CTU, secondo l'interpretazione data dalle parti si riferisce ai maggiori costi sostenuti per il proseguimento dell'attività, come per esempio i costi di affitto di celle frigorifere presso magazzini di terzi. chiede invece che vengano indennizzati € 2.160,00 corrispondenti ai costi Parte_1
pagina 18 di 22 sostenuti per lo spostamento delle merci riconducibili alla voce “spese di salvataggio”.
Tale voce non può ritenersi dimostrata essendo stato prodotto solamente un foglio presenze
(doc. 5 ricorrente) dal quale nulla è dato inferire.
Deve essere indennizzata, quale voce di danno, la spesa sostenuta per lo svuotamento dell'impianto, ovverosia per la rimozione del gas (necessaria indipendentemente dalle CP_3
modalità di adeguamento alla normativa sopravvenuta), documentata mediante produzione della fattura n. 1800237 del 30.06.2018 dell'importo di € 13.102,00 (doc. 15 parte attrice).
Deve parimenti essere riconosciuta l'indennità prevista con la clausola aggiuntiva PA020
(maggiorazione dell'indennizzo nella misura forfettaria del 10% per il caso di interruzione o intralcio dell'attività).
Sebbene il CTU non si sia pronunciato in maniera esplicita sulla relativa questione, è del tutto evidente che il danneggiamento dell'impianto centralizzato di refrigerazione abbia reso inutilizzabile le sei celle frigorifero in uso, essendosi quindi quanto meno verificato l'intralcio all'attività di cui alla clausola in esame.
Non possono essere riconosciuti gli oneri peritali di cui all'art.
3.6 delle CgC per l'assorbente rilievo che non è in atti né la fattura quietanzata del professionista né la fattura pro forma di cui vi
è soltanto menzione nei documenti di causa.
12) Come già rilevato dal CTU gli importi indicati sono al netto dell'Iva, la quale non viene computata nell'indennizzo atteso che l'assicurato è una società di capitali soggetta ad Iva, ragione per la quale la società ha diritto alla detrazione e/o al rimborso di tale Parte_1
imposta.
Sempre in ordine alla quantificazione dell'indennizzo si rileva che lo stesso “costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 16229 del 08/06/2023).
pagina 19 di 22 Deve per contro essere rigettata la richiesta di liquidazione degli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.c..
Secondo la giurisprudenza formatasi in tema di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano ma applicabile più in generale ai debiti di valore “Gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento […]” (Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023)
Alcuna allegazione e prova del maggior danno è stata fornita da parte attrice appellante, ragione per la quale sono dovuti “solamente” gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c..
13) L'indennizzo dovuto deve essere quindi così calcolato:
- smaltimento R22 € 13.102,00 + CP_2
- adeguamento a normativa sopravvenuta € 385.000,00 =
- sub totale € 398.102,00 +
- clausola speciale codice PA020 (10%) € 39.810,20 =
TOTALE € 437.912,20.
L'indennizzo deve intendersi stimato alla data del deposito della CTU espletata nel giudizio di primo grado (14.06.2021).
Al pari di ogni obbligazione di valore (sul punto si rimanda alla Corte di Cassazione, Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) tale importo:
- deve essere devalutato alla data del sinistro (02.05.2018);
- alla medesima data deve essere devalutato l'acconto di € 50.000,00 corrisposto dall'assicurazione il 26.11.2019 (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del
07/08/2023);
- le due partite, rese omogenee, devono quindi essere compensate;
- l'importo così ottenuto deve essere rivalutato anno per anno con contestuale computo degli pagina 20 di 22 interessi legali sino all'attualità;
- sull'importo così complessivamente calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
14) Per effetto dell'integrale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Controparte_1
deve essere condannata al pagamento in favore di delle spese del doppio Parte_1
grado.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (per il primo grado fase studio, fase introduttiva, fase trattazione/istruttoria e fase decisionale;
per il secondo grado fase studio, fase introduttiva e fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da ed in totale riforma dell'ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c.a del Tribunale di Cuneo n. 343/2004 del 15.01.2024 condanna Controparte_1
a corrispondere in favore di l'indennizzo dovuto in relazione alla
[...] Parte_1
polizza n. 361284416 che liquida in € 437.912,20 al lordo dell'importo già corrisposto di
€ 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da parte motiva;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite del primo Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che si liquidano in € 634,00 per esposti, € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione,
CPA ed IVA se previste per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_1
4) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
gravame, che si liquidano in € 1.848,00 per esposti, € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
pagina 21 di 22 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Consigliere est
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
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