Articolo 358 del Codice di procedura civile
Articolo 319Articolo 321
Versione
21 aprile 1942
Art. 358.
(Non riproponibilita' d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile).

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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