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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1930/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Palmieri Massimiliano, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2023, parte ricorrente deduceva che in data 15/02/2023 le veniva notificato l'avviso di addebito n. 328 2021 00017659 52 000, con il quale l CP_1 chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 27.889,79, per contributi a titolo di
Gestione Commercianti con riferimento alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; che tale pretesa creditoria dell'Ente impositore risultava illegittima non sussistendone i presupposti di legge. Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, rappresentando di aver CP_1 effettuato lo sgravio integrale dell'avviso in esame in data 22/02/2024, concludeva per la cessazione della materia del contendere.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
A fronte della concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa delle ragioni attoree rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
1 Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà lo sgravio disposto in via amministrativa fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico di tenuto conto della limitata attività CP_1 processuale e del comportamento processuale dell' convenuto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.865,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1930/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Palmieri Massimiliano, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2023, parte ricorrente deduceva che in data 15/02/2023 le veniva notificato l'avviso di addebito n. 328 2021 00017659 52 000, con il quale l CP_1 chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 27.889,79, per contributi a titolo di
Gestione Commercianti con riferimento alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; che tale pretesa creditoria dell'Ente impositore risultava illegittima non sussistendone i presupposti di legge. Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, rappresentando di aver CP_1 effettuato lo sgravio integrale dell'avviso in esame in data 22/02/2024, concludeva per la cessazione della materia del contendere.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
A fronte della concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa delle ragioni attoree rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
1 Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà lo sgravio disposto in via amministrativa fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico di tenuto conto della limitata attività CP_1 processuale e del comportamento processuale dell' convenuto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.865,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
2