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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3905/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AMATO RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AMATO
RAFFAELE
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ricorreva al Tribunale di Parte_1
Bologna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna del resistente al CP_1 pagamento dell'importo di €. 4.777,61, a titolo di indennità sostitutiva dei giorni di ferie e di riposi compensativi delle festività soppresse, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
A tal proposito affermava che: 1) negli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2021/22 aveva prestato servizio come docente a tempo determinato sino al 30 giugno;
2) in quei tre anni non aveva fruito di alcun giorno di ferie né il Dirigente lo aveva mai invitato a fruirne;
3) la sentenza della CGUE del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22 aveva stabilito che era contraria al diritto dell'Unione, e in particolare all'art. 7 paragrafo 1 direttiva n. 2003/88, una norma quale l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 che prevedesse la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il datore di lavoro non avesse tenuto un comportamento idoneo a pagina 1 di 7 consentire al lavoratore di fruirne;
4) a tal proposito la Corte di cassazione aveva affermato che
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. civ., sez. lav., n. 16715/24); 5) aveva quindi diritto all'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti (compresi i due giorni di festività soppresse), pari a €. 1.492,08 per l'a.s. 2017/18, €. 1.497,05 per l'a.s. 2018/19 ed €. 1.788,48 per l'a.s. 2021/22. Benché ritualmente evocato in giudizio, il restava Controparte_1 contumace. La domanda del ricorrente è solo in parte fondata e, come tale, deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. Deve anzitutto rilevarsi che la disciplina delle ferie dell'intero personale docente – sia a termine che di ruolo - è contenuta nell'art. 1, comma 54, L. n. 228/12 (in vigore dall'1.1.2013, ma applicabile solo dall'a.s. 2013/14, così Cass. civ., n. 14268/22) il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. La suddetta norma ha innovato la previgente disciplina, contenuta nel CCNL 2006/09, che distingueva nettamente fra docenti di ruolo e a termine. Per i primi l'art. 13 del suddetto CCNL, al comma 9, poneva una regola simile a quella del citato art. 1, comma 54: “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Per i docenti a termine, invece, l'articolo 19, comma 2, del medesimo CCNL stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
pagina 2 di 7 Alla luce della previgente disciplina - con riferimento all'a.s. 2012/13 - la Corte di cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dell'art. 13 e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1, comma 54, citato. Sotto il primo profilo la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”. Sotto il secondo profilo la Corte ha aggiunto che l'art. 1, comma 54, citato ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1, comma 54, fosse in vigore già dall'1.1.2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'a.s. 2012/13 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dal 1° settembre 2013” (così Cass. civ., sez. lav. n. 14268/2022; in senso conforme Cass. civ. nn. 13440/24, 13447/24 e 15415/24). Da ciò si ricava anzitutto che l'art. 19 del CCNL Scuola 2006/09, senz'altro più favorevole per il docente, contrasta con l'art 1, comma 54, citato e, quindi, dall'1.9.2013 (a.s. 2013/14) non è più applicabile, cosicché la disciplina applicabile agli anni scolastici oggetto di causa, successivi a quello 2012/13, è costituita unicamente dall'art. 1, comma 54. Occorre allora stabilire che cosa l'art. 1, comma 54, L. n. 228/12 intenda per “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138, comma 1, lett. d), D.l.vo n. 112 /98, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 D.lvo n. 297/94, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni e nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero. L'art. 74 citato stabilisce che “
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”. Dunque, occorre distinguere vari periodi rilevanti: 1) l'“anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
2) il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
3) il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
4) il periodo delle
“lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse, indicate annualmente dalla Giunta Regionale (in Emilia Romagna il 15 settembre e il 6 giugno); 5) i giorni di pagina 3 di 7 “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di Carnevale, nei giorni prima e dopo Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività. A tali periodi fa riferimento l'art. 1, comma 54, quando - nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine - stabilisce che fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” (del resto, ciò è stato affermato dalla Corte di cassazione con riguardo all'espressione equivalente “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico” di cui all'art. 19 CCNL 2006/09).
