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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3891/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3891 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6/11/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, Lungotevere Flaminio n. 76, presso lo studio dell'avv. Pompeo
Polito che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE E
(C.F. ) E (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliate a Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'avv. Luigi Parenti che le rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTE
OGGETTO: azione revocatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
La (di seguito, per brevità, anche solo “ ”), ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 Pt_1
della e della al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc. così come descritti nell'atto introduttivo disporre la revocatoria dell'atto di Scissione realizzato con contratto a rogito del
Notaio , Rep. 6347, Racc. 4427, in data 12 gennaio 2021, dichiarando lo stesso Per_1
completamente inefficace nei confronti dell'attrice. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha sostanzialmente rappresentato: 1) di essere concessionaria dei servizi accertamento e riscossione dei tributi Ici, Imu e Tasi per il Comune di Guidonia Montecelio
(RM) sin dal 2022; 1a) che, in particolare, con contratto del 26/9/2012 a rogito del notaio Persona_2
– integrato con il successivo atto del 13/11/2015 – aveva ottenuto dal predetto “la concessione CP_3 dell'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione coattiva dell'Ici/Imu […] e della Tarsu […]
e della Tia […], nonché della riscossione di tutte le entrate proprie dell'Ente”; 2) che, fin da quando le era stata affidato l'incarico di provvedere alla riscossione dei suddetti tributi, la Controparte_1
non aveva mai assolto gli obblighi tributari su di sé gravanti, maturando una esposizione debitoria pari a oltre € 200.000,00; 3) che, a fronte dell'omesso pagamento, da parte della predetta società, delle somme dovute entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del 14/10/2021 inviatale, in data
26/11/2021 aveva dunque provveduto a iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà della stessa;
4) che, con atto del 12/1/2021 a rogito del notaio Rep. 6347 – Racc. 4427, la Per_1 Controparte_1
aveva operato la scissione e la conseguente costituzione della denominata il
[...] CP_4 CP_2
pagina 2 di 6 cui capitale sociale, pari a € 40.000,00, era stato formato mediante l'assegnazione a quest'ultima dell'intera consistenza patrimoniale della società debitrice;
5) che era evidente che detto trasferimento fosse stato posto in essere con l'obiettivo di sottrarre alla garanzia del creditore i beni di proprietà del debitore, nonché di ostacolare le successive azioni di recupero, avendo lo stesso depauperato il patrimonio di quest'ultimo; 6) che ricorrevano, dunque, tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria avente a oggetto il citato atto di disposizione del 12/1/2021, giacché dai documenti prodotti emergevano la sussistenza della propria ragione di credito, la lesione arrecata a quest'ultima dal citato trasferimento e la consapevolezza di tale pregiudizio da parte delle convenute, evidentemente a conoscenza dell'esposizione debitoria maturata dall'alienante; 6a) che, infatti, con l'atto di disposizione per cui è causa, la aveva in concreto realizzato una scissione attraverso un contratto Controparte_1
con sé stessa, posto che la era rappresentata dallo stesso amministratore unico ed era altresì CP_2
composta dai medesimi soci della società debitrice, tra i quali le quote societarie erano state ripartite nella stessa misura di quest'ultima; 7) l'ammissibilità dell'azione revocatoria proposta avverso il suddetto atto di scissione, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602 del
29/9/1973, “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo;
il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”.
Si sono costituite in giudizio la e la chiedendo di sentire accogliere Controparte_1 CP_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della non Parte_1
essendo la medesima titolata alla proposizione della presente azione revocatoria per conto del
Comune di Guidonia Montecelio, nonché per tutti gli altri motivi esposti in narrativa;
- in via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni più sopra illustrate”.
