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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 5799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5799 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6766/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 27.10.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. nata a [...]/RS (BRASILE) il 19.05.1979; CP_1
2. nata a [...]/RS (BRASILE) il 21.08.1982; CP_2
3. , nato a [...]/SP (BRASILE) il Controparte_3
26.05.2003; 4. , nata a [...] /SP (Brasile) il Parte_1
02.03.2005; rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Cavallasca e Daniele Mariani Souza
ricorrenti
1 nato a [...]/SP, il 19.11.2019, C.F. Controparte_4
, residente in [...],281, Bragança PA/SP, CAP: 12913-034, C.F._1 rappresentato dai genitori: e;
CP_2 Persona_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Cavallasca e Daniele Mariani Souza intervenuto e
Controparte_5
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza materna Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in CP_5
1 virtù della discendenza con , nata a [...] Persona_2
(VI) il 15.04.1868, ivi coniugata il 20.01.1891 con , emigrata in Brasile e Persona_3 passata in seconde nozze il 08.11.1893 con , dalla cui unione è nato CP_6 in Brasile il 12.01.1914, coniugato il 27.06.1953 con Persona_4 Persona_5 dai quali seguiva la discendenza, fino agli odierni ricorrenti. L'ava non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e mai si è naturalizzata cittadina brasiliana. All'udienza d el 27.10.2025, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso e dell'atto di intervento dei minori depositato nelle more del presente procedimento, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_5
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_5
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'ava italiana non era mai stata naturalizzata cittadina brasiliana e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 (precisamente con la nascita dell'ava italiana
[...]
e sposata nel 1893 con , a propria volta al Persona_2 CP_6 di lei figlio, fino agli odierni ricorrenti). Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (quest'ultima ipotesi esclusa dalla fattispecie). Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la
2 Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione , la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta. Quanto all'atto di intervento del minore, , ai sensi dell'art. Controparte_4
105 cpc, depositato successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2025, si rende necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata del nuovo testo legislativo e specificatamente dell'art. 1, comma 1 ter, della legge di conversione sopra citata, in correlazione con gli articoli della legge sulla cittadinanza riformata, ivi ripresi. In particolare l'art. 1 comma 1 ter sopra citato prevede: "Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della
3 medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026". L'art.
3-bis, comma 1, lettera a), a bis) e b), della legge n. 91/92, che nel caso di specie interessa, recita:
“1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data.” Il dato letterale evidenzia che l'interruzione della trasmissione per discendenza voluta dal legislatore della riforma con effetto immediato anche per i già nati alla data di entrata in vigore della riforma, subisce un'eccezione in caso di minori per i quali venga presentata la dichiarazione di cui art. 4 co 1 bis lett b) entro le 23.59 del 31 maggio 2026
o entro un anno dalla nascita. Pertanto, da una combinata lettura degli articoli citati, con lo specifico riferimento al comma 1 lett. a), a-bis) e b) dell'art.
3-bis, sembra ragionevole dedurre che il legislatore abbia voluto estendere, ai soli minori alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la normativa precedente a quella riformata alle ipotesi in cui i genitori si trovino nelle condizioni di cui all'art.
