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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7127/2023
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 05.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 7127 del R.G. dell'anno 2023 all'esito della discussione orale nell'udienza del 05.03.2025 vertente t r a nato in [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Gabriella Marotta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno in via Arcangelo Rotunno, 15;
- Attore -
E avv. C.F.: nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 _2 C.F._2 difeso dall'avv. Rachele Vitolo, in virtù di procura alle liti, con la stessa elettivamente domiciliata presso il suo in Sarno alla via Roma n. 59;
- Convenuto - nonchè
(c.f. e Partita I.V.A. ), con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
(TV), alla via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti autenticata nelle firme in data 26.07.2017 dal Notaio di Milano, repertorio Per_1
n. 3999, raccolta n. 2141, allegata in calce al presente atto, dall'avv. Luigi Tuccillo (c.f.
– p.e.c. che – ai fini delle comunicazioni e C.F._3 Email_1
pagina 1 di 12 notifiche – elegge domicilio a Campagna, alla S.S. 91 per Eboli n.291, presso lo studio dell'avv. Benedetto
Lembo
- Terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note e memorie conclusionali, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che:
- nell'aprile dell'anno 2012 si rivolse all'avv. PA BR per impugnare due avvisi Parte_1 di accertamento, in virtù dei quali l'Agenzia delle Entrate di Salerno, dopo aver provveduto a rideterminare il suo reddito ai fini IRPEF per gli anni 2007 e 2008, gli aveva irrogato sanzioni pecuniarie di € 27.474,00 per l'anno 2007, n. atto TF9011501771 e di € 28.821,00 per l'anno 2008 n. atto 9011502000/12;
- L'avv. rappresentava all'istante di poter ottenere in sede giudiziaria l'annullamento degli avvisi, _2 mediante opposizione agli avvisi di accertamento, chiedendo un compenso professionale pari ad €
6.000,00, rateizzabili nell'arco di un anno mediante versamenti mensili di € 500,00 oltre spese;
- dopo alcuni giorni, l'istante sottoscriveva la procura ad litem e versava all'avv un primo acconto _2 di € 1.500,00, equivalente al costo del contributo unificato dovuto per le opposizioni agli avvisi di accertamento;
- Il deducente successivamente versava i ratei mensili concordati con il professionista, sino a quando non gli venivano notificate dalla società Equitalia Sud S.p.A., due intimazioni di pagamento riferite ai due avvisi di accertamento consegnati al legale per la loro impugnativa: un'intimazione di € 64.590,87 riferita all'avviso di accertamento per l'anno 2007 e l'altra di € 66.901,41 riferita all'avviso di accertamento per l'anno 2008;
- Il , pertanto, avvisava immediatamente di ciò l'avv. il quale, rassicurandolo, dichiarava Pt_1 _2 che l'Agenzia delle Entrate di Salerno aveva già inoltrato l'intera pratica per il recupero forzoso ancor prima della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, sicché, nonostante la sospensione disposta da quest'ultima, l'esattoria aveva sì proceduto alla notificazione dei due avvisi ma si attendeva da un momento all'altro “il perfezionamento dello sgravio”;
- Dopo una ventina di giorni l'avv. telefonava all'odierno attore comunicandogli la necessità di _2 effettuare un versamento di € 8.500,00 direttamente in favore dell'esattoria, pertanto, si recava presso il suo studio dove veniva informato che non era stato ancora disposto lo sgravio, rappresentava come necessario, soprattutto per evitare un ulteriore aggravio di oneri, il versamento in questione ed indicava le coordinate bancarie del conto corrente dell'esattoria;
- il insospettito, tuttavia, dal susseguirsi negli ultimi mesi di comunicazioni da parte dell'avv. Pt_1 dal tenore non sempre univoco (sospensione dell'esecutività degli avvisi di accertamento, _2 pagina 2 di 12 versamento di € 20.000,00 a definizione dell'intera controversia, versamento di € 8.500,00 a titolo imprecisato), decideva di recarsi personalmente presso la segreteria della Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno, dove apprendeva che non risultava iscritto alcun ricorso a suo nome da parte dell'avv. e poi presso gli uffici dell'esattoria di Salerno, dove verificava che, in mancanza di _2 impugnativa e/o di adesione all'accertamento dell'ufficio finanziario nei termini di legge, quest'ultimo aveva provveduto ad inoltrare entrambi gli avvisi di accertamento per procedere nei suoi confronti all'esazione integrale delle somme da lui dovute. Presso tale ultimo ufficio il richiedeva anche due Pt_1 estratti dei ruoli esattoriali riferiti agli anni 2007 e 2008 rilevando dal loro esame che erano stati iscritti a ruolo a suo carico sia gli importi contenuti nei due avvisi di accertamento sia quelli relativi alle sanzioni irrogategli e constatando, come fosse ormai decaduto da ogni impugnativa;
- appreso ciò il presentava denuncia presso la procura della Repubblica di Nocera Inferiore a Pt_1 seguito della quella quale si apriva procedimento penale n. 1432/17 R.G.dib, che si concludeva con la sentenza n. 462 del 2022 che dichiarava l'avv. PA BR colpevole dei reati a lui ascritti (art 640,
61 n.11) perché in qualità di avvocato, con artifici e raggiri aveva falsamente rappresentato di avere proposto impugnativa alla competente autorità giudiziaria gli avvisi di accertamento e lo condannava tra le altre “al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede”; Parte_1
- il deducente intende richiedere il risarcimento dei danni da lui subiti, quale azione diretta a reintegrare il patrimonio danneggiato dalla situazione in cui si è trovato in quanto indotto in errore in ordine alla avvenuta presentazione del ricorso, mai presentato, alla Commissione Tributaria di Salerno che gli aveva comportato la decadenza di ogni possibilità di impugnativa e la conseguente notifica di due intimazioni di pagamento da parte dell'Equitalia;
- Invero l'Agenzia delle Entrate di Salerno, nell'anno 2012 aveva accertato una maggiore imposta ai fini
IRPEF per gli anni 2007 e 2008, definendo la nuova imposta pari ad € 27.474,00 per l'anno 2007 e di €
28.821,00 per l'anno 2008, a seguito della mancata possibilità di pagare l'importo dovuto accedendo alla rateazione direttamente presso l'agenzia delle entrate, ma gli venivano notificate due intimazioni di pagamento da parte dell'Equitalia Spa, ora una di € 64.590,87 e l'altra di € Controparte_4
66.901,41, mentre in data 5.3.2015 riceveva la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria per €
110.648,00 sempre relativa al mancato pagamento dei due avvisi di accertamento;
- il danno patrimoniale subito dall'istante va calcolato nella maggior somma che ha dovuto corrispondere all' a seguito della notifica delle intimazioni di pagamento vale a dire € Controparte_5
37.116,87 per l'anno 2007 ed € 38,080,41 per l'anno 2008 somma, per le quali, nel richiedere la dilazione di pagamento, ha corrisposto complessivamente la somma di € 50.131,84 e a € 56.526,74 rispetto al dovuto €
22.657,84 ed € 27.705,74;
pagina 3 di 12 - Inoltre a seguito del raggiro ricevuto non ha potuto usufruire come previsto nell'avviso di accertamento della riduzione di sanzioni e di oneri (vedi avviso di accertamento agli avvisi di accertamento);
- l'istante ha ricevuto un ulteriore danno, in quanto, dovendo provvedere al pagamento delle rate all
[...] per evitare che procedessero con l'esecuzione avendo notificato la comunicazione di CP_4 iscrizione ipotecaria, si trovava nella impossibilità di pagare l'iva, pagamento che avveniva a seguito dell'invito bonario ma con un aumento del 30%;
- Va richiesta la restituzione della somma di € 7.500,00 oltre interessi legali quali competenze corrisposte all'avv. compenso indebito in quanto l'attività legale non è stata mai effettuata. _2
- è dovuto altresì il danno morale in quanto tale situazione ha comportato un insorgere di ansia e preoccupazione che ha avuto un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, nonché il cambiamento di stile di vita del sig. . Pt_1
Tanto premesso conveniva in giudizio l'avv. PA BR per sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “condannare l'avv. PA BR per tutto quanto sopra esposto ed in virtù della sentenza n.