In tali periodi i giorni di sospensione delle lezioni sono destinati a ferie per il personale docente come risulta dall'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati dal Legislatore per descrivere una situazione già compiutamente definita - esprime l'intento del Legislatore di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie. Del resto, conferma di ciò si ricava proprio dalla previgente disciplina contrattuale dettata dal CCNL 2006/09, come ha chiarito la Corte di cassazione nella sentenza n. 14268/22 laddove ha affermato che il Legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”. L'art. 1 comma 54 ha dunque innovato rispetto al precedente regime contrattuale, nel senso che ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – e ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (anche se non identico) a quello che il previgente art. 13 CCNL 2006/09 riservava ai soli docenti di ruolo, regime nel quale - come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” - il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo (come ritenuto dalla sentenza citata, Cass. civ., n. 14268/22, a proposito dell'art. 13 CCNL 2006/09).
In tali periodi i docenti devono quindi ritenersi in ferie, senza che peraltro sia necessaria una domanda in tal senso. Laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, il citato art. 1, comma 54, non subordina infatti la fruizione delle ferie a una domanda, né comunque la menziona in qualche modo, coerentemente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie dallo stesso Legislatore, il che rende superflua in relazione a essi la presentazione di una domanda e, correlativamente, un provvedimento di autorizzazione del Dirigente. Se così è, il regime delle ferie dei docenti - per le ragioni dette - contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente a esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa, autorizzando i Dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Poiché per le ragioni dette tale regime deve ritenersi limitato ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo giorno di lezione e l'ultimo giorno di lezione, viceversa i giorni dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie. Del resto, come ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza n. 28587/24, relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, ritenere i docenti automaticamente in ferie pagina 4 di 7 anche in tale periodo non tiene “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. In tali periodi, non coperti dalle ferie e in cui la scuola non prevede attività didattiche, “ i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità di offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola … tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione … si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto” (così Cass. civ., sez. lav., n. 23934/20, sia pure con riferimento alla Provincia di Bolzano). E la richiesta di ferie o il provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente sia in ferie sono necessari “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (ancora Cass. civ., n. 28587/24). Dunque nei periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie e possono essere imputati a esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico.
In tal modo deve quindi essere ricostruito il complessivo regime delle ferie dei docenti – di ruolo e non – senza che ciò contrasti con la giurisprudenza della Corte di cassazione, citata anche dal ricorrente, e segnatamente dalle recenti sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24. È vero che nella prima si legge “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”. E tuttavia la Corte si è pronunciata in un caso relativo alle ferie nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno e non anche a quello compreso fra l'inizio e la fine delle lezioni, e dunque ha fatto espresso riferimento a quel diverso periodo. Allo stesso modo con la sentenza n. 28587/24 ha richiamato il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro
pagina 5 di 7 dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..”; ma anche tale sentenza si riferisce al periodo fra la fine delle lezioni e il 30 giugno, senza che il principio possa – e debba – automaticamente estendersi anche a quelli che cadono fra l'inizio e la fine delle lezioni. Dunque la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal Legislatore al più volte citato art. 1, comma 54, fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte dei docenti. Essa peraltro ammette la prova contraria, e cioè la prova che il docente e il Dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato. Del resto “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni a esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto” (Cass. civ., sez. lav., n. 15258/ 24). Analoghe considerazioni possono poi essere ripetute per i due giorni di festività soppresse richiesti. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 L. n. 937/77 (oltre che dall'art. 14 CCNL comparto scuola 2006/09). La norma stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. Per i due giorni di cui alla lettera a), possono quindi essere ripetute le medesime considerazioni già svolte, visto che seguono la disciplina del congedo ordinario.
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto di non avere fruito – nei tre anni oggetto di causa – di alcun giorno di ferie, limitandosi ad affermare che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni, è rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento. E tuttavia - per i motivi detti - ciò fonda il suo diritto all'indennità sostitutiva per i soli giorni prima dell'inizio delle lezioni e dopo la fine delle stesse, ma non anche per quelli di sospensione delle lezioni previste dai calendari scolastici, destinati alle ferie dall'art. 1 comma 54. Deve quindi ritenersi che, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio ha fruito delle ferie e che, dunque, per essi non ha maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva. La domanda risulta pertanto fondata solo in relazione ai giorni che residuano sottraendo dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico dedotto in giudizio i predetti “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”.
pagina 6 di 7 Poiché dalla delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 353/12 del 26.3.2012 risulta che per ogni ano scolastico i giorni di sospensione vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio e dal giovedì prima di Pasqua al martedì successivo, i giorni in cui il ricorrente ha goduto delle ferie nei suddetti periodi sono stati 12 nell'a.s. 2017/18, 13 nell'a.s. 2018/19 e ancora 13 nell'a.s. 2021/22. Dunque, i giorni per i quali ha diritto all'indennità sostitutiva sono 12 per l'a.s. 2017/18 (avendone maturati 24), 11,08 per l'a.s. 2018/19 (avendone maturati 24,08) e 13,41 per l'a.s. 2021/22 (avendone maturati 26,41). Considerato inoltre che l'indennità sostitutiva giornaliera ammonta a €. 62,17 per i primi due anni scolastici e 67,72 per il terzo, il credito complessivo ammonta a €. 2.280,83 [(12 per 62,17 = 746,04) + (11,08 per 62,17 = 688,84) + (13,41 per 67,72 = 908,12) = 2.343,00].
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento della somma di €. CP_1
2.343,00 a favore del ricorrente. Su di essa è inoltre dovuta la maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, comma 36, L. n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito che si è ritualmente dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3905/24 R.G. LAV. promossa da Parte_1
contro il , in persona del Ministro pro tempore,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
- condanna il resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma di €. CP_1
2.343,00, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali CP_1 liquidate in complessivi €. 1.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito;
- issa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 30.7.2025 Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3905/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AMATO RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AMATO
RAFFAELE
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ricorreva al Tribunale di Parte_1
Bologna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna del resistente al CP_1 pagamento dell'importo di €. 4.777,61, a titolo di indennità sostitutiva dei giorni di ferie e di riposi compensativi delle festività soppresse, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
A tal proposito affermava che: 1) negli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2021/22 aveva prestato servizio come docente a tempo determinato sino al 30 giugno;
2) in quei tre anni non aveva fruito di alcun giorno di ferie né il Dirigente lo aveva mai invitato a fruirne;
3) la sentenza della CGUE del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22 aveva stabilito che era contraria al diritto dell'Unione, e in particolare all'art. 7 paragrafo 1 direttiva n. 2003/88, una norma quale l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 che prevedesse la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il datore di lavoro non avesse tenuto un comportamento idoneo a pagina 1 di 7 consentire al lavoratore di fruirne;
4) a tal proposito la Corte di cassazione aveva affermato che
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. civ., sez. lav., n. 16715/24); 5) aveva quindi diritto all'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti (compresi i due giorni di festività soppresse), pari a €. 1.492,08 per l'a.s. 2017/18, €. 1.497,05 per l'a.s. 2018/19 ed €. 1.788,48 per l'a.s. 2021/22. Benché ritualmente evocato in giudizio, il restava Controparte_1 contumace. La domanda del ricorrente è solo in parte fondata e, come tale, deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. Deve anzitutto rilevarsi che la disciplina delle ferie dell'intero personale docente – sia a termine che di ruolo - è contenuta nell'art. 1, comma 54, L. n. 228/12 (in vigore dall'1.1.2013, ma applicabile solo dall'a.s. 2013/14, così Cass. civ., n. 14268/22) il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. La suddetta norma ha innovato la previgente disciplina, contenuta nel CCNL 2006/09, che distingueva nettamente fra docenti di ruolo e a termine. Per i primi l'art. 13 del suddetto CCNL, al comma 9, poneva una regola simile a quella del citato art. 1, comma 54: “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Per i docenti a termine, invece, l'articolo 19, comma 2, del medesimo CCNL stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