3-bis sopra citato, precisamente che abbiano, alla data del 27 marzo 2025, presentato le istanze amministrative ai Consolati o al Sindaco competente o abbiano già ottenuto l'appuntamento presso i consolati oppure abbiano promosso il ricorso giudiziale. E' lecito ritenere, quindi che il legislatore abbia voluto, in sede di conversione, prevedere una disciplina transitoria, tale da salvaguardare le situazioni in corso o pendenti con riferimento ai minori (nati anteriforma) alla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevedendo un termine entro il quale presentare la dichiarazione
4 di cui art. 4 co 1 bis lett b) (entro le 23.59 del 31 maggio 2026 o entro un anno dalla nascita). Questa interpretazione, afferente la disciplina transitoria, sembra essere suffragata dalla circostanza che la possibilità della citata dichiarazione entro il 31 maggio 2026 è prevista soltanto nell'art. 1 comma 1-ter della L. n. 74 del 2025 di conversione, senza essere stata riprodotta nell'art. 4 della L. n. 92/91 sulla cittadinanza. D'altronde nelle premesse al D.L. sopra richiamate, il legislatore ha utilizzato la locuzione “controversie giurisdizionali” lasciando così intendere che l'intervallo temporale di applicazione della normativa sostanziale ante vigente può non essere limitato alla “domanda giudiziale presentata” di cui lett. b), bensì agli eventi processualmente rilevanti verificatisi dopo che di quella domanda sia venuto a conoscenza il giudice, così come nel caso di specie con l'atto di intervento. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'intervento è ammissibile e l'affermazione contenuta nello stesso di essere figlio di cittadino italiano in quanto promotore del relativo giudizio in attesa di una pronuncia meramente dichiarativa, va considerata come dichiarazione che soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 1 ter L. 74/2025. Si ritiene che ad analoghe conclusioni si debba pervenire anche quando manca il riferimento alla dichiarazione nell'atto di intervento di minore, chiedendo la parte il mero accoglimento dell'intervento del minore. Conclusivamente, l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, a seguito di domanda presentata dagli ascendenti prima della riforma sulla cittadinanza, avrà i medesimi effetti anche per i minori alla data di entrata in vigore della legge di conversione ma intervenuti successivamente alla sua entrata in vigore nel giudizio già pendente ed instaurato nel vigore della precedente normativa. Pertanto, la domanda dev'essere accolta sia per i ricorrenti principali che per il minore intervenuto. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_5 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_5
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: 1. nata a [...]/RS (BRASILE) il 19.05.1979; CP_1
2. nata a [...]/RS (BRASILE) il 21.08.1982; CP_2
3. , nato a [...]/SP (BRASILE) il Controparte_3
26.05.2003; 4. , nata a [...] /SP (Brasile) il Parte_1
02.03.2005;
5 5. nato a [...]/SP, il 19/11/2019, C.F. CP_4 CP_4
, residente in [...],281, Bragança PA/SP, CAP: 12913-034, C.F._1 rappresentato dai genitori: e;
CP_2 Persona_1 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 01.12.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppin Zito
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 27.10.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. nata a [...]/RS (BRASILE) il 19.05.1979; CP_1
2. nata a [...]/RS (BRASILE) il 21.08.1982; CP_2
3. , nato a [...]/SP (BRASILE) il Controparte_3
26.05.2003; 4. , nata a [...] /SP (Brasile) il Parte_1
02.03.2005; rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Cavallasca e Daniele Mariani Souza
ricorrenti
1 nato a [...]/SP, il 19.11.2019, C.F. Controparte_4
, residente in [...],281, Bragança PA/SP, CAP: 12913-034, C.F._1 rappresentato dai genitori: e;
CP_2 Persona_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Cavallasca e Daniele Mariani Souza intervenuto e
Controparte_5
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza materna Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in CP_5
1 virtù della discendenza con , nata a [...] Persona_2
(VI) il 15.04.1868, ivi coniugata il 20.01.1891 con , emigrata in Brasile e Persona_3 passata in seconde nozze il 08.11.1893 con , dalla cui unione è nato CP_6 in Brasile il 12.01.1914, coniugato il 27.06.1953 con Persona_4 Persona_5 dai quali seguiva la discendenza, fino agli odierni ricorrenti. L'ava non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e mai si è naturalizzata cittadina brasiliana. All'udienza d el 27.10.2025, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso e dell'atto di intervento dei minori depositato nelle more del presente procedimento, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_5
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_5
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'ava italiana non era mai stata naturalizzata cittadina brasiliana e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 (precisamente con la nascita dell'ava italiana
[...]
e sposata nel 1893 con , a propria volta al Persona_2 CP_6 di lei figlio, fino agli odierni ricorrenti). Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (quest'ultima ipotesi esclusa dalla fattispecie). Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la
2 Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione , la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta. Quanto all'atto di intervento del minore, , ai sensi dell'art. Controparte_4
105 cpc, depositato successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2025, si rende necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata del nuovo testo legislativo e specificatamente dell'art. 1, comma 1 ter, della legge di conversione sopra citata, in correlazione con gli articoli della legge sulla cittadinanza riformata, ivi ripresi. In particolare l'art. 1 comma 1 ter sopra citato prevede: "Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della
3 medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026". L'art.
