Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 3
L'accettazione tacita di eredità ex art. 476 cod. civ. ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al "de cuius", trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto che intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal "de cuius" a se stesso.
Il coerede, il quale dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (art. 1102, 1141 e 1164 cod. civ.), attraverso l'astensione del possesso medesimo in termini di esclusività' ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziale una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"; poiché, peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizza
La rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione proposta "ex adverso" può essere desunta dalle difese svolte dal procuratore della parte, senza che possa rilevare in contrario la mancanza di potere dispositivo nel procuratore alle liti, poiché ciò vale per la rinuncia espressa, ma non per le conseguenze che possono derivare per implicito dalla linea difensiva adottata dal difensore, il quale, nell'adempimento del mandato conferitogli, sceglie in piena autonomia la condotta tecnico - giuridica ritenuta più confacente alla tutela del proprio cliente.
Commentari • 11
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
M. 0 522 6 / 02 IN NOME DEL POOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE USUCAPIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - R.G.N. 14792/00 Dott. Mario SPADONE Presidente - Cron. 16056 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep.•M80 Dott. NC COLARUSSO Consigliere CORTE SUP ONE Ud.05/08, - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO UFFICIO COME Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Richiesta ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti € 6.20 SENTENZA " 17 APR 2002 sul ricorso proposto da: GA IN, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO CORTE SUPREMA DI CA FALCONI AMORELLI, difesa dagli avvocati DONATO PESCA, UFFICIO COP Richiesta copia studio BERNARDO BALDO, giusta delete in atti;
dal Sig. 71F1 per diritti € 6.20 - ricorrente 12 APR. 2002
contro
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DELLA CORTE ELENA, GA IU, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliate in ROMA, VLE REIN MARGHERITA 290, presso dal Sig. GE lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NIGRO, che le per diritti € 6.20 12 APR. 2002 difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrenti UFFICIO COPIE 2002 - Richiesta copia studio nonchè contro 171 dal Sig. DMN per diritti € 6.20 12 APR. 2002 -1- CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI GA SE, DE LI ALFREDO, DE LI ADELE, DE 6-20 per diritti € LI VINCENZO, DE LI SE;
------------- 1115.04.02 - intimati IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 187/00 della TE d'Appello di SALERNO, depositata il 26/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato PESCA ON, difensore della l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato NIGRO Alessandro, difensore delle t # u resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
A udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbito il 3°, rigetto del 2° motivo. " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato 22il settembre 1984 NA LD, premesso di aver posseduto "ad usucapionem" (fabbricato e fondi rustici i beni immobili in Controne) facenti parte dell'eredità del genitore il 12.3.1963, conveniva in EP, deceduto al Tribunale di Salerno, LD giudizio, dinanzi EL TE EL vedova TT, nonchè EP LD LD, LD e ultimi quali eredi di LD US, questi ON, per sentir dichiarare verificata in suo favore l'usucapione su detti beni e di averne, per questo, acquisito la proprietà. ы н Nel costituirsi TEin giudizio EL EL e а LD US contrastavano la domanda attorea chiedendo, in via riconvenzionale, la divisione dei beni ed il rendiconto dei frutti con attribuzione delle quote loro spettanti. Con sentenza dell'8.11.1994 il Tribunale accoglieva la domanda attrice e per l'effetto dichiarava che in virtù di verificata usucapione ordinaria la stessa era l'unica ed esclusiva proprietaria del compendio ereditario di LD EP, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno l'esecuzione delle dovute annotazioni. 