pagina 2 di 7 Alla luce della previgente disciplina - con riferimento all'a.s. 2012/13 - la Corte di cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dell'art. 13 e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1, comma 54, citato. Sotto il primo profilo la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”. Sotto il secondo profilo la Corte ha aggiunto che l'art. 1, comma 54, citato ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1, comma 54, fosse in vigore già dall'1.1.2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'a.s. 2012/13 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dal 1° settembre 2013” (così Cass. civ., sez. lav. n. 14268/2022; in senso conforme Cass. civ. nn. 13440/24, 13447/24 e 15415/24). Da ciò si ricava anzitutto che l'art. 19 del CCNL Scuola 2006/09, senz'altro più favorevole per il docente, contrasta con l'art 1, comma 54, citato e, quindi, dall'1.9.2013 (a.s. 2013/14) non è più applicabile, cosicché la disciplina applicabile agli anni scolastici oggetto di causa, successivi a quello 2012/13, è costituita unicamente dall'art. 1, comma 54. Occorre allora stabilire che cosa l'art. 1, comma 54, L. n. 228/12 intenda per “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138, comma 1, lett. d), D.l.vo n. 112 /98, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 D.lvo n. 297/94, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni e nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero. L'art. 74 citato stabilisce che “
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”. Dunque, occorre distinguere vari periodi rilevanti: 1) l'“anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
2) il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
3) il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
4) il periodo delle
“lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse, indicate annualmente dalla Giunta Regionale (in Emilia Romagna il 15 settembre e il 6 giugno); 5) i giorni di pagina 3 di 7 “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di Carnevale, nei giorni prima e dopo Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività. A tali periodi fa riferimento l'art. 1, comma 54, quando - nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine - stabilisce che fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” (del resto, ciò è stato affermato dalla Corte di cassazione con riguardo all'espressione equivalente “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico” di cui all'art. 19 CCNL 2006/09).
In tali periodi i giorni di sospensione delle lezioni sono destinati a ferie per il personale docente come risulta dall'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati dal Legislatore per descrivere una situazione già compiutamente definita - esprime l'intento del Legislatore di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie. Del resto, conferma di ciò si ricava proprio dalla previgente disciplina contrattuale dettata dal CCNL 2006/09, come ha chiarito la Corte di cassazione nella sentenza n. 14268/22 laddove ha affermato che il Legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”. L'art. 1 comma 54 ha dunque innovato rispetto al precedente regime contrattuale, nel senso che ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – e ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (anche se non identico) a quello che il previgente art. 13 CCNL 2006/09 riservava ai soli docenti di ruolo, regime nel quale - come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” - il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo (come ritenuto dalla sentenza citata, Cass. civ., n. 14268/22, a proposito dell'art. 13 CCNL 2006/09).
In tali periodi i docenti devono quindi ritenersi in ferie, senza che peraltro sia necessaria una domanda in tal senso. Laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, il citato art. 1, comma 54, non subordina infatti la fruizione delle ferie a una domanda, né comunque la menziona in qualche modo, coerentemente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie dallo stesso Legislatore, il che rende superflua in relazione a essi la presentazione di una domanda e, correlativamente, un provvedimento di autorizzazione del Dirigente. Se così è, il regime delle ferie dei docenti - per le ragioni dette - contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente a esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa, autorizzando i Dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Poiché per le ragioni dette tale regime deve ritenersi limitato ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo giorno di lezione e l'ultimo giorno di lezione, viceversa i giorni dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie. Del resto, come ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza n. 28587/24, relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, ritenere i docenti automaticamente in ferie pagina 4 di 7 anche in tale periodo non tiene “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. In tali periodi, non coperti dalle ferie e in cui la scuola non prevede attività didattiche, “ i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità di offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola … tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione … si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto” (così Cass. civ., sez. lav., n. 23934/20, sia pure con riferimento alla Provincia di Bolzano). E la richiesta di ferie o il provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente sia in ferie sono necessari “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (ancora Cass. civ., n. 28587/24). Dunque nei periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie e possono essere imputati a esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico.
