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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 7364/2018 R.G.,
TRA
Parte_1
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in alla via Umberto I, presso Pt_1
l'Avvocatura Provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio Sambati (pec :
e Francesca Testi (pec: , come Email_1 Email_2
da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo telematico;
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente del C.d.A. e rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in alla Pt_1
Via Duca d'Aosta n, 19, presso lo studio dell'Avv. Francesco Baldassarre, (pec:
), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato Email_3
reso su separato foglio congiunto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti, in data 17.9.2024 e 18.9.2024, per l'udienza del
20.09.2024. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il 19.07.2018, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1314/18, emesso il 31.05.2018 dal Tribunale di Lecce e notificato in data 19.06.2018, su ricorso dell' , con il quale le Controparte_1
era stato ingiunto il pagamento della somma di € 39.317,00, oltre interessi e spese di procedura.
In via preliminare, l'opponente lamentava il difetto di legittimazione processuale in capo all'opposto, nonché la necessità di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità del procedimento penale n. 6844/2013 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Lecce. Nel merito, invece, veniva contestata la genericità, l'incertezza del credito e la mancanza di prova, con domanda di revoca o dichiarazione di nullità, o/e inefficacia del decreto ingiuntivo impugnato, per improcedibilità, inammissibilità, infondatezza della pretesa creditoria in fatto e in diritto.
L'ente opposto, costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Istruita la causa per mezzo di prove testimoniali e di CTU contabile, con ordinanza dell'08.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti di ragione, per i motivi di seguito esposti.
In via primigenia, giova precisare che l' per il tramite del Presidente pro tempore, Controparte_1 chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della , per la somma Parte_1 di € 39,317,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese del procedimento, quale credito riveniente dal contributo deliberato dalla per il progetto finalizzato Parte_1 all'integrazione sociale di soggetti minorati della vista con , ai sensi della legge CP_2
n.284/97, riferito alle annualità 2014/2016, pari complessivamente ad € 55.317,00, importo dal quale è stato detratto l'importo di €. 16.000,00, già corrisposto come acconto. Ciò posto, deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di mancanza di legittimatio ad processum ex art.75 c.p.c. in capo al convenuto. Secondo parte opponente, non sarebbe stata acquisita l'autorizzazione del per promuovere il ricorso monitorio, Controparte_3 condizione che sarebbe richiesta dall'art.18, 4° comma, dello Statuto. La contestazione è infondata, in ragione dell'odierna natura giuridica da attribuire all' Controparte_1
Originariamente, si trattava di un istituto scolastico posto alle dipendenze del
[...]
; ma in ragione della cessazione in via definitiva di qualsiasi attività didattica, Controparte_3
oggi deve definirsi un ente rientrante nella disciplina delle associazioni riconosciute, cioè dotato di personalità giuridica. Va, inoltre, rilevato che in base a quanto previsto dall'art. 75, comma 3 c.p.c. le persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Ebbene, nel caso di specie, l'art. 19 dello statuto dell' Controparte_1 prevede che l' è rappresentato dal suo Presidente. Pertanto, la mancanza dell'autorizzazione CP_1 ministeriale, di cui all'art. 18 del medesimo statuto, non può superare il dettato normativo, trattandosi di fonte secondaria. Difatti la fonte primaria che richiama lo statuto viene integrata, nel caso che ci occupa, dall'art. 19 dello statuto stesso. Sulla scorta di tali considerazioni, è pacifico che il potere di legittimazione sostanziale e processuale compete al Presidente dell' . CP_1
Altresì, deve essere rigettata la richiesta di sospensione necessaria e/o facoltativa del giudizio di opposizione ex. art. 295 c.p.c., per la pendenza del procedimento penale n. 6844/2013 R.G.N.R. a carico dell'ex Presidente dell'Istituto e di altri coimputati, per il reato di truffa aggravata CP_1 di cui all'art.640 bis c.p. e per le ipotesi criminose di cui agli artt.476, 482 e 483 c. p.
Siffatta richiesta, negli ultimi scritti difensivi, è stata avanzata anche per l'intervenuta pendenza di un giudizio contabile dinanzi alla Corte dei Conti sempre nei riguardi dell' e del suo ex CP_1
Presidente Sig. . Persona_1
Secondo il Tribunale non sussistono, ex art.295 c.p.c., i presupposti per la sospensione del presente giudizio per i motivi già enucleati nell'ordinanza del 18.02.2019, con la quale veniva rigettata la richiesta avanzata nell'atto introduttivo: l'oggetto dei giudizi invocati dall'opponente attiene ad annualità antecedenti al 2014/2015, unico periodo di interesse cognitorio di questa causa.
Per quanto concerne il merito, l'opposizione è infondata nell'an, ma non nel quantum. Giova ricordare, in tema di onere probatorio, che secondo la Corte di legittimità di opposizione al decreto ingiuntivo, si applicano le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova rispetto al credito, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale>> (in tal senso, Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 01/03/2024, n. 5490).
Nel caso di specie, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' risulta Controparte_1 dimostrata dall'opposto per mezzo di prova documentale, delle testimonianze assunte nel corso del giudizio e della CTU contabile disposta all'esito dell'istruttoria.
