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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 664/2025 promossa da:
in qualità di legale rappresentante e Parte_1
amministratore unico della società Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo
[...]
Garzia e Costanza Garzia del foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Vicenza, Contrà Santo Stefano n.4/B
RECLAMANTE
nei confronti di
[...]
[... [...]
[...] [
DI Controparte_2 Controparte_1
[...]
RECLAMATI NON COSTITUITI
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 47/2025 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 10 marzo 2025
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
In via principale:
- Previ incombenti di rito ex art. 51 c.c.i.i., accertare l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 121 c.c.i.i. e per l'effetto revocare la sentenza n. 47/2025 pubblicata il 10.03.2025, emessa nel procedimento n. R.G. 265-1/2024 P.U. dal Tribunale di Vicenza.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
Si depositano i seguenti documenti:
1. atto di costituzione;
2. capitale sociale
Ragioni della decisione
Con atto iscritto a ruolo in data 10 aprile 2025 in qualità Parte_1
2 di legale rappresentante e amministratore unico della società
[...]
ha proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso Controparte_1
la sentenza n.47/2025, pubblicata il 10 marzo 2025, con cui il
Tribunale di Vicenza dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società, in accoglimento dell'istanza di _3
, titolare di un credito di euro 26.331,63, in forza di titolo
[...]
giudiziale definitivo portato dal decreto ingiuntivo n.418/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro.
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Liquidazione Giudiziale nonché a , _3
entrambi i reclamati hanno omesso di costituirsi.
All'udienza del 26 giugno 2025 è comparso solo il difensore del reclamante;
pervenute le informazioni richieste dal Collegio, con ordinanza interlocutoria, al Curatore della procedura (“Ritenuto che appare indispensabile per la definizione del giudizio acquisire, in copia, le relazioni ed i rapporti sinora redatti dal Curatore ex art.130
CCII nonché lo stato passivo e che il Curatore fornisca informazioni in ordine - ad evenutali ulteriori crediti nei confronti della società, rispetto a quelli già risultanti dallo stato passivo;
- all'attivo liquidabile e distribuibile;
- alla regolarità ed attendibilità della contabilità della società;”) all'udienza del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
3 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
sulla base della seguente motivazione: Controparte_1
“sussiste la legittimazione attiva in capo all'istante ex art. 37 comma
2 CCII, trattandosi di creditore della somma di € 26.331,63 in forza di titolo giudiziale definitivo;
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII (importo dei debiti scaduti e non pagati di importo non inferiore ad € 30.000,00) risulta integrata, alla luce del credito esposto dal ricorrente e del debito erariale e previdenziale di € 32.498,83, risultante dalle informative di cui sopra;
deve ritenersi sussistente altresì il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, poiché si tratta di impresa commerciale che, pur ritualmente convocata, non è comparsa per sollevare, come era suo onere, l'eccezione di cui all'art. 121 CCII e non consta il deposito di alcun bilancio, né è stato possibile reperire d'ufficio alcun dato;
il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta integrato alla luce dei seguenti elementi:
- il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo e di importo non elevato;
4 - un debito erariale, pari a € 32.498,83, senza che risultino rateazioni;
- il mancato deposito dei bilanci d'esercizio.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi ex art. 2 comma 1 lett. a)
CCII, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi
l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice ai sensi dell'art. 49 CCII”.
Il reclamante sostiene che non ricorrano, in capo alla società
[...]
- costituita con atto del 18 novembre 2021, Controparte_1
iscritta al Registro delle Imprese il 23 novembre 2021 - i requisiti dimensionali di cui all'art.2, comma 1, lett. d) CCII che costituiscono il presupposto della liquidazione giudiziale e comunque che la società non versava in stato di insolvenza.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico, secondo il dato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, che l'esonero dalla liquidazione giudiziale è accordato all' “impresa minore”, ossia all'imprenditore che negli esercizi relativi ai tre anni precedenti quello di deposito dell'istanza di fallimento provi di avere realizzato un attivo
5 patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00, ricavi non superiori ad euro 200.000,00 e che non abbia debiti superiori ad euro 500.000,00.
È altrettanto pacifico che l'onere di dimostrare la ricorrenza dei predetti requisiti spetta alla parte debitrice.