462 del 2022 al risarcimento di tutti i danni economici subiti in favore dell'istante nella misura di €114.158,58 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria, oltre il danno morale che sarà liquidato secondo giustizia Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore”.
L'atto di citazione veniva regolarmente notificato al convenuto che si costituiva ed eccepiva: - la nullità della citazione;
- nel merito che in realtà, al fine di evitare aggravarsi della posizione debitoria, aveva consigliato al , in accordo con il commercialista, la definizione agevolata, accettata dal che Pt_1 Pt_1 provvedeva al versamento di € 8.500,00 all'Esattoria, in acconto al maggior importo di € 20.000,00 da corrispondere per l'intera definizione;
- che alcuna procura ad litem, nello specifico per ricorso a tali avvisi,
è stata mai conferita, ma solamente mandato generico al fine di trovare una soluzione alla esposizione debitoria dello stesso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Salerno per IRPEF non corrisposta per gli anni 2007 e 2008; - che il processo penale a suo carico si era concluso con l'assoluzione innanzi alla Corte
d'Appello di Salerno;
- che aveva indicato una soluzione al cliente ma non può essere ritenuto responsabile dell'esito non favorevole, essendo l'obbligazione del professionista di mezzi e non di risultato;
- che al fine di evitare l'alea di un giudizio che appariva assolutamente temerario e rischioso, la definizione agevolata era sicuramente la scelta più vantaggiosa per il che aveva già un'esposizione debitoria risalente al Pt_1
2007/2008 (epoca antecedente al rapporto tra le parti) per pagamenti non effettuati né opposti nei termini.
Tanto premesso lo chiedeva nel merito il rigetto della domanda, ma al contempo _2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia con cui aveva stipulato una polizza CP_3 professionale, per essere manlevato in caso di condanna. pagina 4 di 12 Si costituiva la eccependo: - la inoperatività della polizza, adducendo di aver ricevuto CP_3 notizia del sinistro e della richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'assicurato solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa, ricevuto a mezzo p.e.c. in data 28.02.2024; mentre la polizza in forza della quale l'avv. ha chiamato in garanzia è la n. 410329510, avente efficacia _2 Controparte_3 dall'1.06.2021 all'1.06.2022; - la decadenza dalla garanzia ex art 8 delle condizioni generali del contratto che prevedeva – tra gli obblighi dell'assicurato – quello di dare avviso del sinistro alla Società entro 40 gg. da quando lo stesso ne aveva avuto conoscenza: considerato il contenzioso tra le parti, preceduto addirittura dal processo penale, ma anche dalla ricezione della notifica dell'atto di citazione, il predetto termine non risulta rispettato;
- l'inoperatività della polizza anche ai sensi dell'art 11 delle condizioni generali di contratto che prevede che “per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provoca la richiesta di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione”, mentre nel caso di specie la richiesta di garanzia è pervenuta nel 2024, dopo la scadenza della polizza;
- che in ogni caso secondo l'art 1 delle condizioni generali di contratto la polizza assicurativa non è valevole per i fatti dell'assicurato che configurano reato, come prospettato da parte attrice;
- che nel contratto è prevista una franchigia pari al 5% per ogni sinistro, con il limite di una franchigia minima di € 500,00 per ogni sinistro;
- nel merito eccepiva la infondatezza della domanda. Per l'effetto, la formulava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, rilevare Controparte_3
l'inefficacia e/o inoperatività della polizza n. 410329510 e per l'effetto estromettere l'odierna comparente dal giudizio, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di causa;
- nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
- nel merito e in via gradata, rigettare la richiesta di manleva avanzata dal chiamante in causa, improcedibile, improponibile e comunque infondata ovvero, in ipotesi di suo accoglimento, limitare l'operatività della polizza in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti con riferimento al massimale e alla franchigia”.
In prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, e lette le memorie istruttorie ex art 171 ter cpc, rilevato che la causa era già matura per la decisione e di pronta e semplice soluzione, lo scrivente ha rinviato direttamente all'odierna udienza del 05.03.2025 per la discussione orale e la decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, essendo ben delineati sia il petitum che la causa petendi, come si evince, tra l'altro, dalle esaustive difese dedotte dal convenuto _2 nella comparsa costitutiva.
Passando al merito della controversia, è opportuno preliminarmente richiamare il disposto degli artt.
651 c.p.c. e 2043 c.c.
L'art. 651 c.p.c. prevede l'efficacia nei giudizi civili ed amministrativi della sentenza penale che concerne l'avvenuto accertamento della sussistenza del fatto, dell'illiceità penale della condotta e della sua commissione da parte dell'imputato. pagina 5 di 12 Tale disposizione non esclude invece la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza nonché dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio
2019, n. 4318).
In applicazione del suesposto principio, il danneggiato del reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve offrire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, della loro causalità con il reato, considerato che è esonerato esclusivamente dal dimostrare l'accadimento dell'evento lesivo in quanto coperto dal giudicato.
A tal proposito, la C. di Cassazione ha precisato che la prova del danno può essere offerta anche tramite presunzioni semplici (Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011 “Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici”).
Tali principi si applicano anche al caso di specie, tenuto conto che lo è stato prosciolto _2 dalle imputazioni dalla C. App. Salerno solo per intervenuta prescrizione dei reati, ma con conferma delle statuizioni civili in primo grado.
In tal caso, resta confermato l'accertamento della reità dell'imputato compiuta dal giudice dibattimentale. In tal senso Cass., Ordinanza n. 27055 del 18/10/2024 secondo cui “Qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.”.
Più in particolare, nella sentenza n 462/22 del Tribunale di Nocera Inferiore, dopo aver ripercorso il rapporto contrattuale tra il e lo nei medesimi termini come riportati nell'odierno atto Pt_1 _2 di citazione, richiamati in premessa, il giudicante ha enunciato che:
- le dichiarazioni accusatorie di si manifestano pienamente attendibili per diversi ordini di Parte_1 ragioni: in primo luogo esse palesano una adeguata credibilità intrinseca, fornendo una versione dei fatti lineare e connotata da un ordinato sviluppo logico, caratterizzato da una successione non irrazionale degli pagina 6 di 12 accadimenti e da un soddisfacente tasso di uniformità, non registrandosi, invece, alcuna illogicità patente o contraddizione. Dal punto di vista estrinseco, poi, le dichiarazioni della persona offesa non fungono da unica prova dei fatti contestati, ma costituiscono soltanto una delle componenti distinte e congruenti che avvalorano la tesi dell'accusa.
