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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2024, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di PO sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 1° .10.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1008 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Michele Troisi presso cui el.te dom.to in Salerno via R. Ricci 46 Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
rapp.ta e difesa dall'Avvocatura dello Stato presso cui el.te dom.ta in Controparte_1
PO via A. Diaz 11
Resistente in riassunzione
Nonché
resistente – contumace Controparte_2
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 , il ricorrente chiedeva , in conformità a quanto stabilito dall'
Ordinanza della Cassazione n. 626 del 21.3.2024 , che fosse risarcito il danno da perdita di chance che la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno aveva negato. Deduceva che la sentenza di primo grado del
Tribunale di Salerno aveva dichiarato l'illegittimità della procedura di nomina dell'ing. a direttore CP_2 dell' di Benevento ma aveva rigettato la sua domanda risarcitoria . Parte_2
Successivamente la Corte di Appello di Salerno in accoglimento dell'appello incidentale dell' CP_1 aveva riformato la sentenza predetta e aveva non solo negato il risarcimento ma ritenuto legittima
[...] la proceduta di nomina prima indicata. La Corte di Cassazione con una prima sentenza aveva invece cassato la sentenza della Corte territoriale ritenendo che la procedura di nomina non fosse legittima e aveva assorbito il motivo sul risarcimento del danno demandando la questione alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione . La Corte di Appello di Salerno riteneva che la procedura era corretta e negava il risarcimento del danno per mancata prova e allegazione dello stesso e della perdita di chance.
La Cassazione con l'Ordinanza prima citata dichiarava che sulla questione dell'illegittimità della procedura di nomina già con la prima sentenza della Cassazione era sceso il giudicato e era necessario anche attraverso criteri presuntivi valutare se ci fosse stata una perdita di chance e sulla base di questa valutazione liquidare il danno anche in maniera equitativa.
In conformità a queste sentenza quindi il ricorrente avanzava la sua richiesta di risarcimento del danno ritenendo che vi fossero dei criteri presuntivi, quali la sua carriera sia nell'ambito delle accise che della
, oltre alle parole di encomio da parte del direttore regionale delle dogane , per ritenere di aver CP_1 diritto al posto di direttore delle agenzia delle dogane di Benevento e che quel posto gli avrebbe consentito non solo uno sviluppo professionale migliore ma maggiori guadagni ai fini anche pensionistici .
Siccome era ormai in pensione l'unico rimedio non poteva che essere quello risarcitorio basato sulla retribuzione di cui godeva il dirigente nonché sull'equità.
Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità del ricorso . Rilevava Controparte_1 che la procedura doveva , a tutto concedere , essere ripresa per valutare i candidati e comunque non vi erano gli estremi della perdita di chance e del risarcimento del danno.
in quanto controinteressato pur regolarmente citato non si costituiva. Controparte_2
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositata.
Motivi della decisione
L'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno è fondato nei termini di cui in motivazione.
In primo luogo è necessario ribadire che la sentenza del Tribunale di Salerno per la parte in cui dichiarava illegittima la procedura di assegnazione dell'incarico dirigenziale all'ing. è passata in Controparte_2 giudicato già con la prima sentenza della Corte di Cassazione n. 2971 del 2017.
Resta quindi da valutare se nel caso di specie vi sia stata una perdita di chance e in caso affermativo risarcire il danno.
Ad avviso della Corte la perdita di chance vi è stata e ciò anche attraverso strumenti di valutazione probatoria di natura presuntiva come invitava a fare la Corte di Cassazione con l'ordinanza da cui nasce la causa in riassunzione.
In particolare il sig. aveva un curriculum migliore dell'ing. poichè aveva svolto la _1 CP_2 reggenza sia in attività doganali che in quello delle accise. Mentre l'Ing. aveva operato solo nell' CP_2 ambito delle accise . Inoltre il aveva svolto tale attività presso l'Agenzia delle dogane del porto di _1
PO , sede sicuramente più importante di quelle dove aveva operato l'Ing. ed aveva anche CP_2 ricevuto un encomio da parte del direttore per il lavoro svolto che invece l'ing. non aveva mai CP_2 avuto.
Infine il comportamento dell' che non ha mai depositato il documento contenente il Controparte_1 criterio o i criteri in base ai quali aveva scelto di affidare l'incarico all'ing. né quello relativo alla CP_2 valutazione del , per permettere di valutare la comparazione dei due e la ragione della scelta dell'Ing. _1
, indica ancor più chiaramente che la valutazione dei due candidati sarebbe potuta essere CP_2 favorevole al . _1 Sulla base di questi indici quindi la Corte ritiene che il avesse diverse e maggiori chances di essere _1 nominato direttore reggente dell' ufficio della dogane e delle accise di Benevento al posto dell'ing.
. CP_2
Di conseguenza , sulla base dell'Ordinanza della Cassazione riassunta, va stabilito il risarcimento del danno.
