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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8453/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Guglielmini C.F._2
d'Achille del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“si riportano al ricorso, chiedendo che il Tribunale omologhi la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate e sopra riportate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 3 luglio 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 10 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 30 marzo 2002 a Calderara di Reno (Bologna) e che dalla loro unione sono nate le figlie il 24 maggio 2002, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e il 21 febbraio 2005, maggiorenne, ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del giorno 10 dicembre
2024, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari, da effettuarsi direttamente in sede di omologa della separazione:
Art.1) Consenso ed oggetto
Il signor , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), residente a [...], di C.F._1
professione operaio, in questa sede cede e trasferisce alla Sig.ra Parte_2
2 nata a [...] il [...] (c.f.: ) residente a [...]C.F._2
di Reno (BO), via Buozzi n.10, di professione operaia, che accetta ed acquista la propria quota del diritto di piena proprietà indivisa nella misura del 50%, il cui restante
50% già di piena proprietà della medesima, che l'effetto diverrà piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile, già adibito a residenza familiare, sito in Calderara di Reno
(BO), in via Buozzi n.10, costituito da un appartamento ad uso civile di abitazione, posto al piano terzo, con annessi cantina ed autorimessa, quest'ultima in corpo di fabbricato limitrofo in via G. Matteotti, n°5, entrambi al piano terra, il tutto distinto al
Catasto dei Fabbricati di detto Comune e specificatamente:
• al foglio 37, mappale 379, sub.15, Cat. A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 95 mq., rendita catastale € 553,90, l'appartamento e la cantina, in confine con
, e beni comuni;
Parte_3 Parte_4
• al foglio 377, mappale 378, sub. 4, Cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq., superficie catastale 15 mq., rendita catastale € 65,80 in confine con
[...]
e beni comuni, salvo altri. Controparte_1
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti comuni per legge e/o per destinazione.
2) Provenienza
La quota di comproprietà delle porzioni immobiliari oggetto di trasferimento sono pervenute alla parte cedente, OR , con rogito a ministero notaio Dott. Parte_1
di Bologna in data 04.07.2013, rep. 42728, fasc. 13263, registrato Persona_3
all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 2, in data 09.07.2013 al n° 11341 serie
1T, trascritto a Bologna il 10.07.2013, all'art.18118 reg. part. e all'art.26836 reg. gen.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trovano i fabbricati e con quelli richiamati o costituiti con il citato
3 atto di provenienza.
La parte acquirente dichiara di accettare il regolamento di condominio esistente e le relative tabelle millesimali.
3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione della ipoteca volontaria iscritta in data 12.07.2013, all'art. 3765 reg. part. e all'art. 27159 reg. gen. a favore della costituita dai coniugi a Controparte_2
garanzia del contratto di mutuo fondiario a ministero del notaio Dott. Persona_3
di Bologna in data 04.07.2013 rep. n. 42729, raccolta n. 13264, registrato a Bologna il
9.7.2013 al n. 11342, Serie 1T , ipoteca nota e tollerata.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile in oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
La parte cedente dichiara che, relativamente alla porzione immobiliare oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali e di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti convengono che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che straordinaria amministrazione relative all'immobile predetto, anche se maturate in data antecedente al trasferimento, sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna e successivamente al trasferimento saranno a carico esclusivo dell'acquirente.
4) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente, signor Pt_1
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
[...]
4 amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte la porzione oggetto di trasferimento
è stato edificato in forza di licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Calderara di Reno in data 21.05.1977, P.G. 2879, P.U.T. 2368 e successiva variante in data
19.01.1980 P.G. 6658 ed è stato dichiarato abitabile dallo stesso Comune in data
13.07.1985 su domanda in data 19.06.1980, prot. 3733;
- dichiara, infine, che successivamente non sono stati posti in essere interventi, opere o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere altri permessi di costruire, denunzie e segnalazioni certificate di inizio attività, od altri titoli edilizi, anche in sanatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
- che non ha subito provvedimenti sanzionatori di natura urbanistica da parte del
Comune di Calderara di Reno (BO);
5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 la parte cedente signor precisa che i dati di identificazione Parte_1
catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto:
- quanto all'appartamento e cantina oggetto di vendita, compilata dal geom. CP_3
, e presentata in data 19.04.2013, protocollo n°BO0059947, che si allega sub a);
[...]
