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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il
12 luglio 2023 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ; P. Parte_1 P.IVA_1
I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Francesco Affinito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 30 (C.F.: ), nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_1
Porto Salvo (RC) il 5 febbraio 1954, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Milano, Viale Monza, n. 251, presso lo studio dell'avv. Barbara Nova, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
contro
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
(BG) il 14 febbraio 1949, residente in [...] Aprile, n. 69;
(C.F.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
(BG) il 5 agosto 1972, residente in [...] Aprile, n. 71E, int. 6;
(C.F.: ), nato a [...] Parte_3 CodiceFiscale_4
il 6 aprile 1984, residente in [...];
Tutti in qualità di eredi di (C.F.: Persona_1 C.F._5
), nato AN D'TO (BS) il 3 agosto 1947, deceduto il 29 marzo 2021;
[...]
tutti elettivamente domiciliati in Bergamo, via Locatelli, n. 25, presso lo studio dell'avv. Luigi Ferrajoli, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Francesco Ferrajoli, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATI
contro
(C.F.: ), nato a Controparte_3 CodiceFiscale_6
LA (CE) il 18 luglio 1954, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Santo Stefano Ticino (MI), via
Ticino, n. 6, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Podda, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
pagina2 di 30 e contro
(C.F.: ), nato a [...] CP_4 CodiceFiscale_7
Calabria (RC) il 19 settembre 1937, residente in None, via Delle Lame,
rappresentato dal tutore (C.F.: Parte_4 C.F._8
, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Re Umberto, n. 56, presso lo
[...]
studio degli avvocati Marco Mazzù e Andrea Panero, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 4845/2023, pubblicata il 9 giugno 2023 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 15521/2020 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della Sentenza n. 4845/2023, repert. N. 5431/2023, emessa in data 8.06.2023 dal Tribunale di Milano, X sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Annamaria Salerno a definizione del procedimento N.R.G.
15521/2020, pubblicata in data 9.06.2023 e notificata il successivo 12.06.2023: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito: in accoglimento di tutti i motivi dedotti in narrativa accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere ogni domanda e richiesta svolta in primo grado da
[...]
come richiamate nel presente atto e da intendersi qui Parte_1 integralmente trascritte e ribadite, liquidando i danni pretesi nel giudizio di primo grado nella misura e modalità richiesta o, in subordine, in via equitativa;
pagina3 di 30 in via subordinata, ammettere le richieste istruttorie formulate in primo grado dall'odierna appellante e, all'esito, accogliere le domande e richieste di cui al punto precedente;
in ogni caso, condannare le controparti al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio e l'acquisizione dei fascicoli di ufficio dei procedimenti giudiziali definiti con le sentenze allegate (nel dettaglio, Trib. Penale di Milano procedimento n. 8191/01 RG notizie di reato e n. 3173 GIP;
Corte di Appello di
Milano Rg. 4119/2003 e Rg. 1222/2008; Corte di Cassazione Rg. 36516/08), anche ai fini della ulteriore verifica dei danni subiti dalla Società e della loro quantificazione, nonché delle responsabilità dei convenuti”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa e reietta così giudicare: In via preliminare: disporre la discussione orale della causa ai sensi degli art. 348-bis e 350-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell'appello proposto da per tutti i motivi esposti in atti;
Parte_1 Nel merito e in via principale: rigettare l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 4845/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, Sezione X Civile, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta datata 27 novembre 2023 e all'udienza del 4 giugno 2024, e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Milano, Sezione X Civile, n. 4845/2023; In via strettamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di ammettere le istanze contenute nel motivo n. 3 dell'atto di appello di si insiste per l'accoglimento/ammissione delle Pt_5 istanze istruttorie formulate dal Sig. in primo grado, come meglio CP_1 precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e riportate nelle note scritte e precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e da intendersi qui integralmente ritrascritte;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e spese generali”.
Per e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
“I GNi e ut supra Controparte_2 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi,
CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via preliminare: disporre la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell'appello proposto da Parte_1
Nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4845/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
Decima Civile, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta datata 31.10.2023 e all'udienza del giorno
pagina4 di 30 04.06.2024, e, per l'effetto, confermare in via integrale le statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Prof. Dott. Luigi Ferrajoli, che si dichiara antistatario”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa e reietta così giudicare
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO
- rigettare la domanda preliminare di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza per i motivi tutti esposti in diritto per manifesta infondatezza dell'impugnazione ed insussistenza del grave ed irreparabile pregiudizio previsto dall'art. 283 c.p.c.;
- accertarsi e dichiararsi la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis per i motivi esposti in atti e per ogni altro titolo o motivo dovesse ritenersi sussistente e, per l'effetto, disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.. NEL MERITO
- respingersi l'impugnazione proposta dall'appellante Parte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti e
[...] per ogni altro titolo o motivo dovesse ritenersi sussistente e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado n. 4845/2023 emessa dal
Tribunale di Milano - Sezione X° Civile il 09.06.2023.
- in via strettamente subordinata all'eventuale e non creduto accoglimento del terzo motivo d'impugnazione e della domanda istruttoria svolta in via subordinata dall'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., e solo occorrendo, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da
nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 nel primo Controparte_3 grado di giudizio da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei giudizi di primo e secondo grado, oltre accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) e rimborso spese generali forfettarie”.
Per : CP_4
“Il GN , ut supra rappresentato e difeso, CP_4
PRECISA le proprie conclusioni di merito ed istruttorie richiamando quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta che vengono qui di seguito trascritte
CONCLUSIONI
Sempre in via preliminare: dichiarare manifestamente infondato l'appello e disporre la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c.
Nel merito: rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 4845/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare le statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado.
Con vittoria di spese di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina5 di 30 Nella sola e denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame si insta affinchè la Corte di Appello adita ordini ex art. 210 c.p.c. alla
[...] la produzione in giudizio di tutte le transazioni Parte_1 perfezionate e i relativi versamenti effettuati dai soggetti interessati dal procedimento penale n. 8191/01 R.G. n. 3173 R.G GIP – Tribunale di Milano, compresi i GNi . Pt_6
pagina6 di 30
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(di seguito denominata ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_7
Tribunale di Milano, , , e CP_1 CP_4 Controparte_3
allegando le seguenti circostanze: Persona_1 all'esito delle indagini della Procura della Repubblica di Milano era emerso che dal marzo 2000 al settembre 2001 dal magazzino nazionale di Milano CP_5
Greco Pirelli, in via Breda, erano stati illecitamente e fraudolentemente sottratti
“ingenti quantitativi in ferro e rame di proprietà di per un valore Parte_7 complessivo di € 1.394.433,63 (£ 2.700.000.000)”; il magazzino in questione è un organo periferico dove vengono ricevuti, conservati e poi distribuiti i materiali in ferro e in rame di proprietà di Pt_7
e in cui vengono svolte due distinte attività: quella inerente alla gestione
[...]
dei movimenti e della custodia delle risorse e quella relativa alle scritturazioni contabili in cui sono riepilogate le varie operazioni;
a seguito dell'asportazione di beni di proprietà di dal predetto Parte_7
magazzino, erano stati indagati e sottoposti a processo penale, dinanzi al
Tribunale di Milano, (all'epoca dei fatti incaricato di pubblico CP_1
servizio, in quanto addetto alla registrazione contabile dei materiali in uscita dal predetto magazzino), (all'epoca dei fatti pubblico ufficiale, in CP_4 quanto capo impianto responsabile di tutta l'attività del predetto magazzino nazionale), (all'epoca dei fatti incaricato di pubblico Controparte_3
servizio, in quanto addetto alla portineria del medesimo magazzino) e Per_1
(imprenditore e titolare dell'omonima ditta individuale);
[...] all'esito del processo penale, nel quale si era costituta parte Parte_7
civile, con sentenza del 9 gennaio 2003 il Tribunale di Milano aveva pronunciato condanna penale a carico degli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli, inoltre, al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in euro 1.394.433,63, pari a lire 2.700.000.000) e non patrimoniali subiti da da liquidarsi Parte_7
in separato giudizio;
la predetta sentenza era stata confermata (ad eccezione della riduzione della sanzione penale a carico di a un anno di reclusione) dalla Controparte_3
pagina7 di 30 Corte d'Appello di Milano, anche relativamente alle statuizioni civili, con sentenza del 7 marzo 2005; con sentenza n. 250 del 28 febbraio 2008, la Corte di Cassazione aveva confermato le condanne inflitte ad , e CP_1 CP_4 CP_3
, mentre aveva annullato la statuizione relativa ad con
[...] Persona_1
rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale per un nuovo giudizio;
con sentenza del 3 luglio 2012 la Corte d'Appello di Milano aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di per intervenuta Persona_1
prescrizione dei reati, confermando comunque le statuizioni civili a suo tempo emesse dal Tribunale di Milano;
la prescrizione dei reati non escludeva, comunque, la responsabilità di per i danni cagionati, sia per il principio generale stabilito dall'art. Persona_1
198 c.p. sia per l'espressa conferma delle statuizioni civili anche in sede di appello;
le predette decisioni hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p.; ha interesse ad agire in giudizio per vedere liquidato il danno Parte_7
subito e già riconosciuto a titolo patrimoniale e non patrimoniale;
l'accertamento eseguito in sede penale ha compreso sia l'an debeatur sia il quantum; con statuizione poi confermata nei successivi gradi del giudizio penale, il
Tribunale di Milano ha condannato “ CP_1 CP_4
in solido a rifondere alla costituita Controparte_3 Persona_1
parte civile i danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in separato giudizio”; nel caso in esame, non solo è stata accertata l'illiceità penale dei fatti ascritti ai convenuti, ma si è proceduto, altresì, all'accertamento dell'an debeatur, ritenendo sussistente sia il danno che i suoi presupposti;
in merito al pregiudizio economico subito da la sentenza del Parte_7
Tribunale penale di Milano, confermata nei successivi gradi di giudizio, ha già chiarito che “dal processo è emerso che dal magazzino sono stati sottratti beni per un valore di 2 miliardi e 700 milioni”, cioè per euro 1.394.433,63; inoltre, la stessa sentenza ha chiarato che “è indubbio pertanto che dai reati in argomento siano derivati alla parte attrice danni patrimoniali e non
pagina8 di 30 patrimoniali. I primi consistono nell'ammanco di beni che si profila di entità superiore ai 2 miliardi di vecchie lire. Oltre al danno patrimoniale, sussiste anche un danno a carattere non patrimoniale in senso stretto inteso come lesione al prestigio e al funzionamento della Società. La giurisprudenza è da tempo orientata nel riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso come qualsiasi pregiudizio ad un bene o ad un interesse protetto che nell'ipotesi di specie è dato dalla notevole perdita di prestigio dell'ente in gravi reati commessi dai suoi dipendenti. La prassi appropriativa instaurata era di tale ampiezza che ha sicuramente determinato una perdita di fiducia nell'ente da parte degli operatori economici con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo patrimoniale e commerciale”; oltre al danno patrimoniale complessivamente subito da “sulla Parte_7 scorta dei dati emersi nel procedimento penale”, quantificabile in euro
1.394.433,63, la parte attrice ha diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale, come espressamente stabilito nella sentenza penale del Tribunale di
Milano, in quanto dai fatti di causa è derivata “una grave lesione della immagine aziendale, della credibilità e della reputazione di nei confronti, da un Parte_7 lato, dei propri dipendenti, e, dall'altro, degli investitori, degli operatori economici, e, più in generale, del mercato”.
Sulla base di tali premesse ha chiesto la condanna dei Parte_7 convenuti a “risarcire i danni complessivamente subiti da Parte_7
liquidando in favore della stessa la somma ritenuta di giustizia e che risulterà dovuta all'esito del giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'illecito (30.09.2001)”.
Costituitisi in giudizio, a mezzo di differenti difensori, i convenuti hanno contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
In particolare, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria Persona_1
per fatti di ricettazione ex art. 648 c.p. in relazione all'acquisto di quantitativi di rame frutto delle appropriazioni indebite compiute dai dipendenti di Parte_7
poi riqualificati dalla Corte d'Appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, in fatti di incauto acquisto, cui ha fatto seguito la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato, ferme le statuizioni civili disposte dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano. ha, altresì, Persona_1
eccepito che la sua condotta era stata del tutto irrilevante rispetto al paventato pagina9 di 30 danno milionario patito da tenuto conto che egli era estraneo ai fatti Parte_7
di peculato compiuti dagli altri imputati e, soprattutto, stante l'inconsapevolezza del medesimo in ordine alla provenienza illecita del metallo acquistato, oltre all'esiguità del quantitativo comprato.
Nelle more del processo si è costituito il tutore di , a seguito di CP_4 sentenza di interdizione di quest'ultimo per infermità di mente, pronunciata dal
Tribunale di Torino e, intervenuto il decesso di si sono costituiti Persona_1 volontariamente, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., i suoi eredi, Controparte_2
e Parte_2 Parte_3
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 4845/2023, pubblicata il 9 giugno 2023, il
Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta da Parte_7
condannandola a rimborsare le spese di lite sostenute dai convenuti.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, per quanto di interesse nel presente giudizio, che la sentenza penale di condanna nei confronti di , CP_4
e esplicasse efficacia di giudicato ai sensi CP_1 Controparte_3 dell'art. 651 c.p.p., con la conseguenza che, in ordine all'accertamento dei fatti di peculato commessi dai predetti convenuti, il giudice civile, chiamato a decider del risarcimento del danno richiesto dalla parte civile nei confronti dei condannati, era vincolato alla statuizione del giudice penale.
Parimenti, quanto al convenuto il giudice di prime cure ha Persona_1 rilevato che, benché la Corte d'Appello di Milano avesse dichiarato, in sede di giudizio di rinvio, non doversi procedere nei confronti del detto imputato stante l'intervenuta prescrizione del reato a seguito di riqualificazione giuridica del fatto di reato in incauto acquisto ex art. 712 c.p. in luogo del contestato delitto di ricettazione (per i profili di incompatibilità di quest'ultimo reato con l'elemento soggettivo del dolo eventuale), le statuizioni civili contenute nella sentenza del
Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003, confermata dalla Corte d'Appello di
Milano con sentenza del 7 marzo 2005, erano state del tutto espressamente confermate, laddove, con sentenza del 4 maggio 2012, la Corte d'Appello di
Milano aveva disposto nei seguenti termini: “conferma le statuizioni civili adottate nei confronti di emesse con la citata sentenza del Gup, Persona_1
condannandolo, altresì, a rifondere alla parte civile le spese di proseguita
pagina10 di 30 rappresentanza e difesa che si liquidano nella somma di € 2500 oltre 12,5% per spese generali, IVA e CPA”.
Il giudice di primo grado ha precisato, quanto alle statuizioni civili, che nella sentenza del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano si è statuito che: “è indubbio pertanto che dai reati in argomento siano derivati alla parte civile danni patrimoniali e non patrimoniali. I primi consistiti nell'ammanco di beni che si profila di entità superiore ai 2 miliardi di vecchie lire. Oltre al danno patrimoniale sussiste anche un danno a carattere non patrimoniale in senso stretto inteso come lesione al prestigio e al funzionamento della Società. La giurisprudenza è da tempo orientata nel riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso come qualsiasi pregiudizio ad un bene o ad un interesse protetto che nell'ipotesi di specie è dato dalla notevole perdita di prestigio dell'ente in relazione ai gravi reati commessi dai suoi dipendenti. La prassi appropriativa instaurata era di tale ampiezza che ha sicuramente determinato una perdita di fiducia nell'ente da parte degli operatori economici con tutte le conseguenze sotto il profilo patrimoniale e commerciale.
Alla condanna di , e consegue pertanto CP_1 CP_4 CP_6 Per_1
l'obbligo di risarcimento dei danni derivanti dai reati a ciascuno contestati, danni la cui determinazione, per espressa richiesta della parte civile e per oggettiva difficoltà di determinazione, deve essere rimessa a separato giudizio”.
Il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto che nei confronti di tutti i convenuti avesse efficacia di giudicato la statuizione civile e, dunque, l'an debeatur della pretesa creditoria di essendo stata rimessa al giudice Parte_7
civile la sola determinazione e quantificazione del danno.
Quanto al tema della risarcibilità del danno in sede civile all'esito di un giudizio penale avente efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 651 c.p.p., il giudice di prime cure ha ricordato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di c.d. causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cass., ord. n. 8477/2020).
pagina11 di 30 Con riguardo al danno patrimoniale, il giudice ha ritenuto che parte attrice non avesse fornito alcun elemento di prova e neppure avesse offerto prove orali, mentre la richiesta consulenza tecnica d'ufficio aveva carattere esplorativo.
Parimenti, con riguardo al danno non patrimoniale, il giudice di primo grado ha ritenuto che “parte attrice non solo non ha provato la diminuzione della considerazione della società da parte degli altri dipendenti, del mercato, degli investitori e degli operatori economici, neppure mediante presunzioni, ma neppure ha offerto elementi per liquidare il danno in via equitativa, posto che parte attorea si è limitata ad una generica, e meramente assertiva, allegazione di presunti danni deducendo genericamente che “dai fatti di casa ne è infatti derivata una grave lesione della immagine aziendale, della credibilità e della reputazione di nei confronti, da un lato, dei propri dipendenti, e, Parte_7 dall'altro, degli investitori, degli operatori economici, e, più in generale, del mercato” senza supportare tali allegazioni – peraltro generiche – con prove presuntive o documentali (ad esempio mediante produzioni attestanti la diffusione della notizia relativa ai fatti di causa o alle condanna successivamente pronunciate nei confronti dei dipendenti della società attrice)”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12 luglio 2023, Parte_7
ha proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
Costituitisi a mezzo di differenti difensori, gli appellati tutti hanno puntualmente confutato il gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale pronunciata dalla Corte adita il 24 giugno 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con ordinanza emessa dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di Parte_7
Con primo motivo di impugnazione l'appellante deduce “Erroneità manifesta e difetto di presupposto – Errata e/o omessa valutazione delle risultanze e delle evidenze di giudizio – Errata e/o omessa valutazione delle
pagina12 di 30 prove – Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 651 c.p.p. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1223
c.c. – Contradditorietà – Difetto di motivazione – Omessa valutazione e/o statuizione” (p. 5, atto di appello).
Afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nel corso del giudizio di primo grado ha fornito prova documentale del Parte_7
fatto costitutivo della pretesa azionata, sia in ordine all'an debeatur che al quantum, deducendo circostanze rimaste prive di contestazione e smentita, adducendo prova sia in merito al danno subito sia alla quantificazione economica dei materiali sottratti e mai rinvenuti, sia all'effettivo verificarsi dei fatti, sia, infine, in ordine alla responsabilità dei convenuti per i fatti contestati e per i danni prodotti a Parte_7
Sostiene che l'accertamento eseguito in sede penale e le stesse condanne, anche risarcitorie, inflitte alle controparti, confermano il pregiudizio subito dall'odierna parte appellante e la quantificazione dei danni in euro 1.394.433,63, tanto che la sentenza penale del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003 ha disposto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali
(quantificati in lire 2.700.000.000, pari a euro 1.394.433,63) e non patrimoniali, da liquidarsi in separato giudizio;
che tale sentenza, poi confermata nei successivi gradi di giudizio, ha chiarito che “dal processo è emerso che dal magazzino sono stati sottratti beni per un valore di 2 miliardi e 700 milioni” e ha evidenziato anche la sussistenza del danno non patrimoniale.
L'appellante ha aggiunto che l'accertamento compiuto in sede penale, per quanto già vincolante, è risultato comunque ulteriormente confermato, da un lato, perché non sono state sollevate contestazioni sul punto e, dall'altro, perché il corso del giudizio di primo grado non ha posto in rilievo un diverso scenario tale da smentire l'accertamento già eseguito.
Afferma che il giudice di prime cure non ha tenuto conto dei fatti di causa, delle risultanze del giudizio, dell'accertamento complessivamente compiuto in sede penale e delle mancate contestazioni avverse.
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato laddove ha ritenuto che non avesse fornito alcun elemento di prova tale da poter Parte_7
ritenere provato il pregiudizio alla sfera giuridica patrimoniale, essendosi al riguardo limitata a richiamare la sentenza del giudice penale, articolando in via pagina13 di 30 istruttoria esclusivamente una richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio esplorativa e, in generale, non fornendo alcun elemento in più rispetto a quanto emerso nel giudizio penale, sostanzialmente riportandosi alle sole risultanze del processo penale.
Ritiene, al contrario, di aver fornito prova della quantificazione del danno patrimoniale subito, indicato in euro 1.394.433,63 sulla scorta delle sentenze penali. aggiunge di aver formulato le uniche istanze istruttorie Parte_7
consentite (cioè, istanza di acquisizione dei fascicoli dei giudizi penali, nonché istanza volta all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), anche in virtù del fatto che i materiali erano stati sottratti nel 2001, che non via era documentazione ulteriore rispetto a quella già vagliata in sede penale e che non vi era altra modalità per fornire prova rispetto all'ingente importo richiesto in giudizio, pari alla somma di denaro indicata dal Tribunale penale di Milano
Deduce che, richiamando la locuzione “oggettiva difficoltà di determinazione” dei danni, già contenuta nella sentenza penale, il giudice di prime cure conferma che, non solo a era preclusa una diversa ricostruzione Parte_7
rispetto a quella offerta dal giudice penale e a quanto emerso in sede penale
(anche in ragione del fatto che i materiali di cui trattasi erano andati perduti nel
2001), ma anche che, per evidenti ragioni di giustizia, nell'ipotesi di dubbio sulla quantificazione economica dei danni già contenuta nella sentenza del Tribunale penale di Milano, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere, al limite, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da in quanto non vi era Parte_7 possibilità di provare con altri mezzi l'entità del danno.
L'appellante afferma che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ha assolto il proprio onere probatorio con la produzione Parte_7
delle sentenze penali;
che la quantificazione dei danni patrimoniali è oggettiva, accertata anche in sede penale con le sentenze aventi forza di giudicato e indicata all'esito delle indagini e del processo penale che ne è scaturito.
Sostiene che tale quantificazione “ovviamente non è stata riportata dal giudice penale per mera casualità, ma, all'evidenza, come risultato di una articolata analisi e valutazione di tutti gli atti di causa del processo penale, nelle cui decisioni peraltro sono indicati anche le caratteristiche dei materiali di riferimento” (p. 16, atto d'appello).
pagina14 di 30 Aggiunge che le controparti non hanno specificamente contestato che dalla condotta avversa è scaturito un danno per pari a euro 1.394.433,63, Parte_7
corrispondente al valore dei materiali in ferro e in rame illecitamente e fraudolentemente asportati da controparte e mai più rinvenuti;
che neppure è stata offerta una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa quantificazione del danno complessivamente subito da con la conseguenza che, in ossequio al Parte_7
principio di non contestazione, anche il valore oggettivo del danno patrimoniale come offerto e motivato da risulta definitivamente provato. Parte_7
Sostiene, inoltre, che il giudice si è contraddetto anche perché ha espressamente confermato di essere vincolato all'accertamento penale.
L'appellante afferma, altresì, che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che non avesse provato il danno conseguenza, per il quale si Parte_7
rendeva necessario un accertamento specifico, in sede civile, sul c.d. nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Sostiene che il giudice avrebbe dovuto ritenere provato il danno patrimoniale anche per presunzioni nella misura di euro 1.394.433,63, cioè nella misura pari all'importo indicato nelle sentenze penali.
Quanto al danno non patrimoniale, l'appellante lamenta che il giudice abbia errato, non considerando quanto accertato sul punto nella sentenza penale, da cui emergevano elementi per ritenere provato tale danno in via presuntiva.
Sotto un ulteriore profilo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria inerente al danno derivante dalla mancata refusione del pregiudizio subito per effetto della condotta penalmente rilevante posta in essere dai convenuti.
Ribadisce che ha diritto, oltre al capitale rivalutato, anche Parte_7
all'ulteriore refusione del pregiudizio rappresentato dagli effetti della mora ex art. 1219 c.c.; che sul punto Cass. 12 giugno 2019, n. 15856 ha ribadito che il ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore.
Con un secondo motivo di appello deduce “Erroneità Parte_7
manifesta e difetto di presupposto – Errata e/o omessa valutazione delle
pagina15 di 30 risultanze e delle evidenze di giudizio – Errata e/o omessa valutazione delle prove – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. –
Contraddittorietà – Difetto di motivazione e di presupposto – Omessa statuizione
– Violazione del principio di effettività della tutela risarcitoria – Illegittimità della decisione di non liquet” (p. 22, atto d'appello).
