Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3511/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
(CF ), rapp.tato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Aulino (CF , come da procura in calce all'atto di C.F._2
appello, con il quale elett.te dom.lia in Napoli (NA) alla Via Emilio Scaglione, 23.
APPELLANTE
E
(CF ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., rapp.tata e difesa dall'avv. Gaetano Brancaccio (CF
, come da procura a margine dell'atto di costituzione in C.F._3
appello, con il quale elett.te dom.lia in Napoli (NA), Via S. Aspreno n 13.
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: Accogliere la domanda dell'appellante e, previo accertamento che il giorno 14/04/2007 alle ore 6.00 circa l'istante alla guida del proprio motoveicolo Piaggio Beverly 50 cc tg. CX 52500, procedeva regolarmente lungo la Via Circumvallazione esterna, altezza rotonda di RI (NA), nei pressi di Pag. 1 a 18
Piaggio Beverly 250 cc condotto dal Sig. si immetteva nel senso Parte_1
rotatorio ivi presente, tenendo strettamente la destra, sopraggiungeva ad elevata velocità dall'opposto senso di marcia, e quindi in senso vietato, il veicolo investitore non identificato che urtava il suddetto motociclo al lato sinistro, cagionandone la caduta al suolo unitamente al suo conducente.
Di seguito all'evento descritto il conducente dell'autovettura investitrice non arrestava la propria corsa, dandosi repentinamente alla fuga, senza fermarsi e senza prestare soccorso alcuno, rendendone in tal modo impossibile la identificazione.
Dichiarare l'esclusiva responsabilità da parte dell'ignoto investitore in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa.
Per l'effetto: condannare la convenuta in persona Controparte_2
del l.r.p.t. nella qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la regione Campania, al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti patiti, quali quelli patrimoniali: emergente, passato e futuro per spese vive sostenute e da sostenersi;
non patrimoniali: biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, alla vita di relazione, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili, costituzionalmente garantiti, quantificati nella somma complessiva di
€ 1.500.432,46, o in quella, maggiore o minore, che risulterà all'esito della istruttoria, per la causale di cui in narrativa, il tutto in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento all'effettivo soddisfo, oltre danno da ritardo, e cioè lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive dell'istante che, quale abituale Pag. 2 a 18 risparmiatore, reinveste il proprio denaro secondo le attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto, con prevedibile impiego fruttifero.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al costituito procuratore anticipatario.
Per l'appellato: si riporta integralmente a tutte le proprie difese, alla comparsa di costituzione e risposta ed insiste per il rigetto del proposto appello.
Si conclude affinché la Corte adita dichiari inammissibile il proposto gravame e comunque rigetti l'appello di controparte poiché infondato in fatto ed in diritto.
In via di estremo subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento dello stesso, limitare l'eventuale condanna entro i limiti del massimale di legge vigente al momento del presunto sinistro per cui è causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
, in qualità di impresa designata dal F.G.V.S., per la liquidazione dei
[...]
sinistri avvenuti in Campania, chiedendo che fosse condannata al risarcimento di tutti i danni dal lui patiti, a seguito dell'incidente, causato da veicolo rimasto ignoto, di cui era stato vittima.
1.1. Dedusse che il giorno 14 aprile 2007 verso le ore 06:00 circa, nel mentre percorreva, alla guida del proprio motoveicolo Piaggio Beverly 250 cc. CX
52500, la via Circumvallazione esterna, altezza rotonda di RI (NA), fu investito da un autovettura, sopraggiunta ad alta velocità dall'opposto senso di marcia, e quindi in senso vietato, che urtò “il motociclo al lato sinistro, cagionandone la caduta al suolo unitamente al suo conducente”; che, il conducente dell'auto si allontanò repentinamente, senza prestare soccorso;
che nessuno dei presenti compreso lo stesso infortunato, rimasto privo di sensi, riuscirono a rilevare la targa del veicolo investitore, né ad identificare il veicolo, né tantomeno il conducente dello stesso;
che fu soccorso da tale Per_1
; che fu trasportato a mezzo ambulanza del 118 al PS del PO S. Giuliano
[...]