- le emergenze descritte dalla persona offesa hanno trovato preciso riscontro nella documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, dalla cui lettura è agevole ripercorrere il susseguirsi degli eventi che hanno condotto all'imputazione dello risultano invero acquisiti agli atti sia gli avvisi di _2 accertamento indirizzati al , sia le ricevute dei pagamenti disposti in favore dell'imputato, sia la copia CP_6 del ricorso da questi redatto contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Direzione Provinciale di Salerno, sia la comunicazione proveniente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attestante la circostanza per cui nell'interesse di non sia stato in realtà mai presentato alcun ricorso avverso gli avvisi di Parte_1 accertamento notificatigli;
- le circostanze di fatto narrate da trovano pieno riscontro nel narrato della moglie Parte_1 la quale, all'interno del verbale di sommarie informazioni rese in data 18.6.2013 ha Parte_2 riferito di aver in più occasioni accompagnato il marito presso lo studio legale dello il quale sin _2 da subito aveva precisato che il suo compenso sarebbe stato pari ad euro 6.000,00, oltre ad euro 1.500,00 per la presentazione del ricorso, tanto che contestualmente alla consegna al di copia del ricorso, i Pt_1 coniugi provvedevano al versamento della somma di euro 1.500,00 in contanti (si noti che sulla ricevuta di versamento n. 6 del 4.3.2013, dall'ammontare di euro 1.000,00 viene riportata la dicitura "acconto ricorso equitalia").
- La ha quindi ripercorso l'incontro del dicembre 2012, nel corso del quale lo li Pt_2 _2 informava (contrariamente al vero) di aver ottenuto la "'sospensiva' dei due accertamenti;
infine, ha evidenziato come - a seguito della notifica dei due avvisi di pagamento provenienti da Equitalia - il legale li aveva invitati a provvedere immediatamente al pagamento della somma di euro 8.500,00, rappresentando loro (ancora una volta contrariamente al vero) come tale pagamento avrebbe consentito la definizione dei due accertamenti.
- Quanto al teste , questi - dopo aver precisato di aver consigliato lui stesso al di Testimone_1 Pt_1 rivolgersi all'avvocato per impugnare i due avvisi di accertamento - ha riferito di averlo _2 accompagnato in più occasioni presso il suo studio, soggiungendo come l'imputato, dichiarandosi convinto di poter ottenere esito favorevole, aveva quantificato in euro 6.000,00 l'ammontare del suo compenso;
il teste si è poi soffermato, in particolare, su un incontro avvenuto agli inizi dell'anno 2013, nel corso del quale lo a fronte delle perplessità rappresentate dal circa la positiva risoluzione della _2 Pt_1 controversia, dichiarava - pur senza esibire alcuna documentazione a sostegno della sua tesi - che nei mesi successivi sarebbe senz'altro arrivato "uno sgravio" sulla somma da pagare. pagina 7 di 12 Inoltre, il giudicante ha illustrato i motivi per cui ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi della difesa:
- In particolare, il teste (sia all'epoca dei fatti che all'attualità collaboratore di studio, quale Testimone_2 segretario, dello , ha dichiarato di non aver assistito personalmente all'incontro tra il legale e la _2 persona offesa (nel corso del quale costoro avevano concordato la strategia difensiva da adottare), ma di essersi semplicemente limitato alla rubricazione della pratica, soggiungendo come in linea generale l'approccio dello nei confronti delle controversie con l'Agenzia delle Entrate, fosse di tipo _2 stragiudiziale;
- il teste - la quale, all'epoca dei fatti, aveva da poco iniziato la pratica tributaria presso lo Testimone_3 studio dell'imputato - ha riferito di ricordare "vagamente" la vicenda, e di poter solo "presumere" che relativamente alla posizione di fosse stato presentato un ricorso alla Commissione Parte_1
Tributaria Provinciale di Salerno.
- non vi è prova agli atti, inoltre, dell'attività stragiudiziale che l'avvocato abbia posto in essere _2 nell'interesse di , quali ad esempio comunicazioni indirizzate all'Agenzia delle Entrate Parte_1 ovvero richieste transattive.
- del resto, può ragionevolmente ritenersi che le circostanze introdotte dalla persona offesa in relazione all'evolversi della vicenda siano state necessariamente oggetto di una previa interlocuzione con il proprio legale: con maggiore impegno esplicativo, le circostanze relative alla "sospensione dell'esecutività", all'annullamento degli avvisi, al perfezionamento dello sgravio etc., concernendo aspetti di natura eminentemente tecnica, non possono che essere state rappresentate al (soggetto che svolgeva Pt_1
l'attività di parrucchiere, e dunque verosimilmente a digiuno di nozioni giuridico-tributariste, connotate da un elevato grado di tecnicismo) proprio dall'avvocato _2
Indi il Giudice dibattimentale ha ritenuto pienamente integrati i presupposti del fatto reato contestato all'imputato, sottolineando che il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p.; che la fattispecie delittuosa in parola risulta integrata nei suoi elementi oggettivi, poiché non può revocarsi in dubbio che la condotta complessivamente posta in essere dallo abbia funto da concreto elemento decettivo, idoneo a generare 'inganno di _2
(il quale, sulla scorta della documentazione ricevuta - la copia del ricorso - e delle continue Parte_1 rassicurazioni fornitegli dall'imputato, confidava nel positivo esito di una controversia giudiziale, in realtà mai incardinata), con correlativo pregiudizio economico per la persona offesa (il quale decadeva dalla possibilità di presentare impugnazione) e ingiusto profitto per la sfera dell'agente, consistito nella retribuzione per un'attività di assistenza legale in realtà mai posta in essere nei termini concordati, pagina 8 di 12 retribuzione che non sarebbe stata corrisposta ove il cliente fosse stato messo a conoscenza del mancato deposito del ricorso da parte del professionista.
Ha aggiunto che in tema di truffa contrattuale l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento diretto a ingenerare errore si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto;
che tale insegnamento di legittimità appare particolarmente aderente al caso di specie, nel quale l'imputato - dopo aver rappresentato alla persona offesa, contrariamente al vero, di aver depositato un ricorso giudiziale nel suo interesse - ha continuato, nel corso dello svolgimento del suo incarico professionale, e a fronte delle corresponsioni mensili da parte del , a fornire false rassicurazioni al suo cliente, relative Pt_1 dapprima alla presunta sospensione dell'efficacia degli avvisi di accertamento, quindi alla possibilità di addivenire ad una transazione.
Sotto il profilo soggettivo, poi, non può in alcun modo dubitarsi della volontarietà del fatto e della cosciente direzione della condotta posta in essere dallo volta - attraverso un'autentica _2 dissimulazione delle circostanze di fatto - a trarre in inganno il : tale contegno integra la natura Pt_1 artificiosa della condotta, idonea ad indurre in errore la persona offesa e causalmente efficiente nella formazione della volontà.
In definitiva, il Tribunale penale ha ritenuto BR PA responsabile - al di là di ogni ragionevole dubbio - della fattispecie delittuosa a lui ascritta in rubrica e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Come ut supra evidenziato, con sentenza n 378/23 la C App Salerno ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, ma non ha minimamente scalfito l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado in merito all'accertamento della penale responsabilità dello confermando le _2 statuizioni civili, per cui lo scrivente Tribunale civile è vincolato ai sensi dell'art 651 c.p.p. dal predetto accertamento di responsabilità, conseguendone che tutte le deduzioni difensive eccepite dallo in _2 comparsa costitutiva relativamente alla infondatezza nel merito della domanda attorea sono inammissibili.
