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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6846/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni alla persona da insidia e trabocchetto
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Costabile Parte_1
ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Maiorino
CONVENUTA
Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Santucci de Magistris e
[...]
Gianfranco Fazia
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30/12/2017 Parte_1 esponeva che, in data 06/05/2016, verso le ore 18:30 si trovava presso i locali della ludoteca sita in Mercato San Severino in qualità di visitatrice, Controparte_1 per organizzare una festicciola al proprio figliolo. Saliva sulla pedana, alta 40 cm ivi presente, adibita a spettacoli di intrattenimento dei fanciulli e nel percorrere la stessa cadeva rovinosamente sul pavimento sottostante. Evidenziava che la causa della caduta era da ascriversi alla uniformità del colore della pedana con il sottostante pavimento, per cui l'assenza di bordino di diverso colore, rilevante il limite della stessa a chi la percorreva, confondeva visivamente il limite della pedana, reso ancor
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più insidioso dalla tenue illuminazione del locale. Evidenziava altresì che l'irregolare andamento del limite della pedana, concorreva a rendere ancor più difficile l'individuazione del limite stesso a chi la percorreva. Deduceva che a seguito della caduta riportava lesioni personali per frattura dell'epifisi del radio e dell'ulna, prognosticata in giorni 30, come da referto del P.S., con postumi medico legali ammontanti nella misura del 10%, come da consulenza del dott.
[...]
. Non avendo avuto esito ogni richiesta stragiudiziale di risarcimento Per_1 inoltrata alla titolare della ludoteca, la conveniva in Controparte_1 giudizio, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. nella produzione dell'evento lesivo subito dall'attrice, segnatamente per danni alla salute valutati, come da ctp prodotta in atti, nella misura del 10% per invalidità permanente, in giorni 30 per inabilità temporanea assoluta e in giorni 60 per inabilità temporanea parziale, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 24.000,00 di cui euro
3.450,00 per invalidità totale, euro 3.450,00 per invalidità parziale ed euro 17.100,00 per danno non patrimoniale oltre interessi dal fatto lesivo.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che in data 6.5.2016 si Controparte_1 svolgeva l'inaugurazione del locale ludoteca all'interno della più ampia struttura sportivo-ricreativa e per l'occasione, il titolare della società convenuta contattava il
Sig. , affinché svolgesse uno spettacolo di magia e di Persona_2 intrattenimento per i bambini. Nel corso dell'esibizione, a quanto pare, era prevista anche la presenza di un trampoliere, impersonato dalla Sig.ra Parte_1 accompagnatrice del predetto Sig. . Sennonché, nel bel mezzo Persona_2 della serata inaugurale e dello spettacolo di magia ed intrattenimento per i bambini, la Sig.ra cadeva rovinosamente dai trampoli a causa di una mera Parte_1 perdita di equilibrio, finendo al suolo tra lo spavento dei bambini e degli ospiti presenti, alcuni dei quali rischiavano anche di essere travolti. Nella circostanza,
l'attrice non era sul palco ma stava semplicemente camminando sui trampoli all'interno del locale della struttura che si stava inaugurando e che, in ragione di ciò, era in perfetto stato di manutenzione ed in condizioni di piena e completa illuminazione. Evidenziava, comunque, che anche secondo la ricostruzione dei fatti attorea, nessuna responsabilità poteva essere ascritta ad essa convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'evento dannoso era dipeso unicamente dalla negligenza e/o imperizia dell'attrice, in quanto la piccola pedana non integrava alcun trabocchetto o insidia, stante la visibilità, prevedibilità e prevenibilità, con l'ordinaria diligenza, dell'evento. Ad ogni modo, la allegava Controparte_1
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che, per il periodo del sinistro oggetto di causa, risultava garantita per la responsabilità civile verso terzi dalla in virtù di polizza n. Controparte_2
940A1165, per cui chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e chiamava in causa la compagnia assicurativa, concludendo per il rigetto della domanda attorea e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare la chiamata in causa a manlevare essa convenuta dalle conseguenze patrimoniali della decisione e quindi al pagamento in suo favore di quanto dalla stessa tenuta a pagare all'attrice.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che la polizza invocata Controparte_2 dalla convenuta prevedeva una franchigia fissa di euro 500,00 per ogni sinistro, il cui pagamento resta a carico dell'assicurata e che, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza, l'assicurata avrebbe dovuto consentire alla compagnia la diretta gestione della lite, conferendo procura al fiduciario dalla stessa designato, per cui, per tale ultima ragione, l'impresa assicuratrice non era tenuta a riconoscere le competenze dovute a professionisti che non abbia direttamente officiato e quindi, in nessun caso, sarebbe potuta essere condannata a rimborsare le spese legali alla chiamante in causa. Ciò premesso chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto la decise di salire di sua iniziativa sulla piccola pedana destinata agli Pt_1 spettacoli e ben potette accorgersi dell'altezza della pedana di legno di circa 40 cm, per cui l'evento dannoso era ascrivibile ad una sua esclusiva responsabilità.
