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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2024, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3656/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3656/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 3 dicembre 2024 ad ore 14:30 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, nessuno compare ma si da atto del deposito delle autorizzate note scritte.
Il Giudice dott.ssa Bertucci, pertanto, lette le predette note ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024, depositate da:
- Avv. Daniele Garofalo Massimo Manieri, difensore e procuratore speciale di parte attrice;
- Avv. Nicolino Di Tillio, difensore e procuratore speciale di parte convenuta;
pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3656/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TILLIO Parte_1 C.F._1
NICOLINO, elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO 23 65010 CIVITELLA
CASANOVA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAROFALO DANIELE, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DEI NORMANNI 5 LORETO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.2.2023, conveniva in giudizio Parte_1
affinché - previo accertamento del suo possesso per oltre vent'anni, esercitato in modo Parte_2 continuo, indisturbato ed esclusivo uti domini – fosse dichiarata intervenuta in suo favore l'usucapione dell'area di terreno interposta al foglio 43 del comune di Loreto Aprutino tra il confine della particella 510 di proprietà dello stesso e parte delle particelle 373 e 477 di proprietà di Parte_1 Pt_2
.
[...]
Si costituiva , il quale contestava l'assunto di controparte. Pertanto, insisteva per il Parte_2 rigetto delle avverse istanze.
Veniva espletata la fase istruttoria e, successivamente, la causa veniva decisa con lettura delle motivazioni in udienza dopo aver dato atto del deposito delle note scritte d'udienza delle parti in causa.
Nel merito, la domanda è fondata sia in punto di fatto sia in punto di diritto e merita di essere accolta per le motivazioni tutte che qui di seguito si espongono.
Nella fattispecie in esame si verte in tema di usucapione ex art.1158 c.c., ossia dell'acquisto a titolo originario della proprietà per possesso uti dominus ultraventennale, pacifico, pubblico, ininterrotto ed pagina 2 di 4 esclusivo, la cui prova incombe su colui che invoca l'intervenuta usucapione, dimostrando di aver esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecatosi in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Pertanto, l'attore deve provare non solo di essere nella disponibilità del bene ma anche l'animus possidendi uti dominus e ciò avviene spesso tramite prova testimoniale anche a mezzo di un solo teste (Cass. Civ.n.19835/19).
Nella fattispecie in esame, trattandosi di usucapione tra parenti (zio la parte istante e nipote la parte convenuta), per cui si presume la “tolleranza dell'altrui possesso” la prova del possesso uti dominus deve essere ancora più rigorosa e puntuale, come statuisce una recente sentenza della Corte d'Appello di CO (Sez. II 28.05.2020 n.534), in cui si legge: “Nell'usucapione di beni in comproprietà tra parenti vige la presunzione di tolleranza delle condotte in rapporti di stretta parentela, con conseguente richiesta di una prova più rigorosa dell'animus domini”.
Ciò posto, passando ad esaminare gli atti e i documenti di causa, si osserva quanto segue.
In primo luogo, pacifico risulta che l'istante acquisiva la proprietà dei terrenti da oltre 40 anni ovvero da quando il di lui padre procedeva ad effettuare la divisione con suo RA . Persona_1 Per_2
In tale occasione, unitamente al tecnico Geom. venivano posizionati i confini tra le due Per_3 proprietà, segnalandoli con delle tegole triangolari comunemente chiamati “testimoni”.
A seguito del decesso del RA , il compendio immobiliare veniva ereditato dal figlio Per_2
. Pt_2
Durante tutto questo arco temporale, parte attrice lavorava i terreni ivi compresa la particella 510 e parte delle particelle 373 e 477 (intestate a controparte) sino ai reali confini ancora esistenti e individuati dal padre : confini riconosciuti da sempre dalle parti con l'ausilio dei propri Persona_1 tecnici ( ) e (parte ). Persona_4 Parte_1 Persona_5 Pt_2
Inoltre, tali confini venivano delimitati con una recinzione in muratura e una rete metallica.
