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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8231/2024 R.G. LAVORO
TRA
+ altri nella qualità di eredi di nato a Parte_1 Persona_1
Cesa CE) il 29.09.46 e deceduto il 07.04.23, rappresentati e difesi dall'Avv. DI
GENNARO CONCETTA
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, Dott. IOVINE
ROBERTO
RESISTENTE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27/06/2024, i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe hanno esposto che con sentenza depositata in data 22.06.23 hanno ottenuto il riconoscimento dello stato invalidante del de cuius utile al conseguimento della Persona_1
prestazione: indennità di accompagnamento con decorrenza dal 23.11.22; che la sentenza
CP_ è stata notificata all' e nulla hanno ottenuto quanto al pagamento dei ratei pur possedendo il proprio dante causa, deceduto il 07.04.23, i requisiti richiesti dalla legge.
Ciò premesso, gli istanti nella qualità hanno chiesto il riconoscimento in loro favore del
1 diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito eccependo il mancato CP_1
invio della domanda di pagamento dei ratei da parte degli eredi.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.3.2025 le parti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento della prestazione in corso di causa.
Ciò posto, i ricorrenti nella qualità hanno dedotto e documentato di avere ottenuto con sentenza il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale in favore del de cuius e di avere notificato tale sentenza all' ; hanno CP_1
dedotto di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte
CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
2 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
CP_ Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa/sentenza, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di
3 invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Sul piano generale, si osserva invero che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e nel caso di eredi la domanda di pagamento dei ratei con l'inoltro del cd. MODELLO AP23.
Ciò posto, quanto alle spese risulta documentalmente che il pagamento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto solo in corso di CP_1
causa nel mese di gennaio 2025.
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento di metà dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la restante parte delle spese va, invece, compensata in ragione del mancato invio del modello ap23 da parte dei ricorrenti
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di metà delle spese di lite che liquida, in tale misura già ridotta, in euro 650,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione.
Aversa 14/03/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8231/2024 R.G. LAVORO
TRA
+ altri nella qualità di eredi di nato a Parte_1 Persona_1
Cesa CE) il 29.09.46 e deceduto il 07.04.23, rappresentati e difesi dall'Avv. DI
GENNARO CONCETTA
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, Dott. IOVINE
ROBERTO
RESISTENTE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27/06/2024, i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe hanno esposto che con sentenza depositata in data 22.06.23 hanno ottenuto il riconoscimento dello stato invalidante del de cuius utile al conseguimento della Persona_1
prestazione: indennità di accompagnamento con decorrenza dal 23.11.22; che la sentenza
CP_ è stata notificata all' e nulla hanno ottenuto quanto al pagamento dei ratei pur possedendo il proprio dante causa, deceduto il 07.04.23, i requisiti richiesti dalla legge.
Ciò premesso, gli istanti nella qualità hanno chiesto il riconoscimento in loro favore del
1 diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito eccependo il mancato CP_1
invio della domanda di pagamento dei ratei da parte degli eredi.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.3.2025 le parti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento della prestazione in corso di causa.
Ciò posto, i ricorrenti nella qualità hanno dedotto e documentato di avere ottenuto con sentenza il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale in favore del de cuius e di avere notificato tale sentenza all' ; hanno CP_1
dedotto di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte
CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
2 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
CP_ Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa/sentenza, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di
3 invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Sul piano generale, si osserva invero che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e nel caso di eredi la domanda di pagamento dei ratei con l'inoltro del cd. MODELLO AP23.
Ciò posto, quanto alle spese risulta documentalmente che il pagamento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto solo in corso di CP_1
causa nel mese di gennaio 2025.
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento di metà dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la restante parte delle spese va, invece, compensata in ragione del mancato invio del modello ap23 da parte dei ricorrenti
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di metà delle spese di lite che liquida, in tale misura già ridotta, in euro 650,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione.
Aversa 14/03/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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