Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 2
La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sè non denotano in modo univoco la volontà di accettare, l'eredità e rientrano tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ.. Ciò; peraltro, non è escluso che gli atti in questione costituiscano elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito.
Il ricorso incidentale condizionato non può essere proposto dalla parte vittoriosa nel giudizio di appello per sollevare questioni non decise in quella sede in quanto assorbite, restando, peraltro, salva la facoltà di riproporre le medesime questioni innanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
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Il quesito oggetto del presente approfondimento è quello riguardante i poteri del chiamato prima dell'accettazione nonchè le modalità stesse di accettazione. Posto che “erede” è solo chi accetta l'eredità, cosa occorre fare per divenirlo, o cosa non debbo fare per evitarlo? L'art. 474 c.c. intitolato “modi di accettazione”, recita testualmente “l'accettazione può essere espressa o tacita”. Se pochi dubbi esistono su come si manifesti l'accettazione espressa, taluni ne suscita quella tacita, dato che manca -almeno apparentemente- una esplicita manifestazione di consenso. Posto che anche l'accettazione tacita deve necessariamente estrinsecarsi nella dimostrazione di volontà, è legittimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto PREDEN - Presidente -
Dott. AN LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS NI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NI CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE PRINZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NP;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 11104/96 proposto da:
NP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso la sede legale NP, difeso dagli avvocati PIETRO COLLINA, CANDIDO SAIONI, ENRICO ZICAVO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SS NI EP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2104/95 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 04/04/95 e depositata il 15/06/95 (R.G. 765/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Pietro COLLINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del I motivo e l'inammissibilità per il resto per il ricorso principale;
e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29.12.1987 l'I.N.P.S, locatore dell'alloggio in Roma, Via Giulio Romano 38, int. 11, conveniva innanzi al Tribunale di Roma AS AN e, assumendo che il medesimo era tenuto al pagamento dei canoni locativi dovuti da AS GI, succeduta al marito, RD VI, nel contratto di locazione a norma dell'art. 6 L. 392/1978, quale erede della medesima, ed al pagamento dei canoni scaduti dopo il decesso della de cuius, non avendo restituito l'alloggio, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 28.504.774, oltre accessori, ed al risarcimento dei danni.
Con citazione notificata l'11.1.1988 l'I.N.P.S. conveniva dinanzi allo stesso Tribunale RD CI, TE di RD VI, per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Lire 18.281.457, oltre accessori, sull'assunto che aveva occupato l'alloggio a far tempo dal decesso della AS.
Si costituiva in giudizio il AS e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo di avere rinunciato all'eredità. Riunite le cause, il tribunale accoglieva le domande;
l'accoglimento veniva confermato con sentenza resa il 4.4.1995 dalla Corte di appello di Roma, la quale considerava che, avendo il AS denunciato la successione al competente ufficio tributario e pagato la relativa imposta, si era verificata accettazione dell'eredità con conseguente inefficacia della successiva rinuncia e che l'obbligo di pagamento dei canoni scaduti dopo il decesso della AS discendeva dall'inadempimento di quello di restituzione dell'immobile, ricollegabile alla qualità di erede. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il AS, deducendo due motivi.
L'NP ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 474, 475, 476 c.c. e si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che concretano accettazione dell'eredità la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta;
atti che costituiscono adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni e caratterizzati da scopi conservativi.
Con lo stesso motivo si sostiene che non importa accettazione espressa dell'eredità l'indicazione della qualità di erede nel modello predisposto dal Ministero delle finanze per la denuncia di successione, avendo carattere puramente enunciativo ed essendo insufficiente ad integrare i requisiti formali e sostanziali di cui all'art. 475, 1 comma, c.c. Il motivo è fondato. L'accettazione espressa dell'eredità può rivestire la duplice forma della dichiarazione o dell'assunzione del titolo di erede;
qualunque ne sia la forma, deve essere il risultato di una scelta consapevole indirizzata all'acquisto dell'eredità. Non concreta, pertanto, accettazione espressa l'assunzione del titolo di erede, ove ad essa non si accompagni l'effettiva volontà di tale acquisto.
La fattispecie dell'accettazione tacita si realizza con il concorso dei requisiti del compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e della qualificazione di tale atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede.
Con la sentenza 26.3.1965 n. 497, questa Corte ha definitivamente chiarito che i requisiti non sono previsti in via disgiuntiva, ma cumulativa, per cui sono entrambi necessari ai fini dell'accettazione. Nella giurisprudenza anteriore alla menzionata sentenza ed in quella successiva si registrano due orientamenti:
secondo un orientamento, in tema di accettazione tacita dell'eredità si deve avere riguardo più all'animus dell'agente ed alla volontà, dalla quale l'atto procede, che all'atto stesso materialmente considerato, trattandosi di accertare il contenuto della volontà, senza e contro la quale non si diventa erede (cfr. Cass. 19.10.1988 n. 5688; Cass. 21.5.1974 n. 1498); secondo l'altro orientamento, l'atto deve essere valutato obiettivamente alla stregua del comune modo di agire di una persona normale al fine di accertare se il suo compimento dimostri in modo univoco l'esistenza della volontà di accettare (cfr. Cass.
5.11.1987 n. 8123; Cass. 28.10.1976 n. 3950). La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'escludere che la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta importano accettazione tacita dell'eredità (cfr. le sentenze 12.1.1996 n. 178; 18.5.1995 n. 5463; 28.8.1986 n. 5275; 11.3.1988 n. 2403) sulla base di due motivazioni congiuntamente o separatamente sviluppate, che si richiamano all'animus o al profilo oggettivo dell'atto: si tratta di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sè non denotano in modo univoco la volontà di accettare;
gli atti indicati non travalicano i confini dell'attività di natura conservativa ed amministrativa, che ex art. 460 c.c. rientra nei poteri del chiamato all'eredità.
Se la denuncia di successione ed il pagamento dell'imposta non valgono da soli a realizzare la fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità, niente, tuttavia, impedisce che il giudice li valuti liberamente come elementi indiziari (cfr. Cass. 30.10.1992, n. 11813; Cass. 11.3.1988, n. 2403, in giust. Civ. 1988, I, 1121). Dai principi sopra esposti si è discostata la sentenza impugnata, avendo ritenuto che l'eredità è stata accettata con la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta. La detta sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese di questa fase.
Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta violazione dell'art. 6 L. 392/78 per avere la corte territoriale confermato la condanna nei confronti di soggetto, che non è subentrato nel contratto di locazione e non ha avuto la disponibilità dell'alloggio.
È inammissibile il ricorso incidentale condizionato, con il quale vengono riproposte le questioni: a) il AS ha accettato il contraddittorio e resistito alla domanda dell'NP, così ponendo in essere atto incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile che con la qualità di erede;
b) il AS è da considerare erede puro e semplice, essendosi trovato nel possesso di beni ereditari, anche se di modesto valore, e non avendo effettuato l'inventario entro il termine di cui all'art. 485 c.c.; questioni che non sono state esaminate in quanto ritenute assorbite, ma che sono rimaste impregiudicate e possono essere dedotte innanzi al giudice di rinvio (cfr. Cass. 29.7.1994, n. 7141).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 1999.