Tale circostanza emerge in maniera inconfutabile dalle risultanze istruttorie, dove è stato confermato che ed il di lui padre delimitavano il confine con rete metallica e muro in cemento, Parte_2 includendo la particella in discussione nella piena proprietà di come in effetti è sempre Parte_1 stato, anche prima della recinzione.
Invero, i testi escussi, soggetti terzi ed imparziali, per cui le relative dichiarazioni possono ritemersi oltremodo attendibili e veritiere, hanno riferito e confermato le circostanze addotte da . Parte_1
Il teste riferisce che la recinzione veniva commissionata e pagata da Tes_1 Persona_6 (padre del convenuto), il quale testualmente dichiara: “tale delimitazione l'ha fatta il padre … intorno al 2000 su commissione e spese del padre di ”. Pt_2
L'altro teste Geom. riferisce che: “… lo stato di fatto non corrisponde al frazionamento Testimone_2 originale del 1980 ed entrambi hanno goduto sino alla recinzione sia in metallo ( ) che in Pt_1 muratura ( ) dei terreni oggetto di causa ...” Pt_2
Il figlio del convenuto ricorda che: “… mio padre coltivava i terreni sino alla recinzione … riconosco la foto che si mostra ... la rete la mise mio nonno (morto nel 1991) ed il muro lo fece fare la famiglia di
qualche anno prima del 2000 … Ci sono ancora tre ulivi e ricordo un ed un fico …”. Pt_2 Per_7
, ulteriore teste, afferma: “… ricordo che avevo circa 25 anni quando ho iniziato ad Testimone_3 aiutare facendo l'orto dalla parte della rete … riconosco la foto che mi si mostra … quando Pt_1 sono andato ad aiutare il la rete c'era non so quando e da chi è stata messa … ricordo Parte_1 la presenza sul confine di due piante di ulivo, una di fichi e un nocciolino. Tre piante erano sul terreno di affianco alla rete: nocciolino sambuco, un fico e tre piante di ulivo … ricordo che Pt_1 Pt_1 coltivava e trebbiava questo terreno fino alla rete … non ho mai visto eccepire alcun che…”. Pt_2 pagina 3 di 4 In guisa che può dichiararsi, in maniera tranquillante, intervenuta in favore dell'istante l'usucapione dell'area di terreno interposta al foglio 43 del comune di Loreto Aprutino tra il confine della particella 510 di proprietà dello stesso e parte delle particelle 373 e 477 di in virtù Parte_1 Parte_2 di intervenuta usucapione ordinaria ventennale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., riconoscendo a capo del primo l'esclusiva proprietà dei terreni de quibus.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)- Accerta e dichiara il possesso ultraventennale senza interruzioni e contestazioni, assunto animo domini et in nome proprio, di del terreno interposto al foglio 43 del comune di Parte_1
Loreto Aprutino tra il confine della particella 510 di proprietà dello stesso e parte delle particelle Pt_1
373 e 477;
2)- Dichiara, per l'effetto, proprietario esclusivo del terreno interposto al Parte_1 foglio 43 del comune di Loreto Aprutino tra il confine della particella 510 di proprietà dello stesso e parte delle particelle 373 e 477 per acquisto a titolo di usucapione ventennale: Pt_1
3)- Condanna alla refusione delle spese processuali che si liquidano con Parte_2 riferimento al valore di scaglione dichiarato nell'atto introduttivo (Euro 1.000,00) e al compenso medio per esso previsto pari ad Euro 662,00, oltre Rimb. Forf., CPA ed IVA, come per legge, nonché al rimborso delle spese vive sostenute per notifiche e contributo unificato.
Così deciso in Pescara il 3.12.2024.