Si duole che il giudice di prime cure abbia omessa la liquidazione in via equitativa dei danni patrimoniali e non patrimoniali e del danno da ritardato pagamento.
Spiega che il giudice ha omesso di considerare i fatti emersi nel processo e, precisamente, i fatti di reato incontrovertibilmente accertati e quanto statuito nella sentenza penale del Tribunale di Milano circa l'esistenza di un danno al magazzino di per un valore di lire 2.700.000.000 e circa l'esistenza Parte_7
del danno non patrimoniale come lesione al prestigio e al funzionamento della società attrice.
Afferma che il riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, della
“oggettiva difficoltà di determinazione” dei danni patrimoniali, circostanza emersa pure in sede penale, avrebbe dovuto indurre il giudice a liquidare d'ufficio tali danni in via equitativa, anche alla luce della giurisprudenza che consente tale forma di liquidazione del danno ove sia emersa una difficoltà nella quantificazione.
Con riguardo alla liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e del danno da ritardato pagamento, l'appellante si richiama al precedente motivo di impugnazione.
Con un terzo motivo di gravame l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Afferma che nel corso del giudizio di primo grado ha Parte_7 correttamente quantificato l'importo dei danni patrimoniali subiti per effetto delle condotte dei convenuti in euro 1.394.433,63 e che tale circostanza non è stata specificamente contestata dalle controparti e deve, dunque, ritenersi confermata e provata.
Si duole che il giudice abbia ritenuto esplorativa la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da per la quantificazione del danno subito e che Parte_7
pagina16 di 30 non abbia disposto, come richiesto da tale parte al medesimo fine, l'acquisizione dei fascicoli del processo penale.
Afferma che le oggettive difficoltà di quantificazione evidenziate proprio dal giudice di prime cure lo avrebbero dovuto portare ad ammettere la consulenza tecnica d'ufficio e a disporre l'acquisizione dei fascicoli del processo penale.
Chiarisce che, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza n. 3086 del 2022, il consulente d'ufficio nominato avrebbe potuto acquisire tutta la documentazione da egli ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.
Chiede, quindi, alla Corte adita l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in primo grado.
Con un quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante si duole della pronuncia sulle spese di lite, ritenendo che la soccombenza reciproca delle parti o, quantomeno, la particolarità della fattispecie oggetto del giudizio avrebbero dovuto indurre il giudice a compensare, almeno in parte, le spese processuali.
L'esame del gravame.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Le argomentazioni poste dall'appellante a sostegno dei primi due motivi di gravame (con i quali si censura il ritenuto difetto di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali) muovono dall'erroneo presupposto che il giudicato penale si sia esteso all'accertamento e alla quantificazione dei danni c.d. conseguenza e che l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, odierna appellante, sia stato assolto attraverso la mera produzione delle sentenze penali, le quali proverebbero, unitamente alla mancata specifica contestazione dei fatti e della quantificazione del danno patrimoniale contenuta nella sentenza penale del Tribunale di Milano,
l'ammontare dei danni richiesti.
Sulla base dell'erroneo presupposto sull'oggetto e sui limiti del giudicato penale, afferma che le sentenze penali hanno accertato, determinato Parte_7
e quantificato il danno patrimoniale nell'importo di lire 2.700.000.000
(corrispondente all'importo di euro 1.394.433,67, richiesto da . Parte_7
Gli assunti dell'appellante sono privi di fondamento.
pagina17 di 30 Come è stato correttamente rilevato nella sentenza gravata (sul punto non impugnata, peraltro), il giudicato penale vincolante per il giudice civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p. non si estende al c.d. nesso di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c.
Va, quindi, ricordato che “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente
l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass., ord. 5 maggio
2020, n. 8477).
E' stato di recente ribadito che “La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato” (Cass., ord. 7 novembre 2023, n. 30992).
E' stato, altresì, chiaramente affermato che “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige
e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire” (Cass., ord. 14 febbraio 2019, n. 4318).
In quest'ordine di principi va escluso che, nel caso in esame, il giudice civile sia vincolato dall'indicazione del danno patrimoniale (lire 2.700.000.000)
pagina18 di 30 che si legge nella sentenza del Tribunale penale di Milano del 9 gennaio 2003
(doc. n. 1, fascicolo di primo grado di . Parte_7
Si aggiunga che il giudice penale non ha accertato alcun danno, poiché ne ha rimesso espressamente la quantificazione a separato giudizio, peraltro in conformità alla richiesta formulata in tal senso dalla stessa parte civile ( Pt_7
.
[...]
Nella citata sentenza del Tribunale penale di Milano le uniche statuizioni aventi efficacia di giudicato sono la condanna generica al risarcimento “dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da liquidarsi in separato giudizio” e la loro quantificazione rimessa ad altro giudice relativamente “ai danni derivanti dai reati a ciascuno contestati, danni la cui determinazione, per espressa richiesta della stessa parte civile e per oggettiva difficoltà di determinazione deve essere rimessa a separato giudizio”.
Con sentenza del 7 marzo 2005, n. 4950, la Corte d'Appello di Milano ha ridotto a un anno di reclusione la pena inflitta a , Controparte_3
confermando nel resto la sentenza impugnata anche quanto alle statuizioni civili e ha specificato, in relazione ad espresso motivo di impugnazione formulato dalla difesa di , che “l'inosservanza della norma di cui all'articolo CP_4
523/2°c.p.p., per omessa determinazione nelle conclusioni scritte della parte civile dell'ammontare dei danni, dei quali si è chiesto il risarcimento, non produce alcuna nullità e non impedisce, di conseguenza, di pronunciare la condanna generica al risarcimento dei danni, in quanto unica condizione essenziale dell'esercizio dell'azione civile in sede penale è la richiesta del risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del Giudice” (p. 25, punto 5), doc. n. 2, fascicolo di primo grado di doc. n. 3, fascicolo di primo grado di Parte_7
) Controparte_3
Che nessun danno sia stato accertato in sede penale risulta anche dalla sentenza n. 8933/2008 della Corte di Cassazione, la quale, nel rigettare i ricorsi di
, e , ha precisato espressamente CP_4 CP_1 Controparte_3 che “La mancata determinazione dell'ammontare del risarcimento impedisce la liquidazione del danno” (p. 7, doc. n. 3, fascicolo di primo grado di Parte_7
doc. n. 4, fascicolo di primo grado di ). Controparte_3
pagina19 di 30 E', quindi, espressamente smentita dal dato testuale delle stesse sentenze penali che l'appellante invoca a fondamento della propria domanda risarcitoria l'affermazione, più volte ribadita da tale parte anche in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il danno è stato accertato e quantificato dal giudice penale in euro 1.394.433,63, pari a lire 2.700.000.000 e che la stessa quantificazione del danno è provata documentalmente perché accertata in sede penale con sentenze irrevocabili.
Nel giudizio penale il giudice non ha effettuato alcun accertamento o quantificazione del danno, demandando espressamente al giudice civile la eventuale determinazione.
Il presente giudizio civile è, dunque, l'unica sede deputata all'esatta determinazione del danno richiesto da Parte_7
L'ammontare indicato nella citata sentenza penale del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003 (ove si afferma che “dal processo è emerso che dal magazzino sono stati sottratti beni per un valore di 2 miliardi e 700 milioni” di lire: p. 57, doc. n. 1, fascicolo di primo grado di non può costituire, neppure Parte_7
presuntivamente, un parametro di liquidazione del danno patrimoniale, perché, come emerge dalla lettura di quella sentenza, tale quantificazione non è basata su alcun accertamento. Infatti, non sono indicati gli elementi di prova né sono esplicitati il ragionamento e i criteri in base ai quali il giudice penale è pervenuto a quella determinazione di valore e neppure sono accertati la tipologia e la quantità dei materiali sottratti da ciascuno degli imputati a Al Parte_7
contrario, nel rimettere a separato giudizio la determinazione dei danni derivanti dai reati a ciascuno degli imputati contestati, il Tribunale penale di Milano ne ha espressamente evidenziato la “oggettiva difficoltà di determinazione”.
Era, quindi, onere della parte attrice allegare, anzitutto, specifici elementi idonei alla quantificazione del danno patrimoniale e, poi, offrire le opportune prove documentali oppure orali. non ha assolto a tali oneri, non avendo neppure allegato Parte_7
quantità, qualità, tipologia, valore dei materiali oggetto dei reati accertati, ma si è limitata ad un generico richiamo alla complessiva vicenda penale sottesa alla domanda risarcitoria e alla produzione delle relative sentenze, che non contengono, tuttavia, alcun accertamento in ordine ai predetti elementi (quantità,
pagina20 di 30 qualità e tipologia del materiale sottratto a indispensabili per Parte_7
l'accertamento del danno conseguenza.
Al vuoto assertivo si aggiunge il vuoto probatorio, non avendo la parte appellante neppure prodotto documentazione contabile o, quanto meno,
l'inventario del 31 dicembre 2000 (l'ultimo redatto prima dei fatti criminosi per cui è causa, come risulta dalla deposizione testimoniale di cfr. p. Controparte_7
44, sentenza penale del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003) o una perizia di parte coeva ai fatti di causa.
Non sono stati prodotti neppure gli atti delle indagini preliminari e dei processi penali, che avrebbe potuto acquisire, essendo stata parte di Parte_7
quei processi.
La parte attrice si è limitata a formulare istanza di acquisizione dei fascicoli dei processi penali, della cui omessa ammissione si duole con il terzo motivo di gravame.
La mancata ammissione di tale istanza è, tuttavia, corretta, non potendo la parte sottrarsi al proprio onere probatorio.
E' opportuno ricordare al riguardo che il codice di procedura civile non prevede la trasmigrazione dei fascicoli del processo penale nel processo civile su ordine del giudice. Come tutte le prove precostituite, anche gli atti del processo penale sono soggetti al principio dispositivo che informa l'intero processo civile, sicché quegli atti devono trovare ingresso nel processo civile per iniziativa di parte. Nel caso in esame, aveva la possibilità di acquisire copia di Parte_7
quei fascicoli, essendo stata parte dei vari gradi del giudizio penale.
In ragione dell'evidenziata carenza di prove documentali e, ancor prima, di allegazioni idonee, si giustifica la decisione del giudice di prime cure di non disporre consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del richiesto danno patrimoniale, essendo evidente che in difetto di prova della quantità, della qualità
e della tipologia dei beni sottratti a e, quindi, in difetto di prova di Parte_7
esistenza di danno conseguenza, non si pone il problema della relativa quantificazione.
Neppure è possibile ritenere accertato ex art. 115 c.p.c. il danno patrimoniale richiesto da poiché, contrariamente all'assunto di tale Parte_7
parte, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, tutti i convenuti hanno contestato an e quantum del danno oggetto della domanda.
pagina21 di 30 Per quanto in precedenza evidenziato sul contenuto delle sentenze penali e, particolarmente, di quella del Tribunale di Milano, deve essere parimenti esclusa la possibilità di ritenere provato per presunzioni il danno patrimoniale:
l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, contenuto nella sentenza penale irrevocabile, non implica accertamento anche del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine in sede civile sul nesso di causalità giuridica sulla scorta di allegazioni e prove incombenti sulla parte attrice.
Con riferimento al danno non patrimoniale va, invece, evidenziato il parziale fondamento del primo motivo di gravame.
Il giudice di prime cure ha correttamente richiamato i principi che regolano la materia (Cass. n. 12929/2017; Cass. n. 20643/2016), secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass., ord. 10 luglio 2023, n. 19551).
Tuttavia, il giudice di prime cure non ha considerato che dagli atti del giudizio e, precisamente, dalle sentenze penali, emergono indizi da cui può dedursi il nesso di causalità tra i fatti di peculato e di incauto acquisto rispettivamente compiuti dagli odierni appellati e il conseguente pregiudizio per l'immagine societaria e la reputazione della persona offesa ( . Parte_7
Al riguardo va considerato, in linea generale, che la stessa sentenza del
Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003 mette in evidenza che “La prassi appropriativa instaurata era di tale ampiezza che ha sicuramente determinato una perdita di fiducia nell'ente da parte degli operatori economici con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo patrimoniale e commerciale” (p. 58, doc. n.
1, fascicolo di primo grado di . Parte_7
In particolare, vanno evidenziati i seguenti elementi di fatto accertati irrevocabilmente in sede penale:
l'ampiezza e la portata delle condotte criminose, che, come emerge dalla sentenza penale di primo grado, hanno coinvolto complessivamente numerosi imputati (compresi gli odierni appellati), ai quali erano variamente contestati pagina22 di 30 sedici capi di imputazione, per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, in quanto esecutivi di un medesimo disegno criminoso;
al riguardo il giudice penale ha evidenziato che “Tutti i reati si presentano come la realizzazione di un programma fatto proprio dai dipendenti del magazzino di
Milano Greco che avevano creato un sistema per vendere uti dominus il materiale fuori uso delle con tutti i vantaggi connessi a tale operazione” (p. 58, CP_5
sentenza del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003: doc. n. 1, fascicolo di primo grado di;
Parte_7
il coinvolgimento di numerosi dipendenti della stessa impresa ( Pt_7
: non solo gli odierni appellati ( , e
[...] CP_1 CP_4 CP_3
), ma anche terzi (quali, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9
, , , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , con i quali i predetti appellati hanno concorso CP_14 CP_15 nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso in danno di Parte_7
il pregiudizio a scambi commerciali già perfezionati, essendo stati accertati dal giudice penale episodi corruttivi nell'aggiudicazione delle gare d'appalto per la vendita di materiali ferrosi e non, che hanno costituito l'antecedente logico dei fatti di peculato accertati a carico dei dipendenti di in particolare, il Parte_7
giudice penale ha accertato, sulla base di attenta disamina degli atti e degli elementi di prova specificamente richiamati in sentenza, che “Il vantaggio derivante agli imprenditori dall'attività corruttiva consisteva infatti non solo nella stipulazione di contratti di acquisto a prezzi di gara particolarmente favorevoli, ma anche nella possibilità di asportare dai magazzini (e, in CP_5
particolare, da quello di Via Breda in Milano) quantitativi di ferro, notevolmente superiori rispetto a quelli indicati nel contratto oppure materiale diverso e più pregiato rispetto a quello per il quale vi era stata aggiudicazione di gara” (p. 11, sentenza del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003: doc. n. 1, cit.).
Dalle evidenziate significative circostanze di fatto, incontrovertibilmente accertate, si deve trarre, in via presuntiva, l'esistenza di un danno all'immagine e alla reputazione della persona giuridica offesa, sia nei confronti del proprio personale dipendente sia in termini di affidabilità commerciale e della capacità di porre in essere sistemi di controllo e di vigilanza dei beni aziendali;
ciò tanto più se si considerano l'indubbia notorietà di e l'indubbia rilevanza a Parte_7
pagina23 di 30 livello nazionale della sua attività, che involge la gestione dell'intera rete ferroviaria italiana.
Di tale danno tutti gli odierni appellati devono rispondere in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2055, primo comma, c.c., poiché tutti hanno concorso, sia pure con condotte diverse e a diverso titolo (a titolo di peculato gli ex dipendenti di e a titolo di incauto acquisto ex art. 712 c.p. l'imprenditore Parte_7 individuale , nella realizzazione di quell'unico disegno criminoso, Persona_1
irrevocabilmente accertato dal giudice penale, che ha, invero, riconosciuto i diversi titoli di reato avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.
E' opportuno ricordare che – secondo quanto ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (Cass., S.U., 27 aprile 2022, n. 13143) - l'art. 2055 c.c. è norma di richiamo, che vuole specificare, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale,
i principi già codificati dagli artt. 1292 c.c. e segg..
Da qui il principio per cui (v. Cass. Sez. 3 n. 7507/01) la norma va letta in giustapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, visto che considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il solo "fatto dannoso". Sicchè, mentre la prima norma (art. 2043 c.c.) si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda (art. 2055 c.c.) guarda alla posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà.
E da qui anche la conseguenza che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dal ricordato art. 2055, per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, semprechè le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (v. ex plurimis Cass.
Sez. 1 n. 13272/06, Cass. Sez. 3 n. 17397/07, Cass. Sez. 3 n. 6041/10, Cass. Sez. 3
n. 20192/14, Cass. Sez. 3 n. 18889/15).
Il predetto principio è stato richiamato adesivamente, in motivazione, anche dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16503/09, la quale ha ribadito che, in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c., "considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicchè, mentre pagina24 di 30 la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà". Di riflesso ad altre decisioni (Cass. n. 27713/05 e Cass. n. 418/96), le
Sezioni unite hanno pure specificato che per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055 c.c., "richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui sia configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate" (cfr. Cass., S.U., n. 13143/2022).
In virtù del principio dell'equivalenza delle concause di cui all'art. 41 c.p. e in ragione dell'accertato concorso delle condotte criminose rispettivamente poste in essere dagli odierni appellati nella determinazione del danno subito da Pt_7
questi ultimi devono rispondere, in solido tra loro, del danno non
[...]
patrimoniale accertato (il quale sarà nel prosieguo liquidato).
Quanto alla doglianza (oggetto del secondo motivo di gravame) inerente all'omessa liquidazione equitativa dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, ne va evidenziato il parziale fondamento, con riferimento al danno non patrimoniale.
In ordine al danno patrimoniale la liquidazione equitativa è preclusa dal carattere sussidiario dell'art. 2056 c.c.
Tale liquidazione non avrebbe potuto essere accordata, in quanto essa avrebbe presupposto che fosse stata provata l'esistenza dei danni risarcibili e che fosse risultato obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'interessata dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno stesso, di cui questi avesse potuto ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno.
In adesione a tali principi, va ribadito che nessun elemento è stato fornito in tal senso, in quanto l'appellante non ha neppure indicato quali fossero stati gli pagina25 di 30 elementi utili per identificarne concretamente l'esistenza, né emergendo dagli atti tali elementi.
L'omessa liquidazione equitativa, da parte del giudice di prime cure, del danno patrimoniale è conforme all'orientamento costante della Corte di
Cassazione, a mente del quale l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare - ossia nel quantum -, senza esimere la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cass. n. 0744 del 12/04/2023; Cass., ord. n. 13515 del 29/04/2022; Cass. n. 31546 del 06/12/2018; Cass. n. 4310 del 22/02/2018;
Cass. n. 20889 del 17/10/2016; Cass. n. 127 del 08/01/2016; Cass., ord. n. 17974 del 01/07/2024).
Nella fattispecie, in mancanza di alcuna prova dell'esistenza del nocumento, non può farsi ricorso al criterio equitativo per la sua quantificazione, con la conseguenza che va confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria del danno patrimoniale.
A conclusioni diverse deve pervenirsi in ordine al danno non patrimoniale, di cui è stata in precedenza accertata la sussistenza, in difformità da quanto ritenuto nella sentenza gravata.
La determinazione del danno non patrimoniale è necessariamente soggetta a liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c.
Considerati la notorietà e il rilievo dell'attività della parte danneggiata, il carattere reiterato e continuato delle condotte criminose, il lungo lasso di tempo, di oltre un anno, durante il quale sono state perpetrate e l'elevata gravità delle stesse, si stima equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 60.000,00 attuali in linea capitale.
Poiché risulta accertato dal giudice penale che nel corso del processo di primo grado ha corrisposto a la somma di denaro di CP_1 Parte_7
lire 8.000.000 a titolo di risarcimento del danno in linea capitale, che la parte danneggiata ha trattenuto a titolo di acconto (cfr. p. 57 della sentenza del
Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003), dall'ammontare complessivo del danno di euro 60.000,00 deve essere detratto l'acconto di lire 8.000.000.
pagina26 di 30 Poiché non risulta, né dalla sentenza penale né dagli atti del presente processo e neppure dai documenti prodotti da , l'epoca del CP_1
pagamento del predetto acconto, essendo la sentenza penale di primo grado intervenuta il 9 gennaio 2003, è possibile ritenere che il pagamento sia anteriore
(in quanto il giudice per l'udienza preliminare aveva fissato il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza) e collocarlo temporalmente alla data del 9 ottobre 2002 (epoca della pronuncia del dispositivo).
In tema di risarcimento del danno aquiliano, in caso di acconti, la Corte di
Cassazione (ordinanza n. 1637 del 2020) ha chiarito che i pagamenti in acconto devono essere detratti dal credito risarcitorio mediante le seguenti operazioni:
a. rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b. detraendo l'acconto dal credito;
c. calcolando gli interessi compensativi mediante l'applicazione di un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, il credito risarcitorio di euro
60.000,00 attuali corrispondeva, alla data dei fatti per cui è causa (risalenti al settembre 2001), al seguente importo devalutato: euro 39.164,49 (indice di devalutazione: 0,653).
L'acconto di lire 8.000.000 (pari a euro 4.131,66) corrisposto da CP_1
il 9 ottobre 2002 corrispondeva, alla data dell'illecito (settembre 2001),
[...] all'importo di euro 4.015,22 (indice di devalutazione: 0,972).
Il credito residuo spettante dopo aver dedotto l'acconto ricevuto ammonta, alla data degli illeciti per cui è causa, a euro 35.149,27 (euro 39.164,49 meno euro
4.015,22).
Detto credito, rivalutato dal 30 settembre 2001 alla data della presente decisione (8 gennaio 2025), è pari a euro 53.848,68, considerati i seguenti dati:
pagina27 di 30 scadenza rivalutazione: 31 dicembre 2024 (epoca dell'ultimo indice ISTAT disponibile); coefficiente di rivalutazione: 1,532.
Il predetto credito risarcitorio deve essere aumentato di rivalutazione e interessi secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione e precedentemente richiamati.
Sul capitale originario di euro 39.164,49 via via rivalutato sono dovuti interessi legali di euro 1.253,27 sino al 9 ottobre 2002 (mese dell'acconto).
Sul capitale residuo di euro 35.149,27, anch'esso rivalutato di anno in anno, sono dovuti interessi legali di euro 13.680,66 dalla data dell'acconto e sino alla data della presente decisione (8 gennaio 2025).
Detti interessi, di complessivi euro 14.933,93, vanno aggiunti al credito capitale rivalutato alla data della presente decisione (pari a euro 53.848,68), sicché il credito complessivamente spettante a è pari a complessivi euro Parte_7
68.782,61 attuali (euro 53.848,68 più euro 14.933,93).
Sulla predetta somma di denaro sono, altresì, dovuti interessi in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza affermato, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, CP_1
, , , nonché
[...] CP_4 Controparte_3 Controparte_2 Parte_2
e questi ultimi in qualità di eredi di devono
[...] Parte_3 Persona_1
essere condannati a corrispondere, in solido tra loro, a la somma di Parte_7
denaro di euro 68.782,61 attuali, oltre interessi in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame comportano l'assorbimento del quarto e ultimo motivo, concernente le spese di lite.
Infatti, “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio
pagina28 di 30 di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
La regolamentazione delle spese processuali.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte di
Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d´ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell´esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 130/2017).
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, muta l'esito della lite, risultando soccombenti gli appellati, con la conseguenza che essi devono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro (in ragione dei comuni interessi, atteso il vincolo della solidarietà passiva e il difetto di domande di gradazione interna di responsabilità), ex art. 97 c.p.c., le spese di ambo i gradi anticipate da Pt_7
[...]
