Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 1 dell'articolo 5 , dell' articolo 7 e dell' articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2008.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello ella sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 34.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 1 dell'articolo 5 , dell' articolo 7 e dell' articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2008.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello ella sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 34.