Ci si concentrerà pertanto soltanto sulla liquidazione dei danni.
Indubbiamente lo va condannato alla restituzione all'attore della somma di € 7.500,00 _2 corrisposta dal all'avv. per l'attività professionale mai espletata. Il pagamento di tale Pt_1 _2 somma è stato accertato nel processo penale, in dibattimento, nel pieno contraddittorio tra le parti e lo scrivente Tribunale recepisce tale accertamento. La prestazione d'opera professionale configura un contratto a prestazioni corrispettive;
non avendo il professionista adempiuto all'obbligazione professionale, ha determinato un vizio nel sinallagma, che rende priva di causa giuridica la prestazione resa dalla controparte. pagina 9 di 12 La suddetta somma va restituita incrementata di soli interessi al tasso legale, trattandosi di obbligazione pecuniaria e quindi di debito di valuta dal giorno della domanda giudiziale fino al soddisfo. In tal senso si richiama Cass., Sentenza n. 5639 del 12/03/2014 “La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.”. A sua volta l'art 1224 c.c prevede che “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”; Poiché non
è stata allegata, nel caso di specie, una precedente messa in mora, l'obbligazione produce interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.
Nell'atto introduttivo, il postula un ulteriore danno emergente: a fronte di due avvisi di Pt_1 accertamento pari ad € 27.474,00 per l'anno 2007 e di € 28.821,00 per l'anno 2008, subiva a cagione del raggiro dello BR due intimazioni di pagamento da parte dell'Equitalia Spa, per gli importi di €
64.590,87 e di € 66.901,41, mentre in data 5.3.2015 riceveva la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria per € 110.648,00 sempre relativa al mancato pagamento dei due avvisi di accertamento;
pertanto deduce che il danno patrimoniale da lui patito consiste nella maggior somma che ha dovuto corrispondere all' a seguito della notifica delle intimazioni di pagamento vale a dire € Controparte_5
37.116,87 per l'anno 2007 ed € 38,080,41 per l'anno 2008 somma, per le quali, nel richiedere la dilazione di pagamento, ha corrisposto complessivamente la somma di € 50.131,84 e a € 56.526,74 rispetto al debito originario di € 22.657,84 ed € 27.705,74; che inoltre a seguito del raggiro ricevuto non ha potuto usufruire come previsto nell'avviso di accertamento della riduzione di sanzioni e di oneri ed ha ricevuto un ulteriore danno, in quanto, dovendo provvedere al pagamento delle rate all' per evitare che Controparte_4 procedessero con l'esecuzione avendo notificato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, si trovava nella impossibilità di pagare l'iva, pagamento che avveniva a seguito dell'invito bonario ma con un aumento del
30%.
Tuttavia, ai fini della affermazione di responsabilità dello per questo danno patrimoniale, _2
l'attore avrebbe dovuto dimostrare che era intenzionato a pagare gli originari avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, ma di essere stato convinto dal legale a non procedere al pagamento, rappresentandogli la possibilità che certamente, impugnandoli innanzi alla Ctp, sarebbe riuscito ad ottenerne l'annullamento con definitiva e totale estinzione dell'obbligazione tributaria con l'Erario.
In tal caso, il danno patito dall'attore dal pagamento di maggiori oneri sarebbe riconducibile al fatto illecito del professionista;
ma l'attore ha tenuto un contegno di segno contrario all'ipotesi ventilata: egli, infatti, si rivolse all'avv proprio per l'impugnazione degli avvisi di accertamento onde ottenerne _2 pagina 10 di 12 l'annullamento; non aveva quindi intenzione di pagare gli importi ivi riportati, di € 22.657,84 ed €
27.705,74.
In citazione e nelle memorie istruttorie non è mai stata rappresentata questa circostanza, né è stato richiesto di provarla con testimoni.
In altri termini, il pagamento delle somme aggiuntive di € 37.116,87 per l'anno 2007 ed € 38,080,41 per l'anno 2008 contenute nelle due intimazioni di pagamento da parte dell'Equitalia Spa sono conseguenza legale dell'inadempimento al pagamento spontaneo dei due prodromici avvisi di accertamento per gli stessi anni, e non conseguenza immediata e diretta (art 1223 c.c.) del fatto illecito del professionista;
l'attore avrebbe potuto imputare il predetto danno patrimoniale all'avv o provando che i due avvisi di _2 accertamento sarebbero stati annullati dalla CTP con ragionevole certezza, se il convenuto li avesse realmente impugnati, oppure – come detto – dimostrando che avesse intenzione di pagare i relativi debiti, ma fosse stato espressamente dissuaso dall'avv che gli avrebbe prospettato con certezza di _2 ottenere l'annullamento degli avvisi di accertamento presentando un ricorso innanzi alla Ctp. L'attore non ha fornito alcuna prova in tal senso, per cui non può conseguire il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale come sopra prospettato.
Ugualmente da rigettare è la domanda di risarcimento dei danni morali da ansia e preoccupazione dalla situazione, che ha avuto un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato , nonché il cambiamento del suo stile di vita. Pt_1
Infatti, richiamando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. Ordinanza n.
8421 del 12/04/2011), si rileva che parte attrice si è limitata a dedurre di aver patito ansia e preoccupazione, peggioramento del proprio stile di vita, ma ha omesso di profondere qualsiasi sforzo probatorio per comprovare tali circostanze con prova testimoniale oppure per presunzioni.
Ultima questione da affrontare afferisce al rapporto di garanzia tra il convenuto e la compagnia assicurativa CP_3
Merita accoglimento l'eccezione di non operatività della garanzia ai sensi dell'art 1 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, Allegato A che prevede “La Società si obbliga a tenere indenne l Parte_3 di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali, non patrimoniali, indirette, permanenti, temporanee e future, come meglio di seguito disciplinate, colposamente cagionate a terzi compresi i clienti, derivanti da colpa anche grave, per negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento dell'attività professionale giudiziale e stragiudiziale, di
AVVOCATO nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense …”.
pagina 11 di 12 Nel caso di specie, l'avv non ha recato un danno patrimoniale al per colpa, _2 Pt_1 anche grave, nell'esercizio dell'attività professionale, ma per dolo, avendo commesso il reato di truffa, avendo rappresentato al suo cliente di aver presentato due opposizioni in CTP, contrariamente al vero.
Tale tipo di illecito non è coperto dalla polizza assicurativa, per cui l'avv. dovrà eseguire _2 personalmente l'obbligazione (che peraltro è limitata alla restituzione di quanto indebitamente già percepito dalla controparte). Le altre eccezioni di inoperatività della polizza avanzate dalla Compagnia assicurative restano assorbite da questa dirimente superiore eccezione.