Verbale chiuso alle 16:40
IL GOP
Dott.ssa Anna M. BERTUCCI BELLAFANTE
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3656/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 3 dicembre 2024 ad ore 14:30 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, nessuno compare ma si da atto del deposito delle autorizzate note scritte.
Il Giudice dott.ssa Bertucci, pertanto, lette le predette note ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024, depositate da:
- Avv. Daniele Garofalo Massimo Manieri, difensore e procuratore speciale di parte attrice;
- Avv. Nicolino Di Tillio, difensore e procuratore speciale di parte convenuta;
pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3656/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TILLIO Parte_1 C.F._1
NICOLINO, elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO 23 65010 CIVITELLA
CASANOVA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAROFALO DANIELE, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DEI NORMANNI 5 LORETO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.2.2023, conveniva in giudizio Parte_1
affinché - previo accertamento del suo possesso per oltre vent'anni, esercitato in modo Parte_2 continuo, indisturbato ed esclusivo uti domini – fosse dichiarata intervenuta in suo favore l'usucapione dell'area di terreno interposta al foglio 43 del comune di Loreto Aprutino tra il confine della particella 510 di proprietà dello stesso e parte delle particelle 373 e 477 di proprietà di Parte_1 Pt_2
.
[...]
Si costituiva , il quale contestava l'assunto di controparte. Pertanto, insisteva per il Parte_2 rigetto delle avverse istanze.
Veniva espletata la fase istruttoria e, successivamente, la causa veniva decisa con lettura delle motivazioni in udienza dopo aver dato atto del deposito delle note scritte d'udienza delle parti in causa.
Nel merito, la domanda è fondata sia in punto di fatto sia in punto di diritto e merita di essere accolta per le motivazioni tutte che qui di seguito si espongono.
Nella fattispecie in esame si verte in tema di usucapione ex art.1158 c.c., ossia dell'acquisto a titolo originario della proprietà per possesso uti dominus ultraventennale, pacifico, pubblico, ininterrotto ed pagina 2 di 4 esclusivo, la cui prova incombe su colui che invoca l'intervenuta usucapione, dimostrando di aver esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecatosi in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Pertanto, l'attore deve provare non solo di essere nella disponibilità del bene ma anche l'animus possidendi uti dominus e ciò avviene spesso tramite prova testimoniale anche a mezzo di un solo teste (Cass. Civ.n.19835/19).
Nella fattispecie in esame, trattandosi di usucapione tra parenti (zio la parte istante e nipote la parte convenuta), per cui si presume la “tolleranza dell'altrui possesso” la prova del possesso uti dominus deve essere ancora più rigorosa e puntuale, come statuisce una recente sentenza della Corte d'Appello di CO (Sez. II 28.05.2020 n.534), in cui si legge: “Nell'usucapione di beni in comproprietà tra parenti vige la presunzione di tolleranza delle condotte in rapporti di stretta parentela, con conseguente richiesta di una prova più rigorosa dell'animus domini”.
Ciò posto, passando ad esaminare gli atti e i documenti di causa, si osserva quanto segue.
In primo luogo, pacifico risulta che l'istante acquisiva la proprietà dei terrenti da oltre 40 anni ovvero da quando il di lui padre procedeva ad effettuare la divisione con suo RA . Persona_1 Per_2
In tale occasione, unitamente al tecnico Geom. venivano posizionati i confini tra le due Per_3 proprietà, segnalandoli con delle tegole triangolari comunemente chiamati “testimoni”.
A seguito del decesso del RA , il compendio immobiliare veniva ereditato dal figlio Per_2
. Pt_2
Durante tutto questo arco temporale, parte attrice lavorava i terreni ivi compresa la particella 510 e parte delle particelle 373 e 477 (intestate a controparte) sino ai reali confini ancora esistenti e individuati dal padre : confini riconosciuti da sempre dalle parti con l'ausilio dei propri Persona_1 tecnici ( ) e (parte ). Persona_4 Parte_1 Persona_5 Pt_2
Inoltre, tali confini venivano delimitati con una recinzione in muratura e una rete metallica.