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio), tenuto conto dei valori medi e del valore del credito complessivamente accertato (compreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
In parte l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , , , nonché di CP_1 CP_4 Controparte_3 CP_2
e questi ultimi in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
per la riforma della sentenza n. 4845/2023, pubblicata il 9 giugno Persona_1
2023 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 15521/2020 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
NN
, , , nonché CP_1 CP_4 Controparte_3 CP_2
e questi ultimi in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
pagina29 di 30 a corrispondere, in solido tra loro, a Persona_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento
[...]
del danno non patrimoniale, la somma di denaro di euro 68.782,61 attuali, oltre interessi in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA
Per il resto la sentenza impugnata;
NN
, , , nonché CP_1 CP_4 Controparte_3 CP_2
e questi ultimi in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
a rimborsare, in solido tra loro, a Persona_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali di ambo i gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 14.103,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di secondo grado, in euro 9.991,00 per compensi di avvocato ed euro 2.529,00 per spese;
il tutto oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il
12 luglio 2023 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ; P. Parte_1 P.IVA_1
I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Francesco Affinito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 30 (C.F.: ), nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_1
Porto Salvo (RC) il 5 febbraio 1954, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Milano, Viale Monza, n. 251, presso lo studio dell'avv. Barbara Nova, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
contro
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
(BG) il 14 febbraio 1949, residente in [...] Aprile, n. 69;
(C.F.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
(BG) il 5 agosto 1972, residente in [...] Aprile, n. 71E, int. 6;
(C.F.: ), nato a [...] Parte_3 CodiceFiscale_4
il 6 aprile 1984, residente in [...];
Tutti in qualità di eredi di (C.F.: Persona_1 C.F._5
), nato AN D'TO (BS) il 3 agosto 1947, deceduto il 29 marzo 2021;
[...]
tutti elettivamente domiciliati in Bergamo, via Locatelli, n. 25, presso lo studio dell'avv. Luigi Ferrajoli, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Francesco Ferrajoli, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATI
contro
(C.F.: ), nato a Controparte_3 CodiceFiscale_6
LA (CE) il 18 luglio 1954, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Santo Stefano Ticino (MI), via
Ticino, n. 6, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Podda, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
pagina2 di 30 e contro
(C.F.: ), nato a [...] CP_4 CodiceFiscale_7
Calabria (RC) il 19 settembre 1937, residente in None, via Delle Lame,
rappresentato dal tutore (C.F.: Parte_4 C.F._8
, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Re Umberto, n. 56, presso lo
[...]
studio degli avvocati Marco Mazzù e Andrea Panero, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 4845/2023, pubblicata il 9 giugno 2023 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 15521/2020 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della Sentenza n. 4845/2023, repert. N. 5431/2023, emessa in data 8.06.2023 dal Tribunale di Milano, X sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Annamaria Salerno a definizione del procedimento N.R.G.
15521/2020, pubblicata in data 9.06.2023 e notificata il successivo 12.06.2023: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito: in accoglimento di tutti i motivi dedotti in narrativa accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere ogni domanda e richiesta svolta in primo grado da
[...]
come richiamate nel presente atto e da intendersi qui Parte_1 integralmente trascritte e ribadite, liquidando i danni pretesi nel giudizio di primo grado nella misura e modalità richiesta o, in subordine, in via equitativa;
pagina3 di 30 in via subordinata, ammettere le richieste istruttorie formulate in primo grado dall'odierna appellante e, all'esito, accogliere le domande e richieste di cui al punto precedente;
in ogni caso, condannare le controparti al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio e l'acquisizione dei fascicoli di ufficio dei procedimenti giudiziali definiti con le sentenze allegate (nel dettaglio, Trib. Penale di Milano procedimento n. 8191/01 RG notizie di reato e n. 3173 GIP;
Corte di Appello di
Milano Rg. 4119/2003 e Rg. 1222/2008; Corte di Cassazione Rg. 36516/08), anche ai fini della ulteriore verifica dei danni subiti dalla Società e della loro quantificazione, nonché delle responsabilità dei convenuti”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa e reietta così giudicare: In via preliminare: disporre la discussione orale della causa ai sensi degli art. 348-bis e 350-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell'appello proposto da per tutti i motivi esposti in atti;
Parte_1 Nel merito e in via principale: rigettare l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 4845/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, Sezione X Civile, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta datata 27 novembre 2023 e all'udienza del 4 giugno 2024, e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Milano, Sezione X Civile, n. 4845/2023; In via strettamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di ammettere le istanze contenute nel motivo n. 3 dell'atto di appello di si insiste per l'accoglimento/ammissione delle Pt_5 istanze istruttorie formulate dal Sig. in primo grado, come meglio CP_1 precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e riportate nelle note scritte e precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e da intendersi qui integralmente ritrascritte;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e spese generali”.
Per e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
“I GNi e ut supra Controparte_2 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi,
CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via preliminare: disporre la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell'appello proposto da Parte_1
Nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4845/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
Decima Civile, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta datata 31.10.2023 e all'udienza del giorno
pagina4 di 30 04.06.2024, e, per l'effetto, confermare in via integrale le statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Prof. Dott. Luigi Ferrajoli, che si dichiara antistatario”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa e reietta così giudicare
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO
- rigettare la domanda preliminare di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza per i motivi tutti esposti in diritto per manifesta infondatezza dell'impugnazione ed insussistenza del grave ed irreparabile pregiudizio previsto dall'art. 283 c.p.c.;
- accertarsi e dichiararsi la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis per i motivi esposti in atti e per ogni altro titolo o motivo dovesse ritenersi sussistente e, per l'effetto, disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.. NEL MERITO
- respingersi l'impugnazione proposta dall'appellante Parte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti e
[...] per ogni altro titolo o motivo dovesse ritenersi sussistente e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado n. 4845/2023 emessa dal
Tribunale di Milano - Sezione X° Civile il 09.06.2023.
- in via strettamente subordinata all'eventuale e non creduto accoglimento del terzo motivo d'impugnazione e della domanda istruttoria svolta in via subordinata dall'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., e solo occorrendo, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da
nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 nel primo Controparte_3 grado di giudizio da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei giudizi di primo e secondo grado, oltre accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) e rimborso spese generali forfettarie”.
Per : CP_4
“Il GN , ut supra rappresentato e difeso, CP_4
PRECISA le proprie conclusioni di merito ed istruttorie richiamando quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta che vengono qui di seguito trascritte
CONCLUSIONI
Sempre in via preliminare: dichiarare manifestamente infondato l'appello e disporre la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c.
Nel merito: rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 4845/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare le statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado.
Con vittoria di spese di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina5 di 30 Nella sola e denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame si insta affinchè la Corte di Appello adita ordini ex art. 210 c.p.c. alla
[...] la produzione in giudizio di tutte le transazioni Parte_1 perfezionate e i relativi versamenti effettuati dai soggetti interessati dal procedimento penale n. 8191/01 R.G. n. 3173 R.G GIP – Tribunale di Milano, compresi i GNi . Pt_6
pagina6 di 30
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(di seguito denominata ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_7
Tribunale di Milano, , , e CP_1 CP_4 Controparte_3
allegando le seguenti circostanze: Persona_1 all'esito delle indagini della Procura della Repubblica di Milano era emerso che dal marzo 2000 al settembre 2001 dal magazzino nazionale di Milano CP_5
Greco Pirelli, in via Breda, erano stati illecitamente e fraudolentemente sottratti
“ingenti quantitativi in ferro e rame di proprietà di per un valore Parte_7 complessivo di € 1.394.433,63 (£ 2.700.000.000)”; il magazzino in questione è un organo periferico dove vengono ricevuti, conservati e poi distribuiti i materiali in ferro e in rame di proprietà di Pt_7
e in cui vengono svolte due distinte attività: quella inerente alla gestione
[...]
dei movimenti e della custodia delle risorse e quella relativa alle scritturazioni contabili in cui sono riepilogate le varie operazioni;
a seguito dell'asportazione di beni di proprietà di dal predetto Parte_7
magazzino, erano stati indagati e sottoposti a processo penale, dinanzi al
Tribunale di Milano, (all'epoca dei fatti incaricato di pubblico CP_1
servizio, in quanto addetto alla registrazione contabile dei materiali in uscita dal predetto magazzino), (all'epoca dei fatti pubblico ufficiale, in CP_4 quanto capo impianto responsabile di tutta l'attività del predetto magazzino nazionale), (all'epoca dei fatti incaricato di pubblico Controparte_3
servizio, in quanto addetto alla portineria del medesimo magazzino) e Per_1
(imprenditore e titolare dell'omonima ditta individuale);
[...] all'esito del processo penale, nel quale si era costituta parte Parte_7
civile, con sentenza del 9 gennaio 2003 il Tribunale di Milano aveva pronunciato condanna penale a carico degli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli, inoltre, al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in euro 1.394.433,63, pari a lire 2.700.000.000) e non patrimoniali subiti da da liquidarsi Parte_7
in separato giudizio;
la predetta sentenza era stata confermata (ad eccezione della riduzione della sanzione penale a carico di a un anno di reclusione) dalla Controparte_3
pagina7 di 30 Corte d'Appello di Milano, anche relativamente alle statuizioni civili, con sentenza del 7 marzo 2005; con sentenza n. 250 del 28 febbraio 2008, la Corte di Cassazione aveva confermato le condanne inflitte ad , e CP_1 CP_4 CP_3
, mentre aveva annullato la statuizione relativa ad con
[...] Persona_1
rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale per un nuovo giudizio;
con sentenza del 3 luglio 2012 la Corte d'Appello di Milano aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di per intervenuta Persona_1
prescrizione dei reati, confermando comunque le statuizioni civili a suo tempo emesse dal Tribunale di Milano;
la prescrizione dei reati non escludeva, comunque, la responsabilità di per i danni cagionati, sia per il principio generale stabilito dall'art. Persona_1
198 c.p. sia per l'espressa conferma delle statuizioni civili anche in sede di appello;
le predette decisioni hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p.; ha interesse ad agire in giudizio per vedere liquidato il danno Parte_7
subito e già riconosciuto a titolo patrimoniale e non patrimoniale;
l'accertamento eseguito in sede penale ha compreso sia l'an debeatur sia il quantum; con statuizione poi confermata nei successivi gradi del giudizio penale, il
Tribunale di Milano ha condannato “ CP_1 CP_4
in solido a rifondere alla costituita Controparte_3 Persona_1
parte civile i danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in separato giudizio”; nel caso in esame, non solo è stata accertata l'illiceità penale dei fatti ascritti ai convenuti, ma si è proceduto, altresì, all'accertamento dell'an debeatur, ritenendo sussistente sia il danno che i suoi presupposti;
in merito al pregiudizio economico subito da la sentenza del Parte_7
Tribunale penale di Milano, confermata nei successivi gradi di giudizio, ha già chiarito che “dal processo è emerso che dal magazzino sono stati sottratti beni per un valore di 2 miliardi e 700 milioni”, cioè per euro 1.394.433,63; inoltre, la stessa sentenza ha chiarato che “è indubbio pertanto che dai reati in argomento siano derivati alla parte attrice danni patrimoniali e non
pagina8 di 30 patrimoniali. I primi consistono nell'ammanco di beni che si profila di entità superiore ai 2 miliardi di vecchie lire. Oltre al danno patrimoniale, sussiste anche un danno a carattere non patrimoniale in senso stretto inteso come lesione al prestigio e al funzionamento della Società. La giurisprudenza è da tempo orientata nel riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso come qualsiasi pregiudizio ad un bene o ad un interesse protetto che nell'ipotesi di specie è dato dalla notevole perdita di prestigio dell'ente in gravi reati commessi dai suoi dipendenti. La prassi appropriativa instaurata era di tale ampiezza che ha sicuramente determinato una perdita di fiducia nell'ente da parte degli operatori economici con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo patrimoniale e commerciale”; oltre al danno patrimoniale complessivamente subito da “sulla Parte_7 scorta dei dati emersi nel procedimento penale”, quantificabile in euro
1.394.433,63, la parte attrice ha diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale, come espressamente stabilito nella sentenza penale del Tribunale di
Milano, in quanto dai fatti di causa è derivata “una grave lesione della immagine aziendale, della credibilità e della reputazione di nei confronti, da un Parte_7 lato, dei propri dipendenti, e, dall'altro, degli investitori, degli operatori economici, e, più in generale, del mercato”.
Sulla base di tali premesse ha chiesto la condanna dei Parte_7 convenuti a “risarcire i danni complessivamente subiti da Parte_7
liquidando in favore della stessa la somma ritenuta di giustizia e che risulterà dovuta all'esito del giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'illecito (30.09.2001)”.
Costituitisi in giudizio, a mezzo di differenti difensori, i convenuti hanno contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
In particolare, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria Persona_1
per fatti di ricettazione ex art. 648 c.p. in relazione all'acquisto di quantitativi di rame frutto delle appropriazioni indebite compiute dai dipendenti di Parte_7
poi riqualificati dalla Corte d'Appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, in fatti di incauto acquisto, cui ha fatto seguito la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato, ferme le statuizioni civili disposte dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano. ha, altresì, Persona_1
eccepito che la sua condotta era stata del tutto irrilevante rispetto al paventato pagina9 di 30 danno milionario patito da tenuto conto che egli era estraneo ai fatti Parte_7
di peculato compiuti dagli altri imputati e, soprattutto, stante l'inconsapevolezza del medesimo in ordine alla provenienza illecita del metallo acquistato, oltre all'esiguità del quantitativo comprato.