- quanto all'autorimessa, compilata dal geom. , e presentata in data Controparte_4
15.12.1980, protocollo n°1020, che si allega sub b);
- dichiara, e la cessionaria signora ne prende atto, che i dati Parte_2
catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
5 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto sub. c) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, n. 00497-639375-2024 rilasciato in data 5.12.2024, con scadenza il 5.12.2034 dall'ing. quale tecnico Persona_4
abilitato.
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
7) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano:
a) che per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) che la cessione immobiliare di cui sopra è connessa e funzionale alla risoluzione e alla definizione dei rapporti fra i coniugi e che per il presente trasferimento non viene corrisposto alcun corrispettivo in danaro.
La parte cessionaria con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.
8) Rinuncia all' ipoteca legale
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
9) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
10) Richiesta di esenzioni fiscali
I ORi e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74,
6 così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari ”; preso atto che i ricorrenti, quanto ai trasferimenti immobiliari concordati, hanno reso le prescritte dichiarazioni, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 17 luglio
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 9 dicembre 2024); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
di PO (Potenza) il 24 luglio 1968 e nata a [...] il 14 maggio Parte_2
1971, i quali hanno contratto matrimonio a Calderara di Reno (Bologna) il 30 marzo
2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte
I, anno 2002;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Calderara di Reno di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
7 “1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati.
2)Abitazione familiare. L'abitazione familiare resterà assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie.
3) Mantenimento della figlia maggiorenne non ancora autosufficiente
La sig.ra si farà carico esclusivamente del mantenimento ordinario Parte_2
della stessa. In ragione di tale previsione il sig. continuerà a pagare il Parte_1
mutuo ipotecario stipulato a ministero del notaio Dott. di Bologna, in Persona_3
data 04.07.2013 rep. n. 42729, raccolta n. 13264, registrato a Bologna il 9.7.2013 al n.
11342, Serie 1T, relativo all'acquisto dalla casa coniugale nella misura del 50%, oltre che alla refusione delle spese condominiali alla sig.ra sempre nella misura Pt_2
del 50% relative a detto immobile.
Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
Per la individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno riferimento al protocollo in uso al Tribunale di Bologna.
4) Rapporti patrimoniali tra coniugi
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto non si fa luogo ad alcun contributo di mantenimento.
5) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “cede e trasferisce” a Parte_1 Parte_2
“che accetta ed acquista la propria quota del diritto di piena proprietà indivisa nella misura del 50%, il cui restante 50% già di piena proprietà della medesima, che l'effetto diverrà piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile, già adibito a residenza familiare, sito in Calderara di Reno (BO), in via Buozzi n.10, costituito da un appartamento ad uso civile di abitazione, posto al piano terzo, con annessi cantina ed autorimessa, quest'ultima in corpo di fabbricato limitrofo in via G. Matteotti, n°5, entrambi al piano terra, il tutto distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune e specificatamente:
8 • al foglio 37, mappale 379, sub.15, Cat. A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 95 mq., rendita catastale € 553,90, l'appartamento e la cantina, in confine con
, e beni comuni;
Parte_3 Parte_4
• al foglio 377, mappale 378, sub. 4, Cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq., superficie catastale 15 mq., rendita catastale € 65,80 in confine con
[...]
e beni comuni, salvo altri. All'unità immobiliare in oggetto compete Controparte_1
la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti comuni per legge e/o per destinazione”.
“La cessione immobiliare di cui sopra è connessa e funzionale alla risoluzione e alla definizione dei rapporti fra i coniugi” e “per il presente trasferimento non viene corrisposto alcun corrispettivo in danaro”. “La parte cedente signor Parte_1
rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 10 dicembre 2024 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
6) “Le spese e i compensi per il presente procedimento e le spese per l'ausiliario a sono divise in parti uguali”.
7) “I ricorrenti danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
18 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione