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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI
NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8661/2024 R.G.
TRA
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
Caserta il 29/03/1984, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Internicola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Boscotrecase (NA), alla via Promiscua
n. 20, come da atti
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, c.p.c., dal funzionario dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell' , sito in Controparte_2
Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55, come da atti
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento della c.d. carta docente per incarichi annuali o incarichi fino al termine dell'attività didattica
FATTO E DIRITTO
-Il ricorso introduttivo
La ricorrente in epigrafe deduce di avere svolto attività di docente, giusta stipula di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e rivendica il diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. Deduce la discriminazione operata dall'amministrazione resistente tra insegnanti precari e insegnanti di ruolo in ordine al diritto-dovere della formazione continua dei docenti, richiamando la normativa contrattuale collettiva nonché le pronunce della Corte di Giustizia Europea e del
Consiglio di Stato favorevole alla tesi proposta.
Conclude per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nei rispettivi ricorsi, o per i diversi anni risultanti dovuti, e per l'effetto condannarsi il Controparte_1 all'assegnazione della predetta carta elettronica con accredito dell'importo nominale accertato e conseguente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
in subordine, chiede condannarsi il al pagamento della somma di euro Controparte_1
3.000,00 o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- La costituzione dell'amministrazione scolastica convenuta Si è costituita l'amministrazione scolastica convenuta, resistendo al ricorso ed eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice adito, in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa. Con riguardo alle annualità 2015/2016 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019, considerando la data di deposito del ricorso, eccepisce la prescrizione quinquennale non essendo stato allegato e provato alcun atto interruttivo antecedente. Nel merito, eccepisce l'infondatezza della domanda in fatto e diritto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
- Lo svolgimento del processo e la decisione. Correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza la stessa viene infine decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
- L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla difesa della convenuta, non appare fondata.
Oggetto della domanda è, invero, la richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti, quale docenti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per come erogato ai docenti a tempo indeterminato. È chiesto, dunque, il riconoscimento di un diritto soggettivo del lavoratore pubblico, inerente al rapporto di pubblico impiego sia pur a tempo determinato, in applicazione della normativa nazionale ed eurounitaria e le censure degli atti amministrativi generali (DPCM) che regolano l'istituto si riferiscono alla mera disapplicazione incidentali di essi perché incidenti illegittimamente sul predetto diritto soggettivo affermato.
La pretesa azionata rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego
(Cass. civ., sez. un., n. 32625/2018; Cass. civ. sez. un.,
12441/2022; Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
- L'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto dell'insegnante a percepire la carta docente L'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata relativamente al diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico per le annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, dev'essere accolta limitatamente all'annualità 2018/2019, sicché le restanti esorbitano dal petitum del ricorso.
Invero, come evidenziato dalla parte convenuta in giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Orbene, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, il dies a quo di decorrenza della prescrizione va identificato, per l'annualità 2018/2019, nella data del 6/10/2018, giorno della stipula del contratto di conferimento dell'incarico. Il diritto al conseguimento del beneficio economico si è perciò prescritto in data
6/10/2023. Né l'atto di diffida inoltrato dalla ricorrente a mezzo p.e.c. al in data 20/03/2024 Controparte_1
e depositato in atti risulta idoneo ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione, in quanto successivo alla scadenza del predetto termine.
- Il merito della causa Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state oggetto di pronuncia recente della Suprema Corte di cassazione, n.
29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale.
La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e
64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII,
16 marzo 2022, n. 1842. Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del 2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE.
La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In altre parole, “ l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda principale di cui alle conclusioni dei ricorsi introduttivi con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati. Si tratta, invero, di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, come tale pienamente ammissibile a differenza di una domanda eventualmente formulata con riferimento all'attribuzione di una somma di denaro liquida che consentirebbe di conseguire un'utilità diversa da quella della legge, vanificando la finalità dell'impianto normativo ad assicurare beni e servizi strumentali alla formazione e all'aggiornamento e non somme in quanto tali.
Ciò premesso, va osservato che risulta allegato e documentato che: la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di “plurimi contratti Controparte_1 annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020\2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ed è attualmente in servizio, per l'anno scolastico 2024/2025, presso l'Istituto Comprensivo Saviano I.C. 2 A. Ciccone Saviano, in forza di un contratto con decorrenza dal 13/09/2024 e cessazione al 30/06/2025. Le predette circostanze risultano dalla documentazione prodotta dalla ricorrente -segnatamente, i contratti di assunzione sino al termine delle attività didattiche depositati con il ricorso, nonché il contratto allegato con note di deposito del 16/12/2024, relativo all'anno scolastico in corso- che deve considerarsi idonea a fornire la prova piena dell'assunto attoreo, in quanto proveniente dall'amministrazione scolastica convenuta e non contestata dalla stessa in giudizio.