Nelle more del processo si è costituito il tutore di , a seguito di CP_4 sentenza di interdizione di quest'ultimo per infermità di mente, pronunciata dal
Tribunale di Torino e, intervenuto il decesso di si sono costituiti Persona_1 volontariamente, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., i suoi eredi, Controparte_2
e Parte_2 Parte_3
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 4845/2023, pubblicata il 9 giugno 2023, il
Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta da Parte_7
condannandola a rimborsare le spese di lite sostenute dai convenuti.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, per quanto di interesse nel presente giudizio, che la sentenza penale di condanna nei confronti di , CP_4
e esplicasse efficacia di giudicato ai sensi CP_1 Controparte_3 dell'art. 651 c.p.p., con la conseguenza che, in ordine all'accertamento dei fatti di peculato commessi dai predetti convenuti, il giudice civile, chiamato a decider del risarcimento del danno richiesto dalla parte civile nei confronti dei condannati, era vincolato alla statuizione del giudice penale.
Parimenti, quanto al convenuto il giudice di prime cure ha Persona_1 rilevato che, benché la Corte d'Appello di Milano avesse dichiarato, in sede di giudizio di rinvio, non doversi procedere nei confronti del detto imputato stante l'intervenuta prescrizione del reato a seguito di riqualificazione giuridica del fatto di reato in incauto acquisto ex art. 712 c.p. in luogo del contestato delitto di ricettazione (per i profili di incompatibilità di quest'ultimo reato con l'elemento soggettivo del dolo eventuale), le statuizioni civili contenute nella sentenza del
Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003, confermata dalla Corte d'Appello di
Milano con sentenza del 7 marzo 2005, erano state del tutto espressamente confermate, laddove, con sentenza del 4 maggio 2012, la Corte d'Appello di
Milano aveva disposto nei seguenti termini: “conferma le statuizioni civili adottate nei confronti di emesse con la citata sentenza del Gup, Persona_1
condannandolo, altresì, a rifondere alla parte civile le spese di proseguita
pagina10 di 30 rappresentanza e difesa che si liquidano nella somma di € 2500 oltre 12,5% per spese generali, IVA e CPA”.
Il giudice di primo grado ha precisato, quanto alle statuizioni civili, che nella sentenza del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano si è statuito che: “è indubbio pertanto che dai reati in argomento siano derivati alla parte civile danni patrimoniali e non patrimoniali. I primi consistiti nell'ammanco di beni che si profila di entità superiore ai 2 miliardi di vecchie lire. Oltre al danno patrimoniale sussiste anche un danno a carattere non patrimoniale in senso stretto inteso come lesione al prestigio e al funzionamento della Società. La giurisprudenza è da tempo orientata nel riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso come qualsiasi pregiudizio ad un bene o ad un interesse protetto che nell'ipotesi di specie è dato dalla notevole perdita di prestigio dell'ente in relazione ai gravi reati commessi dai suoi dipendenti. La prassi appropriativa instaurata era di tale ampiezza che ha sicuramente determinato una perdita di fiducia nell'ente da parte degli operatori economici con tutte le conseguenze sotto il profilo patrimoniale e commerciale.
Alla condanna di , e consegue pertanto CP_1 CP_4 CP_6 Per_1
l'obbligo di risarcimento dei danni derivanti dai reati a ciascuno contestati, danni la cui determinazione, per espressa richiesta della parte civile e per oggettiva difficoltà di determinazione, deve essere rimessa a separato giudizio”.
Il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto che nei confronti di tutti i convenuti avesse efficacia di giudicato la statuizione civile e, dunque, l'an debeatur della pretesa creditoria di essendo stata rimessa al giudice Parte_7
civile la sola determinazione e quantificazione del danno.
Quanto al tema della risarcibilità del danno in sede civile all'esito di un giudizio penale avente efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 651 c.p.p., il giudice di prime cure ha ricordato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di c.d. causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cass., ord. n. 8477/2020).
pagina11 di 30 Con riguardo al danno patrimoniale, il giudice ha ritenuto che parte attrice non avesse fornito alcun elemento di prova e neppure avesse offerto prove orali, mentre la richiesta consulenza tecnica d'ufficio aveva carattere esplorativo.
Parimenti, con riguardo al danno non patrimoniale, il giudice di primo grado ha ritenuto che “parte attrice non solo non ha provato la diminuzione della considerazione della società da parte degli altri dipendenti, del mercato, degli investitori e degli operatori economici, neppure mediante presunzioni, ma neppure ha offerto elementi per liquidare il danno in via equitativa, posto che parte attorea si è limitata ad una generica, e meramente assertiva, allegazione di presunti danni deducendo genericamente che “dai fatti di casa ne è infatti derivata una grave lesione della immagine aziendale, della credibilità e della reputazione di nei confronti, da un lato, dei propri dipendenti, e, Parte_7 dall'altro, degli investitori, degli operatori economici, e, più in generale, del mercato” senza supportare tali allegazioni – peraltro generiche – con prove presuntive o documentali (ad esempio mediante produzioni attestanti la diffusione della notizia relativa ai fatti di causa o alle condanna successivamente pronunciate nei confronti dei dipendenti della società attrice)”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12 luglio 2023, Parte_7
ha proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
Costituitisi a mezzo di differenti difensori, gli appellati tutti hanno puntualmente confutato il gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale pronunciata dalla Corte adita il 24 giugno 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con ordinanza emessa dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di Parte_7
Con primo motivo di impugnazione l'appellante deduce “Erroneità manifesta e difetto di presupposto – Errata e/o omessa valutazione delle risultanze e delle evidenze di giudizio – Errata e/o omessa valutazione delle
pagina12 di 30 prove – Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 651 c.p.p. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1223
c.c. – Contradditorietà – Difetto di motivazione – Omessa valutazione e/o statuizione” (p. 5, atto di appello).
Afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nel corso del giudizio di primo grado ha fornito prova documentale del Parte_7
fatto costitutivo della pretesa azionata, sia in ordine all'an debeatur che al quantum, deducendo circostanze rimaste prive di contestazione e smentita, adducendo prova sia in merito al danno subito sia alla quantificazione economica dei materiali sottratti e mai rinvenuti, sia all'effettivo verificarsi dei fatti, sia, infine, in ordine alla responsabilità dei convenuti per i fatti contestati e per i danni prodotti a Parte_7
Sostiene che l'accertamento eseguito in sede penale e le stesse condanne, anche risarcitorie, inflitte alle controparti, confermano il pregiudizio subito dall'odierna parte appellante e la quantificazione dei danni in euro 1.394.433,63, tanto che la sentenza penale del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003 ha disposto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali
(quantificati in lire 2.700.000.000, pari a euro 1.394.433,63) e non patrimoniali, da liquidarsi in separato giudizio;
che tale sentenza, poi confermata nei successivi gradi di giudizio, ha chiarito che “dal processo è emerso che dal magazzino sono stati sottratti beni per un valore di 2 miliardi e 700 milioni” e ha evidenziato anche la sussistenza del danno non patrimoniale.
L'appellante ha aggiunto che l'accertamento compiuto in sede penale, per quanto già vincolante, è risultato comunque ulteriormente confermato, da un lato, perché non sono state sollevate contestazioni sul punto e, dall'altro, perché il corso del giudizio di primo grado non ha posto in rilievo un diverso scenario tale da smentire l'accertamento già eseguito.
Afferma che il giudice di prime cure non ha tenuto conto dei fatti di causa, delle risultanze del giudizio, dell'accertamento complessivamente compiuto in sede penale e delle mancate contestazioni avverse.
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato laddove ha ritenuto che non avesse fornito alcun elemento di prova tale da poter Parte_7
ritenere provato il pregiudizio alla sfera giuridica patrimoniale, essendosi al riguardo limitata a richiamare la sentenza del giudice penale, articolando in via pagina13 di 30 istruttoria esclusivamente una richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio esplorativa e, in generale, non fornendo alcun elemento in più rispetto a quanto emerso nel giudizio penale, sostanzialmente riportandosi alle sole risultanze del processo penale.
Ritiene, al contrario, di aver fornito prova della quantificazione del danno patrimoniale subito, indicato in euro 1.394.433,63 sulla scorta delle sentenze penali. aggiunge di aver formulato le uniche istanze istruttorie Parte_7
consentite (cioè, istanza di acquisizione dei fascicoli dei giudizi penali, nonché istanza volta all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), anche in virtù del fatto che i materiali erano stati sottratti nel 2001, che non via era documentazione ulteriore rispetto a quella già vagliata in sede penale e che non vi era altra modalità per fornire prova rispetto all'ingente importo richiesto in giudizio, pari alla somma di denaro indicata dal Tribunale penale di Milano
Deduce che, richiamando la locuzione “oggettiva difficoltà di determinazione” dei danni, già contenuta nella sentenza penale, il giudice di prime cure conferma che, non solo a era preclusa una diversa ricostruzione Parte_7
rispetto a quella offerta dal giudice penale e a quanto emerso in sede penale
(anche in ragione del fatto che i materiali di cui trattasi erano andati perduti nel
2001), ma anche che, per evidenti ragioni di giustizia, nell'ipotesi di dubbio sulla quantificazione economica dei danni già contenuta nella sentenza del Tribunale penale di Milano, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere, al limite, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da in quanto non vi era Parte_7 possibilità di provare con altri mezzi l'entità del danno.
L'appellante afferma che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ha assolto il proprio onere probatorio con la produzione Parte_7
delle sentenze penali;
che la quantificazione dei danni patrimoniali è oggettiva, accertata anche in sede penale con le sentenze aventi forza di giudicato e indicata all'esito delle indagini e del processo penale che ne è scaturito.
Sostiene che tale quantificazione “ovviamente non è stata riportata dal giudice penale per mera casualità, ma, all'evidenza, come risultato di una articolata analisi e valutazione di tutti gli atti di causa del processo penale, nelle cui decisioni peraltro sono indicati anche le caratteristiche dei materiali di riferimento” (p. 16, atto d'appello).
pagina14 di 30 Aggiunge che le controparti non hanno specificamente contestato che dalla condotta avversa è scaturito un danno per pari a euro 1.394.433,63, Parte_7
corrispondente al valore dei materiali in ferro e in rame illecitamente e fraudolentemente asportati da controparte e mai più rinvenuti;
che neppure è stata offerta una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa quantificazione del danno complessivamente subito da con la conseguenza che, in ossequio al Parte_7
principio di non contestazione, anche il valore oggettivo del danno patrimoniale come offerto e motivato da risulta definitivamente provato. Parte_7
Sostiene, inoltre, che il giudice si è contraddetto anche perché ha espressamente confermato di essere vincolato all'accertamento penale.
L'appellante afferma, altresì, che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che non avesse provato il danno conseguenza, per il quale si Parte_7
rendeva necessario un accertamento specifico, in sede civile, sul c.d. nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Sostiene che il giudice avrebbe dovuto ritenere provato il danno patrimoniale anche per presunzioni nella misura di euro 1.394.433,63, cioè nella misura pari all'importo indicato nelle sentenze penali.
Quanto al danno non patrimoniale, l'appellante lamenta che il giudice abbia errato, non considerando quanto accertato sul punto nella sentenza penale, da cui emergevano elementi per ritenere provato tale danno in via presuntiva.
Sotto un ulteriore profilo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria inerente al danno derivante dalla mancata refusione del pregiudizio subito per effetto della condotta penalmente rilevante posta in essere dai convenuti.
Ribadisce che ha diritto, oltre al capitale rivalutato, anche Parte_7
all'ulteriore refusione del pregiudizio rappresentato dagli effetti della mora ex art. 1219 c.c.; che sul punto Cass. 12 giugno 2019, n. 15856 ha ribadito che il ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore.
Con un secondo motivo di appello deduce “Erroneità Parte_7
manifesta e difetto di presupposto – Errata e/o omessa valutazione delle
pagina15 di 30 risultanze e delle evidenze di giudizio – Errata e/o omessa valutazione delle prove – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. –
Contraddittorietà – Difetto di motivazione e di presupposto – Omessa statuizione
– Violazione del principio di effettività della tutela risarcitoria – Illegittimità della decisione di non liquet” (p. 22, atto d'appello).
