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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 51176 V.g. dell'anno
2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno , vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pica Marco
Reclamante
E
N.Q Di Commissario Liquidatore Della Il Controparte_1
(c.f. ), CP_2 Controparte_3 C.F._2 difeso dall'Avv. Mirra Sergio reclamato
E
(c.f. ) Controparte_4 C.F._3
reclamato
OGGETTO: appello contro la sentenza n.399/2024 del Tribunale di OM.
r.g. n. 1
FATTO E DIRITTO
§1. Con sentenza n. 399/2024, il Tribunale di OM, su istanza del
Commissario Liquidatore, ha giudizialmente accertato lo stato di insolvenza della soc. Cooperativa “ il Benefettore” sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con DM 28.1.2020.
Il Tribunale ha a tal fine evidenziato:
- Il commissario governativo della cooperativa in bonis ( aveva Controparte_4 aderito all'istanza di liquidazione giudiziale, avendo egli stesso chiesto la LCA a fronte della constata insolvenza della cooperativa;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, già con DM del 14.12.2018
aveva disposto lo scioglimento degli organi sociali ed il commissariamento della società;
- Già con il DM del 2018 si faceva riferimento ad una nota del Provveditorato
OO.PP del 13.9.2017 relativa ad un pignoramento presso terzi azionato dall'Agenzia delle Entrate per un debito erariale della società di € 579.348,92 a valersi sul contributo erariale destinato alla società di € 30.882,12;
- La prima relazione del Commissario governativo riporta un accresciuto debito erariale di € 603.904,66;
- La relazione tecnica contabile acquisita dal Commissario Liquidatore aveva evidenziato: un conto corrente della cooperativa con saldo passivo;
un sistematico maggior importo delle uscite nel periodo 2014/2020 ( € 919.431,87) rispetto alle entrate (€ 869.960,15); l'inesistenza dei bilanci nel periodo 2017-
2020 e l'incompletezza della contabilità nel periodo 2014 -2020;
- La presidente della cooperativa nel periodo antecedente al commissariamento non aveva dato prova dell'allegata riduzione del credito fiscale per effetto di un'allegata adesione a strumenti di agevolazione;
- Il provvedimento n. 301 del 13.4.2022 con cui il Provveditorato aveva disposto la revoca dei contributi e la successiva insinuazione di quest'ultimo al passivo.
- L'insieme degli elementi, ed in particolare la relazione del Commissario
Governativo e la relazione tecnico contabile acquisita in LCA, convergeva nel far ritenere la sussistenza dell'incapacità della società di adempiere alle proprie obbligazioni già prima del DM del 2020 di liquidazione coatta.
- Condanna della presidente al pagamento delle spese di lite r.g. n. 2 precedente presidente della cooperativa, presentava Parte_1
reclamo sulla base dei seguenti motivi:
- Omessa valutazione dell'erroneità dei motivi di revoca del contributo statale di 30.882,12 annuali per 35 anni (basato sull'erronea applicazione dell'art. 139 rd 1165/1938 in luogo della corretta applicazione dell'art. 141 )
- Erroneità dello stato passivo prodotto in sede di ricorso, da ritenersi inferiore a quello esibito, per omessa considerazione delle sentenze di annullamento della commissione tributaria provinciale di OM , del 2001 relativo all'avviso di accertamento conseguito all'indagine della Guardia di Finanza e del 2009 relativo all'accertamento IVA 2001; circostanze comunicate dalla società il
17.10.2013 al provveditorato per rappresentare che quindi erano venuti meno i presupposti per la sospensione dei contributi dei contributi statali concessi.
- Contestazione della condanna al pagamento delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere compensate.
Il Commissario giudiziale si costituiva contestando il reclamo ed insistendo per il suo rigetto sul presupposto di una conclamata insolvenza del sodalizio preesistente alla liquidazione coatta amministrativa e chiaramente evincibile dalla documentazione agli atti.
§2. Il reclamo è infondato e non può essere accolto.
