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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1770 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA VIA VITTORIO C.F._1
EMANUELE III 26 BROLO presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA MESSINA presso lo studio dell'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con il presente giudizio, la sig.ra ha adito l'Autorità giudiziaria Pt_1
per ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2014, in relazione a n. 51 giornate lavorative, originariamente dichiarate dal datore di lavoro ma successivamente disconosciute dall' a seguito di specifica attività ispettiva. L'azione introdotta dalla CP_2 ricorrente si fonda sull'assunto secondo cui le giornate lavorative erano state effettivamente prestate, e che l'intervenuta cancellazione non fosse sorretta da adeguati presupposti né da idonea motivazione. L'Istituto previdenziale, ritualmente costituito, ha opposto preliminarmente l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, richiamando altresì le disposizioni dell'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in L. 111/2011) in materia di pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale dell'Ente, e le norme in tema di contenzioso amministrativo contenute nel D.lgs.
n. 375/1993. Ha inoltre sostenuto che la parte non avrebbe esperito tempestivamente alcun rimedio amministrativo, né avrebbe addotto elementi idonei a sospendere o interrompere il termine decadenziale.
In via preliminare, deve osservarsi che la questione della decadenza assume rilievo assorbente, poiché incide direttamente sulla proponibilità della domanda e preclude l'esame del merito, attinente alla sussistenza effettiva del rapporto di lavoro.
La pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sul sito internet dell' , introdotta dall'art. 38, comma 6, del D.L. n. 98/2011, ha piena CP_2
efficacia notificatoria. Tale modalità sostituisce integralmente la notifica individuale ed è idonea a far decorrere i termini decadenziali. La Corte costituzionale e la giurisprudenza ordinaria hanno riconosciuto la legittimità di tale sistema, in quanto rispondente a esigenze di efficienza amministrativa e congruente con i principi di trasparenza.
Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, come sopra richiamato, il termine per proporre l'azione giudiziaria avverso provvedimenti definitivi è pari a 120 giorni dalla notifica o dalla data di conoscenza dell'atto lesivo. È pacifico che, nel caso in esame, la pubblicazione dell'elenco recante la cancellazione della ricorrente sia avvenuta dal 28 settembre al 3 ottobre 2016. Pertanto, il termine utile per l'introduzione del giudizio scadeva nei primi giorni del mese di febbraio
2017.
Il ricorso è stato invece depositato il 9 maggio 2017, ossia ben oltre il termine previsto, senza che siano stati allegati elementi o documenti idonei a dimostrare l'interruzione o la sospensione del termine decadenziale. Inoltre, la parte non ha fornito prova della presentazione tempestiva del ricorso amministrativo previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 375/1993, né risulta che l'eventuale inerzia dell'amministrazione sia stata formalmente contestata.
La dottrina e la giurisprudenza di legittimità sono concordi nel ritenere che il termine di cui all'art. 22 citato abbia natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere né interrotto né sospeso, salvo che non intervengano eccezionali cause di forza maggiore, non dedotte nella fattispecie.
Tale disciplina risponde all'esigenza di garantire la stabilità degli elenchi anagrafici con finalità previdenziali, nonché la certezza delle situazioni giuridiche, evitando che possano sorgere pretese a distanza di tempo su dati che incidono direttamente sui bilanci pubblici. La decadenza, pertanto, opera in via automatica,
è rilevabile d'ufficio e non è soggetta a rimessione in termini, trattandosi di disposizione volta alla tutela dell'interesse pubblico.
Di conseguenza, deve ritenersi che l'azione giudiziaria sia improcedibile per intervenuta decadenza, essendo decorso il termine stabilito ex lege senza che vi sia stata valida interruzione dello stesso.
Quanto al regime delle spese, il Giudice ritiene di disporne la integrale compensazione. In primo luogo, la normativa di riferimento, di recente riformulazione, presenta margini interpretativi non sempre univoci, specie in materia di notificazione telematica e di decorrenza dei termini decadenziali.
Inoltre, la parte ricorrente ha agito presumibilmente confidando nella validità delle proprie ragioni, sulla base della documentazione fornita dal datore di lavoro e della pregressa iscrizione agli elenchi per le giornate oggetto di contestazione.
In tale contesto, appare equo, anche alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, evitare che l'erronea valutazione del termine decorrenziale determini un appesantimento in termini di oneri economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso proposto da per Parte_1 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970;
- dichiara assorbita ogni ulteriore questione, inclusa quella attinente al merito;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti. Così deciso in Patti 03/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo