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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR AP VE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3630 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione avverso iscrizione ipotecaria
TRA
(C.F. ,), elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA D'BR, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Ricorrente
E
Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to
[...] P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Massimo Garzilli, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
NONCHÉ
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Donna, giusta procura in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' e l' : come da CP_3 CP_1 rispettiva memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-05-2025 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione ad iscrizione ipotecaria n.
02820241460000055005 notificata il 17.04.2025, con precipuo riguardo alle seguenti cartelle di pagamento: 1 1) n. 02820190031948543000, annualità 2012, 2013 e 2014 per € 14.577,61;
2) n. 02820210012113124000, annualità 2015 per € 4.198,74;
3) n. 02820220010865687000 annualità 2007, 2009, 2010,2011 e 2016 per € 19.883,88;
4) n. 02820230005725505000 annualità 2017 e 2018 per € 8.340,34; per complessivi € 47.000,57.
Il ricorrente lamentava il difetto di notifica delle cartelle, la prescrizione dei crediti ivi indicati, la violazione dell'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n.602/1973 e l'illegittimità dell'ipoteca iscritta sui beni conferiti in fondo patrimoniale.
Concludeva affinché venisse dichiarata “nulla la pretesa creditoria vantata dall riducendosi conseguentemente la somma per cui l'ipoteca è stata Parte_2 iscritta”, in subordine perché venisse dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché emessa in violazione dell'art. 77 DPR 602/73 e perché iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' con memoria Controparte_2 depositata il 17.10.2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze antecedenti la formazione e la consegna del ruolo, l'infondatezza della eccepita prescrizione, avendo provveduto alla notifica di atti interruttivi (intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); eccepiva inoltre l'infondatezza della violazione dell'art. 77 DPR n. 602/1973, l'insussistenza della violazione di cui all'art. 170 c.p.c. e la regolarità della notifica degli atti dell'Agente della
Riscossione.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 06-11-2025, si costituiva in giudizio l' CP_1 che contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicabilità della sospensione dei termini per la normativa emergenziale Covid-19; deduceva la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al profilo della procedura di riscossione, nonché la legittimità dell'ipoteca iscritta su fondo patrimoniale in quanto misura cautelare. Rilevava, comunque, nel merito, la riduzione della pretesa impositiva per effetto della cancellazione del professionista a far data dal 31.12.2015, rideterminata in complessivi € 31.391,56.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
In ordine alla individuazione dei soggetti legittimati passivi va rilevato che il ricorrente con l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria si duole dell'omessa notifica
2 degli atti presupposti (cartelle di pagamento), rilevando l'intervenuta prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi;
legittimati a controdedurre sul punto sono dunque,
i soggetti che hanno provveduto alla predisposizione ed alla notifica dei suddetti atti: dunque, l' per tutti gli atti che precedono la formazione del ruolo - di CP_1 competenza dell'Ente creditore - e l' per gli atti successivi Controparte_2
(cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, iscrizione ipotecaria).
Nel merito deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, l'infondatezza dell'opposizione, per le ragioni che seguono.
