TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 21/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
con gli avv.ti Giulia Crispino e Federico Lucibello, presso il cui studio in
Milano, via S. Barnaba n. 39, ha eletto domicilio,
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace-
Oggetto: nullità licenziamento per giusta causa, risarcimento danni, pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori della ricorrente concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio perché
[...] Controparte_1
venissero accolte le seguenti domande:
Nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla dott.ssa
[...]
con comunicazione del 1° ottobre 2024, in quanto Parte_1
privo di giusta causa, unica motivazione valida per una risoluzione anticipata del
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015, e per
l'effetto - condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni residue dalla CP_2
data del licenziamento sino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 2 giugno
2025, ai sensi degli artt. 19 e 2119 c.c., nella somma pari ad euro 19.548,35 lordi o nella
diversa somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare la sussistenza di condotte configurabili come straining poste in
essere dalla nei confronti della dott.ssa Controparte_1 Pt_1
con. condanna della stessa al risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante
dall'ambiente lavorativo ostile e dall'isolamento professionale subito, da quantificarsi in
via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura che Codesto Tribunale riterrà congrua,
anche tenendo conto dell'impatto negativo sulla salute psico-fisica e sulla vita personale
e lavorativa della ricorrente;
- disporre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo
dalla cessazione del rapporto e sino alla naturale scadenza del contratto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza giuridica del secondo licenziamento
intimato in data 7 novembre, privo di valore autonomo, nonché atto giuridicamente
inesistente;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse ritenere esistente
il licenziamento intimato in data 7 novembre 2024, accertare e dichiarare l'illegittimità
dello stesso per i motivi addotti in ricorso;
- condannare la Società resistente alle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituita ritualmente la società convenuta che è rimasta contumace per l'intera durata del procedimento.
2 La causa, di natura documentale e in ragione dell'operare dell'onere probatorio,
è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, va previamente affermata la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Milano adito, in ragione della sede legale della società
convenuta, situata in Milano, ove pure risulta sottoscritto il contratto di assunzione della ricorrente.
La clausola derogatoria, contenuta nel contratto, in favore del Foro di Roma non può ovviamente prevalere sulla competenza funzionale inderogabile operante,
per legge, nelle cause di materia di lavoro
Venendo al merito, è documentale che la ricorrente sia stata assunta dalla resistente con un contratto a tempo Controparte_1
determinato, decorrente dal 3 giugno 2024 al 2 giugno 2025, con ruolo di personal assistant, qualifica di impiegata di livello III del C.C.N.L.
Commercio/Confcommercio, in regime full remote.
In data 1° ottobre 2024, la dott.ssa riceveva, da parte del dott. Pt_1 Per_1
una mail in cui veniva esplicitata la volontà, da parte della società, di interrompere ogni collaborazione con la ricorrente.
Al netto di alcuni riconoscimenti professionali (“…pur riconoscendo molte tue
qualità…”), la missiva contiene una complessiva valutazione negativa dell'operato della ricorrente e così conclude: “…Sento di non poterti affidare tutte
le mansioni previste invece per una P.A, ritengo che la cosa più sensata per te e per
l'azienda, in particolare me, sia interrompere il rapporto di lavoro, prevedendo il
preavviso previsto da contratto.
Da qui in avanti ti invito a contattare più nessun interlocutore né a mezzo telefonico
(né tuo né dell'azienda) ne mail né whatsApp né in nessun altro modo, limitandoti a
inoltrarmi ogni comunicazione afferente il tuo ruolo di Personal Assistant. Potrai
3 impiegare questi giorni rimanenti per finalizzare file sui quali effettuerò una ulteriore
passata necessaria perché tu possa compilarli in maniera più agevole per te.
Organizzati con per il termine del contratto e per la restituzione dei beni CP_3
aziendali (telefono, sim computer).
Senza alcuna retorica, sono certo che troverai un ruolo più confacente le tue attitudini
personali e professionali”.
Il 3 ottobre 2024 la dott.ssa procedeva ad impugnare quello che, a tutti Pt_1
gli effetti, ha qualificato come licenziamento, contestandone la legittimità e chiedendo la tutela dei propri diritti (doc. 5).
Inoltre, tramite i difensori di fiducia, si rendeva disponibile alla restituzione dei beni aziendali (doc. 8).
La società resistente nulla riscontrava ma, del tutto inopinatamente, notificava alla ricorrente tre lettere di contestazione disciplinare (doc. 9 – Pec CP_1
del 18.10.2024).
Con lettera del 22 ottobre 2024, la ricorrente respingeva ogni addebito (doc. 15).
La società datrice perdurava nella sua inerzia, omettendo il saldo delle spettanze del mese di settembre 2024, di cui veniva intimato il pagamento a mezzo PEC (doc. 16).
Infine, con comunicazione del 7 novembre 2024, la società intimava alla ricorrente un secondo licenziamento, per asserita giusta causa (doc. 17).