La circostanza per cui la ricorrente ha prestato, in alcune delle “annualità” sopra indicate, la propria attività di lavoro per un numero di ore inferiori alle 18 ore settimanali appare, a parere di chi scrive, irrilevante ai fini della decisione, tenuto conto che anche per il suddetto anno scolastico la supplenza ha avuto la durata “annua”, nel senso sopra indicato e ritenuto sufficiente per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno. Tale pronuncia si fonda sulla possibilità di adempimento in forma specifica all'attualità, tenuto conto della persistenza dell'istituto in esame, esteso per il 2023 ai supplenti
“annuali” dal d.l. n. 69 del 2023, e non sussistendo impedimenti all'esercizio del diritto in quel modo, trattandosi di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acuisti che ne consegue. Deve inoltre ritenersi sussistere l'interesse rispetto al predetto adempimento dell'obbligazione in forma specifica, ove si tenga conto del fatto che la ricorrente devono ritenersi ancora inserito nel sistema scolastico, secondo i dettami della pronuncia della Corte di cassazione n. 29961\2023 espressamente richiamata in questa sede. (ricevimento di incarichi di supplenza per anni successivi e per l'anno scolastico 2024-2025 in corso).
Tanto premesso, in accoglimento parziale del ricorso va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla c.d. Carta docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica per il valore nominale indicato in dispositivo, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo.
È invece prescritto il diritto al beneficio della Carta docente relativamente all'annualità 2018/2019. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa- scaglione DA 1.100 euro
A 5.200.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui in parte motiva, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale di euro 2500,00 in favore della ricorrente;
rigetta per il resto la pretesa;
condanna la amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 1.800,00 per onorari, comprensivi degli aumenti previsti ex art. 4 del D.M. 55/2014, commi 1 bis (per i collegamenti ipertestuali presenti nell'intero corpo del ricorso), comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, e in euro 49,00 a titolo di rimborso C.U. oltre Iva e
CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli,
04/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la dott.ssa Chiara Guadagni, Magistrato Ordinario in Tirocinio, nominata con d.m. 4/4/2025
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI
NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8661/2024 R.G.
TRA
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
Caserta il 29/03/1984, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Internicola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Boscotrecase (NA), alla via Promiscua
n. 20, come da atti
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, c.p.c., dal funzionario dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell' , sito in Controparte_2
Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55, come da atti
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento della c.d. carta docente per incarichi annuali o incarichi fino al termine dell'attività didattica
FATTO E DIRITTO
-Il ricorso introduttivo
La ricorrente in epigrafe deduce di avere svolto attività di docente, giusta stipula di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e rivendica il diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. Deduce la discriminazione operata dall'amministrazione resistente tra insegnanti precari e insegnanti di ruolo in ordine al diritto-dovere della formazione continua dei docenti, richiamando la normativa contrattuale collettiva nonché le pronunce della Corte di Giustizia Europea e del
Consiglio di Stato favorevole alla tesi proposta.
Conclude per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nei rispettivi ricorsi, o per i diversi anni risultanti dovuti, e per l'effetto condannarsi il Controparte_1 all'assegnazione della predetta carta elettronica con accredito dell'importo nominale accertato e conseguente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
in subordine, chiede condannarsi il al pagamento della somma di euro Controparte_1
3.000,00 o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- La costituzione dell'amministrazione scolastica convenuta Si è costituita l'amministrazione scolastica convenuta, resistendo al ricorso ed eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice adito, in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa. Con riguardo alle annualità 2015/2016 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019, considerando la data di deposito del ricorso, eccepisce la prescrizione quinquennale non essendo stato allegato e provato alcun atto interruttivo antecedente. Nel merito, eccepisce l'infondatezza della domanda in fatto e diritto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
- Lo svolgimento del processo e la decisione. Correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza la stessa viene infine decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
- L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla difesa della convenuta, non appare fondata.
Oggetto della domanda è, invero, la richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti, quale docenti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per come erogato ai docenti a tempo indeterminato. È chiesto, dunque, il riconoscimento di un diritto soggettivo del lavoratore pubblico, inerente al rapporto di pubblico impiego sia pur a tempo determinato, in applicazione della normativa nazionale ed eurounitaria e le censure degli atti amministrativi generali (DPCM) che regolano l'istituto si riferiscono alla mera disapplicazione incidentali di essi perché incidenti illegittimamente sul predetto diritto soggettivo affermato.