Esaminando la documentazione versata in atti emerge che l' : CP_1
- Con nota del 01.06.2010, comunicata a mezzo racc. nell'anno 2010 (priva di data) ha aggiornato la posizione contributiva del sig. con riguardo al Pt_1 volume d'affari dell'anno 2007 (come comunicato nell'anno 2010), ricalcolando il contributo dovuto per il predetto anno;
- Con nota del 17.10.2011, comunicata a mezzo racc. il 27.10.2011, ha evidenziato il debito contributivo del ricorrente con riguardo agli anni 2007 e
2009 (aggiornato al 30.09.2011), invitandolo alla regolarizzazione a mezzo accertamento con adesione;
- Con nota del 20.11.2012, comunicata a mezzo racc. il 30.11.2012, ha attivato il recupero stragiudiziale per annualità fino al 2008, relativamente ai debiti scaduti il 31.12.2011;
- Con nota del 17.06.2014, comunicata a mezzo racc. del 20.06.2014, ha aggiornato la posizione contributiva del sig. fino all'anno 2013, Pt_1 evidenziando il debito pregresso per € 25.173,12;
- Con nota del 29.02.2016, comunicata a mezzo racc. del 27.03.2015 ha intimato il pagamento di sanzioni per contributo soggettivo ed integrativo per gli anni
2013, 2014 e 2015;
- Con nota del 24.05.2017, comunicata a mezzo racc. del 05.06.2017, aggiornando la posizione contributiva sino all'anno 2016, ha calcolato contributi e sanzioni per gli anni 2015 e 2016, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal
2007 al 2017, con un debito totale di € 38.236,73, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 28.06.2018, comunicata a mezzo racc. del 13.07.2018, aggiornando la posizione contributiva sino all'anno 2017, ha calcolato contributi e sanzioni per gli anni 2016 e 2017, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal
3 2007 al 2018, con un debito totale di € 42.279,28, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 26.07.2021, comunicata a mezzo Pec in pari data, aggiornando la posizione contributiva, ha calcolato contributi e sanzioni per gli anni 2018 e
2019, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal 2007 al 2021, con un debito totale di € 54.447,37, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 05.07.2022, comunicata a mezzo Pec in data 06.07.2022, aggiornando la posizione contributiva, ha calcolato contributi e sanzioni per l'anno 2020, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal 2007 al 2022, con un debito totale di € 58.272,87, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 21.06.2023, comunicata a mezzo Pec in pari data, aggiornando la posizione contributiva, ha calcolato contributi e sanzioni per l'anno 2021, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal 2007 al 2023, con un debito totale di € 62.307,10, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 19.07.2024, comunicata a mezzo Pec in data 20.07.2024, aggiornando la posizione contributiva, ha calcolato contributi e sanzioni per l'anno 2022, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal 2007 al 2024, con un debito totale di € 68.547,39, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 30.06.2025, comunicata a mezzo Pec in data 01.07.2025, aggiornando la posizione contributiva, ha calcolato contributi e sanzioni per l'anno 2023, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal 2007 al 2023, con un debito totale di € 53.192,95, intimando il relativo pagamento.
Le note prodotte in atti dall' forniscono la prova della richiesta della CP_1 contribuzione dovuta e della interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 co. 4
c.c. e 1219 c.c. avendo l'ente provveduto a richiedere l'adempimento (ogni volta anche del pregresso) a mezzo raccomandata o a mezzo pec. Le relative comunicazioni peraltro non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dalla difesa del ricorrente ed assumo dunque pieno valore probatorio.
In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, è noto che la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la
4 prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura.
Il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, dunque, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della L 335/1995, in ogni caso in 5 anni (a far data dal 1° gennaio 1996),
e tale termine, nel caso di specie, in virtù della prova documentale prodotta da , CP_1 non è spirato.
Dal canto suo, l' ha fornito la prova del Controparte_2 regolare notifica delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto i contributi omessi e le relative sanzioni;
nello specifico:
- Con riguardo alla cartella n. 02820190031948543000, relativa ai contributi anni
2012, 2013 e 2014, ha prodotto la notifica intervenuta a mezzo pec in data
19.09.2019;
- Con riguardo alla cartella n. 02820210012113124000, relativa ai contributi anno
2015, ha documentato la notifica intervenuta a mezzo pec in data 16.06.2022;
- Con riguardo alla cartella n. 0282022010865687000, relativa ai contributi anni
2007, 2009, 2010, 2011, 2016, ha prodotto la notifica operata a mezzo pec in data 07.04.2022;
- Con riguardo alla cartella n. 02820230005725505000, relativa ai contributi anni
2017 e 2018, ha documentato la notifica effettuata a mezzo pec in data
16.06.2023.
Le cartelle, validamente notificate, seguono le note raccomandate dell'Ente creditore (non rappresentando il primo atto con cui viene richiesta la contribuzione dovuta), contenendo dunque un credito esigibile posto che l' ha, in più riprese, CP_1 richiesto il relativo adempimento ed interrotto il relativo termine con le intimazioni allegate in atti;
le cartelle sono, inoltre, idonee ad interrompere la prescrizione successiva.
Peraltro, l' ha depositato, ai fini interruttivi, le seguenti intimazioni di CP_3 pagamento:
- N. 02820229006261676 000, notificata a mezzo pec in data 18.10.2022, relativa, per quello che qui interessa, alla cartella n. 02820190031948543000 (contributi
5 anni 2012, 2013 e 2014);
- N. 02820239003401004000, notificata a mezzo pec in data 23.06.2023, e relativa, per quello che qui interessa, alle cartelle nn. 02820210012113124000
(contributi anno 2015) e 02820220010865687000 (contributi anni 2007, 2009,
2010, 2011, 2016);
- N. 02820249014630430000, notificata a mezzo pec in data 22.10.2024, e relativa, per quello che qui interessa, alle cartelle nn. 02820190031948543000
02820190031948543000 (contributi anni 2012, 2013 e 2014),
02820210012113124000 (contributi anno 2015), 02820220010865687000 e
02820230005725505000 (contributi anni 2007, 2009, 2010, 2011, 2016).
Dunque alla stregua della complessiva documentazione prodotta ed esaminata, ne deriva che alcuna prescrizione è maturata nel caso di specie, avendo entrambe le resistenti interrotto i relativi termini.
Nemmeno può ritenersi violato l'art. 77 co.
2-bis del DPR 602/73 come prospettato dalla difesa di parte ricorrente, atteso che l ha fornito la prova di aver Controparte_2 regolarmente notificato al debitore la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intervenuta a mezzo pec in data 16.02.2024 (cfr. documentazione versata in atti).
Acclarato che il debito del risulta esigibile e che le comunicazioni sono Pt_1 regolarmente pervenute, occorre esaminare la doglianza relativa alla presunta illegittimità dell'ipoteca poiché iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale costituito il 01/12/2003.
L'art. 167 c.c., al comma 1, testualmente prevede “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.
Il fondo patrimoniale, dunque, deve essere destinato esclusivamente a soddisfare i bisogni della famiglia nucleare, composta dai coniugi e dai loro figli, sia minorenni sia maggiorenni non autonomi economicamente (cfr. Cass. civ. n. 27792/2024).
Ed è noto che, alla stregua dell'art. 170 c.p.c. “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
I beni confluiti in detto patrimonio sono, dunque, protetti da un vincolo di destinazione che li rende aggredibili soltanto dai creditori che vantino crediti sorti in ragione del soddisfacimento di interessi familiari. L'effetto connesso a tale costituzione è, pertanto,
6 quello di rendere i beni in esso inseriti (beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito) non aggredibili con la procedura di esecuzione forzata per i crediti contratti dopo la costituzione del fondo, per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1652 del
29/01/2016) l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell'ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, fermo restando l'onere del contribuente di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (Cass. Ordinanza n.
31455/2024).
La Cassazione ha inoltre di recente chiarito che “In tema di fondo patrimoniale, l'art.
170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni in fondo, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agente procede, era a conoscenza di tale estraneità. (Cass. civ. n. 26496/2024).
Il Concessionario è dunque legittimato all'iscrizione ipotecaria, tuttavia il debitore che si opponga contestandone la legittimità ha l'onere di dimostrare: a) l'estraneità del debito tributario e/o previdenziale ai bisogni della famiglia;
b) la consapevolezza di tale estraneità da parte dell'Ente procedente.
Nell'interpretare la nozione "bisogni della famiglia", la giurisprudenza di legittimità, da tempo (cfr. Cass. 7-01-1984, n. 134) ha accolto un'interpretazione piuttosto estesa facendovi rientrare non solo quanto indispensabile alla vita della famiglia, bensì anche le esigenze volte al "pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi".