La presente causa è stata introdotta dal Commissario liquidatore della società
Cooperativa “Il benefattore”, Controparte_5
ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza della società
[...]
maturata antecedentemente alla messa in stato di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 298 ccii, secondo cui Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non
è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
r.g. n. 3 L'istanza veniva avanzata dal commissario liquidatore sulla base dei seguenti elementi indicativi dello stato di insolvenza della cooperativa: a) il credito dello Stato per contributi concessi ed erogati per complessivi € 901.241,97, non recuperabile;
b) il credito dell'Amministrazione finanziaria, già passato alla riscossione, per € 603.904,66; c) l'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, come riportato nello stato passivo depositato il 13.01.2021 e aggiornato con le tardive in data 11.05.2022; d) assenza della contabilità (libro giornale, registri, iva acquisto e vendite) degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e dei bilanci di esercizio degli anni 2017, 2018, 2019, e riscontrata contabilizzazione (nel libro giornale) di entrate per importi enormemente inferiori a quelli effettivi. e) l'incapienza di attivo ed uno stato passivo depositato presso il Tribunale di OM ed ammontante ad € 1.415.112,16.
Va preliminarmente osservato che il corredo allegativo e probatorio fornito dal istante ed, in generale, di tutti gli elementi acquisiti al giudizio di Parte_2
prime cure ed esaminati dal Tribunale, rimasti privi di una circostanziata contestazione specifica da parte della reclamante, offre un inequivocabile quadro di sussistenza di uno stato di insolvenza della società già prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Senza ripercorrere il condivisibile iter argomentativo del Tribunale di prime cure, da intendersi integralmente richiamato, merita osservare che una delle voci passive più significative valorizzata nel precedente grado è rappresentata dalla revoca ( e conseguente debito societario) dei contributi edilizi erariali generata dall'inosservanza dei requisiti e delle condizioni fissati dalla legge per la loro fruizione, per un ammontare di € 901.241,997.
Parte reclamante intende confutare la fondatezza della misura della revoca con generici riferimenti all'errata applicazione, da parte degli organi deputati, delle disposizioni relative all'assegnazione degli alloggi da parte della cooperativa edilizia e alla non necessità di un preventivo nulla osta ministeriale (ex art. 139 rd 1165/1938).
Un tale argomento, oltre che estremamente generico e sguarnito di qualsiasi supporto probatorio, non potendosi considerare pertinenti e rilevanti i due documenti depositati ( la nota del Ministero delle Infrastrutture del 2013 con cui si conferma l'erogazione dei contributi sospesi a seguito di accertamento della r.g. n. 4 Guardia di Finanza ed una lettera datata 17.10.2013 inviata dalla società al
Provveditorato delle Opere pubbliche) , è anche decisamente fuori contesto, posto che un'eventuale opposizione alla misura revocatoria avrebbe dovuto essere sollevata a tempo debito e nella sede appropriata, cosa della quale non è stata fornita alcuna prova;
il che, unito al fatto che la sospensione dei contributi è iniziata a decorrere dal 2018 ( con Provveditoriale 28.2.2019 n. 7814 – v. all.3 memoria resistente), nello stesso anno- quindi prima della liquidazione coatta amministrativa- era intervenuto lo scioglimento degli organi sociali a causa degli ingenti debiti fiscali accumulati dalla società e l'incapacità di quest'ultima di farvi fronte con la nomina del commissario governativo ( Provvedimento MIT del 14.12.2018 – v. all. 5 memoria resistente) e che il credito erariale per recupero di tutti i contributi erogati di importo pari a € 901.241,97 risulta cristallizzato nell'istanza di insinuazione al passivo del Provveditorato delle
Opere Pubbliche ( unitamente all'istanza di ammissione dell'Agenzia delle
Entrate per i debiti fiscali), rende questo argomento di difesa privo di qualsiasi rilevanza ai fini di causa.
