Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/12/2025, n. 34583
CASS
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Accertamento rapporto di lavoro subordinato con singoli Gruppi Parlamentari

    La Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, ha accertato la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato del TU con i singoli Gruppi.

  • Accolto
    Differenze retributive per mansioni di redattore

    La Corte di Appello di Roma ha condannato i singoli Gruppi succedutisi nelle legislature al pagamento delle diverse somme accertate all'esito di CTU contabile.

  • Rigettato
    Danno da dequalificazione professionale

    La Corte d'appello ha accertato che nel 2006 le parti avevano stipulato un contratto a tempo indeterminato, con mere mansioni impiegatizie, rispetto al quale nessuna valenza potevano avere le asserite precedenti mansioni giornalistiche svolte in regime di co.co.co. e in costanza d’un precedente separato rapporto lavorativo.

  • Rigettato
    Danno da condotte mobbizzanti e vessatorie

    La corte d’appello rigettava la domanda risarcitoria relativa alle asserite condotte mobbizzanti e vessatorie, specificando di pronunciarsi solo rispetto a quelle invocate rispetto ai Gruppi e non ai Capi Gruppo in proprio, per le quali era intervenuto un giudicato.

  • Rigettato
    Impugnativa del licenziamento

    La corte di merito ha rigettato la domanda relativa al licenziamento per diverse ragioni: in primo luogo ha rilevato che l’interesse all’impugnativa del licenziamento consisteva nel ripristino del rapporto, ripristino impossibile, attesa la cessazione della legislatura e l’estinzione ex lege del Gruppo parlamentare (cioè della parte datoriale). Ha poi ulteriormente evidenziato che, a fronte della domanda originaria consistente nella richiesta di reintegrazione o, in subordine, riassunzione nel Gruppo del PDL, non si era verificato alcun fenomeno successorio, al termine della legislatura tra il Gruppo di AN e quello del PDL, e che, pertanto, la tutela richiesta non era concretamente applicabile, con ciò risultando anche infondata la domanda.

  • Accolto
    Responsabilità del Senatore NI AN

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando che la sottoscrizione dei contratti di collaborazione da parte del Senatore AN costituisce attività propriamente negoziale rientrante nel concetto di attività svolta in nome e per conto dell’associazione e fonte di obbligazione diretta di quest’ultima. La responsabilità del Senatore AN è stata quindi riconosciuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/12/2025, n. 34583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34583
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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