3-bis, comma 1, lettera a), a bis) e b), della legge n. 91/92, che nel caso di specie interessa, recita:
“1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data.” Il dato letterale evidenzia che l'interruzione della trasmissione per discendenza voluta dal legislatore della riforma con effetto immediato anche per i già nati alla data di entrata in vigore della riforma, subisce un'eccezione in caso di minori per i quali venga presentata la dichiarazione di cui art. 4 co 1 bis lett b) entro le 23.59 del 31 maggio 2026
o entro un anno dalla nascita. Pertanto, da una combinata lettura degli articoli citati, con lo specifico riferimento al comma 1 lett. a), a-bis) e b) dell'art.
3-bis, sembra ragionevole dedurre che il legislatore abbia voluto estendere, ai soli minori alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la normativa precedente a quella riformata alle ipotesi in cui i genitori si trovino nelle condizioni di cui all'art.
3-bis sopra citato, precisamente che abbiano, alla data del 27 marzo 2025, presentato le istanze amministrative ai Consolati o al Sindaco competente o abbiano già ottenuto l'appuntamento presso i consolati oppure abbiano promosso il ricorso giudiziale. E' lecito ritenere, quindi che il legislatore abbia voluto, in sede di conversione, prevedere una disciplina transitoria, tale da salvaguardare le situazioni in corso o pendenti con riferimento ai minori (nati anteriforma) alla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevedendo un termine entro il quale presentare la dichiarazione
4 di cui art. 4 co 1 bis lett b) (entro le 23.59 del 31 maggio 2026 o entro un anno dalla nascita). Questa interpretazione, afferente la disciplina transitoria, sembra essere suffragata dalla circostanza che la possibilità della citata dichiarazione entro il 31 maggio 2026 è prevista soltanto nell'art. 1 comma 1-ter della L. n. 74 del 2025 di conversione, senza essere stata riprodotta nell'art. 4 della L. n. 92/91 sulla cittadinanza. D'altronde nelle premesse al D.L. sopra richiamate, il legislatore ha utilizzato la locuzione “controversie giurisdizionali” lasciando così intendere che l'intervallo temporale di applicazione della normativa sostanziale ante vigente può non essere limitato alla “domanda giudiziale presentata” di cui lett. b), bensì agli eventi processualmente rilevanti verificatisi dopo che di quella domanda sia venuto a conoscenza il giudice, così come nel caso di specie con l'atto di intervento. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'intervento è ammissibile e l'affermazione contenuta nello stesso di essere figlio di cittadino italiano in quanto promotore del relativo giudizio in attesa di una pronuncia meramente dichiarativa, va considerata come dichiarazione che soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 1 ter L. 74/2025. Si ritiene che ad analoghe conclusioni si debba pervenire anche quando manca il riferimento alla dichiarazione nell'atto di intervento di minore, chiedendo la parte il mero accoglimento dell'intervento del minore. Conclusivamente, l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, a seguito di domanda presentata dagli ascendenti prima della riforma sulla cittadinanza, avrà i medesimi effetti anche per i minori alla data di entrata in vigore della legge di conversione ma intervenuti successivamente alla sua entrata in vigore nel giudizio già pendente ed instaurato nel vigore della precedente normativa. Pertanto, la domanda dev'essere accolta sia per i ricorrenti principali che per il minore intervenuto. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_5 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_5
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: 1. nata a [...]/RS (BRASILE) il 19.05.1979; CP_1
2. nata a [...]/RS (BRASILE) il 21.08.1982; CP_2
3. , nato a [...]/SP (BRASILE) il Controparte_3
26.05.2003; 4. , nata a [...] /SP (Brasile) il Parte_1
02.03.2005;
5 5. nato a [...]/SP, il 19/11/2019, C.F. CP_4 CP_4
, residente in [...],281, Bragança PA/SP, CAP: 12913-034, C.F._1 rappresentato dai genitori: e;
CP_2 Persona_1 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 01.12.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppin Zito
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