Questi principi sono stati estesi anche alle ipotesi in cui si discute della legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria disposta ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/73 a tutela
7 di un credito ad esempio erariale;
anche in tale ipotesi bisogna verificare se i debiti contratti con l'Erario fossero o meno dovuti a bisogni della famiglia, o a ragioni estranee.
La S.C., richiamandosi a pregresse pronunce (Cass. 8991/03, 12998/06) afferma che il parametro da esplorare è costituito dalla relazione esistente tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia. Andrà dunque accertato, in punto di fatto, se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia
(Cass. n. 15862 del 2009). Al riguardo, sempre secondo la Cassazione (Cass. 12998/06), tale finalità non può dirsi né sussistente né esclusa per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa e, trattandosi di una questione di mero fatto, il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/01, 12730/07).
L'onere della prova al riguardo è pacifico: “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (ex multis, Cass. sent. n. 5385 del 5.03.2013; Cass. sent. n. 4011 del
19.02.2013).
Nello stesso senso si è espressa ancor più di recente la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez.
Trib., ord. 27-02-2025 n. 5206) che ha così statuito: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se
l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del
8 creditore”.
E l'estraneità ai bisogni della famiglia “non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, spettando, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possono condurre all'illegittimità dell'ipoteca ovvero l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore” (Cass. n. 12397/2024).
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito la prova della sola costituzione del fondo patrimoniale, intervenuta in data 01.12.2003 mediante atto pubblico per Notar
trascritto in data 24.12.2003 ai nn. 43211 Reg. Gen. e 32377 Reg. Part. Per_1
Non ha dedotto, né provato, né richiesto di provare l'estraneità del debito previdenziale rispetto ai bisogni della famiglia, né allo stesso modo ha fornito la prova della conoscenza da parte dell'Ente. La costituzione del fondo in epoca antecedente la nascita del debito, in assenza dei richiamati requisiti oggettivi (assenza di relazione fra il debito e i bisogni della famiglia) e soggettivi (conoscenza di tale estraneità da parte dell'Ente),
è inidonea ex se a comprovare la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Non essendo stata fornita la prova nel corso di questo giudizio, la doglianza di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale non può essere accolta.
Infine, va rilevato che ha proceduto, in costanza di giudizio, ad una CP_1 riduzione della pretesa contributiva;
invero, con nota del 05.11.2025 – comunicata in pari data a mezzo pec al ricorrente ed al Concessionario - ha aggiornato la posizione contributiva del provvedendo ad annullare la contribuzione e le sanzioni ed Pt_1 interessi applicati per gli anni dal 2016 al 2023, attesa la cancellazione dai ruoli di dal 31.12.2015 per mancato possesso partita iva, con sgravio parziale della CP_1 cartella di pagamento n. 02820220010865687000 (relativa ai contributi anni 2007,
2009, 2010, 2011 e 2016) e sgravio totale della cartella di pagamento n.
02820230005725505000 (relativa agli anni 2017 e 2018), rideterminando l'importo dovuto in € 31.391,56.
Per tali motivi deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla contribuzione successiva all'anno 2015 ed il rigetto della domanda nel resto per tutte le argomentazioni supra svolte; le spese di lite, preso atto della avvenuta rideterminazione dell'importo dovuto, sono compensate tra le parti nella misura del
50%, tenuto conto dell'art. 4 del DM 55/2014 co. 1, con riduzione degli onorari fino al
50%, in considerazione della linearità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
per la
9 parte residua seguono la soccombenza del ricorrente liquidandosi tale parti come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' e dell , così provvede: Pt_1 CP_1 Controparte_2
• dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria nella parte relativa ai contributi successivi all'anno 2015;
• Rigetta la domanda per la parte restante;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico di e liquidando quest'ultima in complessivi Parte_1
€ 1.000,00 in favore di ed in € 1.800,00 in favore dell' CP_1 [...]
, oltre all'Iva, alla cpa e spese generali in favore di entrambe Controparte_2 le parti resistenti.