Le convenute, in sintesi, hanno eccepito: 1) il difetto di legittimazione attiva in capo alla Parte_1 in ordine alle attività di accertamento e riscossione dell'Imu e della Tasi per conto del Comune di
Guidonia Montecelio (Rm), attesa la nullità dei contratti di concessione sottoscritti fra le parti;
1a) che, infatti, il Comune di Guidonia Montecelio aveva provveduto ad affidare all'attrice i predetti servizi di accertamento e riscossione dei tributi mediante affidamento diretto e non, piuttosto, per mezzo del preventivo esperimento di una procedura a evidenza pubblica, così come espressamente previsto ex art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; 1b) che la doveva pertanto essere considerata quale mero riscossore e Pt_1
dunque, in quanto tale, priva di alcun diritto creditorio, in concreto unicamente spettante al CP_3
pagina 3 di 6 quale ente impositore;
2) il difetto di legittimazione attiva in capo alla in ordine alla Parte_1 proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c., evidentemente non rientrante nell'alveo delle “azioni di riscossione coattiva” di cui ai citati contratti di concessione;
3) l'inammissibilità dell'azione revocatoria proposta avverso un atto di scissione, stante la tutela già apprestata dal disposto dell'art. 2503 c.c. ai creditori della società scissa, ai quali era in ogni caso riconosciuto il diritto di proporre opposizione alla scissione posta in essere;
4) l'insussistenza del requisito dell'eventus damni, stante la capienza del patrimonio residuo della di valore complessivamente pari a oltre € Controparte_1
3.006.595,62 e, dunque, ampiamente superiore alla pretesa creditoria vantata dall'attrice nei confronti della citata società; 4a) che, infatti, ciò era emerso con ogni evidenza dalle stime del compendio immobiliare della debitrice effettuate dai Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli relativamente agli avvisi di accertamento Imu emessi, rispettivamente, per gli anni d'imposta 2018 e 2015; 4b) che l'atto di scissione aveva coinvolto, peraltro, solo una parte degli immobili di proprietà della Controparte_1
posti che gli altri cespiti di cui era intestataria erano in ogni caso già gravati dalla iscrizione
[...] ipotecaria sugli stessi effettuata proprio dalla 5) l'insussistenza del requisito della scientia Pt_1
fraudis, posto che la terza acquirente non era a conoscenza, né avrebbe in alcun modo prevedere, quale conseguenza dell'atto di scissione posto in essere, un pregiudizio – in concreto, peraltro, inesistente – alle pretese eventualmente vantate dai creditori nei confronti della 5a) che, infatti, Controparte_1
la stipula del citato atto di disposizione non solo non aveva in alcun modo leso le garanzie patrimoniali della , ma doveva essere considerata del tutto legittima, avendo avuto a oggetto unità Parte_1
immobiliari di natura prettamente residenziale, il cui impiego infruttuoso aveva indotto la Controparte_1
a ritenerne la gestione assolutamente improduttiva.
[...]
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, non avendo le parti avanzato istanze istruttorie;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6/11/2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, deve evidenziarsi che è pacifico che, nelle more del procedimento, la
[...] abbia ottenuto l'integrale pagamento del suo credito da parte della (cfr. Parte_1 Controparte_1
copie dei bonifici accluse al fascicolo di parte convenuta).
A fronte di ciò è evidente che per le parti – così come dalle stesse evidenziato – sia venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Preso atto del sopravvenuto difetto di interesse, deve rilevarsi che tale situazione giustifica l'emissione di una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Va in proposito ricordato che la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal pagina 4 di 6 giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass.
Civ., 28/7/2004, n. 14194; Cass. Civ., 03/03/2006, n. 4714).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c. stante la sostanziale assimilabilità di tale pronuncia all'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia all'azione, espressamente prevista dalla suddetta norma.
Tuttavia, in mancanza del deposito di opportuna documentazione (nota di trascrizione), non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della eventuale trascrizione della domanda proposta dall'attrice in danno della convenuta.
Permane, infine, la contesa in ordine alle spese di giudizio e, nella prospettiva de qua, occorre evidenziare che la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da parte attrice avrebbe dovuto essere rigettata, stante il difetto, nel caso di specie, del presupposto dell'eventus damni.
Invero, la ha fornito prova dell'esistenza, nel proprio patrimonio residuo, di Controparte_1 ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria, come anche reso evidente dalle stime, effettuate dal Comune di
Guidonia Montecelio al fine di procedere alla riscossione delle imposte dovute, di taluni cespiti di proprietà della predetta società, di valore evidentemente superiore rispetto alla pretesa creditoria fatta valere in giudizio dall'attrice (cfr. visura ipotecaria e notifiche accertamento imu accluse al fascicolo di parte convenuta).
Circostanza, questa, peraltro non contestata dalla , che può, dunque, ritenersi dimostrata Parte_1
in applicazione del principio generale codificato nell'art. 115 c.p.c., in forza del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass.
Civ. Sez. III, 06/10/2015, n. 19896).
Si palesa, quindi, una evidente soccombenza virtuale della e, di conseguenza, le Parte_1
spese processuali sostenute dalle convenute vanno poste a carico dell'attrice, nella misura indicata in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, considerando l'aumento dovuto per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014) e tenendo presente che la Suprema Corte ha chiarito che il giudizio ex art. 2901 c.c. è relativo a diritti di obbligazione, per pagina 5 di 6 cui il valore della causa viene determinato non sulla base dell'atto impugnato, ma con riferimento al credito per cui si agisce in revocatoria (cfr. Cass. Civ. nn. 5402/2004, 2307/88, 7250/86, 3076/81).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 2901 c.c.