L'art.41, comma 4, CCII stabilisce infatti che “Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero
l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.”.
I bilanci, tuttavia, non assurgono a prova legale, al fine di dimostrare i requisiti soggettivi sopra indicati, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Nel caso di specie, come già rilevato dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, il Curatore ha confermato, nelle note depositate in data 14 luglio 2025, che nessun bilancio risulta depositato dalla società presso il Registro delle Controparte_1
Imprese.
6 Il reclamante ha prodotto, in allegato al ricorso, il “Bilancio esercizi
2021 e 2022” (doc.5) e “Bozza di bilancio anno di esercizio 2023”
(doc.15).
Ribadito che tali documenti non sono stati depositati presso il Registro
Imprese, il Curatore ha evidenziato che “per l'anno 2022 i movimenti contabili risultano inseriti soltanto fin dal mese di marzo per cui il bilancio di fine anno non comprende le movimentazioni successive avvenute fino alla fine dell'anno. Ne deriva che il bilancio al 31 dicembre 2022 così come la bozza di bilancio del 2023 si basano su una contabilità incompleta e non sono idonei a rappresentare la effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società” ed inoltre di avere “ricevuto dallo studio incaricato della tenuta della contabilità
i partitari contabili relativi all'esercizio 2023 [prodotti come doc.7] e un bilancio al 31 dicembre 2023 diverso da quello allegato al reclamo.
I saldi iniziali su cui si basa il documento ricevuto sono quelli riferiti al mese di marzo 2022, mancano quindi tutte le movimentazioni avvenute fino alla fine dell'anno, per cui anche questo documento non
è idoneo a rappresentare la effettiva situazione patrimoniale finanziaria della società.”.
In definitiva, nessun bilancio risulta depositato presso il Registro delle
Imprese, il bilancio al 31 dicembre 2023 ed i partitari contabili relativi al medesimo esercizio consegnati al Curatore dallo studio incaricato della tenuta della contabilità della società divergono da quelli prodotti
7 dal reclamante in allegato al reclamo, risultano incompleti e pertanto inattendibili.
Sulla base di tali specifici rilievi in ordine alla completezza ed attendibilità dei predetti documenti, che consente di presumere che la contabilità nel suo insieme non sia stata regolarmente tenuta e sia quindi inattendibile, l'espletamento della consulenza tecnica sollecitata dal reclamante appare inutile, restando indimostrata l'esenzione dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Privo di pregio risulta anche il motivo relativo alla asserita insussistenza dello stato di insolvenza, basato sul solo rilievo che la società “aveva fatto fronte alla propria obbligazione con pagamenti avvenuti anche successivamente l'apertura del procedimento, di cui si dimette allegato (doc. 16)”.
Mette conto in proposito richiamare il costante orientamento della giurisprudenza per cui nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (principio senza dubbio applicabile anche all'ipotesi di liquidazione giudiziale) hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al
8 momento in cui essa venne aperta (v., inter alia, Cass. 12 marzo
2021, n.7121; Cass. 28 giugno 2017 n.16180.
Sicché gli eventuali parziali pagamenti del debito di cui al decreto ingiuntivo azionato successivi alla dichiarazione di CP_2
liquidazione giudiziale della società , Controparte_1
oltre che essere inefficaci, sono pure irrilevanti ai fini della valutazione dello stato di insolvenza.
Va pertanto condivisa la valutazione del Tribunale che ha ritenuto integrato il presupposto dell'insolvenza alla luce del mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo e di importo non elevato;
dell'esistenza di un debito erariale, pari ad euro
32.498,83, senza che risultino rateazioni e del mancato deposito dei bilanci di esercizio.
Né il reclamante ha prospettato, in questa sede, l'esistenza di risorse con le quali far fronte a tale esposizione debitoria.
Il reclamo, pertanto, va rigettato.
Considerato che la Liquidazione Giudiziale e non si sono _3
costituiti, non vi è da provvedere in merito alle spese.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 1. Dichiara la contumacia di e della CP_2 [...]
Controparte_4
2. Rigetta il reclamo proposto da , in qualità di Parte_1
legale rappresentante e amministratore unico di
[...]
avverso la sentenza n.47/2025 del Controparte_1
Tribunale di Vicenza;
3. Nulla sulle spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Presidente dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 664/2025 promossa da:
in qualità di legale rappresentante e Parte_1
amministratore unico della società Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo
[...]