Pag. 3 a 18 di Giugliano;
che sporse denuncia querela presso le competenti autorità, al fine di individuare il responsabile del sinistro;
che, a seguito della caduta riportò politrauma cranico non commotivo, frattura femore sinistro, sospetta frattura vertebrale con paralisi arti inferiori, violenta lombalgia e toracoalgia, con insensibilità completa degli arti inferiori bilateralmente, frattura scomposta terzo prossimale di femore sinistro, come diagnosticato al pronto soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano;
che fu successivamente trasferito al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove fu ricoverato e sottoposto immediatamente ad intervento chirurgico;
che in data 16 maggio
2007 fu sottoposto ad ulteriore intervento di osteosintesi a mezzo di placca con viti;
che riportò postumi permanenti consistenti in paraplegia sensitivo – motoria completa D4 ASIA A, con perdita irreversibile dell'uso delle gambe.
Chiese quindi che, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, la in Controparte_1
quanto ente designato dal F.G.V.S. per la Regione Campania, fosse condannata all'integrale risarcimento dei danni patiti, per un importo complessivo pari ad
€ 1.500.432,46.
1.2. Costituitasi, la società eccepì, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità ed improponibilità della domanda;
il proprio difetto di legittimazione passiva, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge;
nel merito chiese il rigetto della domanda, in quanto infondata e non provata anche in ordine al quantum. In particolare, eccepì l'inattendibilità dei testi escussi, per aver reso dichiarazioni contraddittorie e discordanti, rispetto a quanto verbalizzato dai Carabinieri di Giugliano, intervenuti sul luogo del sinistro.
1.3. Il Tribunale, espletata la prova testimoniale, rigettò la domanda.
Ritenne il Tribunale, quanto al fatto storico descritto in citazione, che “non può ritenersi provato il fatto, così come descritto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio”. In particolare, ritenne che “Ai fini dell'affermazione dell'obbligazione Pag. 4 a 18 risarcitoria del di Garanzia, come è noto, è necessario che il soggetto che Pt_2
assume di essere stato danneggiato dia prova sia del fatto che il sinistro si sia effettivamente verificato, sia della sua riconducibilità (in via esclusiva o concorrente) alla condotta colposa di un veicolo non identificato, sia del fatto che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. Tale ultima prova può essere offerta sia mediante denuncia o querela presentata contro ignoti presso la competente autorità, ovvero aliunde, senza che operi in tal caso alcun automatismo, per cui il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, pur in mancanza della stessa (Cass. 18532/07;
20066/13; 23434/14). Nel caso di specie, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, dunque, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendone al più costituire mero indizio da valutare nell'ambito dell'intero compendio probatorio. [..]
Nelle controversie contro il FGVS si impone, infatti, un rigore maggiore nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa da quella prospettata dall'attore stesso.
Nel caso in esame, deve, in primo luogo evidenziarsi che il verbale redatto dai
Carabinieri di Giugliano non offre utili elementi probatori in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, poiché non furono effettuati i rilievi planimetrici, in quanto, all'arrivo delle Forze dell'Ordine, lo scooter era stato spostato e, quindi, i Carabinieri si limitarono ad ipotizzare che “il veicolo A probabilmente sarà scivolato sul fondo stradale, andando a collidere sul marciapiede della rotonda”. [..] Assume, però, rilievo, ai fini della decisione della presente causa, il fatto che dal verbale dei Carabinieri non risulti la presenza di alcuno dei testi escussi nel presente giudizio, le cui dichiarazioni risultano poco credibili e fanno, pertanto, propendere per la loro inattendibilità”. A riguardo il tribunale ritenne contraddittorio il primo teste , il quale Testimone_1
Pag. 5 a 18 aveva riferito della presenza di almeno 4 – 5 persone sul luogo del sinistro, benchè nessuna di esse fosse stata poi generalizzata nel verbale dei Carabinieri di Giugliano, intervenuti;
inoltre valutò come poco credibile la circostanza che il teste avesse lasciato il proprio numero di telefono, invece che ai CC intervenuti, al dipendente di un bar situato vicino ai luoghi del sinistro, e del quale, peraltro, non erano state indicate le generalità, né risultava essere stato sentito o citato come testimone. Infine il teste , benchè avesse Tes_1
dichiarato di trovarsi a bordo della propria auto a circa 20-30 mt. dal ciclomotore del non era stato in grado di riferire da quale strada Pt_1
provenisse l'auto investitrice.
Il tribunale ritenne contraddittorio anche il secondo teste, , sia Persona_1
in quanto egli, pur avendo riferito di non conoscere il aveva affermato Pt_1
di essersi recato a casa dei suoi genitori, per avvisarli del sinistro, grazie ad alcuni presenti che gli avevano riferito l'indirizzo dell'abitazione dei genitori del Pt_1
Inoltre il tribunale valutò inattendibile il teste anche in relazione alle tempistiche da lui riferite, in quanto egli aveva dichiarato di essersi recato a casa del giovane, per avvisare i genitori e che, al suo ritorno, sul luogo dell'incidente non vi fossero i Carabinieri, ma che vi fosse solo l'ambulanza.
Il Tribunale sottolineò, a prescindere dalle evidenziate contraddizioni,
l'inverosimiglianza della circostanza che nessuno dei due testi, benchè avessero affermato di essere stati presenti sul luogo del sinistro, fosse stato generalizzato e indicato come presente nel verbale dei Carabinieri.
Il tribunale ritenne infine che difettasse la prova del fatto storico, anche in ragione degli accertamenti compiuti dai CC intervenuti, i quali verbalizzarono che dalla ricognizione dei luoghi “non emergono tracce di frenata, tracce dell'impatto con la presunta auto pirata, ovvero frammenti dell'auto pirata che farebbero propendere per l'avvenuto urto tra lo scooter e l'autovettura”.
Pag. 6 a 18 Inoltre il tribunale rilevò contraddizioni anche nella descrizione della dinamica del sinistro da parte dello stesso danneggiato che, nella querela sporta il
04.07.2007, aveva affermato che l'incidente era stato cagionato da un veicolo che gli aveva tagliato la strada, provocando la sua caduta, senza fare alcun riferimento ad uno scontro tra veicoli.
Rilevò ancora il tribunale che né nella scheda di bordo del 118, né nel verbale di accettazione del Pronto Soccorso, era stato annotato un impatto tra veicoli e che la mancanza di prove fotografiche, riproducenti i danni materiali riportati dal motociclo, condotto dall'attore, non consentiva di rendere “alcun giudizio di compatibilità tra essi e la riferita dinamica”.
Il primo giudice, quindi, concluse ipotizzando che, “a fronte della nebulosità dei molteplici aspetti, certamente rilevanti ai fini della decisione, appare di assoluto rilievo la plausibilità di possibili ricostruzioni alternative del sinistro che, considerata l'ora tarda e la giovanissima età dell'attore, potrebbe ben essere avvenuto in maniera del tutto autonoma, a causa dell'eccessiva velocità, della distrazione o dell'imprudenza dello stesso danneggiato. Non v'è quindi modo di pervenire serenamente ad un giudizio favorevole alla parte attrice”.
All'esito rigettò la domanda, revocò l'ordinanza emessa, medio tempore, dal
Tribunale in data 30.01.2016 e condannò l'attore alla restituzione della somma anticipata di € 401.808,30 e al pagamento delle spese di lite liquidate in €
7.000,00.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 1661/2020 del 14.02.2020 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta, con quattro motivi di gravame, l'erroneità della decisione, per aver il primo giudice ritenuto non provato il fatto.
2.1.1. Col primo motivo l'appellante si duole che il tribunale abbia ritenuto non provato il fatto, nei termini in cui egli l'aveva descritto nell'atto introduttivo.
Sostiene che il tribunale non avrebbe dato rilievo alla denuncia querela da lui sporta contro ignoti che, in un'ottica di onere probatorio rafforzato, avrebbe Pag. 7 a 18 dovuto fornire la prova che a causare il sinistro era stato proprio un veicolo rimasto poi sconosciuto. Sostiene che la proposizione della denuncia querela contro ignoti dimostrava che egli aveva fatto tutto ciò che era in suo potere fare per consentire l'identificazione del danneggiante e che l'archiviazione del GIP era intervenuta, non per mancanza di prova della verificazione del fatto illecito, ma perchè, nonostante le indagini effettuate, l'autore del reato era rimasto ignoto, per cui il giudice di prime cure, in ragione della querela presentata e dell'intervenuta archiviazione per essere rimasto ignoto l'autore del fatto, avrebbe dovuto ritenere provato che il danno era stato cagionato da veicolo non identificato.