In tal modo deve quindi essere ricostruito il complessivo regime delle ferie dei docenti – di ruolo e non – senza che ciò contrasti con la giurisprudenza della Corte di cassazione, citata anche dal ricorrente, e segnatamente dalle recenti sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24. È vero che nella prima si legge “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”. E tuttavia la Corte si è pronunciata in un caso relativo alle ferie nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno e non anche a quello compreso fra l'inizio e la fine delle lezioni, e dunque ha fatto espresso riferimento a quel diverso periodo. Allo stesso modo con la sentenza n. 28587/24 ha richiamato il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro
pagina 5 di 7 dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..”; ma anche tale sentenza si riferisce al periodo fra la fine delle lezioni e il 30 giugno, senza che il principio possa – e debba – automaticamente estendersi anche a quelli che cadono fra l'inizio e la fine delle lezioni. Dunque la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal Legislatore al più volte citato art. 1, comma 54, fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte dei docenti. Essa peraltro ammette la prova contraria, e cioè la prova che il docente e il Dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato. Del resto “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni a esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto” (Cass. civ., sez. lav., n. 15258/ 24). Analoghe considerazioni possono poi essere ripetute per i due giorni di festività soppresse richiesti. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 L. n. 937/77 (oltre che dall'art. 14 CCNL comparto scuola 2006/09). La norma stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. Per i due giorni di cui alla lettera a), possono quindi essere ripetute le medesime considerazioni già svolte, visto che seguono la disciplina del congedo ordinario.
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto di non avere fruito – nei tre anni oggetto di causa – di alcun giorno di ferie, limitandosi ad affermare che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni, è rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento. E tuttavia - per i motivi detti - ciò fonda il suo diritto all'indennità sostitutiva per i soli giorni prima dell'inizio delle lezioni e dopo la fine delle stesse, ma non anche per quelli di sospensione delle lezioni previste dai calendari scolastici, destinati alle ferie dall'art. 1 comma 54. Deve quindi ritenersi che, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio ha fruito delle ferie e che, dunque, per essi non ha maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva. La domanda risulta pertanto fondata solo in relazione ai giorni che residuano sottraendo dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico dedotto in giudizio i predetti “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”.
pagina 6 di 7 Poiché dalla delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 353/12 del 26.3.2012 risulta che per ogni ano scolastico i giorni di sospensione vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio e dal giovedì prima di Pasqua al martedì successivo, i giorni in cui il ricorrente ha goduto delle ferie nei suddetti periodi sono stati 12 nell'a.s. 2017/18, 13 nell'a.s. 2018/19 e ancora 13 nell'a.s. 2021/22. Dunque, i giorni per i quali ha diritto all'indennità sostitutiva sono 12 per l'a.s. 2017/18 (avendone maturati 24), 11,08 per l'a.s. 2018/19 (avendone maturati 24,08) e 13,41 per l'a.s. 2021/22 (avendone maturati 26,41). Considerato inoltre che l'indennità sostitutiva giornaliera ammonta a €. 62,17 per i primi due anni scolastici e 67,72 per il terzo, il credito complessivo ammonta a €. 2.280,83 [(12 per 62,17 = 746,04) + (11,08 per 62,17 = 688,84) + (13,41 per 67,72 = 908,12) = 2.343,00].
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento della somma di €. CP_1
2.343,00 a favore del ricorrente. Su di essa è inoltre dovuta la maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, comma 36, L. n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito che si è ritualmente dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3905/24 R.G. LAV. promossa da Parte_1
contro il , in persona del Ministro pro tempore,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
- condanna il resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma di €. CP_1
2.343,00, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali CP_1 liquidate in complessivi €. 1.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito;
- issa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 30.7.2025 Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
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