Santa Maria Capua Vetere, 17-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR AP VE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3630 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione avverso iscrizione ipotecaria
TRA
(C.F. ,), elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA D'BR, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Ricorrente
E
Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to
[...] P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Massimo Garzilli, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
NONCHÉ
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Donna, giusta procura in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' e l' : come da CP_3 CP_1 rispettiva memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-05-2025 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione ad iscrizione ipotecaria n.
02820241460000055005 notificata il 17.04.2025, con precipuo riguardo alle seguenti cartelle di pagamento: 1 1) n. 02820190031948543000, annualità 2012, 2013 e 2014 per € 14.577,61;
2) n. 02820210012113124000, annualità 2015 per € 4.198,74;
3) n. 02820220010865687000 annualità 2007, 2009, 2010,2011 e 2016 per € 19.883,88;
4) n. 02820230005725505000 annualità 2017 e 2018 per € 8.340,34; per complessivi € 47.000,57.
Il ricorrente lamentava il difetto di notifica delle cartelle, la prescrizione dei crediti ivi indicati, la violazione dell'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n.602/1973 e l'illegittimità dell'ipoteca iscritta sui beni conferiti in fondo patrimoniale.
Concludeva affinché venisse dichiarata “nulla la pretesa creditoria vantata dall riducendosi conseguentemente la somma per cui l'ipoteca è stata Parte_2 iscritta”, in subordine perché venisse dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché emessa in violazione dell'art. 77 DPR 602/73 e perché iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' con memoria Controparte_2 depositata il 17.10.2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze antecedenti la formazione e la consegna del ruolo, l'infondatezza della eccepita prescrizione, avendo provveduto alla notifica di atti interruttivi (intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); eccepiva inoltre l'infondatezza della violazione dell'art. 77 DPR n. 602/1973, l'insussistenza della violazione di cui all'art. 170 c.p.c. e la regolarità della notifica degli atti dell'Agente della
Riscossione.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 06-11-2025, si costituiva in giudizio l' CP_1 che contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicabilità della sospensione dei termini per la normativa emergenziale Covid-19; deduceva la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al profilo della procedura di riscossione, nonché la legittimità dell'ipoteca iscritta su fondo patrimoniale in quanto misura cautelare. Rilevava, comunque, nel merito, la riduzione della pretesa impositiva per effetto della cancellazione del professionista a far data dal 31.12.2015, rideterminata in complessivi € 31.391,56.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
In ordine alla individuazione dei soggetti legittimati passivi va rilevato che il ricorrente con l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria si duole dell'omessa notifica
2 degli atti presupposti (cartelle di pagamento), rilevando l'intervenuta prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi;
legittimati a controdedurre sul punto sono dunque,
i soggetti che hanno provveduto alla predisposizione ed alla notifica dei suddetti atti: dunque, l' per tutti gli atti che precedono la formazione del ruolo - di CP_1 competenza dell'Ente creditore - e l' per gli atti successivi Controparte_2
(cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, iscrizione ipotecaria).
Nel merito deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, l'infondatezza dell'opposizione, per le ragioni che seguono.