Si duole che il giudice di prime cure abbia omessa la liquidazione in via equitativa dei danni patrimoniali e non patrimoniali e del danno da ritardato pagamento.
Spiega che il giudice ha omesso di considerare i fatti emersi nel processo e, precisamente, i fatti di reato incontrovertibilmente accertati e quanto statuito nella sentenza penale del Tribunale di Milano circa l'esistenza di un danno al magazzino di per un valore di lire 2.700.000.000 e circa l'esistenza Parte_7
del danno non patrimoniale come lesione al prestigio e al funzionamento della società attrice.
Afferma che il riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, della
“oggettiva difficoltà di determinazione” dei danni patrimoniali, circostanza emersa pure in sede penale, avrebbe dovuto indurre il giudice a liquidare d'ufficio tali danni in via equitativa, anche alla luce della giurisprudenza che consente tale forma di liquidazione del danno ove sia emersa una difficoltà nella quantificazione.
Con riguardo alla liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e del danno da ritardato pagamento, l'appellante si richiama al precedente motivo di impugnazione.
Con un terzo motivo di gravame l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Afferma che nel corso del giudizio di primo grado ha Parte_7 correttamente quantificato l'importo dei danni patrimoniali subiti per effetto delle condotte dei convenuti in euro 1.394.433,63 e che tale circostanza non è stata specificamente contestata dalle controparti e deve, dunque, ritenersi confermata e provata.
Si duole che il giudice abbia ritenuto esplorativa la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da per la quantificazione del danno subito e che Parte_7
pagina16 di 30 non abbia disposto, come richiesto da tale parte al medesimo fine, l'acquisizione dei fascicoli del processo penale.
Afferma che le oggettive difficoltà di quantificazione evidenziate proprio dal giudice di prime cure lo avrebbero dovuto portare ad ammettere la consulenza tecnica d'ufficio e a disporre l'acquisizione dei fascicoli del processo penale.
Chiarisce che, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza n. 3086 del 2022, il consulente d'ufficio nominato avrebbe potuto acquisire tutta la documentazione da egli ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.
Chiede, quindi, alla Corte adita l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in primo grado.
Con un quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante si duole della pronuncia sulle spese di lite, ritenendo che la soccombenza reciproca delle parti o, quantomeno, la particolarità della fattispecie oggetto del giudizio avrebbero dovuto indurre il giudice a compensare, almeno in parte, le spese processuali.
L'esame del gravame.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Le argomentazioni poste dall'appellante a sostegno dei primi due motivi di gravame (con i quali si censura il ritenuto difetto di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali) muovono dall'erroneo presupposto che il giudicato penale si sia esteso all'accertamento e alla quantificazione dei danni c.d. conseguenza e che l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, odierna appellante, sia stato assolto attraverso la mera produzione delle sentenze penali, le quali proverebbero, unitamente alla mancata specifica contestazione dei fatti e della quantificazione del danno patrimoniale contenuta nella sentenza penale del Tribunale di Milano,
l'ammontare dei danni richiesti.
Sulla base dell'erroneo presupposto sull'oggetto e sui limiti del giudicato penale, afferma che le sentenze penali hanno accertato, determinato Parte_7
e quantificato il danno patrimoniale nell'importo di lire 2.700.000.000
(corrispondente all'importo di euro 1.394.433,67, richiesto da . Parte_7
Gli assunti dell'appellante sono privi di fondamento.
pagina17 di 30 Come è stato correttamente rilevato nella sentenza gravata (sul punto non impugnata, peraltro), il giudicato penale vincolante per il giudice civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p. non si estende al c.d. nesso di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c.
Va, quindi, ricordato che “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente
l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass., ord. 5 maggio
2020, n. 8477).
E' stato di recente ribadito che “La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato” (Cass., ord. 7 novembre 2023, n. 30992).
E' stato, altresì, chiaramente affermato che “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige
e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire” (Cass., ord. 14 febbraio 2019, n. 4318).
In quest'ordine di principi va escluso che, nel caso in esame, il giudice civile sia vincolato dall'indicazione del danno patrimoniale (lire 2.700.000.000)
pagina18 di 30 che si legge nella sentenza del Tribunale penale di Milano del 9 gennaio 2003
(doc. n. 1, fascicolo di primo grado di . Parte_7
Si aggiunga che il giudice penale non ha accertato alcun danno, poiché ne ha rimesso espressamente la quantificazione a separato giudizio, peraltro in conformità alla richiesta formulata in tal senso dalla stessa parte civile ( Pt_7
.
[...]
Nella citata sentenza del Tribunale penale di Milano le uniche statuizioni aventi efficacia di giudicato sono la condanna generica al risarcimento “dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da liquidarsi in separato giudizio” e la loro quantificazione rimessa ad altro giudice relativamente “ai danni derivanti dai reati a ciascuno contestati, danni la cui determinazione, per espressa richiesta della stessa parte civile e per oggettiva difficoltà di determinazione deve essere rimessa a separato giudizio”.
Con sentenza del 7 marzo 2005, n. 4950, la Corte d'Appello di Milano ha ridotto a un anno di reclusione la pena inflitta a , Controparte_3
confermando nel resto la sentenza impugnata anche quanto alle statuizioni civili e ha specificato, in relazione ad espresso motivo di impugnazione formulato dalla difesa di , che “l'inosservanza della norma di cui all'articolo CP_4
523/2°c.p.p., per omessa determinazione nelle conclusioni scritte della parte civile dell'ammontare dei danni, dei quali si è chiesto il risarcimento, non produce alcuna nullità e non impedisce, di conseguenza, di pronunciare la condanna generica al risarcimento dei danni, in quanto unica condizione essenziale dell'esercizio dell'azione civile in sede penale è la richiesta del risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del Giudice” (p. 25, punto 5), doc. n. 2, fascicolo di primo grado di doc. n. 3, fascicolo di primo grado di Parte_7
) Controparte_3
Che nessun danno sia stato accertato in sede penale risulta anche dalla sentenza n. 8933/2008 della Corte di Cassazione, la quale, nel rigettare i ricorsi di
, e , ha precisato espressamente CP_4 CP_1 Controparte_3 che “La mancata determinazione dell'ammontare del risarcimento impedisce la liquidazione del danno” (p. 7, doc. n. 3, fascicolo di primo grado di Parte_7
doc. n. 4, fascicolo di primo grado di ). Controparte_3
pagina19 di 30 E', quindi, espressamente smentita dal dato testuale delle stesse sentenze penali che l'appellante invoca a fondamento della propria domanda risarcitoria l'affermazione, più volte ribadita da tale parte anche in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il danno è stato accertato e quantificato dal giudice penale in euro 1.394.433,63, pari a lire 2.700.000.000 e che la stessa quantificazione del danno è provata documentalmente perché accertata in sede penale con sentenze irrevocabili.
Nel giudizio penale il giudice non ha effettuato alcun accertamento o quantificazione del danno, demandando espressamente al giudice civile la eventuale determinazione.
Il presente giudizio civile è, dunque, l'unica sede deputata all'esatta determinazione del danno richiesto da Parte_7
L'ammontare indicato nella citata sentenza penale del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003 (ove si afferma che “dal processo è emerso che dal magazzino sono stati sottratti beni per un valore di 2 miliardi e 700 milioni” di lire: p. 57, doc. n. 1, fascicolo di primo grado di non può costituire, neppure Parte_7
presuntivamente, un parametro di liquidazione del danno patrimoniale, perché, come emerge dalla lettura di quella sentenza, tale quantificazione non è basata su alcun accertamento. Infatti, non sono indicati gli elementi di prova né sono esplicitati il ragionamento e i criteri in base ai quali il giudice penale è pervenuto a quella determinazione di valore e neppure sono accertati la tipologia e la quantità dei materiali sottratti da ciascuno degli imputati a Al Parte_7
contrario, nel rimettere a separato giudizio la determinazione dei danni derivanti dai reati a ciascuno degli imputati contestati, il Tribunale penale di Milano ne ha espressamente evidenziato la “oggettiva difficoltà di determinazione”.
Era, quindi, onere della parte attrice allegare, anzitutto, specifici elementi idonei alla quantificazione del danno patrimoniale e, poi, offrire le opportune prove documentali oppure orali. non ha assolto a tali oneri, non avendo neppure allegato Parte_7
quantità, qualità, tipologia, valore dei materiali oggetto dei reati accertati, ma si è limitata ad un generico richiamo alla complessiva vicenda penale sottesa alla domanda risarcitoria e alla produzione delle relative sentenze, che non contengono, tuttavia, alcun accertamento in ordine ai predetti elementi (quantità,
pagina20 di 30 qualità e tipologia del materiale sottratto a indispensabili per Parte_7
l'accertamento del danno conseguenza.
Al vuoto assertivo si aggiunge il vuoto probatorio, non avendo la parte appellante neppure prodotto documentazione contabile o, quanto meno,
l'inventario del 31 dicembre 2000 (l'ultimo redatto prima dei fatti criminosi per cui è causa, come risulta dalla deposizione testimoniale di cfr. p. Controparte_7
44, sentenza penale del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003) o una perizia di parte coeva ai fatti di causa.
Non sono stati prodotti neppure gli atti delle indagini preliminari e dei processi penali, che avrebbe potuto acquisire, essendo stata parte di Parte_7
quei processi.
La parte attrice si è limitata a formulare istanza di acquisizione dei fascicoli dei processi penali, della cui omessa ammissione si duole con il terzo motivo di gravame.
La mancata ammissione di tale istanza è, tuttavia, corretta, non potendo la parte sottrarsi al proprio onere probatorio.
E' opportuno ricordare al riguardo che il codice di procedura civile non prevede la trasmigrazione dei fascicoli del processo penale nel processo civile su ordine del giudice. Come tutte le prove precostituite, anche gli atti del processo penale sono soggetti al principio dispositivo che informa l'intero processo civile, sicché quegli atti devono trovare ingresso nel processo civile per iniziativa di parte. Nel caso in esame, aveva la possibilità di acquisire copia di Parte_7
quei fascicoli, essendo stata parte dei vari gradi del giudizio penale.
In ragione dell'evidenziata carenza di prove documentali e, ancor prima, di allegazioni idonee, si giustifica la decisione del giudice di prime cure di non disporre consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del richiesto danno patrimoniale, essendo evidente che in difetto di prova della quantità, della qualità
e della tipologia dei beni sottratti a e, quindi, in difetto di prova di Parte_7
esistenza di danno conseguenza, non si pone il problema della relativa quantificazione.
Neppure è possibile ritenere accertato ex art. 115 c.p.c. il danno patrimoniale richiesto da poiché, contrariamente all'assunto di tale Parte_7
parte, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, tutti i convenuti hanno contestato an e quantum del danno oggetto della domanda.
pagina21 di 30 Per quanto in precedenza evidenziato sul contenuto delle sentenze penali e, particolarmente, di quella del Tribunale di Milano, deve essere parimenti esclusa la possibilità di ritenere provato per presunzioni il danno patrimoniale:
l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, contenuto nella sentenza penale irrevocabile, non implica accertamento anche del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine in sede civile sul nesso di causalità giuridica sulla scorta di allegazioni e prove incombenti sulla parte attrice.
Con riferimento al danno non patrimoniale va, invece, evidenziato il parziale fondamento del primo motivo di gravame.
Il giudice di prime cure ha correttamente richiamato i principi che regolano la materia (Cass. n. 12929/2017; Cass. n. 20643/2016), secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass., ord. 10 luglio 2023, n. 19551).
Tuttavia, il giudice di prime cure non ha considerato che dagli atti del giudizio e, precisamente, dalle sentenze penali, emergono indizi da cui può dedursi il nesso di causalità tra i fatti di peculato e di incauto acquisto rispettivamente compiuti dagli odierni appellati e il conseguente pregiudizio per l'immagine societaria e la reputazione della persona offesa ( . Parte_7
Al riguardo va considerato, in linea generale, che la stessa sentenza del
Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003 mette in evidenza che “La prassi appropriativa instaurata era di tale ampiezza che ha sicuramente determinato una perdita di fiducia nell'ente da parte degli operatori economici con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo patrimoniale e commerciale” (p. 58, doc. n.