3 Rigettava quel giudice la domanda riconvenzionale siccome proposta da persone non legittimate. Riteneva il Tribunale in primo luogo fondata l'eccezione con la quale l'attrice aveva contestato il diritto di azione delle convenute, sul presupposto che il loro dante causa LD ON non aveva mai accettato l'eredità del "de cuius", dal momento che era decorso il termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 480 cc senza che fosse intervenuta accettazione. Nel merito poi riteneva la fondatezza della domanda di usucapione dell'eredità paterna essendo emerso ы dalla compiuta istruttoria che LD NA per н а oltre venti anni aveva avuto il possesso effettivo ed esclusivo del compendio ereditario usandone in maniera solitaria ed univocamente esternata con comportamenti incompatibili con il diritto degli altri partecipanti e significativamente corrispondenti all'esercizio della proprietà. Proposto gravame dalle soccombenti e costituitasi l'appellata, nonchè, De SA EP, De SA LE e De SA NC, quali eredi di TT LD,a seguito di disposta integrazione del contraddittorio, i quali prestavano adesio alla tesi formulata dalla LD NA, la TE d'appello di sentenza 16.3.-26.5.2000, parzialmenteSalerno, con pronunziando, in accoglimento dell'impugnazione, rigettava la domanda d'usucapione ed in accoglimento della riconvenzionale dichiarava il diritto di EL TE EL, LD US, e LD EP, quali eredi di LD ON, ad un terzo dell'asse ereditario oggetto di causa, scaturente dalla successione di LD EP deceduto il 12.3.1963. Provvedeva qual giudice con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, con rimessione delle spese al definitivo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione LD NA sula base di tre motivi. illustrato de memoria Resistono con controricorso EL EL TE e US LD. Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli altri intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE inCon il primo motivo di ricorso si denunzia riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 480,2937 cc, degli artt. 84,115 e 116 cpc, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. 5 1 Osserva la ricorrente che se il convincimento della del meritoTE circa la inammissibilità dell'eccezione di prescrizione -da essa sollevata del diritto di LD ON (e,per esso, dei suoi eredi LD TT-rectius US- e EL TE EL) di accettare l'eredità del "de cuius" LD EP sul rilievo di una esplicita rinunzia a tale eccezione per effetto del tipo di azione esercitata in giudizio, fosse stato dettato dal fatto che nell'atto di citazione essa LD aveva evocato in giudizio i convenuti, indicandoli nella A specifica veste di eredi legittimi del "de cuius" anzichè di "chiamati all'eredità", tale "ratio" sarebbe assolutamente confliggente con le citate norme di diritto sostanziale e processuale avendo il giudice d'appello imputato alla parte in senso sostanziale un fatto imputabile esclusivamente al suo procuratore in giudizio, privo, come tale, della facoltà di rinunciare (in maniera esplicita od implicita) ad un diritto della parte rappresentata. Che se poi la suindicata "ratio" fosse da ricercarsi nella scelta processuale dalla attuale ricorrente compiuta di far valere il suo diritto dominicale con l'azione di usucapione, anzichè richiedere l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della sua 906 quota ereditaria, del pari la ritenuta implicita od esplicita rinuncia alla prescrizione , comunque irrilevante in quanto non proveniente personalmente dalla parte che di quel diritto poteva disporre, si porrebbe in aperto contrasto con le richimate normative evidenziando, in disposizioni particolare, l'aperta violazione dell'art. 480 cc in conseguenza dell'errata applicazione al caso in esame del disposto di cui all'art. 2937 stesso codice. Posto, invero, che ai sensi del combinato disposto suindicate norme la rinuncia al diritto ad delle я и eccepire la prescrizione dell'altrui diritto ad н о accettare l'eredità si verifica allorchè chi tale prescrizione eccepisca abbia posto in essere un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto e tanto avviene solo quando il comportamento tenuto non sia altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente ed azionabile quel diritto che si era, invece, estinto, nella specie, ad avviso della ricorrente, l'azione di riconoscimento di avvenuta usucapione dei beni immobili da essa promossa era stata rivolta verso gli eredi del perchè si defunto LD ON non di certo qualità di riconosceva in capo allo stesso la 7 "effettivo erede" di LD EP (e non già di semplice "chiamato all'eredità" di costui) ma in quanto come emergeva dagli atti di causa, il LD. . ON era cointestatario catastale di quei beni per effetto della voltura conseguente al semplice adempimento fiscale della denuncia di successione legittima nel patrimonio del "de cuius". L'azione di usucapione non poteva, quindi, non essere rivolta anche contro costui (e per esso, deceduto, contro i suoi eredi) vertendosi in tema di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i cointestatari catastali dei beni del "de cuius". Escluso, tuttavia, che la semplice proposizione della domanda di usucapione potesse costituire un comportamento-anche se in ipotesi imputabile alla stessa e non al suo difensore-non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente ed azionabile il diritto del LD ON (e per esso dei suoi eredi EL TE EL, LD US e LD EP) ad accettare l'eredità del "de cuius" LD EP, la decisione della TE del merito rimaneva sul punto, a giudizio della ricorrente, assolutamente priva di ogni motivazione. Le doglianze non possono essere accolte. 