Esaminando la documentazione versata in atti emerge che l' : CP_1
- Con nota del 01.06.2010, comunicata a mezzo racc. nell'anno 2010 (priva di data) ha aggiornato la posizione contributiva del sig. con riguardo al Pt_1 volume d'affari dell'anno 2007 (come comunicato nell'anno 2010), ricalcolando il contributo dovuto per il predetto anno;
- Con nota del 17.10.2011, comunicata a mezzo racc. il 27.10.2011, ha evidenziato il debito contributivo del ricorrente con riguardo agli anni 2007 e
2009 (aggiornato al 30.09.2011), invitandolo alla regolarizzazione a mezzo accertamento con adesione;
- Con nota del 20.11.2012, comunicata a mezzo racc. il 30.11.2012, ha attivato il recupero stragiudiziale per annualità fino al 2008, relativamente ai debiti scaduti il 31.12.2011;
- Con nota del 17.06.2014, comunicata a mezzo racc. del 20.06.2014, ha aggiornato la posizione contributiva del sig. fino all'anno 2013, Pt_1 evidenziando il debito pregresso per € 25.173,12;
- Con nota del 29.02.2016, comunicata a mezzo racc. del 27.03.2015 ha intimato il pagamento di sanzioni per contributo soggettivo ed integrativo per gli anni
2013, 2014 e 2015;
- Con nota del 24.05.2017, comunicata a mezzo racc. del 05.06.2017, aggiornando la posizione contributiva sino all'anno 2016, ha calcolato contributi e sanzioni per gli anni 2015 e 2016, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal
2007 al 2017, con un debito totale di € 38.236,73, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 28.06.2018, comunicata a mezzo racc. del 13.07.2018, aggiornando la posizione contributiva sino all'anno 2017, ha calcolato contributi e sanzioni per gli anni 2016 e 2017, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal
3 2007 al 2018, con un debito totale di € 42.279,28, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 26.07.2021, comunicata a mezzo Pec in pari data, aggiornando la posizione contributiva, ha calcolato contributi e sanzioni per gli anni 2018 e
2019, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal 2007 al 2021, con un debito totale di € 54.447,37, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 05.07.2022, comunicata a mezzo Pec in data 06.07.2022, aggiornando la posizione contributiva, ha calcolato contributi e sanzioni per l'anno 2020, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal 2007 al 2022, con un debito totale di € 58.272,87, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 21.06.2023, comunicata a mezzo Pec in pari data, aggiornando la posizione contributiva, ha calcolato contributi e sanzioni per l'anno 2021, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal 2007 al 2023, con un debito totale di € 62.307,10, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 19.07.2024, comunicata a mezzo Pec in data 20.07.2024, aggiornando la posizione contributiva, ha calcolato contributi e sanzioni per l'anno 2022, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal 2007 al 2024, con un debito totale di € 68.547,39, intimando il relativo pagamento;
- Con nota del 30.06.2025, comunicata a mezzo Pec in data 01.07.2025, aggiornando la posizione contributiva, ha calcolato contributi e sanzioni per l'anno 2023, nel contempo riepilogando la situazione contabile dal 2007 al 2023, con un debito totale di € 53.192,95, intimando il relativo pagamento.
Le note prodotte in atti dall' forniscono la prova della richiesta della CP_1 contribuzione dovuta e della interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 co. 4
c.c. e 1219 c.c. avendo l'ente provveduto a richiedere l'adempimento (ogni volta anche del pregresso) a mezzo raccomandata o a mezzo pec. Le relative comunicazioni peraltro non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dalla difesa del ricorrente ed assumo dunque pieno valore probatorio.
In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, è noto che la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la
4 prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura.
Il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, dunque, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della L 335/1995, in ogni caso in 5 anni (a far data dal 1° gennaio 1996),
e tale termine, nel caso di specie, in virtù della prova documentale prodotta da , CP_1 non è spirato.
Dal canto suo, l' ha fornito la prova del Controparte_2 regolare notifica delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto i contributi omessi e le relative sanzioni;
nello specifico:
- Con riguardo alla cartella n. 02820190031948543000, relativa ai contributi anni
2012, 2013 e 2014, ha prodotto la notifica intervenuta a mezzo pec in data
19.09.2019;
- Con riguardo alla cartella n. 02820210012113124000, relativa ai contributi anno
2015, ha documentato la notifica intervenuta a mezzo pec in data 16.06.2022;
- Con riguardo alla cartella n. 0282022010865687000, relativa ai contributi anni
2007, 2009, 2010, 2011, 2016, ha prodotto la notifica operata a mezzo pec in data 07.04.2022;
- Con riguardo alla cartella n. 02820230005725505000, relativa ai contributi anni
2017 e 2018, ha documentato la notifica effettuata a mezzo pec in data
16.06.2023.