E' però necessario , in questo caso partire dal ricorso di primo grado per verificare la domanda dell'allora ricorrente. Ebbene in quella sede , il aveva chiesto unicamente e specificatamente solo il _1 risarcimento del danno in via equitativa perché non aveva parametri certi cui ancorarlo. Non può quindi in questa sede indicare dei parametri come la retribuzione del dirigente la sua retribuzione di posizione perché tali circostanze di fatto e di diritto non erano stati mai esposti dall'attuale ricorrente in riassunzione. L'aver indicato dei criteri di valutazione del danno per la prima volta in sede di riassunzione della causa li rende inammissibili. Resta unicamente il criterio dell'equità da ancorare e fondare su valutazione oggettive verificabili.
Il primo elemento da prendere in considerazione è che si sarebbe trattato di una reggenza provvisoria fino all'individuazione del dirigente e non un incarico dirigenziale.
In secondo luogo il ricorrente non produce alcun elemento di valutazione della sua retribuzione e di quella del reggente per valutare le differenze.
Il tempo della reggenza non era predeterminato ma l'ing. è durato nella carica per un anno . CP_2
La valutazione del danno deve altresì tener conto del profilo della carriera e del suo sviluppo che , a seguito della nomina , sicuramente sarebbe stata migliore e più soddisfacente. Circa gli emolumenti maggiori di carattere pensionistico non è possibile valutarli perché la differenza retributiva non è quantificabile come già detto.
Tutti questi elementi fanno ritenere alla Corte come equo il risarcimento del danno nella misura onnicomprensiva di euro 10 mila circa 800 euro al mese per 13 mensilità per un anno di reggenza oltre i soli interessi dalla data della nomina dell'ing. (12.12.2006) al soddisfo. La domanda nei confronti dell' CP_2 ing. va rigettata non avendo avuto il controinteressato nessuna responsabilità in tutta la vicenda. CP_2
Nulla per le spese data la sua contumacia.
Le spese dei sei gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna l' Controparte_3 al pagamento in via equitativa della somma di euro 10000,00 ( diecimila) oltre
[...] interessi dal 12.12.2006 al soddisfo a titolo di risarcimento del danno:
B) Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_2
C) Nulla per le spese nei confronti di FF TI;
D) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che Controparte_1 liquida in euro 2600,00 per il primo grado;
3000,00 per ognuno dei appelli e 3200 complessivi per i due giudizi di cassazione oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
PO 1° ottobre 2024 Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di PO sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 1° .10.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1008 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Michele Troisi presso cui el.te dom.to in Salerno via R. Ricci 46 Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
rapp.ta e difesa dall'Avvocatura dello Stato presso cui el.te dom.ta in Controparte_1
PO via A. Diaz 11
Resistente in riassunzione
Nonché
resistente – contumace Controparte_2
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 , il ricorrente chiedeva , in conformità a quanto stabilito dall'
Ordinanza della Cassazione n. 626 del 21.3.2024 , che fosse risarcito il danno da perdita di chance che la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno aveva negato. Deduceva che la sentenza di primo grado del
Tribunale di Salerno aveva dichiarato l'illegittimità della procedura di nomina dell'ing. a direttore CP_2 dell' di Benevento ma aveva rigettato la sua domanda risarcitoria . Parte_2
Successivamente la Corte di Appello di Salerno in accoglimento dell'appello incidentale dell' CP_1 aveva riformato la sentenza predetta e aveva non solo negato il risarcimento ma ritenuto legittima
[...] la proceduta di nomina prima indicata. La Corte di Cassazione con una prima sentenza aveva invece cassato la sentenza della Corte territoriale ritenendo che la procedura di nomina non fosse legittima e aveva assorbito il motivo sul risarcimento del danno demandando la questione alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione . La Corte di Appello di Salerno riteneva che la procedura era corretta e negava il risarcimento del danno per mancata prova e allegazione dello stesso e della perdita di chance.
La Cassazione con l'Ordinanza prima citata dichiarava che sulla questione dell'illegittimità della procedura di nomina già con la prima sentenza della Cassazione era sceso il giudicato e era necessario anche attraverso criteri presuntivi valutare se ci fosse stata una perdita di chance e sulla base di questa valutazione liquidare il danno anche in maniera equitativa.
In conformità a queste sentenza quindi il ricorrente avanzava la sua richiesta di risarcimento del danno ritenendo che vi fossero dei criteri presuntivi, quali la sua carriera sia nell'ambito delle accise che della
, oltre alle parole di encomio da parte del direttore regionale delle dogane , per ritenere di aver CP_1 diritto al posto di direttore delle agenzia delle dogane di Benevento e che quel posto gli avrebbe consentito non solo uno sviluppo professionale migliore ma maggiori guadagni ai fini anche pensionistici .
Siccome era ormai in pensione l'unico rimedio non poteva che essere quello risarcitorio basato sulla retribuzione di cui godeva il dirigente nonché sull'equità.
Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità del ricorso . Rilevava Controparte_1 che la procedura doveva , a tutto concedere , essere ripresa per valutare i candidati e comunque non vi erano gli estremi della perdita di chance e del risarcimento del danno.
in quanto controinteressato pur regolarmente citato non si costituiva. Controparte_2
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositata.
Motivi della decisione
L'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno è fondato nei termini di cui in motivazione.
In primo luogo è necessario ribadire che la sentenza del Tribunale di Salerno per la parte in cui dichiarava illegittima la procedura di assegnazione dell'incarico dirigenziale all'ing. è passata in Controparte_2 giudicato già con la prima sentenza della Corte di Cassazione n. 2971 del 2017.
Resta quindi da valutare se nel caso di specie vi sia stata una perdita di chance e in caso affermativo risarcire il danno.
Ad avviso della Corte la perdita di chance vi è stata e ciò anche attraverso strumenti di valutazione probatoria di natura presuntiva come invitava a fare la Corte di Cassazione con l'ordinanza da cui nasce la causa in riassunzione.
In particolare il sig. aveva un curriculum migliore dell'ing. poichè aveva svolto la _1 CP_2 reggenza sia in attività doganali che in quello delle accise. Mentre l'Ing. aveva operato solo nell' CP_2 ambito delle accise . Inoltre il aveva svolto tale attività presso l'Agenzia delle dogane del porto di _1
PO , sede sicuramente più importante di quelle dove aveva operato l'Ing. ed aveva anche CP_2 ricevuto un encomio da parte del direttore per il lavoro svolto che invece l'ing. non aveva mai CP_2 avuto.
Infine il comportamento dell' che non ha mai depositato il documento contenente il Controparte_1 criterio o i criteri in base ai quali aveva scelto di affidare l'incarico all'ing. né quello relativo alla CP_2 valutazione del , per permettere di valutare la comparazione dei due e la ragione della scelta dell'Ing. _1
, indica ancor più chiaramente che la valutazione dei due candidati sarebbe potuta essere CP_2 favorevole al . _1 Sulla base di questi indici quindi la Corte ritiene che il avesse diverse e maggiori chances di essere _1 nominato direttore reggente dell' ufficio della dogane e delle accise di Benevento al posto dell'ing.
. CP_2
Di conseguenza , sulla base dell'Ordinanza della Cassazione riassunta, va stabilito il risarcimento del danno.
E' però necessario , in questo caso partire dal ricorso di primo grado per verificare la domanda dell'allora ricorrente. Ebbene in quella sede , il aveva chiesto unicamente e specificatamente solo il _1 risarcimento del danno in via equitativa perché non aveva parametri certi cui ancorarlo. Non può quindi in questa sede indicare dei parametri come la retribuzione del dirigente la sua retribuzione di posizione perché tali circostanze di fatto e di diritto non erano stati mai esposti dall'attuale ricorrente in riassunzione. L'aver indicato dei criteri di valutazione del danno per la prima volta in sede di riassunzione della causa li rende inammissibili. Resta unicamente il criterio dell'equità da ancorare e fondare su valutazione oggettive verificabili.
Il primo elemento da prendere in considerazione è che si sarebbe trattato di una reggenza provvisoria fino all'individuazione del dirigente e non un incarico dirigenziale.
In secondo luogo il ricorrente non produce alcun elemento di valutazione della sua retribuzione e di quella del reggente per valutare le differenze.
Il tempo della reggenza non era predeterminato ma l'ing. è durato nella carica per un anno . CP_2
La valutazione del danno deve altresì tener conto del profilo della carriera e del suo sviluppo che , a seguito della nomina , sicuramente sarebbe stata migliore e più soddisfacente. Circa gli emolumenti maggiori di carattere pensionistico non è possibile valutarli perché la differenza retributiva non è quantificabile come già detto.
Tutti questi elementi fanno ritenere alla Corte come equo il risarcimento del danno nella misura onnicomprensiva di euro 10 mila circa 800 euro al mese per 13 mensilità per un anno di reggenza oltre i soli interessi dalla data della nomina dell'ing. (12.12.2006) al soddisfo. La domanda nei confronti dell' CP_2 ing. va rigettata non avendo avuto il controinteressato nessuna responsabilità in tutta la vicenda. CP_2
Nulla per le spese data la sua contumacia.
Le spese dei sei gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna l' Controparte_3 al pagamento in via equitativa della somma di euro 10000,00 ( diecimila) oltre
[...] interessi dal 12.12.2006 al soddisfo a titolo di risarcimento del danno:
B) Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_2
C) Nulla per le spese nei confronti di FF TI;
D) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che Controparte_1 liquida in euro 2600,00 per il primo grado;
3000,00 per ognuno dei appelli e 3200 complessivi per i due giudizi di cassazione oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
PO 1° ottobre 2024 Il Presidente rel