Ammessa ed espletata la prova per testi, rigettata la richiesta di ctu medico legale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con concessione di termini abbreviati per comparsa conclusionale e replica.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero nessuna responsabilità, neppure concorsuale, può essere ascritta alla convenuta in ordine all'evento dannoso per cui è causa, attesa la non pericolosità della struttura adibita a ludoteca e il buono stato manutentivo del locale, dotato di più finestre e quindi ben illuminato, specie in un pomeriggio di maggio, quando non
è ancora sera e l'illuminazione naturale è ancora forte.
Nessuna responsabilità può essere ascritta alla convenuta nemmeno ai sensi dell'art. 2051 c.c.., in quanto l'evento dannoso si verificò esclusivamente per non avere la adottato la ordinaria diligenza nel salire e nello scendere dalla Parte_1 pedana. L'attrice ebbe a dedurre in citazione che in data 06/05/2016, verso le ore
18:30 entrò nella ludoteca in qualità di visitatrice, avendo intenzione di organizzare una festicciola al proprio figlio, ragion per cui, visitando i locali, saliva sulla pedana, alta 40 cm ivi presente e nel percorrere la stessa cadeva rovinosamente sul pavimento
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sottostante. Orbene, dalla fotografia prodotta in atti, si evidenzia che tale pedana è posta in un angolo e, oltre ad avere un'altezza di circa cm 40, ha una profondità di massimo un metro circa e una larghezza di massimo quattro metri. Essa, quindi, per la minuscola estensione, non è un palco su cui si può sostare a lungo stando seduti o passeggiando, tanto è vero che nella fotografia prodotta presenta dei cuscini addossati alla parete, sembrando utilizzabile più per starci seduti, tipo panca o divanetto.
Salire e scendere dalla pedana, per una persona adulta e sana come l'attrice, non era in alcun caso un pericolo non visibile, non prevedibile e la caduta nello scendere era sicuramente evitabile utilizzando l'ordinaria diligenza e attenzione. Anche perché
l'attrice, prima di salire sulla pedana aveva avuto la possibilità di vederla nelle sue fattezze e misure e nel salirci sopra aveva ben potuto constatarne la non rilevante altezza dal suolo e le caratteristiche di colorazione, che riprendeva esattamente quelle del pavimento, con bordi rotondeggianti. La scarsa estensione della pedana, di per sé non destinata alla permanenza di una persona per starci seduta o per passeggiarci sopra, comportò necessariamente che l'attrice dopo esserci salita sopra ne ridiscese dopo pochi istanti, ragion per cui non poteva distrarsi e non sapere e accorgersi del dislivello della pedana dal pavimento del resto del locale, sebbene il bordo non fosse segnalato da altro colore. Insomma, la pedana, per la piccola estensione e riconoscibilità delle forme, non costituiva un c.d. trabocchetto o insidia, ne' richiedeva particolare illuminazione o ringhiere. Non ogni irregolarità di un arredo costituisce insidia o trabocchetto tale da configurare una responsabilità quando si verifichi un incidente, ma occorrono, altresì, l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo. Resta, quindi, esclusa la responsabilità del proprietario o possessore del bene tutte le volte che il pericolo sul bene stesso è chiaramente visibile e prevedibile (Cass. 2001, n. 16179; Cass. 2000 n. 9092).
Quindi la caduta nello scendere dalla pedana non può attribuirsi ad una situazione pericolosa creata dal custode del bene.
La particolarità della vicenda, la giurisprudenza oscillante e la dubbiezza dell'esito della lite, dipendente dalla soggettività delle valutazioni in tema di visibilità e prevedibilità di ogni possibile pericolo, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
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2) Spese compensate
Così deciso in data 11/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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