Il va altresì condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attore e della terza Pt_1 chiamata, incautamente ed infondatamente chiamata in garanzia. Nella liquidazione si applicheranno i parametri minimi (tenuto conto della celerità e semplicità nella definizione del giudizio senza lo svolgimento di istruttoria) dello scaglione di valore individuabile dal decisum
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 7.500,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda di risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali;
3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che _2 si liquidano complessivamente in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese vice, rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93
c.p.c.;
4) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore della _2 CP_7 chiamata, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese vice, rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in Salerno
05.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 12 di 12
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 05.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 7127 del R.G. dell'anno 2023 all'esito della discussione orale nell'udienza del 05.03.2025 vertente t r a nato in [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Gabriella Marotta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno in via Arcangelo Rotunno, 15;
- Attore -
E avv. C.F.: nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 _2 C.F._2 difeso dall'avv. Rachele Vitolo, in virtù di procura alle liti, con la stessa elettivamente domiciliata presso il suo in Sarno alla via Roma n. 59;
- Convenuto - nonchè
(c.f. e Partita I.V.A. ), con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
(TV), alla via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti autenticata nelle firme in data 26.07.2017 dal Notaio di Milano, repertorio Per_1
n. 3999, raccolta n. 2141, allegata in calce al presente atto, dall'avv. Luigi Tuccillo (c.f.
– p.e.c. che – ai fini delle comunicazioni e C.F._3 Email_1
pagina 1 di 12 notifiche – elegge domicilio a Campagna, alla S.S. 91 per Eboli n.291, presso lo studio dell'avv. Benedetto
Lembo
- Terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note e memorie conclusionali, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che:
- nell'aprile dell'anno 2012 si rivolse all'avv. PA BR per impugnare due avvisi Parte_1 di accertamento, in virtù dei quali l'Agenzia delle Entrate di Salerno, dopo aver provveduto a rideterminare il suo reddito ai fini IRPEF per gli anni 2007 e 2008, gli aveva irrogato sanzioni pecuniarie di € 27.474,00 per l'anno 2007, n. atto TF9011501771 e di € 28.821,00 per l'anno 2008 n. atto 9011502000/12;
- L'avv. rappresentava all'istante di poter ottenere in sede giudiziaria l'annullamento degli avvisi, _2 mediante opposizione agli avvisi di accertamento, chiedendo un compenso professionale pari ad €
6.000,00, rateizzabili nell'arco di un anno mediante versamenti mensili di € 500,00 oltre spese;
- dopo alcuni giorni, l'istante sottoscriveva la procura ad litem e versava all'avv un primo acconto _2 di € 1.500,00, equivalente al costo del contributo unificato dovuto per le opposizioni agli avvisi di accertamento;
- Il deducente successivamente versava i ratei mensili concordati con il professionista, sino a quando non gli venivano notificate dalla società Equitalia Sud S.p.A., due intimazioni di pagamento riferite ai due avvisi di accertamento consegnati al legale per la loro impugnativa: un'intimazione di € 64.590,87 riferita all'avviso di accertamento per l'anno 2007 e l'altra di € 66.901,41 riferita all'avviso di accertamento per l'anno 2008;
- Il , pertanto, avvisava immediatamente di ciò l'avv. il quale, rassicurandolo, dichiarava Pt_1 _2 che l'Agenzia delle Entrate di Salerno aveva già inoltrato l'intera pratica per il recupero forzoso ancor prima della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, sicché, nonostante la sospensione disposta da quest'ultima, l'esattoria aveva sì proceduto alla notificazione dei due avvisi ma si attendeva da un momento all'altro “il perfezionamento dello sgravio”;
- Dopo una ventina di giorni l'avv. telefonava all'odierno attore comunicandogli la necessità di _2 effettuare un versamento di € 8.500,00 direttamente in favore dell'esattoria, pertanto, si recava presso il suo studio dove veniva informato che non era stato ancora disposto lo sgravio, rappresentava come necessario, soprattutto per evitare un ulteriore aggravio di oneri, il versamento in questione ed indicava le coordinate bancarie del conto corrente dell'esattoria;
- il insospettito, tuttavia, dal susseguirsi negli ultimi mesi di comunicazioni da parte dell'avv. Pt_1 dal tenore non sempre univoco (sospensione dell'esecutività degli avvisi di accertamento, _2 pagina 2 di 12 versamento di € 20.000,00 a definizione dell'intera controversia, versamento di € 8.500,00 a titolo imprecisato), decideva di recarsi personalmente presso la segreteria della Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno, dove apprendeva che non risultava iscritto alcun ricorso a suo nome da parte dell'avv. e poi presso gli uffici dell'esattoria di Salerno, dove verificava che, in mancanza di _2 impugnativa e/o di adesione all'accertamento dell'ufficio finanziario nei termini di legge, quest'ultimo aveva provveduto ad inoltrare entrambi gli avvisi di accertamento per procedere nei suoi confronti all'esazione integrale delle somme da lui dovute. Presso tale ultimo ufficio il richiedeva anche due Pt_1 estratti dei ruoli esattoriali riferiti agli anni 2007 e 2008 rilevando dal loro esame che erano stati iscritti a ruolo a suo carico sia gli importi contenuti nei due avvisi di accertamento sia quelli relativi alle sanzioni irrogategli e constatando, come fosse ormai decaduto da ogni impugnativa;
- appreso ciò il presentava denuncia presso la procura della Repubblica di Nocera Inferiore a Pt_1 seguito della quella quale si apriva procedimento penale n. 1432/17 R.G.dib, che si concludeva con la sentenza n. 462 del 2022 che dichiarava l'avv. PA BR colpevole dei reati a lui ascritti (art 640,
61 n.11) perché in qualità di avvocato, con artifici e raggiri aveva falsamente rappresentato di avere proposto impugnativa alla competente autorità giudiziaria gli avvisi di accertamento e lo condannava tra le altre “al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede”; Parte_1
- il deducente intende richiedere il risarcimento dei danni da lui subiti, quale azione diretta a reintegrare il patrimonio danneggiato dalla situazione in cui si è trovato in quanto indotto in errore in ordine alla avvenuta presentazione del ricorso, mai presentato, alla Commissione Tributaria di Salerno che gli aveva comportato la decadenza di ogni possibilità di impugnativa e la conseguente notifica di due intimazioni di pagamento da parte dell'Equitalia;
- Invero l'Agenzia delle Entrate di Salerno, nell'anno 2012 aveva accertato una maggiore imposta ai fini
IRPEF per gli anni 2007 e 2008, definendo la nuova imposta pari ad € 27.474,00 per l'anno 2007 e di €
28.821,00 per l'anno 2008, a seguito della mancata possibilità di pagare l'importo dovuto accedendo alla rateazione direttamente presso l'agenzia delle entrate, ma gli venivano notificate due intimazioni di pagamento da parte dell'Equitalia Spa, ora una di € 64.590,87 e l'altra di € Controparte_4
66.901,41, mentre in data 5.3.2015 riceveva la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria per €
110.648,00 sempre relativa al mancato pagamento dei due avvisi di accertamento;
- il danno patrimoniale subito dall'istante va calcolato nella maggior somma che ha dovuto corrispondere all' a seguito della notifica delle intimazioni di pagamento vale a dire € Controparte_5
37.116,87 per l'anno 2007 ed € 38,080,41 per l'anno 2008 somma, per le quali, nel richiedere la dilazione di pagamento, ha corrisposto complessivamente la somma di € 50.131,84 e a € 56.526,74 rispetto al dovuto €
22.657,84 ed € 27.705,74;
pagina 3 di 12 - Inoltre a seguito del raggiro ricevuto non ha potuto usufruire come previsto nell'avviso di accertamento della riduzione di sanzioni e di oneri (vedi avviso di accertamento agli avvisi di accertamento);
- l'istante ha ricevuto un ulteriore danno, in quanto, dovendo provvedere al pagamento delle rate all
[...] per evitare che procedessero con l'esecuzione avendo notificato la comunicazione di CP_4 iscrizione ipotecaria, si trovava nella impossibilità di pagare l'iva, pagamento che avveniva a seguito dell'invito bonario ma con un aumento del 30%;
- Va richiesta la restituzione della somma di € 7.500,00 oltre interessi legali quali competenze corrisposte all'avv. compenso indebito in quanto l'attività legale non è stata mai effettuata. _2
- è dovuto altresì il danno morale in quanto tale situazione ha comportato un insorgere di ansia e preoccupazione che ha avuto un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, nonché il cambiamento di stile di vita del sig. . Pt_1
Tanto premesso conveniva in giudizio l'avv. PA BR per sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “condannare l'avv. PA BR per tutto quanto sopra esposto ed in virtù della sentenza n.