8 Premesso che all'erede, il quale abbia trascurato di esercitare il diritto di accettazione dell'eredità di prescrizioneentro il termine decorrente dall'apertura della successione, colui che sia nel possesso dei beni può sempre eccepire la cessazione della qualità di erede e il diritto di azione, senza che sia necessario il compimento a suo favore del termine per l'usucapione, ha affermato la TE salernitana che nel caso di specie la via seguita dalla LD NA era stata diversa, rivendicando la stessa la proprietà di tutto l'asse ereditario per intervenuta usucapione e per tale titolo evocando in giudizio quali legittimi contraddittori tutti gli legittimi deleredi "de cuius" LD EP, indicandoli in tale specifica veste, come risultava dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Essendo noto che il soggetto al quale la prescrizione può giovare ben può rinunziarvi, manifestando in forma espressa о tacita l'inequivoca volontà di non avvalersene, perdendo così sul piano processuale il potere di opporre la relativa eccezione, con la conseguenza che, non operando la prescrizione "ipso jure", il diritto da essa colpito riacquista il suo vigore come se il termine precrizionale non fosse 9 decorso, ha ritenuto evidente il giudice d'appello che la scelta della via dell'usucapione, quale modo di della proprietà a titolo acquisto che avvalersi dell'estensione originario,piuttosto per effetto dell'altruidei diritti successori prescrizione, connessa alla necessità di "vocatio in jus" di tutti i comproprietari, comportasse l'implicito riconoscimento nei contraddittori della qualità di eredi e quindi l'incompatibilità tra tale riconoscimento e la successiva eccezione di prescrizione. Doveva di conseguenza esser censurata, ad avviso del giudicante, l'affermazione del primo giudice di irricevibilità della proposta riconvenzionale perchè proveniente da persone non legittimate per essersi estinto il loro diritto all'accettazione per intervenuta prescrizione, attesa l'irritualità dell'eccezione proposta in fattispecie sostanziale nella quale si riconosceva nelle controparti la qualità di eredi-comproprietari. A fronte di tale prospettazione , del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità che individua la rinuncia a far valere la prescrizione , a norma del terzo comma dell'art. 2937, in ogni comportamento incompatibile con la volontà di opporre 101 0 la e cioè nonestintiva dell'altrui diritto causa interpretabile se non nel senso dialtrimenti considerare attualmente esistente il diritto medesimo (v. Cass. n.1340/68,n. innanzi1282/82, n.5633/87,n.263/96, n.2411/99), va tutto disatteso l'assunto della ricorrente secondo cui tale comportamento sarebbe comunque irrilevante ed anzi confliggente con lo stesso art. 2937 cc, primo comma, e con l'art. 84 cpc, in quanto proveniente non personalmente dalla parte che di quel diritto poteva disporre, ma dal suo procuratore in giudizio. Ed invero , poichè sia l'atto di citazione che il tipo di azione sperimentata sono atti e scelte -tipici- della parte (anche se suggeriti dal suo avvocato) non può certamente che la rinuncia a far sostenersi valere la prescrizione non avrebbe potuto esser desunta per implicito dalle difese svolte,per essere difensore privo del necessario potere di il disposizione, non potendo tale principio, desumibile dal secondo comma dell'art.84 cpc, valere per le conseguenze che possono derivare, come nel caso di specie, dalla linea difensiva adottata dal difensore medesimo il quale, nell'adempimento del mandato conferitogli dal cliente, sceglie in piena autonomia 11 la condotta tecnico-giuridica ritenuta più confacente alla tutela della parte (cfr. Cass. n.782/87). In ordine poi alla interpretabilità della semplice proposizione della domanda di usucapione nel senso di considerare attualmente esistente ed azionabile il diritto del LD ON, e per esso dei suoi eredi, ad accettare l'eredità del "de cuius” LD EP, in aggiunta alle convincenti argomentazioni del giudice d'appello, sorrette da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e da errori di proprio perchè diritto, deve affermarsi che quell'azione era stata rivolta nei confronti di tali eredi emergendo dagli atti di causa che il loro dante causa era cointestatario catastale dei beni immobili contestazione per effetto della voltura in conseguente al semplice adempimento fiscale della denuncia di successione nel patrimonio del "de cuius", dedursi il tale comportamento , doveva da riconoscimento in capo al LD ON della qualità di "effettivo erede" di LD EP (e non già di semplice chiamato all'eredità di costui). Dalla voltura, invero, rilevante non solo dal punto di dell'imposta, ma tributario, per il pagamento vista civile per dal punto di vista anche l'accertamento, legale o semplice nte nateriale, della 12 proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, ben poteva ricavarsi (v. Cass. n.7075/99) un'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 сс da parte del LD ON giacchè soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal "de cuius" a sè stesso. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 1141, 1158,2733 CC e 116 cpc, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Osserva la ricorrente che la TE territoriale aveva completamente omesso di considerare che essa LD aveva iniziato a possedere i beni immobili di cui chiedeva l'usucapione già prima della morte del genitore (interrogatorio formale di LD TT). Tale circostanza di fatto, tesa a dimostrare che essa ricorrente non aveva iniziato a possedere i beni quale erede (e quindi "uti condomina”) ma in epoca addirittura precedente alla delazione ereditaria (e quindi "uti domina") era stata confermata in sede di confessione giudiziale dall'unica persona che aveva un interesse contrario al riguardo. Invero, posto che 13 causa che i beni in assolutamente pacifico in era al "de cuius" LD discorso appartenevano EP e che , per le ragioni esposte nel primo convenuti (eredi del motivo di ricorso, gli altri "chiamato" LD ON) non erano eredi del "de cuius" per non averne accettato l'eredità, la confessione resa da LD TT faceva piena prova di tale circostanza non esistendo sul diritto oggetto di confessione alcun litisconsorzio necessario tra la stessa confitente (effettiva erede e gli altri convenuti (che del LD EP) tale qualità di eredi non possedevano). A tale confessione doveva necessariamente conseguire, ad avviso della ricorrente, che la relazione materiale di essa LD NA con i beni iniziata prima dell'apertura esserein discorso, per della successione, e non dopo la stessa, non poteva non essere considerata, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1141 cc, se non in termini di possesso "uti dell'accoglimento della ai fini dominus", utile che non vi era prova domanda di usucapione, dato su tali beni dell'inizio del potere di fatto come mera detentrice. Le censure non hanno pregio. 14 che il giurisprudenza di questa Suprema TE E' coerede, il quale dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la degliquota altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (artt. 1102,1164 e 1411 cc) attraverso l'estensione del medesimo possesso in termini di esclusività e che a tal fine non è sufficiente che gli sialtri partecipanti siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possiblità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" (Cass.n. 1783/93, n. 5687/96, n.7075/99). Peraltro tale inequivoca volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo al riguardo la presunzione "juris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi;
pertanto il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in 15 3. modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto ilcon bene ereditario. Conformemente a tali principi la TE salernitana ha spiegato, con motivazione logica e giuridicamente corretta, perchè la proposta domanda diretta a veder riconosciuto il diritto dominicale sulle quote dei di intervenuta usucapione era coeredi in virtù е infondata e andava rigettata per carenza di prove sia н in ordine all'elemento materiale che all'animus". Ha affermato, invero, il giudice d'appello: Emergeva dalle carte processuali che il "de cuius" LD EP era deceduto il 12 marzo 1963 senza lasciare testamento e che in tale situazione il terzo dell'usufrutto del suo patrimonio, ex art. 581 CC sarebbe spettato alla vecchia formulazione, moglie, madre di LD NA, deceduta il 13 aprile 1968. Era certo altresì che l'attuale ricorrente aveva convissuto con la madre inferma fino all'epoca della sua morte, tal che erano sufficienti tali elementi per tempo ad porre in serio dubbio il decorso del momento che usucapire in suo favore dal una situazione di usufrutto legale su quota dei beni da 16 parte della madre convivente rendeva certamente col bene, che poteva ambiguo il proprio rapporto estrinsecarsi in una mera gestione del patrimonio materno senza alcuna velleità di dominio (in caso di estrapolazione del periodo di vita della CO non sarebbe giammai maturato il tempo per usucapire). All'atto del decesso del padre la LD NA, qualificandosi coerede, aveva presentato in data 18 maggio 1963 denuncia di successione indicando quali ulteriori eredi LD ON, TT e CO LE, in forza di devoluzione legale. In tutte le denunzie dei redditi fino alla data di instaurazione della vertenza risalente al 1984 l'attuale ricorrente aveva dichiarato la sola quota dei beni a lei spettanti (1/3) e pari comportamento aveva tenuto la sorella TT (solo dalla data di inizio della controversia la