2.1.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione, in quanto il primo giudice aveva dapprima affermato che il verbale dei CC non offriva elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, perché non avevano effettuato rilievi planimetrici e perché il motociclo era stato già spostato al loro arrivo, ma successivamente aveva rilevato che i CC avevano ipotizzato che il ciclomotore era scivolato sul fondo stradale, andando poi a collidere con il marciapiedi.
Inoltre l'appellante sottolinea che il tribunale aveva espresso dubbi sulla dinamica dell'incidente riferita dal danneggiato, in quanto dai verbali CC non erano emerse tracce di frenata, né frammenti dell'auto pirata, da ciò inferendo che non vi fosse stato nessuno scontro con un veicolo pirata.
Lamenta l'appellante che la fede privilegiata, sino a querela di falso, di quanto verbalizzato dalla polizia giudiziaria è limitata ai soli profili accertativi e non si estende a quelli valutativi, pertanto, il rapporto di P.G. non ha natura vincolante quanto all'ipotesi ricostruttiva del sinistro, ed i fatti accertati dai verbalizzanti possono essere contrastati con i diversi mezzi di prova previsti dalla legge, quali appunto l'escussione dei testi.
2.1.3. Col terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la valutazione delle prove da parte del primo giudice. Afferma di avere compiutamente descritto il Pag. 8 a 18 fatto storico e ricostruito la dinamica dell'incidente, nel proprio atto introduttivo e che i testi avevano confermato l'evento e la dinamica, con dichiarazioni coerenti ed attendibili. Giustifica la mancata constatazione, da parte di , della loro presenza sul luogo del sinistro, con la circostanza che, data l'ora, verosimilmente essi si stavano recando a lavoro e quindi avevano anzitempo lasciato il luogo del sinistro, prima dell'arrivo dei CC, dopo essersi sincerati dell'arrivo dell'ambulanza.
In merito alle contraddizioni rilevate nelle deposizioni testimoniali,
l'appellante sostiene che il primo giudice non aveva proceduto ad una valutazione complessiva delle dichiarazioni, ma le aveva considerate estrapolando affermazioni parziali.
2.1.4. Col quarto ed ultimo motivo di appello il danneggiato si duole che venga messa in dubbio la dinamica del sinistro.
L'appellante ribadisce la mancanza di contraddizioni dei testimoni escussi nell'esposizione dei fatti e la completezza delle dichiarazioni da essi rese, atte a confutare la dinamica alternativa ipotizzata dal primo giudice.
In via subordinata, chiede la rinnovazione dell'istruttoria, al fine di chiarire le dichiarazioni da essi rese e l'espletamento di CTU medico legale, al fine di valutare l'entità delle lesioni occorse a , in conseguenza del Parte_1
sinistro.
2.2. Costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello, per non avere l'appellante indicato il numero della sentenza impugnata, né chiesto espressamente la riforma della stessa.
Nel merito deduce l'omessa prova del fatto storico e del nesso, per cui risultava provato che il sinistro era stato cagionato da veicolo rimasto ignoto, come dimostrava l'assenza di segni esteriori ed evidenti, come una frenata sull'asfalto.
Evidenzia inoltre l'appellato che l'inverosimiglianza dell'evento emerge sia dalle discordanti versioni dei fatti offerte dai tesi escussi, che dalla narrazione Pag. 9 a 18 offerta dallo stesso danneggiato nell'atto di citazione, come ad esempio la descrizione dei danni riportati dallo scooter a seguito del sinistro, che non si conciliano con la dinamica descritta o, ancora, l'assenza di testimoni nel verbale redatto dai carabinieri.
Infine, l'appellato sostiene che la descritta dinamica dell'incidente è incompatibile con i luoghi del sinistro;
che nessun urto è mai avvenuto;
che le dichiarazioni dello stesso appellante sono intrinsecamente contraddittorie tra quanto affermato in citazione e quanto affermato all'atto di denuncia-querela.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 27/01/2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20)
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare il numero della sentenza impugnata e la richiesta di riforma della stessa.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
3.2. Infondata è la censura sulla erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice ed in particolare della denuncia-querela.
Occorre premettere l'appellante ritiene che l'affermazione del tribunale che al danneggiato, che voglia intentare un'azione di risarcimento danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, è richiesto un onere probatorio rafforzato, questo perché il Fondo di Garanzia non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore, per cui la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa, non abbia fondamento normativo. Pag. 10 a 18 La doglianza è priva di fondamento, in quanto la vicenda è soggetta all'ordinario onere della prova, atteso che spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. 10540/2023).