Deve darsi atto, che l'opposto – oltre a fornire produzioni documentali - ha dimostrato, mediante prova testimoniale, che le voci di spese indicate nelle rendicontazioni fornite dall' CP_1
corrispondono ad attività effettivamente svolte. Il primo tra i testi escussi è stato il sig. Tes_1
coordinatore delle attività rieducative dall'ottobre 2014 sino al 30 giugno 2015. Egli ha
[...] confermato che gli utenti dell'Istituto erano all'incirca quindici, di cui dieci uomini e dieci donne, tra cui sia ipovedenti che soggetti con gravi disabilità, ai quali veniva assicurato il servizio del trasporto con l'inizio dei laboratori. Ha precisato, altresì, che esistevano tre linee telefoniche e che veniva espletato il servizio di pulizia dell'Istituto dalla società Meltemi Vacanze e Resort, anche delle aule ove si svolgeva l'attività didattica.
Anche il teste in qualità di contabile dell'Istituto, ha affermato che l'attività Testimone_2 didattica per l'anno 2014-2015 era iniziata ad ottobre e cessata il 30 giugno. In particolare, il ha confermato che gli operatori impegnati nel progetto triennale 2014/2016 erano Tes_2
diciassette unità, come risulta dal rendiconto finale inviato alla con nota prot.n.32/16 del Parte_1
09/02/2016, e che i medesimi sono stati pagati con regolari bonifici inseriti nel rendiconto parziale e finale. Il contabile ha precisato, altresì, che il servizio di trasporto è partito il 20 ottobre 2014 ed è cessato il 30 giugno 2015, periodo nel quale sono stati effettuati più viaggi in funzione del Comune di residenza degli utenti. Infine, il teste ha confermato l'esistenza di quattro linee telefoniche e del servizio di pulizie effettuato presso l'Istituto.
Vi sono, poi, le testimonianze di ulteriori tre testi, il cui contenuto, oltre a confermare le circostanze già esaminate, fornisce ulteriori elementi di dettaglio. La IG , assistente ai Testimone_3
ragazzi disabili, ha confermato che gli operatori venivano pagati con regolare bonifico, modalità con cui veniva pagata lei stessa. Il teste invece, in qualità di autista del pulmino, ha Tes_4 affermato di aver prestato tale servizio dall'11 al 30 giugno 2014 e dal 30 giugno 2015, precisando che i pagamenti avvenivano con bonifico anche se in ritardo. Infine, il teste quale Testimone_5 commercialista dell' ha precisato di essersi occupato personalmente della Controparte_1 rendicontazione parziale e totale delle spese sostenute dalla parte opposta per l'esecuzione del progetto, la cui attività si è svolta tra ottobre 2014 e giugno 2015. All'esito dell'istruttoria orale, per fugare ogni dubbio, veniva ammessa anche la CTU contabile richiesta da entrambe le parti costituite. Il consulente incaricato, Dott. , con Persona_2
l'elaborato del 03.03.2023 ha risposto puntualmente al quesito posto dal Tribunale, analizzando la documentazione contabile relativa alle rendicontazioni dell' anche alla luce dei Controparte_1
documenti allegati in atti e delle testimonianze acquisite nel corso del giudizio. Si ritiene, dunque, di aderire alle conclusioni rese dal CTU, in quanto fondate su un percorso metodologico approfondito ed esaustivo, congruamente motivato rispetto a tutti i riscontri probatori presi in considerazione, all'esito del quale la parte opponente risulta ancora debitrice di parte opposta per la somma di Euro 32.771,15.
Per completezza, e' doveroso rilevare che lo stesso CTP incaricato dalla Provincia di Dott. Pt_1
, nel proprio elaborato peritale del 16 febbraio 2023, ha concluso in tal senso: Persona_3
<<…Pertanto, detratto l'acconto di Euro 16.000,00, gia' erogato in data 18.12.2014, la Provincia di e' tuttora debitrice nei confronti dell' per la somma Pt_1 Controparte_1 complessiva di Euro 30.353,57…>>. Quindi, eccetto una sensibile variazione in punto di quantum, rispetto alla quale il CTU ha pure preso posizione evidenziandone l'erroneità, anche il consulente di parte opponente ha accertato l'esistenza della posizione debitoria della nei Parte_1
riguardi dell' Controparte_1
Dinanzi alla prova del credito, il debitore avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto pagamento o, comunque, la sussistenza di altra causa estintiva. Tale prova, in punto di an debeatur, non è stata fornita dall'opponente.
Pertanto, il decreto-ingiuntivo opposto deve essere revocato, limitatamente al quantum del credito vantato. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte opponente, nell'importo liquidato in dispositivo, stante la conferma nell'an della pretesa creditoria. Data la soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti descritti in parte motiva e revoca il decreto- ingiuntivo opposto n. 1314/18, emesso il 31.05.2018 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al pagamento nei Parte_1 confronti di Istituti per ciechi “ della somma pari ad € 32.771,15, oltre CP_1
interessi dalla domanda fino al soddisfo;
3) condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al pagamento della Parte_1 somma di € 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico della in persona del Presidente pro Parte_1
tempore, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Lecce, 08.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino
Provvedimento redatto, sotto il controllo del magistrato affidatario, dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Serena Gentile