La pretesa azionata rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego
(Cass. civ., sez. un., n. 32625/2018; Cass. civ. sez. un.,
12441/2022; Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
- L'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto dell'insegnante a percepire la carta docente L'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata relativamente al diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico per le annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, dev'essere accolta limitatamente all'annualità 2018/2019, sicché le restanti esorbitano dal petitum del ricorso.
Invero, come evidenziato dalla parte convenuta in giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Orbene, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, il dies a quo di decorrenza della prescrizione va identificato, per l'annualità 2018/2019, nella data del 6/10/2018, giorno della stipula del contratto di conferimento dell'incarico. Il diritto al conseguimento del beneficio economico si è perciò prescritto in data
6/10/2023. Né l'atto di diffida inoltrato dalla ricorrente a mezzo p.e.c. al in data 20/03/2024 Controparte_1
e depositato in atti risulta idoneo ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione, in quanto successivo alla scadenza del predetto termine.
- Il merito della causa Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state oggetto di pronuncia recente della Suprema Corte di cassazione, n.
29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale.
La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e
64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII,
16 marzo 2022, n. 1842. Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del 2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE.
La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In altre parole, “ l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda principale di cui alle conclusioni dei ricorsi introduttivi con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati. Si tratta, invero, di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, come tale pienamente ammissibile a differenza di una domanda eventualmente formulata con riferimento all'attribuzione di una somma di denaro liquida che consentirebbe di conseguire un'utilità diversa da quella della legge, vanificando la finalità dell'impianto normativo ad assicurare beni e servizi strumentali alla formazione e all'aggiornamento e non somme in quanto tali.
Ciò premesso, va osservato che risulta allegato e documentato che: la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di “plurimi contratti Controparte_1 annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020\2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ed è attualmente in servizio, per l'anno scolastico 2024/2025, presso l'Istituto Comprensivo Saviano I.C. 2 A. Ciccone Saviano, in forza di un contratto con decorrenza dal 13/09/2024 e cessazione al 30/06/2025. Le predette circostanze risultano dalla documentazione prodotta dalla ricorrente -segnatamente, i contratti di assunzione sino al termine delle attività didattiche depositati con il ricorso, nonché il contratto allegato con note di deposito del 16/12/2024, relativo all'anno scolastico in corso- che deve considerarsi idonea a fornire la prova piena dell'assunto attoreo, in quanto proveniente dall'amministrazione scolastica convenuta e non contestata dalla stessa in giudizio.
La circostanza per cui la ricorrente ha prestato, in alcune delle “annualità” sopra indicate, la propria attività di lavoro per un numero di ore inferiori alle 18 ore settimanali appare, a parere di chi scrive, irrilevante ai fini della decisione, tenuto conto che anche per il suddetto anno scolastico la supplenza ha avuto la durata “annua”, nel senso sopra indicato e ritenuto sufficiente per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno. Tale pronuncia si fonda sulla possibilità di adempimento in forma specifica all'attualità, tenuto conto della persistenza dell'istituto in esame, esteso per il 2023 ai supplenti
“annuali” dal d.l. n. 69 del 2023, e non sussistendo impedimenti all'esercizio del diritto in quel modo, trattandosi di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acuisti che ne consegue. Deve inoltre ritenersi sussistere l'interesse rispetto al predetto adempimento dell'obbligazione in forma specifica, ove si tenga conto del fatto che la ricorrente devono ritenersi ancora inserito nel sistema scolastico, secondo i dettami della pronuncia della Corte di cassazione n. 29961\2023 espressamente richiamata in questa sede. (ricevimento di incarichi di supplenza per anni successivi e per l'anno scolastico 2024-2025 in corso).
Tanto premesso, in accoglimento parziale del ricorso va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla c.d. Carta docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica per il valore nominale indicato in dispositivo, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo.
È invece prescritto il diritto al beneficio della Carta docente relativamente all'annualità 2018/2019. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa- scaglione DA 1.100 euro
A 5.200.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui in parte motiva, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale di euro 2500,00 in favore della ricorrente;
rigetta per il resto la pretesa;
condanna la amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 1.800,00 per onorari, comprensivi degli aumenti previsti ex art. 4 del D.M. 55/2014, commi 1 bis (per i collegamenti ipertestuali presenti nell'intero corpo del ricorso), comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, e in euro 49,00 a titolo di rimborso C.U. oltre Iva e
CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli,
04/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la dott.ssa Chiara Guadagni, Magistrato Ordinario in Tirocinio, nominata con d.m. 4/4/2025