Dunque, la circostanza che il danneggiato abbia sporto denuncia querela contro ignoti e che il relativo procedimento penale, istauratosi contro ignoti, si sia concluso con l'archiviazione, per essere rimasto ignoto l'autore del fatto, non è di pe sé idonea a dimostrare che l'evento sia realmente accaduto o che sia accaduto secondo le modalità riferite dal querelante. La querela, infatti, in quanto atto di provenienza unilaterale, non costituisce piena prova dei fatti narrati dal denunziate, ma è mero indizio, come ha chiarito la Suprema Corte, affermando che "Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato,
l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art.
19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (cfr. Cass.
20066/2013). Pertanto, la denunzia-querela deve essere valutata in un quadro probatorio più ampio, prendendo in esame tutti gli elementi forniti, nell'ottica di raggiungere la prova piena sulla verificazione del fatto storico così come descritto, nonché che il suo autore sia rimasto ignoto.
Ciò premesso, deve condividersi quanto sostenuto nella sentenza appellata, che
“all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio, non può ritenersi provato il fatto così come descritto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio”, in quanto Pag. 11 a 18 la mera denuncia querela contro ignoti non costituisce piena prova, «potendone al più costituire mero indizio da valutare nell'ambito dell'intero compendio probatorio».
Valutazione complessiva che il primo giudice ha compiuto in modo condivisibile, pervenendo alla conclusione che “non v'è quindi modo di pervenire serenamente ad un giudizio favorevole alla parte attrice”.
Il tribunale ha ritenuto, infatti, che le dichiarazioni contenute nella denuncia querela, che l'incidente era stato causato da un veicolo che aveva tagliato la strada al non erano state confermate dai testi escussi, che avevano, Pt_1
invece, riferito modalità diverse del sinistro, conformi a quelle indicate dal danneggiato nell'atto di citazione di primo grado, che il sinistro era stato causato da un veicolo che aveva urtato il Inoltre il Tribunale ha ritenuto, Pt_1
anche rispetto a tale versione dei fatti, i testi inattendibili, per le incongruenze presenti nelle deposizioni da essi rese, come si vedrà di seguito.
L'indizio costituito dalla denuncia querela, pertanto, non avendo trovato conferma negli ulteriori elementi probatori offerti dal danneggiato, è stata giustamente considerata inidonea, dal Tribunale, a dare la prova dell'accadimento storico, così come in essa riportato e cioè che l'incidente si fosse verificato a causa di un veicolo che, provenendo contromano, aveva tagliato la strada al Pt_1
Certamente la denuncia- querela non è poi idoena a suffragare la diversa ricostruzione del sinistro prospettata dal nell'atto di citazione e cioè che Pt_1
il sinistro era stato causato da un veicolo che, provenendo contromano, aveva urtato il motociclo del Pt_1
3.3. Le censure sollevate dall'appellante, con il secondo motivo di gravame, sulla valutazione di inattendibilità dei testi escussi, oltre a non essere condivisibili, non riescono a sovvertire l'impianto motivazionale della sentenza gravata.
Pag. 12 a 18 L'appellante ritiene che la ricostruzione alternativa del sinistro, ipotizzata dalla
PG intervenuta, non avendo fede privilegiata, sia stata adeguatamente sconfessata dalla ricostruzione offerta dai testi escussi, che avevano confermato la dinamica descritta nell'atto introduttivo de giudizio.
Ad avviso della Corte le censure dell'appellante non sono in grado di scardinare l'impianto motivazionale della sentenza gravata.
Depongono per la dinamica ipotizzata dai verbalizzanti, in primo luogo,
l'assenza di tracce di frenata del motociclo e del veicolo investitore sull'asfalto.
Invero appare inverosimile che né il motociclo né il veicolo ignoto non abbiano tentato di evitare l'impatto omettendo di frenare.
In secondo luogo l'assenza di frammenti appartenenti al veicolo ignoto, che avrebbero dovuto prodursi in conseguenza dell'impatto.
Infine non è possibile ipotizzare che l'impatto tra i veicoli, sia stato tangente, come ha sostenuto l'appellante, per giustificare l'assenza di tracce di frenata e di frammenti, poiché in tal caso, quantomeno, avrebbero dovuto essere riscontrate tracce di vernice dell'auto pirata sulla carena del motociclo, che inevitabilmente si producono in ipotesi di sfregamento tangente tra veicoli.