Le cartelle, validamente notificate, seguono le note raccomandate dell'Ente creditore (non rappresentando il primo atto con cui viene richiesta la contribuzione dovuta), contenendo dunque un credito esigibile posto che l' ha, in più riprese, CP_1 richiesto il relativo adempimento ed interrotto il relativo termine con le intimazioni allegate in atti;
le cartelle sono, inoltre, idonee ad interrompere la prescrizione successiva.
Peraltro, l' ha depositato, ai fini interruttivi, le seguenti intimazioni di CP_3 pagamento:
- N. 02820229006261676 000, notificata a mezzo pec in data 18.10.2022, relativa, per quello che qui interessa, alla cartella n. 02820190031948543000 (contributi
5 anni 2012, 2013 e 2014);
- N. 02820239003401004000, notificata a mezzo pec in data 23.06.2023, e relativa, per quello che qui interessa, alle cartelle nn. 02820210012113124000
(contributi anno 2015) e 02820220010865687000 (contributi anni 2007, 2009,
2010, 2011, 2016);
- N. 02820249014630430000, notificata a mezzo pec in data 22.10.2024, e relativa, per quello che qui interessa, alle cartelle nn. 02820190031948543000
02820190031948543000 (contributi anni 2012, 2013 e 2014),
02820210012113124000 (contributi anno 2015), 02820220010865687000 e
02820230005725505000 (contributi anni 2007, 2009, 2010, 2011, 2016).
Dunque alla stregua della complessiva documentazione prodotta ed esaminata, ne deriva che alcuna prescrizione è maturata nel caso di specie, avendo entrambe le resistenti interrotto i relativi termini.
Nemmeno può ritenersi violato l'art. 77 co.
2-bis del DPR 602/73 come prospettato dalla difesa di parte ricorrente, atteso che l ha fornito la prova di aver Controparte_2 regolarmente notificato al debitore la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intervenuta a mezzo pec in data 16.02.2024 (cfr. documentazione versata in atti).
Acclarato che il debito del risulta esigibile e che le comunicazioni sono Pt_1 regolarmente pervenute, occorre esaminare la doglianza relativa alla presunta illegittimità dell'ipoteca poiché iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale costituito il 01/12/2003.
L'art. 167 c.c., al comma 1, testualmente prevede “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.
Il fondo patrimoniale, dunque, deve essere destinato esclusivamente a soddisfare i bisogni della famiglia nucleare, composta dai coniugi e dai loro figli, sia minorenni sia maggiorenni non autonomi economicamente (cfr. Cass. civ. n. 27792/2024).
Ed è noto che, alla stregua dell'art. 170 c.p.c. “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
I beni confluiti in detto patrimonio sono, dunque, protetti da un vincolo di destinazione che li rende aggredibili soltanto dai creditori che vantino crediti sorti in ragione del soddisfacimento di interessi familiari. L'effetto connesso a tale costituzione è, pertanto,
6 quello di rendere i beni in esso inseriti (beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito) non aggredibili con la procedura di esecuzione forzata per i crediti contratti dopo la costituzione del fondo, per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1652 del
29/01/2016) l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell'ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, fermo restando l'onere del contribuente di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (Cass. Ordinanza n.
31455/2024).
La Cassazione ha inoltre di recente chiarito che “In tema di fondo patrimoniale, l'art.
170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni in fondo, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agente procede, era a conoscenza di tale estraneità. (Cass. civ. n. 26496/2024).
Il Concessionario è dunque legittimato all'iscrizione ipotecaria, tuttavia il debitore che si opponga contestandone la legittimità ha l'onere di dimostrare: a) l'estraneità del debito tributario e/o previdenziale ai bisogni della famiglia;
b) la consapevolezza di tale estraneità da parte dell'Ente procedente.
Nell'interpretare la nozione "bisogni della famiglia", la giurisprudenza di legittimità, da tempo (cfr. Cass. 7-01-1984, n. 134) ha accolto un'interpretazione piuttosto estesa facendovi rientrare non solo quanto indispensabile alla vita della famiglia, bensì anche le esigenze volte al "pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi".
