Articolo 2 della Legge 21 dicembre 1990, n. 393
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 dicembre 1990
Art. 2. 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1990