I verbalizzanti, invece, hanno solo dato conto della presenza di graffi, ma non di tracce di vernice di altro veicolo.
Senza considerare che l'urto tangente trai veicoli, in relazione allo stato dei luoghi, avrebbe mai potuto causare l'impatto del sul marciapiedi della Pt_1
rotonda, riferito dai testi e rilevato dai CC.
Peraltro, come ha evidenziato il primo giudice, la mancanza di fotografie ritraenti il motociclo ed i danni da esso riportati, non consente di vagliare adeguatamente la prospettazione del nè di invalidare la descrizione dei Pt_1
danni fatta dalla PG. D'altro canto è certamente singolare che la vittima di un sinistro con così gravi conseguenze non abbia conservato il ciclomotore né
l'abbia fotografato o fatto periziare, per poter preservare la prova dell'accaduto.
Pag. 13 a 18 In definitiva la decisione del giudice di prime cure non avrebbe potuto andare in diversa direzione, in quanto la dinamica del sinistro non è risultata provata con certezza quanto al suo dinamismo.
I dati emersi dall'istruttoria sono infatti contrastanti. Il danneggiato ha, nella querela sporta in sede penale, affermato che il veicolo pirata gli aveva tagliato la strada, ma nel giudizio civile afferma che il veicolo pirata lo aveva urtato.
I testi escussi hanno confermato che il veicolo pirata aveva urtato il motorino, ma gli agenti di PG non hanno riscontrato tracce materiali di un impatto tra veicoli, sia per l'assenza d tracce di frenata, sia per la mancanza di frammenti del veicolo. Tali accertamenti indiscutibilmente fanno fede fino a querela di falso ed, in ogni caso, i testi non hanno fornito elementi che possano offrire una spiegazione alla mancanza di tracce di frenata e di detriti in seguito all'impatto.
In definitiva il non è riuscito a provare la dinamica del sinistro né che si Pt_1
sia verificato perché un veicolo gli aveva tagliato la strada, né perché un veicolo lo aveva investito. Restano pertanto possibile e lecitamente ipotizzabile che il sinistro si sia verificato per altre dinamiche, anche autoprodotte.
3.4. Infondato è infatti, anche il terzo motivo di gravame con cui lamenta Pt_1
che il tribunale abbia arbitrariamente ritenuto inattendibili i testi escussi, senza ancorare il proprio giudizio ad un criterio obiettivo.
Invero la circostanza che i testi abbiano riferito la medesima dinamica del sinistro non è di per sé indicativa della loro attendibilità, anche perché erano entrambi ben consapevoli della dichiarazione da rendere, atteso che già in data
09.12.2009, quindi anni prima l'introduzione di questo giudizio, avvenuta nel
2012, avevano reso una dichiarazione con atto notorio nella quale avevano riportato entrambi, unitamente al danneggiato la dinamica del sinistro, Pt_1
sottoscrivendola tutti e tre insieme, così come l'avevano poi riferita in sede di escussione testimoniale, aggiungendo, all'epoca, che il motociclo si era schiantato contro la rotonda.
Pag. 14 a 18 Gli elementi valorizzati dal primo giudice per affermare l'inattendibilità dei testi, sono invece oggettivi e convincenti.