Inoltre, è sufficiente il richiamo al verbale di passaggio di consegne dal precedente presidente odierna reclamante, formulato dal Commissario Pt_1
giudiziale nella memoria di costituzione ( “ […] risulta essere Persona_1
formalmente socio della cooperativa il benefattore ma, di fatto dominus del sodalizio suddetto (è stato legale rappresentante pro tempore credo fino alla nomina della sottoscritta) nonché di altre cooperative al c u i interno come legali rappresentanti solo formali lo stesso Per_1 metteva persone di propria fiducia (teste di legno come me) per la gestione delle cooperative dove, anche soprattutto grazie ai finanziamenti statali ha provveduto ad assegnare diverse centinaia di appartamenti di queste cooperative. Conosco questa realtà perché ho collaborato con il dal 1985 ed ho visto tutti gli “spostamenti” che operava nelle cooperative. In Per_1 alcune ha messo suoi familiari, in altre , persone […] di sua estrema fiducia che stavano esclusivamente alle sue direttive [… IO] dovevo recuperare dei soldi di una quota di ingresso al benefattore nella qualità di socia ma in seguito al blocco del benefattore, seguìto ad indagini della Guardia di finanza […] il che nel tempo non mi aveva restituito la quota Per_1 economica (pur avendola in seguito venduta [ndr. pur avendo venduto a terzi l'appartamento assegnatomi ]) mi chiese di fare il legale rappresentante per sbloccare i finanziamenti statali col
Provveditorato. Dopo la mia opera i finanziamenti sono stati sbloccati e sono arrivati circa €
600.000,00 che in parte sono stati utilizzati per piccoli rimborsi ai soci in parte da lui indirizzati
ad altre cooperative o società del gestite come si evince dagli estratti conto ed in Per_1 parte per l'acquisto di un terreno in località Setteville di Guidonia […] devo aggiungere che tra
i pagamenti usciti dal benefattore […] alcuni sono stati effettuati a favore della società Geteco
r.g. n. 5 […] riferibile probabilmente al e/o ai suoi familiari […]” (cfr. all. a)) , a dare Per_1
conto di certe modalità di gestione di ingenti fondi pubblici e di certe modalità di amministrazione della società, ragionevolmente considerabili all'origine del conclamato squilibrio economico- patrimoniale della società e, dunque, di uno stato di insolvenza già prima dell'apertura della liquidazione amministrativa.
Neppure l'ulteriore argomento difensivo di parte reclamante in merito al decremento del passivo tributario per effetto dell'annullamento di accertamenti fiscali in sede di contenzioso tributario offre una differente lettura del caso.
Infatti, parte reclamante allega solo una sentenza della Commissione regionale lazio del 2011 relativa ad un accertamento IVA del 2001, senza allegare le altre sentenze tributarie richiamate nell'atto introduttivo né atti di rottamazione fiscale;
e comunque, i fatti allegati sono talmente risalenti ( si cita una sentenza del 2001 ed una del 2009) da non dispiegare più alcun rilievo rispetto ad una situazione debitoria fiscale attualizzata di ingente entità quale quella registrata agli atti e segnalata dal Commissario Governativo nella sua prima relazione (“E' bene evidenziare che l'Erario liquida alla Cooperativa “Il Benefattore” un contributo annuo di Euro 30.882,00, che alla data odierna ammonta ad Euro
901.241,97, di cui la somma corrispondente annua degli ultimi due anni è stata prelevata direttamente da Equitalia riscossioni, per un credito vantato oltre
603.904,66 Euro nei confronti della Cooperativa stessa” ( …) “Da ultimo, e non per questo meno importante, è emerso che, in merito al credito vantato dall'Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di Euro 603.904,66 , durante gli incontri avuti con la Sig.ra e l'Ing. Parte_1 [...]
quest'ultimo ha sempre assicurato che, per detti importi, pendesse Per_1 giudizio di opposizione affidato all'Avv. del Foro di Velletri. Controparte_6
Sentito il professionista, ha riferito al sottoscritto di non aver ricevuto nessun mandato dalla Cooperativa (All.8). “ ) , rispetto alla quale parte reclamante non offre plausibili argomenti di segno opposto.
A questo punto, esauriti gli argomenti difensivi di parte reclamante, come detto privi di rilievo in questa procedura, il reclamo deve essere ritenuto integralmente infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies dm 55/2014.
r.g. n. 6 Sussistono i presupposti per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13 del dpr
115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge il reclamo;
-condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite del grado, nella misura di € 8.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 del dpr 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo pari al contributo unificato ove dovuto.
OM, 29.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7