Questi principi sono stati estesi anche alle ipotesi in cui si discute della legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria disposta ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/73 a tutela
7 di un credito ad esempio erariale;
anche in tale ipotesi bisogna verificare se i debiti contratti con l'Erario fossero o meno dovuti a bisogni della famiglia, o a ragioni estranee.
La S.C., richiamandosi a pregresse pronunce (Cass. 8991/03, 12998/06) afferma che il parametro da esplorare è costituito dalla relazione esistente tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia. Andrà dunque accertato, in punto di fatto, se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia
(Cass. n. 15862 del 2009). Al riguardo, sempre secondo la Cassazione (Cass. 12998/06), tale finalità non può dirsi né sussistente né esclusa per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa e, trattandosi di una questione di mero fatto, il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/01, 12730/07).
L'onere della prova al riguardo è pacifico: “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (ex multis, Cass. sent. n. 5385 del 5.03.2013; Cass. sent. n. 4011 del
19.02.2013).
Nello stesso senso si è espressa ancor più di recente la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez.
Trib., ord. 27-02-2025 n. 5206) che ha così statuito: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se
l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del
8 creditore”.
E l'estraneità ai bisogni della famiglia “non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, spettando, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possono condurre all'illegittimità dell'ipoteca ovvero l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore” (Cass. n. 12397/2024).
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito la prova della sola costituzione del fondo patrimoniale, intervenuta in data 01.12.2003 mediante atto pubblico per Notar
trascritto in data 24.12.2003 ai nn. 43211 Reg. Gen. e 32377 Reg. Part. Per_1
Non ha dedotto, né provato, né richiesto di provare l'estraneità del debito previdenziale rispetto ai bisogni della famiglia, né allo stesso modo ha fornito la prova della conoscenza da parte dell'Ente. La costituzione del fondo in epoca antecedente la nascita del debito, in assenza dei richiamati requisiti oggettivi (assenza di relazione fra il debito e i bisogni della famiglia) e soggettivi (conoscenza di tale estraneità da parte dell'Ente),
è inidonea ex se a comprovare la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Non essendo stata fornita la prova nel corso di questo giudizio, la doglianza di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale non può essere accolta.
Infine, va rilevato che ha proceduto, in costanza di giudizio, ad una CP_1 riduzione della pretesa contributiva;
invero, con nota del 05.11.2025 – comunicata in pari data a mezzo pec al ricorrente ed al Concessionario - ha aggiornato la posizione contributiva del provvedendo ad annullare la contribuzione e le sanzioni ed Pt_1 interessi applicati per gli anni dal 2016 al 2023, attesa la cancellazione dai ruoli di dal 31.12.2015 per mancato possesso partita iva, con sgravio parziale della CP_1 cartella di pagamento n. 02820220010865687000 (relativa ai contributi anni 2007,
2009, 2010, 2011 e 2016) e sgravio totale della cartella di pagamento n.
02820230005725505000 (relativa agli anni 2017 e 2018), rideterminando l'importo dovuto in € 31.391,56.
Per tali motivi deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla contribuzione successiva all'anno 2015 ed il rigetto della domanda nel resto per tutte le argomentazioni supra svolte; le spese di lite, preso atto della avvenuta rideterminazione dell'importo dovuto, sono compensate tra le parti nella misura del
50%, tenuto conto dell'art. 4 del DM 55/2014 co. 1, con riduzione degli onorari fino al
50%, in considerazione della linearità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
per la
9 parte residua seguono la soccombenza del ricorrente liquidandosi tale parti come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' e dell , così provvede: Pt_1 CP_1 Controparte_2
• dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria nella parte relativa ai contributi successivi all'anno 2015;
• Rigetta la domanda per la parte restante;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico di e liquidando quest'ultima in complessivi Parte_1
€ 1.000,00 in favore di ed in € 1.800,00 in favore dell' CP_1 [...]
, oltre all'Iva, alla cpa e spese generali in favore di entrambe Controparte_2 le parti resistenti.
Santa Maria Capua Vetere, 17-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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