Garzia e Costanza Garzia del foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Vicenza, Contrà Santo Stefano n.4/B
RECLAMANTE
nei confronti di
[...]
[... [...]
[...] [
DI Controparte_2 Controparte_1
[...]
RECLAMATI NON COSTITUITI
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 47/2025 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 10 marzo 2025
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
In via principale:
- Previ incombenti di rito ex art. 51 c.c.i.i., accertare l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 121 c.c.i.i. e per l'effetto revocare la sentenza n. 47/2025 pubblicata il 10.03.2025, emessa nel procedimento n. R.G. 265-1/2024 P.U. dal Tribunale di Vicenza.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
Si depositano i seguenti documenti:
1. atto di costituzione;
2. capitale sociale
Ragioni della decisione
Con atto iscritto a ruolo in data 10 aprile 2025 in qualità Parte_1
2 di legale rappresentante e amministratore unico della società
[...]
ha proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso Controparte_1
la sentenza n.47/2025, pubblicata il 10 marzo 2025, con cui il
Tribunale di Vicenza dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società, in accoglimento dell'istanza di _3
, titolare di un credito di euro 26.331,63, in forza di titolo
[...]
giudiziale definitivo portato dal decreto ingiuntivo n.418/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro.
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Liquidazione Giudiziale nonché a , _3
entrambi i reclamati hanno omesso di costituirsi.
All'udienza del 26 giugno 2025 è comparso solo il difensore del reclamante;
pervenute le informazioni richieste dal Collegio, con ordinanza interlocutoria, al Curatore della procedura (“Ritenuto che appare indispensabile per la definizione del giudizio acquisire, in copia, le relazioni ed i rapporti sinora redatti dal Curatore ex art.130
CCII nonché lo stato passivo e che il Curatore fornisca informazioni in ordine - ad evenutali ulteriori crediti nei confronti della società, rispetto a quelli già risultanti dallo stato passivo;
- all'attivo liquidabile e distribuibile;
- alla regolarità ed attendibilità della contabilità della società;”) all'udienza del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
3 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
sulla base della seguente motivazione: Controparte_1
“sussiste la legittimazione attiva in capo all'istante ex art. 37 comma
2 CCII, trattandosi di creditore della somma di € 26.331,63 in forza di titolo giudiziale definitivo;
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII (importo dei debiti scaduti e non pagati di importo non inferiore ad € 30.000,00) risulta integrata, alla luce del credito esposto dal ricorrente e del debito erariale e previdenziale di € 32.498,83, risultante dalle informative di cui sopra;
deve ritenersi sussistente altresì il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, poiché si tratta di impresa commerciale che, pur ritualmente convocata, non è comparsa per sollevare, come era suo onere, l'eccezione di cui all'art. 121 CCII e non consta il deposito di alcun bilancio, né è stato possibile reperire d'ufficio alcun dato;
il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta integrato alla luce dei seguenti elementi:
- il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo e di importo non elevato;
4 - un debito erariale, pari a € 32.498,83, senza che risultino rateazioni;
- il mancato deposito dei bilanci d'esercizio.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi ex art. 2 comma 1 lett. a)
CCII, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi
l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice ai sensi dell'art. 49 CCII”.
Il reclamante sostiene che non ricorrano, in capo alla società
[...]
- costituita con atto del 18 novembre 2021, Controparte_1
iscritta al Registro delle Imprese il 23 novembre 2021 - i requisiti dimensionali di cui all'art.2, comma 1, lett. d) CCII che costituiscono il presupposto della liquidazione giudiziale e comunque che la società non versava in stato di insolvenza.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico, secondo il dato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, che l'esonero dalla liquidazione giudiziale è accordato all' “impresa minore”, ossia all'imprenditore che negli esercizi relativi ai tre anni precedenti quello di deposito dell'istanza di fallimento provi di avere realizzato un attivo
5 patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00, ricavi non superiori ad euro 200.000,00 e che non abbia debiti superiori ad euro 500.000,00.
È altrettanto pacifico che l'onere di dimostrare la ricorrenza dei predetti requisiti spetta alla parte debitrice.