avanzata dalla nei confronti della e della Parte_1 Controparte_1 CP_2 avente a oggetto l'atto dispositivo del 12/1/2021 a rogito del notaio stipulato tra la Per_1
e la Controparte_1 CP_2
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese Parte_1
di lite sostenute dalle convenute, liquidate in € 14.648,40 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 12/3/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3891 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6/11/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, Lungotevere Flaminio n. 76, presso lo studio dell'avv. Pompeo
Polito che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE E
(C.F. ) E (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliate a Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'avv. Luigi Parenti che le rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTE
OGGETTO: azione revocatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
La (di seguito, per brevità, anche solo “ ”), ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 Pt_1
della e della al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc. così come descritti nell'atto introduttivo disporre la revocatoria dell'atto di Scissione realizzato con contratto a rogito del
Notaio , Rep. 6347, Racc. 4427, in data 12 gennaio 2021, dichiarando lo stesso Per_1
completamente inefficace nei confronti dell'attrice. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha sostanzialmente rappresentato: 1) di essere concessionaria dei servizi accertamento e riscossione dei tributi Ici, Imu e Tasi per il Comune di Guidonia Montecelio
(RM) sin dal 2022; 1a) che, in particolare, con contratto del 26/9/2012 a rogito del notaio Persona_2
– integrato con il successivo atto del 13/11/2015 – aveva ottenuto dal predetto “la concessione CP_3 dell'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione coattiva dell'Ici/Imu […] e della Tarsu […]
e della Tia […], nonché della riscossione di tutte le entrate proprie dell'Ente”; 2) che, fin da quando le era stata affidato l'incarico di provvedere alla riscossione dei suddetti tributi, la Controparte_1
non aveva mai assolto gli obblighi tributari su di sé gravanti, maturando una esposizione debitoria pari a oltre € 200.000,00; 3) che, a fronte dell'omesso pagamento, da parte della predetta società, delle somme dovute entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del 14/10/2021 inviatale, in data
26/11/2021 aveva dunque provveduto a iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà della stessa;
4) che, con atto del 12/1/2021 a rogito del notaio Rep. 6347 – Racc. 4427, la Per_1 Controparte_1
aveva operato la scissione e la conseguente costituzione della denominata il
[...] CP_4 CP_2
pagina 2 di 6 cui capitale sociale, pari a € 40.000,00, era stato formato mediante l'assegnazione a quest'ultima dell'intera consistenza patrimoniale della società debitrice;
5) che era evidente che detto trasferimento fosse stato posto in essere con l'obiettivo di sottrarre alla garanzia del creditore i beni di proprietà del debitore, nonché di ostacolare le successive azioni di recupero, avendo lo stesso depauperato il patrimonio di quest'ultimo; 6) che ricorrevano, dunque, tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria avente a oggetto il citato atto di disposizione del 12/1/2021, giacché dai documenti prodotti emergevano la sussistenza della propria ragione di credito, la lesione arrecata a quest'ultima dal citato trasferimento e la consapevolezza di tale pregiudizio da parte delle convenute, evidentemente a conoscenza dell'esposizione debitoria maturata dall'alienante; 6a) che, infatti, con l'atto di disposizione per cui è causa, la aveva in concreto realizzato una scissione attraverso un contratto Controparte_1
con sé stessa, posto che la era rappresentata dallo stesso amministratore unico ed era altresì CP_2
composta dai medesimi soci della società debitrice, tra i quali le quote societarie erano state ripartite nella stessa misura di quest'ultima; 7) l'ammissibilità dell'azione revocatoria proposta avverso il suddetto atto di scissione, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602 del
29/9/1973, “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo;
il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”.
Si sono costituite in giudizio la e la chiedendo di sentire accogliere Controparte_1 CP_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della non Parte_1
essendo la medesima titolata alla proposizione della presente azione revocatoria per conto del
Comune di Guidonia Montecelio, nonché per tutti gli altri motivi esposti in narrativa;
- in via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni più sopra illustrate”.