1, fascicolo di primo grado di . Parte_7
In particolare, vanno evidenziati i seguenti elementi di fatto accertati irrevocabilmente in sede penale:
l'ampiezza e la portata delle condotte criminose, che, come emerge dalla sentenza penale di primo grado, hanno coinvolto complessivamente numerosi imputati (compresi gli odierni appellati), ai quali erano variamente contestati pagina22 di 30 sedici capi di imputazione, per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, in quanto esecutivi di un medesimo disegno criminoso;
al riguardo il giudice penale ha evidenziato che “Tutti i reati si presentano come la realizzazione di un programma fatto proprio dai dipendenti del magazzino di
Milano Greco che avevano creato un sistema per vendere uti dominus il materiale fuori uso delle con tutti i vantaggi connessi a tale operazione” (p. 58, CP_5
sentenza del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003: doc. n. 1, fascicolo di primo grado di;
Parte_7
il coinvolgimento di numerosi dipendenti della stessa impresa ( Pt_7
: non solo gli odierni appellati ( , e
[...] CP_1 CP_4 CP_3
), ma anche terzi (quali, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9
, , , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , con i quali i predetti appellati hanno concorso CP_14 CP_15 nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso in danno di Parte_7
il pregiudizio a scambi commerciali già perfezionati, essendo stati accertati dal giudice penale episodi corruttivi nell'aggiudicazione delle gare d'appalto per la vendita di materiali ferrosi e non, che hanno costituito l'antecedente logico dei fatti di peculato accertati a carico dei dipendenti di in particolare, il Parte_7
giudice penale ha accertato, sulla base di attenta disamina degli atti e degli elementi di prova specificamente richiamati in sentenza, che “Il vantaggio derivante agli imprenditori dall'attività corruttiva consisteva infatti non solo nella stipulazione di contratti di acquisto a prezzi di gara particolarmente favorevoli, ma anche nella possibilità di asportare dai magazzini (e, in CP_5
particolare, da quello di Via Breda in Milano) quantitativi di ferro, notevolmente superiori rispetto a quelli indicati nel contratto oppure materiale diverso e più pregiato rispetto a quello per il quale vi era stata aggiudicazione di gara” (p. 11, sentenza del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003: doc. n. 1, cit.).
Dalle evidenziate significative circostanze di fatto, incontrovertibilmente accertate, si deve trarre, in via presuntiva, l'esistenza di un danno all'immagine e alla reputazione della persona giuridica offesa, sia nei confronti del proprio personale dipendente sia in termini di affidabilità commerciale e della capacità di porre in essere sistemi di controllo e di vigilanza dei beni aziendali;
ciò tanto più se si considerano l'indubbia notorietà di e l'indubbia rilevanza a Parte_7
pagina23 di 30 livello nazionale della sua attività, che involge la gestione dell'intera rete ferroviaria italiana.
Di tale danno tutti gli odierni appellati devono rispondere in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2055, primo comma, c.c., poiché tutti hanno concorso, sia pure con condotte diverse e a diverso titolo (a titolo di peculato gli ex dipendenti di e a titolo di incauto acquisto ex art. 712 c.p. l'imprenditore Parte_7 individuale , nella realizzazione di quell'unico disegno criminoso, Persona_1
irrevocabilmente accertato dal giudice penale, che ha, invero, riconosciuto i diversi titoli di reato avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.
E' opportuno ricordare che – secondo quanto ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (Cass., S.U., 27 aprile 2022, n. 13143) - l'art. 2055 c.c. è norma di richiamo, che vuole specificare, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale,
i principi già codificati dagli artt. 1292 c.c. e segg..
Da qui il principio per cui (v. Cass. Sez. 3 n. 7507/01) la norma va letta in giustapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, visto che considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il solo "fatto dannoso". Sicchè, mentre la prima norma (art. 2043 c.c.) si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda (art. 2055 c.c.) guarda alla posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà.
E da qui anche la conseguenza che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dal ricordato art. 2055, per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, semprechè le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (v. ex plurimis Cass.
Sez. 1 n. 13272/06, Cass. Sez. 3 n. 17397/07, Cass. Sez. 3 n. 6041/10, Cass. Sez. 3
n. 20192/14, Cass. Sez. 3 n. 18889/15).
Il predetto principio è stato richiamato adesivamente, in motivazione, anche dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16503/09, la quale ha ribadito che, in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c., "considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicchè, mentre pagina24 di 30 la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà". Di riflesso ad altre decisioni (Cass. n. 27713/05 e Cass. n. 418/96), le
Sezioni unite hanno pure specificato che per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055 c.c., "richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui sia configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate" (cfr. Cass., S.U., n. 13143/2022).
In virtù del principio dell'equivalenza delle concause di cui all'art. 41 c.p. e in ragione dell'accertato concorso delle condotte criminose rispettivamente poste in essere dagli odierni appellati nella determinazione del danno subito da Pt_7
questi ultimi devono rispondere, in solido tra loro, del danno non
[...]
patrimoniale accertato (il quale sarà nel prosieguo liquidato).
Quanto alla doglianza (oggetto del secondo motivo di gravame) inerente all'omessa liquidazione equitativa dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, ne va evidenziato il parziale fondamento, con riferimento al danno non patrimoniale.
In ordine al danno patrimoniale la liquidazione equitativa è preclusa dal carattere sussidiario dell'art. 2056 c.c.
Tale liquidazione non avrebbe potuto essere accordata, in quanto essa avrebbe presupposto che fosse stata provata l'esistenza dei danni risarcibili e che fosse risultato obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'interessata dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno stesso, di cui questi avesse potuto ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno.
In adesione a tali principi, va ribadito che nessun elemento è stato fornito in tal senso, in quanto l'appellante non ha neppure indicato quali fossero stati gli pagina25 di 30 elementi utili per identificarne concretamente l'esistenza, né emergendo dagli atti tali elementi.
L'omessa liquidazione equitativa, da parte del giudice di prime cure, del danno patrimoniale è conforme all'orientamento costante della Corte di
Cassazione, a mente del quale l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare - ossia nel quantum -, senza esimere la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cass. n. 0744 del 12/04/2023; Cass., ord. n. 13515 del 29/04/2022; Cass. n. 31546 del 06/12/2018; Cass. n. 4310 del 22/02/2018;
Cass. n. 20889 del 17/10/2016; Cass. n. 127 del 08/01/2016; Cass., ord. n. 17974 del 01/07/2024).
Nella fattispecie, in mancanza di alcuna prova dell'esistenza del nocumento, non può farsi ricorso al criterio equitativo per la sua quantificazione, con la conseguenza che va confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria del danno patrimoniale.
A conclusioni diverse deve pervenirsi in ordine al danno non patrimoniale, di cui è stata in precedenza accertata la sussistenza, in difformità da quanto ritenuto nella sentenza gravata.
La determinazione del danno non patrimoniale è necessariamente soggetta a liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c.
Considerati la notorietà e il rilievo dell'attività della parte danneggiata, il carattere reiterato e continuato delle condotte criminose, il lungo lasso di tempo, di oltre un anno, durante il quale sono state perpetrate e l'elevata gravità delle stesse, si stima equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 60.000,00 attuali in linea capitale.
Poiché risulta accertato dal giudice penale che nel corso del processo di primo grado ha corrisposto a la somma di denaro di CP_1 Parte_7
lire 8.000.000 a titolo di risarcimento del danno in linea capitale, che la parte danneggiata ha trattenuto a titolo di acconto (cfr. p. 57 della sentenza del
Tribunale di Milano del 9 gennaio 2003), dall'ammontare complessivo del danno di euro 60.000,00 deve essere detratto l'acconto di lire 8.000.000.
pagina26 di 30 Poiché non risulta, né dalla sentenza penale né dagli atti del presente processo e neppure dai documenti prodotti da , l'epoca del CP_1
pagamento del predetto acconto, essendo la sentenza penale di primo grado intervenuta il 9 gennaio 2003, è possibile ritenere che il pagamento sia anteriore
(in quanto il giudice per l'udienza preliminare aveva fissato il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza) e collocarlo temporalmente alla data del 9 ottobre 2002 (epoca della pronuncia del dispositivo).
In tema di risarcimento del danno aquiliano, in caso di acconti, la Corte di
Cassazione (ordinanza n. 1637 del 2020) ha chiarito che i pagamenti in acconto devono essere detratti dal credito risarcitorio mediante le seguenti operazioni:
a. rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b. detraendo l'acconto dal credito;
c. calcolando gli interessi compensativi mediante l'applicazione di un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, il credito risarcitorio di euro
60.000,00 attuali corrispondeva, alla data dei fatti per cui è causa (risalenti al settembre 2001), al seguente importo devalutato: euro 39.164,49 (indice di devalutazione: 0,653).
L'acconto di lire 8.000.000 (pari a euro 4.131,66) corrisposto da CP_1
il 9 ottobre 2002 corrispondeva, alla data dell'illecito (settembre 2001),
[...] all'importo di euro 4.015,22 (indice di devalutazione: 0,972).
Il credito residuo spettante dopo aver dedotto l'acconto ricevuto ammonta, alla data degli illeciti per cui è causa, a euro 35.149,27 (euro 39.164,49 meno euro
4.015,22).
Detto credito, rivalutato dal 30 settembre 2001 alla data della presente decisione (8 gennaio 2025), è pari a euro 53.848,68, considerati i seguenti dati:
pagina27 di 30 scadenza rivalutazione: 31 dicembre 2024 (epoca dell'ultimo indice ISTAT disponibile); coefficiente di rivalutazione: 1,532.
Il predetto credito risarcitorio deve essere aumentato di rivalutazione e interessi secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione e precedentemente richiamati.
Sul capitale originario di euro 39.164,49 via via rivalutato sono dovuti interessi legali di euro 1.253,27 sino al 9 ottobre 2002 (mese dell'acconto).
Sul capitale residuo di euro 35.149,27, anch'esso rivalutato di anno in anno, sono dovuti interessi legali di euro 13.680,66 dalla data dell'acconto e sino alla data della presente decisione (8 gennaio 2025).
Detti interessi, di complessivi euro 14.933,93, vanno aggiunti al credito capitale rivalutato alla data della presente decisione (pari a euro 53.848,68), sicché il credito complessivamente spettante a è pari a complessivi euro Parte_7
68.782,61 attuali (euro 53.848,68 più euro 14.933,93).
Sulla predetta somma di denaro sono, altresì, dovuti interessi in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza affermato, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, CP_1
, , , nonché
[...] CP_4 Controparte_3 Controparte_2 Parte_2
e questi ultimi in qualità di eredi di devono
[...] Parte_3 Persona_1
essere condannati a corrispondere, in solido tra loro, a la somma di Parte_7
denaro di euro 68.782,61 attuali, oltre interessi in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame comportano l'assorbimento del quarto e ultimo motivo, concernente le spese di lite.
Infatti, “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio
pagina28 di 30 di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
La regolamentazione delle spese processuali.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte di
Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d´ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell´esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 130/2017).
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, muta l'esito della lite, risultando soccombenti gli appellati, con la conseguenza che essi devono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro (in ragione dei comuni interessi, atteso il vincolo della solidarietà passiva e il difetto di domande di gradazione interna di responsabilità), ex art. 97 c.p.c., le spese di ambo i gradi anticipate da Pt_7
[...]
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio), tenuto conto dei valori medi e del valore del credito complessivamente accertato (compreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
In parte l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , , , nonché di CP_1 CP_4 Controparte_3 CP_2
e questi ultimi in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
per la riforma della sentenza n. 4845/2023, pubblicata il 9 giugno Persona_1
2023 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 15521/2020 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
NN
, , , nonché CP_1 CP_4 Controparte_3 CP_2
e questi ultimi in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
pagina29 di 30 a corrispondere, in solido tra loro, a Persona_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento
[...]
del danno non patrimoniale, la somma di denaro di euro 68.782,61 attuali, oltre interessi in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA
Per il resto la sentenza impugnata;
NN
, , , nonché CP_1 CP_4 Controparte_3 CP_2
e questi ultimi in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
a rimborsare, in solido tra loro, a Persona_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali di ambo i gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 14.103,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di secondo grado, in euro 9.991,00 per compensi di avvocato ed euro 2.529,00 per spese;
il tutto oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
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