L'art.41, comma 4, CCII stabilisce infatti che “Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero
l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.”.
I bilanci, tuttavia, non assurgono a prova legale, al fine di dimostrare i requisiti soggettivi sopra indicati, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Nel caso di specie, come già rilevato dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, il Curatore ha confermato, nelle note depositate in data 14 luglio 2025, che nessun bilancio risulta depositato dalla società presso il Registro delle Controparte_1
Imprese.
6 Il reclamante ha prodotto, in allegato al ricorso, il “Bilancio esercizi
2021 e 2022” (doc.5) e “Bozza di bilancio anno di esercizio 2023”
(doc.15).
Ribadito che tali documenti non sono stati depositati presso il Registro
Imprese, il Curatore ha evidenziato che “per l'anno 2022 i movimenti contabili risultano inseriti soltanto fin dal mese di marzo per cui il bilancio di fine anno non comprende le movimentazioni successive avvenute fino alla fine dell'anno. Ne deriva che il bilancio al 31 dicembre 2022 così come la bozza di bilancio del 2023 si basano su una contabilità incompleta e non sono idonei a rappresentare la effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società” ed inoltre di avere “ricevuto dallo studio incaricato della tenuta della contabilità
i partitari contabili relativi all'esercizio 2023 [prodotti come doc.7] e un bilancio al 31 dicembre 2023 diverso da quello allegato al reclamo.
I saldi iniziali su cui si basa il documento ricevuto sono quelli riferiti al mese di marzo 2022, mancano quindi tutte le movimentazioni avvenute fino alla fine dell'anno, per cui anche questo documento non
è idoneo a rappresentare la effettiva situazione patrimoniale finanziaria della società.”.
In definitiva, nessun bilancio risulta depositato presso il Registro delle
Imprese, il bilancio al 31 dicembre 2023 ed i partitari contabili relativi al medesimo esercizio consegnati al Curatore dallo studio incaricato della tenuta della contabilità della società divergono da quelli prodotti
7 dal reclamante in allegato al reclamo, risultano incompleti e pertanto inattendibili.
Sulla base di tali specifici rilievi in ordine alla completezza ed attendibilità dei predetti documenti, che consente di presumere che la contabilità nel suo insieme non sia stata regolarmente tenuta e sia quindi inattendibile, l'espletamento della consulenza tecnica sollecitata dal reclamante appare inutile, restando indimostrata l'esenzione dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Privo di pregio risulta anche il motivo relativo alla asserita insussistenza dello stato di insolvenza, basato sul solo rilievo che la società “aveva fatto fronte alla propria obbligazione con pagamenti avvenuti anche successivamente l'apertura del procedimento, di cui si dimette allegato (doc. 16)”.
Mette conto in proposito richiamare il costante orientamento della giurisprudenza per cui nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (principio senza dubbio applicabile anche all'ipotesi di liquidazione giudiziale) hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al
8 momento in cui essa venne aperta (v., inter alia, Cass. 12 marzo
2021, n.7121; Cass. 28 giugno 2017 n.16180.
Sicché gli eventuali parziali pagamenti del debito di cui al decreto ingiuntivo azionato successivi alla dichiarazione di CP_2
liquidazione giudiziale della società , Controparte_1
oltre che essere inefficaci, sono pure irrilevanti ai fini della valutazione dello stato di insolvenza.
Va pertanto condivisa la valutazione del Tribunale che ha ritenuto integrato il presupposto dell'insolvenza alla luce del mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo e di importo non elevato;
dell'esistenza di un debito erariale, pari ad euro
32.498,83, senza che risultino rateazioni e del mancato deposito dei bilanci di esercizio.
Né il reclamante ha prospettato, in questa sede, l'esistenza di risorse con le quali far fronte a tale esposizione debitoria.
Il reclamo, pertanto, va rigettato.
Considerato che la Liquidazione Giudiziale e non si sono _3
costituiti, non vi è da provvedere in merito alle spese.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 1. Dichiara la contumacia di e della CP_2 [...]
Controparte_4
2. Rigetta il reclamo proposto da , in qualità di Parte_1
legale rappresentante e amministratore unico di
[...]
avverso la sentenza n.47/2025 del Controparte_1
Tribunale di Vicenza;
3. Nulla sulle spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Presidente dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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