Tale circostanza emerge in maniera inconfutabile dalle risultanze istruttorie, dove è stato confermato che ed il di lui padre delimitavano il confine con rete metallica e muro in cemento, Parte_2 includendo la particella in discussione nella piena proprietà di come in effetti è sempre Parte_1 stato, anche prima della recinzione.
Invero, i testi escussi, soggetti terzi ed imparziali, per cui le relative dichiarazioni possono ritemersi oltremodo attendibili e veritiere, hanno riferito e confermato le circostanze addotte da . Parte_1
Il teste riferisce che la recinzione veniva commissionata e pagata da Tes_1 Persona_6 (padre del convenuto), il quale testualmente dichiara: “tale delimitazione l'ha fatta il padre … intorno al 2000 su commissione e spese del padre di ”. Pt_2
L'altro teste Geom. riferisce che: “… lo stato di fatto non corrisponde al frazionamento Testimone_2 originale del 1980 ed entrambi hanno goduto sino alla recinzione sia in metallo ( ) che in Pt_1 muratura ( ) dei terreni oggetto di causa ...” Pt_2
Il figlio del convenuto ricorda che: “… mio padre coltivava i terreni sino alla recinzione … riconosco la foto che si mostra ... la rete la mise mio nonno (morto nel 1991) ed il muro lo fece fare la famiglia di
qualche anno prima del 2000 … Ci sono ancora tre ulivi e ricordo un ed un fico …”. Pt_2 Per_7
, ulteriore teste, afferma: “… ricordo che avevo circa 25 anni quando ho iniziato ad Testimone_3 aiutare facendo l'orto dalla parte della rete … riconosco la foto che mi si mostra … quando Pt_1 sono andato ad aiutare il la rete c'era non so quando e da chi è stata messa … ricordo Parte_1 la presenza sul confine di due piante di ulivo, una di fichi e un nocciolino. Tre piante erano sul terreno di affianco alla rete: nocciolino sambuco, un fico e tre piante di ulivo … ricordo che Pt_1 Pt_1 coltivava e trebbiava questo terreno fino alla rete … non ho mai visto eccepire alcun che…”. Pt_2 pagina 3 di 4 In guisa che può dichiararsi, in maniera tranquillante, intervenuta in favore dell'istante l'usucapione dell'area di terreno interposta al foglio 43 del comune di Loreto Aprutino tra il confine della particella 510 di proprietà dello stesso e parte delle particelle 373 e 477 di in virtù Parte_1 Parte_2 di intervenuta usucapione ordinaria ventennale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., riconoscendo a capo del primo l'esclusiva proprietà dei terreni de quibus.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)- Accerta e dichiara il possesso ultraventennale senza interruzioni e contestazioni, assunto animo domini et in nome proprio, di del terreno interposto al foglio 43 del comune di Parte_1
Loreto Aprutino tra il confine della particella 510 di proprietà dello stesso e parte delle particelle Pt_1
373 e 477;
2)- Dichiara, per l'effetto, proprietario esclusivo del terreno interposto al Parte_1 foglio 43 del comune di Loreto Aprutino tra il confine della particella 510 di proprietà dello stesso e parte delle particelle 373 e 477 per acquisto a titolo di usucapione ventennale: Pt_1
3)- Condanna alla refusione delle spese processuali che si liquidano con Parte_2 riferimento al valore di scaglione dichiarato nell'atto introduttivo (Euro 1.000,00) e al compenso medio per esso previsto pari ad Euro 662,00, oltre Rimb. Forf., CPA ed IVA, come per legge, nonché al rimborso delle spese vive sostenute per notifiche e contributo unificato.
Così deciso in Pescara il 3.12.2024.
Verbale chiuso alle 16:40
IL GOP
Dott.ssa Anna M. BERTUCCI BELLAFANTE
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