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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg22571 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22571 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PIPIA CORRADO presso il quale elettivamente domicilia in
Portici (NA) alla via A. Diaz n. 194,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. PIPIA CORRADO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 194,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in San Giorgio a Cremano l'08/11/1997 e che dalla loro unione
1 nascevano: il 19/10/2002 e il 10/05/1998, Persona_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con gli obblighi stabiliti dalla legge;
2. La casa coniugale, sita in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Salvatore Di
Giacomo n. 8, di proprietà della IG.ra , unitamente ai beni mobili Parte_2
che la corredano, è assegnata alla IG.ra , nella quale ella Parte_2
continuerà a risiedervi unitamente alle due figlie, maggiorenni economicamente autosufficienti;
3. Il IG. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della IG.ra la somma di Euro 1.500,00= al Parte_2
mese, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.130, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno
1997);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22571 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PIPIA CORRADO presso il quale elettivamente domicilia in
Portici (NA) alla via A. Diaz n. 194,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. PIPIA CORRADO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 194,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in San Giorgio a Cremano l'08/11/1997 e che dalla loro unione
1 nascevano: il 19/10/2002 e il 10/05/1998, Persona_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con gli obblighi stabiliti dalla legge;
2. La casa coniugale, sita in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Salvatore Di
Giacomo n. 8, di proprietà della IG.ra , unitamente ai beni mobili Parte_2
che la corredano, è assegnata alla IG.ra , nella quale ella Parte_2
continuerà a risiedervi unitamente alle due figlie, maggiorenni economicamente autosufficienti;
3. Il IG. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della IG.ra la somma di Euro 1.500,00= al Parte_2
mese, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.130, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno
1997);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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