Così delineata la fattispecie, scarne considerazioni si impongono.
Si verte in ipotesi di contratto a tempo determinato.
La mail in data 1° ottobre 2024, inviata da alla ricorrente, è Persona_2
certamente da qualificarsi alla stregua di un licenziamento, dato l'inequivoco tenore, come sopra riportato.
Giova rammentare che era CEO e chairman della società nonchè Per_1
referente gerarchico diretto della ricorrente come si evince dalla lettera di
4 contestazione disciplinare di cui al doc. 11, oltre che coniuge di Persona_3
legale rappresentante, che mai si è dissociata dal comportamento del
[...]
marito, con ogni evidenza avallandolo.
Il primo licenziamento, dunque, risulta palesemente privo di giusta causa.
Oltre a non essere stato preceduto dal necessario esperimento della procedura di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, risulta totalmente privo dell'indicazione di una condotta oggettivamente grave e idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti.
Manca inoltre la prova, gravante sul datore di lavoro – rimasto contumace nel presente giudizio - della sussistenza dei fatti “contestati”.
Ne consegue l'illegittimità del recesso ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015, artt. 19 –
29.
Parimenti illegittimo, pur in presenza di asserita giusta causa, si palesa anche il secondo licenziamento, intimato il 7 novembre 2024.
Si ribadisce che la società ha omesso di costituirsi in giudizio.
Anche con riferimento a tale recesso, si trattava del soggetto gravato dell'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti, in primo luogo, fattuali, del licenziamento che, dunque, non risulta assistito da alcuna motivazione giuridicamente rilevante.
Ad abundantiam, si osserva che le pretestuose contestazioni disciplinari mosse successivamente al primo licenziamento (illegittimo) avevano chiaramente il fine di precostituire una qualunque parvenza di motivazione al secondo licenziamento, intimato per asserita assenza della lavoratrice proprio a partire dalla data in cui era stata licenziata per la prima volta.
Ogni ulteriore commento appare superfluo.
5 Ne consegue il diritto della ricorrente a percepire le retribuzioni che le sarebbero spettate sino alla fine del rapporto (euro 1840,71 per i mesi da ottobre
2024 a giugno 2025), totali euro 14.725,68.
Si aggiungono i ratei di 13ma e 14ma mensilità (rispettivamente euro 1.73,08 ed euro 1.840,71 euro lordi e il TFR per 1.908,88 euro lordi.
Totale complessivo spettante: 14.725,68 + 1.073,08 + 1.840,71 + 1.908,88 =
19.548,35 euro lordi.
Il tutto oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Va invece respinta la domanda risarcitoria da straining sia in quanto vertente su condotte “inequivocabilmente emerse nella gestione successiva al licenziamento del 1°
ottobre 2024” (rif. pag. 22 ricorso), quindi successivamente alla formale, prima cessazione del rapporto di lavoro sia per carenza di allegazione e prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dei licenziamenti intimati alla ricorrente con comunicazioni del 1° ottobre 2024 e del 7 novembre 2024, in quanto privi di giusta causa;
2) per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento delle retribuzioni residue dalla data del primo licenziamento sino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 2 giugno 2025, per complessivi euro 19.548,35 lordi oltre a interessi dal dovuto al saldo effettivo;
3) ordina alla società resistente il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla cessazione del rapporto alla data di scadenza del contratto,
fissata al 2 giugno 2025;
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
6 5) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 04/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 21/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
con gli avv.ti Giulia Crispino e Federico Lucibello, presso il cui studio in
Milano, via S. Barnaba n. 39, ha eletto domicilio,
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace-
Oggetto: nullità licenziamento per giusta causa, risarcimento danni, pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori della ricorrente concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio perché
[...] Controparte_1
venissero accolte le seguenti domande:
Nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla dott.ssa
[...]
con comunicazione del 1° ottobre 2024, in quanto Parte_1
privo di giusta causa, unica motivazione valida per una risoluzione anticipata del
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015, e per
l'effetto - condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni residue dalla CP_2
data del licenziamento sino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 2 giugno
2025, ai sensi degli artt. 19 e 2119 c.c., nella somma pari ad euro 19.548,35 lordi o nella
diversa somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare la sussistenza di condotte configurabili come straining poste in
essere dalla nei confronti della dott.ssa Controparte_1 Pt_1
con. condanna della stessa al risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante
dall'ambiente lavorativo ostile e dall'isolamento professionale subito, da quantificarsi in
via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura che Codesto Tribunale riterrà congrua,
anche tenendo conto dell'impatto negativo sulla salute psico-fisica e sulla vita personale
e lavorativa della ricorrente;
- disporre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo
dalla cessazione del rapporto e sino alla naturale scadenza del contratto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza giuridica del secondo licenziamento
intimato in data 7 novembre, privo di valore autonomo, nonché atto giuridicamente
inesistente;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse ritenere esistente
il licenziamento intimato in data 7 novembre 2024, accertare e dichiarare l'illegittimità
dello stesso per i motivi addotti in ricorso;
- condannare la Società resistente alle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituita ritualmente la società convenuta che è rimasta contumace per l'intera durata del procedimento.