462 del 2022 al risarcimento di tutti i danni economici subiti in favore dell'istante nella misura di €114.158,58 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria, oltre il danno morale che sarà liquidato secondo giustizia Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore”.
L'atto di citazione veniva regolarmente notificato al convenuto che si costituiva ed eccepiva: - la nullità della citazione;
- nel merito che in realtà, al fine di evitare aggravarsi della posizione debitoria, aveva consigliato al , in accordo con il commercialista, la definizione agevolata, accettata dal che Pt_1 Pt_1 provvedeva al versamento di € 8.500,00 all'Esattoria, in acconto al maggior importo di € 20.000,00 da corrispondere per l'intera definizione;
- che alcuna procura ad litem, nello specifico per ricorso a tali avvisi,
è stata mai conferita, ma solamente mandato generico al fine di trovare una soluzione alla esposizione debitoria dello stesso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Salerno per IRPEF non corrisposta per gli anni 2007 e 2008; - che il processo penale a suo carico si era concluso con l'assoluzione innanzi alla Corte
d'Appello di Salerno;
- che aveva indicato una soluzione al cliente ma non può essere ritenuto responsabile dell'esito non favorevole, essendo l'obbligazione del professionista di mezzi e non di risultato;
- che al fine di evitare l'alea di un giudizio che appariva assolutamente temerario e rischioso, la definizione agevolata era sicuramente la scelta più vantaggiosa per il che aveva già un'esposizione debitoria risalente al Pt_1
2007/2008 (epoca antecedente al rapporto tra le parti) per pagamenti non effettuati né opposti nei termini.
Tanto premesso lo chiedeva nel merito il rigetto della domanda, ma al contempo _2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia con cui aveva stipulato una polizza CP_3 professionale, per essere manlevato in caso di condanna. pagina 4 di 12 Si costituiva la eccependo: - la inoperatività della polizza, adducendo di aver ricevuto CP_3 notizia del sinistro e della richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'assicurato solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa, ricevuto a mezzo p.e.c. in data 28.02.2024; mentre la polizza in forza della quale l'avv. ha chiamato in garanzia è la n. 410329510, avente efficacia _2 Controparte_3 dall'1.06.2021 all'1.06.2022; - la decadenza dalla garanzia ex art 8 delle condizioni generali del contratto che prevedeva – tra gli obblighi dell'assicurato – quello di dare avviso del sinistro alla Società entro 40 gg. da quando lo stesso ne aveva avuto conoscenza: considerato il contenzioso tra le parti, preceduto addirittura dal processo penale, ma anche dalla ricezione della notifica dell'atto di citazione, il predetto termine non risulta rispettato;
- l'inoperatività della polizza anche ai sensi dell'art 11 delle condizioni generali di contratto che prevede che “per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provoca la richiesta di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione”, mentre nel caso di specie la richiesta di garanzia è pervenuta nel 2024, dopo la scadenza della polizza;
- che in ogni caso secondo l'art 1 delle condizioni generali di contratto la polizza assicurativa non è valevole per i fatti dell'assicurato che configurano reato, come prospettato da parte attrice;
- che nel contratto è prevista una franchigia pari al 5% per ogni sinistro, con il limite di una franchigia minima di € 500,00 per ogni sinistro;
- nel merito eccepiva la infondatezza della domanda. Per l'effetto, la formulava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, rilevare Controparte_3
l'inefficacia e/o inoperatività della polizza n. 410329510 e per l'effetto estromettere l'odierna comparente dal giudizio, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di causa;
- nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
- nel merito e in via gradata, rigettare la richiesta di manleva avanzata dal chiamante in causa, improcedibile, improponibile e comunque infondata ovvero, in ipotesi di suo accoglimento, limitare l'operatività della polizza in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti con riferimento al massimale e alla franchigia”.
In prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, e lette le memorie istruttorie ex art 171 ter cpc, rilevato che la causa era già matura per la decisione e di pronta e semplice soluzione, lo scrivente ha rinviato direttamente all'odierna udienza del 05.03.2025 per la discussione orale e la decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, essendo ben delineati sia il petitum che la causa petendi, come si evince, tra l'altro, dalle esaustive difese dedotte dal convenuto _2 nella comparsa costitutiva.
Passando al merito della controversia, è opportuno preliminarmente richiamare il disposto degli artt.
651 c.p.c. e 2043 c.c.
L'art. 651 c.p.c. prevede l'efficacia nei giudizi civili ed amministrativi della sentenza penale che concerne l'avvenuto accertamento della sussistenza del fatto, dell'illiceità penale della condotta e della sua commissione da parte dell'imputato. pagina 5 di 12 Tale disposizione non esclude invece la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza nonché dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio
2019, n. 4318).
In applicazione del suesposto principio, il danneggiato del reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve offrire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, della loro causalità con il reato, considerato che è esonerato esclusivamente dal dimostrare l'accadimento dell'evento lesivo in quanto coperto dal giudicato.
A tal proposito, la C. di Cassazione ha precisato che la prova del danno può essere offerta anche tramite presunzioni semplici (Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011 “Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici”).
Tali principi si applicano anche al caso di specie, tenuto conto che lo è stato prosciolto _2 dalle imputazioni dalla C. App. Salerno solo per intervenuta prescrizione dei reati, ma con conferma delle statuizioni civili in primo grado.
In tal caso, resta confermato l'accertamento della reità dell'imputato compiuta dal giudice dibattimentale. In tal senso Cass., Ordinanza n. 27055 del 18/10/2024 secondo cui “Qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.”.
Più in particolare, nella sentenza n 462/22 del Tribunale di Nocera Inferiore, dopo aver ripercorso il rapporto contrattuale tra il e lo nei medesimi termini come riportati nell'odierno atto Pt_1 _2 di citazione, richiamati in premessa, il giudicante ha enunciato che:
- le dichiarazioni accusatorie di si manifestano pienamente attendibili per diversi ordini di Parte_1 ragioni: in primo luogo esse palesano una adeguata credibilità intrinseca, fornendo una versione dei fatti lineare e connotata da un ordinato sviluppo logico, caratterizzato da una successione non irrazionale degli pagina 6 di 12 accadimenti e da un soddisfacente tasso di uniformità, non registrandosi, invece, alcuna illogicità patente o contraddizione. Dal punto di vista estrinseco, poi, le dichiarazioni della persona offesa non fungono da unica prova dei fatti contestati, ma costituiscono soltanto una delle componenti distinte e congruenti che avvalorano la tesi dell'accusa.