Le convenute, in sintesi, hanno eccepito: 1) il difetto di legittimazione attiva in capo alla Parte_1 in ordine alle attività di accertamento e riscossione dell'Imu e della Tasi per conto del Comune di
Guidonia Montecelio (Rm), attesa la nullità dei contratti di concessione sottoscritti fra le parti;
1a) che, infatti, il Comune di Guidonia Montecelio aveva provveduto ad affidare all'attrice i predetti servizi di accertamento e riscossione dei tributi mediante affidamento diretto e non, piuttosto, per mezzo del preventivo esperimento di una procedura a evidenza pubblica, così come espressamente previsto ex art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; 1b) che la doveva pertanto essere considerata quale mero riscossore e Pt_1
dunque, in quanto tale, priva di alcun diritto creditorio, in concreto unicamente spettante al CP_3
pagina 3 di 6 quale ente impositore;
2) il difetto di legittimazione attiva in capo alla in ordine alla Parte_1 proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c., evidentemente non rientrante nell'alveo delle “azioni di riscossione coattiva” di cui ai citati contratti di concessione;
3) l'inammissibilità dell'azione revocatoria proposta avverso un atto di scissione, stante la tutela già apprestata dal disposto dell'art. 2503 c.c. ai creditori della società scissa, ai quali era in ogni caso riconosciuto il diritto di proporre opposizione alla scissione posta in essere;
4) l'insussistenza del requisito dell'eventus damni, stante la capienza del patrimonio residuo della di valore complessivamente pari a oltre € Controparte_1
3.006.595,62 e, dunque, ampiamente superiore alla pretesa creditoria vantata dall'attrice nei confronti della citata società; 4a) che, infatti, ciò era emerso con ogni evidenza dalle stime del compendio immobiliare della debitrice effettuate dai Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli relativamente agli avvisi di accertamento Imu emessi, rispettivamente, per gli anni d'imposta 2018 e 2015; 4b) che l'atto di scissione aveva coinvolto, peraltro, solo una parte degli immobili di proprietà della Controparte_1
posti che gli altri cespiti di cui era intestataria erano in ogni caso già gravati dalla iscrizione
[...] ipotecaria sugli stessi effettuata proprio dalla 5) l'insussistenza del requisito della scientia Pt_1
fraudis, posto che la terza acquirente non era a conoscenza, né avrebbe in alcun modo prevedere, quale conseguenza dell'atto di scissione posto in essere, un pregiudizio – in concreto, peraltro, inesistente – alle pretese eventualmente vantate dai creditori nei confronti della 5a) che, infatti, Controparte_1
la stipula del citato atto di disposizione non solo non aveva in alcun modo leso le garanzie patrimoniali della , ma doveva essere considerata del tutto legittima, avendo avuto a oggetto unità Parte_1
immobiliari di natura prettamente residenziale, il cui impiego infruttuoso aveva indotto la Controparte_1
a ritenerne la gestione assolutamente improduttiva.
[...]
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, non avendo le parti avanzato istanze istruttorie;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6/11/2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, deve evidenziarsi che è pacifico che, nelle more del procedimento, la
[...] abbia ottenuto l'integrale pagamento del suo credito da parte della (cfr. Parte_1 Controparte_1
copie dei bonifici accluse al fascicolo di parte convenuta).
A fronte di ciò è evidente che per le parti – così come dalle stesse evidenziato – sia venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Preso atto del sopravvenuto difetto di interesse, deve rilevarsi che tale situazione giustifica l'emissione di una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Va in proposito ricordato che la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal pagina 4 di 6 giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass.
Civ., 28/7/2004, n. 14194; Cass. Civ., 03/03/2006, n. 4714).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c. stante la sostanziale assimilabilità di tale pronuncia all'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia all'azione, espressamente prevista dalla suddetta norma.
Tuttavia, in mancanza del deposito di opportuna documentazione (nota di trascrizione), non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della eventuale trascrizione della domanda proposta dall'attrice in danno della convenuta.
Permane, infine, la contesa in ordine alle spese di giudizio e, nella prospettiva de qua, occorre evidenziare che la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da parte attrice avrebbe dovuto essere rigettata, stante il difetto, nel caso di specie, del presupposto dell'eventus damni.
Invero, la ha fornito prova dell'esistenza, nel proprio patrimonio residuo, di Controparte_1 ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria, come anche reso evidente dalle stime, effettuate dal Comune di
Guidonia Montecelio al fine di procedere alla riscossione delle imposte dovute, di taluni cespiti di proprietà della predetta società, di valore evidentemente superiore rispetto alla pretesa creditoria fatta valere in giudizio dall'attrice (cfr. visura ipotecaria e notifiche accertamento imu accluse al fascicolo di parte convenuta).
Circostanza, questa, peraltro non contestata dalla , che può, dunque, ritenersi dimostrata Parte_1
in applicazione del principio generale codificato nell'art. 115 c.p.c., in forza del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass.
Civ. Sez. III, 06/10/2015, n. 19896).
Si palesa, quindi, una evidente soccombenza virtuale della e, di conseguenza, le Parte_1
spese processuali sostenute dalle convenute vanno poste a carico dell'attrice, nella misura indicata in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, considerando l'aumento dovuto per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014) e tenendo presente che la Suprema Corte ha chiarito che il giudizio ex art. 2901 c.c. è relativo a diritti di obbligazione, per pagina 5 di 6 cui il valore della causa viene determinato non sulla base dell'atto impugnato, ma con riferimento al credito per cui si agisce in revocatoria (cfr. Cass. Civ. nn. 5402/2004, 2307/88, 7250/86, 3076/81).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 2901 c.c.
avanzata dalla nei confronti della e della Parte_1 Controparte_1 CP_2 avente a oggetto l'atto dispositivo del 12/1/2021 a rogito del notaio stipulato tra la Per_1
e la Controparte_1 CP_2
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese Parte_1
di lite sostenute dalle convenute, liquidate in € 14.648,40 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 12/3/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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