LD NA aveva denunziato tutti i beni quale proprietaria). Un approfondito esame della svolta prova testimoniale non portava concreto vantaggio alla tesi della istante, essendo irrilevanti le circostanze riferite dal De Vita Carmine, mezzadro dei fondi oggetto di NI e Caggiano, essendo i BO IA causa e da Del dai predetti narrati espressione di comportamenti atti di ordinaria amministrazione non incompatibili 17 con ipotesi di proprietà comune , come irrilevante era la circostanza che la CO riferisse che tutto sarebbe andato alla figlia dal momento che la madre non era di certo proprietaria dei beni. Anzi, tutti i testi avevano riferito di rientri di LD ON dal Canada, ove risiedeva (certamente vi era stato un rientro nell'anno 1979 0 1980) e tutti avevano riferito di un incontro con la sorella NA in Controne, mentre altri testi avevano parlato di una permanenza di costui in tal luogo per alcuni s giorni e della sua manifestata volontà di tornare in u Italia e di stabilirsi in quel centro. A Nessuna prova la LD NA era riuscita a fornire di atti che potessero qualificarsi come espressione di dominio singolo, quali stipula di contratti, opere di ristrutturazione, bonifiche ed altro, nonostante il decorso del ventennio. D'altro canto la ricorrente non contesta in realtà il ragionamento della TE del merito circa la carenza di prova di una estensione del possesso della LD NA "uti condomina" in termini di esclusività, ma sostiene che la sua domanda di usucapione dovrebbe essere accolta sul presupposto ен che , come emerso dall'interrogatorio formale della della (interrogatorio di cui peraltro mon articole i capitoli, in contrasto con il principio automefficienza coerede LD TT, l'inizio del possesso da del risorse per camegions) 18 parte della attuale ricorrente era iniziato in epoca addirittura precedente alla delazione ereditaria e quindi "uti domina". Senonchè, come si evince dalla sentenza di prime cure che a tale interrogatorio ha fatto riferimento proprio a dimostrazione di quella estensione del giudici "uti condomina" poi negata dai possesso la LD quelle dichiarazioni d'appello, con TT aveva sì ammesso che la sorella NA "già da prima della morte del genitore si occupava dei beni paterni”,ma aveva anche aggiunto che solo dopo la morte di lui li aveva posseduti e migliorati ad alcuno" "da "senza che abbia mai dato conto anche volere della assoluta padrona, e ciò per espresso madre". Tal che delle risultanze di quell'interrogatorio la u s a sostegno della ricorrente non può giovarsi nè u c a p diinizio un possesso "ad i propria tesi di un o n " in epoca anteriore alla morte di e m LD EP nè, per mancanza di specifiche contestazioni sul punto, a conforto della dimostrazione di un possesso di tal genere, successivo a quel decesso, che il giudice di secondo grado, con le considerazioni, ha ritenuto sopra richiamate insussistente. 19 2 Con il motivo del ricorso si terzo ed ultimo denunzia, infine, ancora con riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 81,99 e 112 motivazione su punto stesso codice, nonchè omessa decisivo della controversia. che la TE Rileva la ricorrente distrettuale, nell'accogliere il gravame proposto da EL TE EL e LD US, era andata riconvenzionale da sicuramente oltre la domanda costoro proposta, riconoscendo immotivatamente il diritto a partecipare alla divisione ereditaria non solo alle anche a LDpredette, ma EP, benchè questi, contumace nelle pregresse fasi del giudizio, non avesse formulato alcuna istanza in - tal senso, nè potendosi,per altro verso, ritenere che tanto fosse stato richiesto. anche in favore del predetto con la stessa riconvenzionale avanzata dagli altri eredi di LD ON. La doglianza è inammissibile per carenza d'interesse domanda comportando il rigetto della di giacchè, usucapione la declaratoria del diritto degli eredi di LD TE EL, LD ON (EL US e LD EP) ad un terzo dell'asse ereditario derivante dalla successione di LD EP, non si vede come la ricorrente possa dolersi 20 della, tra l'altro corretta, determinazione della quota ereditaria relitta dal nominato LD ON, solo per il fatto che tra i suoi eredi sia stato indicato anche il LD EP, contumace nelle pregesse fasi del giudizio. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto va nella sua integralità, mentre ricorso respinto ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
compensa le spese di La TE, rigetta il ricorso e questo giudizio. enitic est. Roma 5febbraio 2002. t M A Spradone IL CANCELLIERE C1 PadoTalarico قا DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T 129,11 Roma 12 APR. 2002 IL CANCELLIERE C هاLa Carico 198 6 456T 002 TOT. 191,09 E T A R AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 18241 Serie 4 an. 284.86. versate € 18.19 (euro EN MO 2/09 p. Dirigente Aley Corvial (Dott.ssa Man G FILIPPO) Responsable i Atti Giudiziari Dr. M. HACZICHINI) 212 3