- le emergenze descritte dalla persona offesa hanno trovato preciso riscontro nella documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, dalla cui lettura è agevole ripercorrere il susseguirsi degli eventi che hanno condotto all'imputazione dello risultano invero acquisiti agli atti sia gli avvisi di _2 accertamento indirizzati al , sia le ricevute dei pagamenti disposti in favore dell'imputato, sia la copia CP_6 del ricorso da questi redatto contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Direzione Provinciale di Salerno, sia la comunicazione proveniente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attestante la circostanza per cui nell'interesse di non sia stato in realtà mai presentato alcun ricorso avverso gli avvisi di Parte_1 accertamento notificatigli;
- le circostanze di fatto narrate da trovano pieno riscontro nel narrato della moglie Parte_1 la quale, all'interno del verbale di sommarie informazioni rese in data 18.6.2013 ha Parte_2 riferito di aver in più occasioni accompagnato il marito presso lo studio legale dello il quale sin _2 da subito aveva precisato che il suo compenso sarebbe stato pari ad euro 6.000,00, oltre ad euro 1.500,00 per la presentazione del ricorso, tanto che contestualmente alla consegna al di copia del ricorso, i Pt_1 coniugi provvedevano al versamento della somma di euro 1.500,00 in contanti (si noti che sulla ricevuta di versamento n. 6 del 4.3.2013, dall'ammontare di euro 1.000,00 viene riportata la dicitura "acconto ricorso equitalia").
- La ha quindi ripercorso l'incontro del dicembre 2012, nel corso del quale lo li Pt_2 _2 informava (contrariamente al vero) di aver ottenuto la "'sospensiva' dei due accertamenti;
infine, ha evidenziato come - a seguito della notifica dei due avvisi di pagamento provenienti da Equitalia - il legale li aveva invitati a provvedere immediatamente al pagamento della somma di euro 8.500,00, rappresentando loro (ancora una volta contrariamente al vero) come tale pagamento avrebbe consentito la definizione dei due accertamenti.
- Quanto al teste , questi - dopo aver precisato di aver consigliato lui stesso al di Testimone_1 Pt_1 rivolgersi all'avvocato per impugnare i due avvisi di accertamento - ha riferito di averlo _2 accompagnato in più occasioni presso il suo studio, soggiungendo come l'imputato, dichiarandosi convinto di poter ottenere esito favorevole, aveva quantificato in euro 6.000,00 l'ammontare del suo compenso;
il teste si è poi soffermato, in particolare, su un incontro avvenuto agli inizi dell'anno 2013, nel corso del quale lo a fronte delle perplessità rappresentate dal circa la positiva risoluzione della _2 Pt_1 controversia, dichiarava - pur senza esibire alcuna documentazione a sostegno della sua tesi - che nei mesi successivi sarebbe senz'altro arrivato "uno sgravio" sulla somma da pagare. pagina 7 di 12 Inoltre, il giudicante ha illustrato i motivi per cui ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi della difesa:
- In particolare, il teste (sia all'epoca dei fatti che all'attualità collaboratore di studio, quale Testimone_2 segretario, dello , ha dichiarato di non aver assistito personalmente all'incontro tra il legale e la _2 persona offesa (nel corso del quale costoro avevano concordato la strategia difensiva da adottare), ma di essersi semplicemente limitato alla rubricazione della pratica, soggiungendo come in linea generale l'approccio dello nei confronti delle controversie con l'Agenzia delle Entrate, fosse di tipo _2 stragiudiziale;
- il teste - la quale, all'epoca dei fatti, aveva da poco iniziato la pratica tributaria presso lo Testimone_3 studio dell'imputato - ha riferito di ricordare "vagamente" la vicenda, e di poter solo "presumere" che relativamente alla posizione di fosse stato presentato un ricorso alla Commissione Parte_1
Tributaria Provinciale di Salerno.
- non vi è prova agli atti, inoltre, dell'attività stragiudiziale che l'avvocato abbia posto in essere _2 nell'interesse di , quali ad esempio comunicazioni indirizzate all'Agenzia delle Entrate Parte_1 ovvero richieste transattive.
- del resto, può ragionevolmente ritenersi che le circostanze introdotte dalla persona offesa in relazione all'evolversi della vicenda siano state necessariamente oggetto di una previa interlocuzione con il proprio legale: con maggiore impegno esplicativo, le circostanze relative alla "sospensione dell'esecutività", all'annullamento degli avvisi, al perfezionamento dello sgravio etc., concernendo aspetti di natura eminentemente tecnica, non possono che essere state rappresentate al (soggetto che svolgeva Pt_1
l'attività di parrucchiere, e dunque verosimilmente a digiuno di nozioni giuridico-tributariste, connotate da un elevato grado di tecnicismo) proprio dall'avvocato _2
Indi il Giudice dibattimentale ha ritenuto pienamente integrati i presupposti del fatto reato contestato all'imputato, sottolineando che il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p.; che la fattispecie delittuosa in parola risulta integrata nei suoi elementi oggettivi, poiché non può revocarsi in dubbio che la condotta complessivamente posta in essere dallo abbia funto da concreto elemento decettivo, idoneo a generare 'inganno di _2
(il quale, sulla scorta della documentazione ricevuta - la copia del ricorso - e delle continue Parte_1 rassicurazioni fornitegli dall'imputato, confidava nel positivo esito di una controversia giudiziale, in realtà mai incardinata), con correlativo pregiudizio economico per la persona offesa (il quale decadeva dalla possibilità di presentare impugnazione) e ingiusto profitto per la sfera dell'agente, consistito nella retribuzione per un'attività di assistenza legale in realtà mai posta in essere nei termini concordati, pagina 8 di 12 retribuzione che non sarebbe stata corrisposta ove il cliente fosse stato messo a conoscenza del mancato deposito del ricorso da parte del professionista.
Ha aggiunto che in tema di truffa contrattuale l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento diretto a ingenerare errore si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto;
che tale insegnamento di legittimità appare particolarmente aderente al caso di specie, nel quale l'imputato - dopo aver rappresentato alla persona offesa, contrariamente al vero, di aver depositato un ricorso giudiziale nel suo interesse - ha continuato, nel corso dello svolgimento del suo incarico professionale, e a fronte delle corresponsioni mensili da parte del , a fornire false rassicurazioni al suo cliente, relative Pt_1 dapprima alla presunta sospensione dell'efficacia degli avvisi di accertamento, quindi alla possibilità di addivenire ad una transazione.
Sotto il profilo soggettivo, poi, non può in alcun modo dubitarsi della volontarietà del fatto e della cosciente direzione della condotta posta in essere dallo volta - attraverso un'autentica _2 dissimulazione delle circostanze di fatto - a trarre in inganno il : tale contegno integra la natura Pt_1 artificiosa della condotta, idonea ad indurre in errore la persona offesa e causalmente efficiente nella formazione della volontà.
In definitiva, il Tribunale penale ha ritenuto BR PA responsabile - al di là di ogni ragionevole dubbio - della fattispecie delittuosa a lui ascritta in rubrica e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Come ut supra evidenziato, con sentenza n 378/23 la C App Salerno ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, ma non ha minimamente scalfito l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado in merito all'accertamento della penale responsabilità dello confermando le _2 statuizioni civili, per cui lo scrivente Tribunale civile è vincolato ai sensi dell'art 651 c.p.p. dal predetto accertamento di responsabilità, conseguendone che tutte le deduzioni difensive eccepite dallo in _2 comparsa costitutiva relativamente alla infondatezza nel merito della domanda attorea sono inammissibili.