Anzitutto la loro mancata individuazione da parte della PG, che non può essere giustificata, come vorrebbe l'appellante, dal fatto che avevano abbandonato la scena del sinistro per recarsi al lavoro, dopo che l'ambulanza aveva portato via l'infortunato e prima dell'arrivo dei CC, perché ciò è smentito dai verbali di intervento del 118 e dei CC. Da questi risulta infatti che i CC arrivarono sul posto alle ore 6,25 quanto ancora era presente l'ambulanza, che risulta essere arrivata alle ore 6.19 ed avere lasciato i luoghi del sinistro alle ore 6.38, per giungere al nosocomio alle ore 6,42. Dunque dalla documentazione in atti risulta che tra le ore 6,25 e le ore 6,38 vi era stata la contestuale presenza dell'ambulanza e dei CC. Ciò conferma in radice l'inverosimiglianza della tesi del che i testi si erano allontanati prima dell'arrivo dei CC per andare al Pt_1
lavoro, dopo che l'ambulanza era andata via, perché l'ambulanza andò via dopo l'arrivo dei CC. Peraltro la contestuale presenza di ambulanza e CC è ammessa dal teste , che aveva riferito di essere stato presente all'arrivo sia Tes_1
dell'ambulanza che dei CC, ma di non avere fornito i propri dati ai CC per paura di questi ultimi, e di aver dato il proprio numero di cellulare all'altro teste
. Tali dichiarazioni non fanno altro che confermare l'inattendibilità dei Per_1
testi e l'inverosimiglianza che il sinistro sia stato cagionato da veicolo ignoto, poiché resta del tutto incomprensibile la ragione per cui -avuta notizia Pt_1
della presenza di due testimoni, in quanto come ha dichiarato nella Per_1
propria deposizione, aveva dato il proprio numero di cellulare alla madre del e il proprio cellulare ad non abbia fornito ai CC i Pt_1 Tes_1 Per_1
recapiti di questi due testimoni ai fini delle indagini e della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Dinamica che, pertanto, volendo prescindere anche dalla ipotesi ricostruttiva formulata dai CC, dello scivolamento accidentale autoprodotto, resta del tutto ignota. Pag. 15 a 18 Peraltro, rileva la Corte, che la circostanza che il motociclo fosse stato rimosso e che i CC non avessero potuto effettuare i rilievi planimetrici, avrebbe dovuto indurre il danneggiato a preservare il motociclo il cui esame da parte di un CTU avrebbe consentito, la ricostruzione della dinamica dell'incidente, quantomeno in termini compatibilità delle lesioni su di esso presenti con l'impatto con un altro veicolo.
Tali elementi, a prescindere dalle ulteriori discrasie valorizzate dal primo giudice non consentono di ritenere attendibili i testi.
3.5. Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, in quanto la divergenza evidenziata dal primo giudice tra la dinamica del sinistro, come descritta dal danneggiato nell'atto di denuncia querela e nei suoi scritti difensivi, rispetto a quanto risultante dal verbale redatto dai Carabinieri, circa l'assenza sul manto stradale segni di frenata o frammenti dell'auto pirata, non è stata compiutamente confutata dall'appellante.
L'appellante, infatti, oltre a riproporre questioni già ampiamente esposte nei precedenti motivi, sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere il sinistro provato sulla base degli elementi offerti, e dall'avere assolto all'onere di sporgere denuncia querela contro ignoti.
La censura non è condivisibile, atteso che la valutazione dei singoli elementi di prova offerti dal danneggiato si inserisce, come già illustrato, in un quadro probatorio più ampio, nell'ambito del quale -occorre ricordare- si inserisce anche l'accertamento compiuto dai CC e trasfuso nel verbale d'intervento, il quale, si ribadisce, è munito di fede privilegiata fino a querela di falso. Ne deriva che laddove non vi sia corrispondenza tra un elemento indiziario, come la denuncia querela, ed una prova privilegiata, quale il verbale dei CC, deve darsi valore prevalente a quest'ultima. Sicchè l'accertata assenza di tracce di frenata e di frammenti dell'auto pirata, l'avere il danneggiato dapprima riferito che l'incidente era stato causato da un veicolo che gli aveva tagliato la strada e successivamente da un veicolo che lo aveva urtato, ed infine che lo aveva urtato Pag. 16 a 18 in tangenza, la mancata identificazione di testimoni da parte dei CC , la mancata indicazione alla PG da parte del dei testi indicati nel giudizio civile, la Pt_1
mancata conservazione del ciclomotore e l'assenza fin'anche di fotografie dei danni riportati dal ciclomotore, la cui analisi avrebbe consentito, sia pure indirettamente, una ricostruzione della dinamica del sinistro a mezzo CTU, non consente di poter ritenere provato che il sinistro sia stato causato dall'impatto con un altro veicolo, rimasto ignoto.
Pertanto, la decisione del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria, in ragione della mancanza di prova che l'evento lesivo si sia verificato secondo le modalità descritte dal cioè che sia stato causato da veicolo ignoto, va Pt_1
confermata.
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1661/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
elle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.060,00per Controparte_1
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Condanna alla restituzione in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 401.808,30, concessa a titolo di Controparte_1
provvisionale, per effetto della ordinanza del Tribunale di Napoli del
20/01/2016; Pag. 17 a 18
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 10.04.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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