Ci si concentrerà pertanto soltanto sulla liquidazione dei danni.
Indubbiamente lo va condannato alla restituzione all'attore della somma di € 7.500,00 _2 corrisposta dal all'avv. per l'attività professionale mai espletata. Il pagamento di tale Pt_1 _2 somma è stato accertato nel processo penale, in dibattimento, nel pieno contraddittorio tra le parti e lo scrivente Tribunale recepisce tale accertamento. La prestazione d'opera professionale configura un contratto a prestazioni corrispettive;
non avendo il professionista adempiuto all'obbligazione professionale, ha determinato un vizio nel sinallagma, che rende priva di causa giuridica la prestazione resa dalla controparte. pagina 9 di 12 La suddetta somma va restituita incrementata di soli interessi al tasso legale, trattandosi di obbligazione pecuniaria e quindi di debito di valuta dal giorno della domanda giudiziale fino al soddisfo. In tal senso si richiama Cass., Sentenza n. 5639 del 12/03/2014 “La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.”. A sua volta l'art 1224 c.c prevede che “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”; Poiché non
è stata allegata, nel caso di specie, una precedente messa in mora, l'obbligazione produce interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.
Nell'atto introduttivo, il postula un ulteriore danno emergente: a fronte di due avvisi di Pt_1 accertamento pari ad € 27.474,00 per l'anno 2007 e di € 28.821,00 per l'anno 2008, subiva a cagione del raggiro dello BR due intimazioni di pagamento da parte dell'Equitalia Spa, per gli importi di €
64.590,87 e di € 66.901,41, mentre in data 5.3.2015 riceveva la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria per € 110.648,00 sempre relativa al mancato pagamento dei due avvisi di accertamento;
pertanto deduce che il danno patrimoniale da lui patito consiste nella maggior somma che ha dovuto corrispondere all' a seguito della notifica delle intimazioni di pagamento vale a dire € Controparte_5
37.116,87 per l'anno 2007 ed € 38,080,41 per l'anno 2008 somma, per le quali, nel richiedere la dilazione di pagamento, ha corrisposto complessivamente la somma di € 50.131,84 e a € 56.526,74 rispetto al debito originario di € 22.657,84 ed € 27.705,74; che inoltre a seguito del raggiro ricevuto non ha potuto usufruire come previsto nell'avviso di accertamento della riduzione di sanzioni e di oneri ed ha ricevuto un ulteriore danno, in quanto, dovendo provvedere al pagamento delle rate all' per evitare che Controparte_4 procedessero con l'esecuzione avendo notificato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, si trovava nella impossibilità di pagare l'iva, pagamento che avveniva a seguito dell'invito bonario ma con un aumento del
30%.
Tuttavia, ai fini della affermazione di responsabilità dello per questo danno patrimoniale, _2
l'attore avrebbe dovuto dimostrare che era intenzionato a pagare gli originari avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, ma di essere stato convinto dal legale a non procedere al pagamento, rappresentandogli la possibilità che certamente, impugnandoli innanzi alla Ctp, sarebbe riuscito ad ottenerne l'annullamento con definitiva e totale estinzione dell'obbligazione tributaria con l'Erario.
In tal caso, il danno patito dall'attore dal pagamento di maggiori oneri sarebbe riconducibile al fatto illecito del professionista;
ma l'attore ha tenuto un contegno di segno contrario all'ipotesi ventilata: egli, infatti, si rivolse all'avv proprio per l'impugnazione degli avvisi di accertamento onde ottenerne _2 pagina 10 di 12 l'annullamento; non aveva quindi intenzione di pagare gli importi ivi riportati, di € 22.657,84 ed €
27.705,74.
In citazione e nelle memorie istruttorie non è mai stata rappresentata questa circostanza, né è stato richiesto di provarla con testimoni.
In altri termini, il pagamento delle somme aggiuntive di € 37.116,87 per l'anno 2007 ed € 38,080,41 per l'anno 2008 contenute nelle due intimazioni di pagamento da parte dell'Equitalia Spa sono conseguenza legale dell'inadempimento al pagamento spontaneo dei due prodromici avvisi di accertamento per gli stessi anni, e non conseguenza immediata e diretta (art 1223 c.c.) del fatto illecito del professionista;
l'attore avrebbe potuto imputare il predetto danno patrimoniale all'avv o provando che i due avvisi di _2 accertamento sarebbero stati annullati dalla CTP con ragionevole certezza, se il convenuto li avesse realmente impugnati, oppure – come detto – dimostrando che avesse intenzione di pagare i relativi debiti, ma fosse stato espressamente dissuaso dall'avv che gli avrebbe prospettato con certezza di _2 ottenere l'annullamento degli avvisi di accertamento presentando un ricorso innanzi alla Ctp. L'attore non ha fornito alcuna prova in tal senso, per cui non può conseguire il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale come sopra prospettato.
Ugualmente da rigettare è la domanda di risarcimento dei danni morali da ansia e preoccupazione dalla situazione, che ha avuto un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato , nonché il cambiamento del suo stile di vita. Pt_1
Infatti, richiamando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. Ordinanza n.
8421 del 12/04/2011), si rileva che parte attrice si è limitata a dedurre di aver patito ansia e preoccupazione, peggioramento del proprio stile di vita, ma ha omesso di profondere qualsiasi sforzo probatorio per comprovare tali circostanze con prova testimoniale oppure per presunzioni.
Ultima questione da affrontare afferisce al rapporto di garanzia tra il convenuto e la compagnia assicurativa CP_3
Merita accoglimento l'eccezione di non operatività della garanzia ai sensi dell'art 1 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, Allegato A che prevede “La Società si obbliga a tenere indenne l Parte_3 di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali, non patrimoniali, indirette, permanenti, temporanee e future, come meglio di seguito disciplinate, colposamente cagionate a terzi compresi i clienti, derivanti da colpa anche grave, per negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento dell'attività professionale giudiziale e stragiudiziale, di
AVVOCATO nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense …”.
pagina 11 di 12 Nel caso di specie, l'avv non ha recato un danno patrimoniale al per colpa, _2 Pt_1 anche grave, nell'esercizio dell'attività professionale, ma per dolo, avendo commesso il reato di truffa, avendo rappresentato al suo cliente di aver presentato due opposizioni in CTP, contrariamente al vero.
Tale tipo di illecito non è coperto dalla polizza assicurativa, per cui l'avv. dovrà eseguire _2 personalmente l'obbligazione (che peraltro è limitata alla restituzione di quanto indebitamente già percepito dalla controparte). Le altre eccezioni di inoperatività della polizza avanzate dalla Compagnia assicurative restano assorbite da questa dirimente superiore eccezione.
Il va altresì condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attore e della terza Pt_1 chiamata, incautamente ed infondatamente chiamata in garanzia. Nella liquidazione si applicheranno i parametri minimi (tenuto conto della celerità e semplicità nella definizione del giudizio senza lo svolgimento di istruttoria) dello scaglione di valore individuabile dal decisum
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 7.500,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda di risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali;
3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che _2 si liquidano complessivamente in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese vice, rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93
c.p.c.;
4) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore della _2 CP_7 chiamata, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese vice, rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in Salerno
05.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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