2 La causa, di natura documentale e in ragione dell'operare dell'onere probatorio,
è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, va previamente affermata la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Milano adito, in ragione della sede legale della società
convenuta, situata in Milano, ove pure risulta sottoscritto il contratto di assunzione della ricorrente.
La clausola derogatoria, contenuta nel contratto, in favore del Foro di Roma non può ovviamente prevalere sulla competenza funzionale inderogabile operante,
per legge, nelle cause di materia di lavoro
Venendo al merito, è documentale che la ricorrente sia stata assunta dalla resistente con un contratto a tempo Controparte_1
determinato, decorrente dal 3 giugno 2024 al 2 giugno 2025, con ruolo di personal assistant, qualifica di impiegata di livello III del C.C.N.L.
Commercio/Confcommercio, in regime full remote.
In data 1° ottobre 2024, la dott.ssa riceveva, da parte del dott. Pt_1 Per_1
una mail in cui veniva esplicitata la volontà, da parte della società, di interrompere ogni collaborazione con la ricorrente.
Al netto di alcuni riconoscimenti professionali (“…pur riconoscendo molte tue
qualità…”), la missiva contiene una complessiva valutazione negativa dell'operato della ricorrente e così conclude: “…Sento di non poterti affidare tutte
le mansioni previste invece per una P.A, ritengo che la cosa più sensata per te e per
l'azienda, in particolare me, sia interrompere il rapporto di lavoro, prevedendo il
preavviso previsto da contratto.
Da qui in avanti ti invito a contattare più nessun interlocutore né a mezzo telefonico
(né tuo né dell'azienda) ne mail né whatsApp né in nessun altro modo, limitandoti a
inoltrarmi ogni comunicazione afferente il tuo ruolo di Personal Assistant. Potrai
3 impiegare questi giorni rimanenti per finalizzare file sui quali effettuerò una ulteriore
passata necessaria perché tu possa compilarli in maniera più agevole per te.
Organizzati con per il termine del contratto e per la restituzione dei beni CP_3
aziendali (telefono, sim computer).
Senza alcuna retorica, sono certo che troverai un ruolo più confacente le tue attitudini
personali e professionali”.
Il 3 ottobre 2024 la dott.ssa procedeva ad impugnare quello che, a tutti Pt_1
gli effetti, ha qualificato come licenziamento, contestandone la legittimità e chiedendo la tutela dei propri diritti (doc. 5).
Inoltre, tramite i difensori di fiducia, si rendeva disponibile alla restituzione dei beni aziendali (doc. 8).
La società resistente nulla riscontrava ma, del tutto inopinatamente, notificava alla ricorrente tre lettere di contestazione disciplinare (doc. 9 – Pec CP_1
del 18.10.2024).
Con lettera del 22 ottobre 2024, la ricorrente respingeva ogni addebito (doc. 15).
La società datrice perdurava nella sua inerzia, omettendo il saldo delle spettanze del mese di settembre 2024, di cui veniva intimato il pagamento a mezzo PEC (doc. 16).
Infine, con comunicazione del 7 novembre 2024, la società intimava alla ricorrente un secondo licenziamento, per asserita giusta causa (doc. 17).
Così delineata la fattispecie, scarne considerazioni si impongono.
Si verte in ipotesi di contratto a tempo determinato.
La mail in data 1° ottobre 2024, inviata da alla ricorrente, è Persona_2
certamente da qualificarsi alla stregua di un licenziamento, dato l'inequivoco tenore, come sopra riportato.
Giova rammentare che era CEO e chairman della società nonchè Per_1
referente gerarchico diretto della ricorrente come si evince dalla lettera di
4 contestazione disciplinare di cui al doc. 11, oltre che coniuge di Persona_3
legale rappresentante, che mai si è dissociata dal comportamento del
[...]
marito, con ogni evidenza avallandolo.
Il primo licenziamento, dunque, risulta palesemente privo di giusta causa.
Oltre a non essere stato preceduto dal necessario esperimento della procedura di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, risulta totalmente privo dell'indicazione di una condotta oggettivamente grave e idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti.
Manca inoltre la prova, gravante sul datore di lavoro – rimasto contumace nel presente giudizio - della sussistenza dei fatti “contestati”.
Ne consegue l'illegittimità del recesso ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015, artt. 19 –
29.
Parimenti illegittimo, pur in presenza di asserita giusta causa, si palesa anche il secondo licenziamento, intimato il 7 novembre 2024.
Si ribadisce che la società ha omesso di costituirsi in giudizio.
Anche con riferimento a tale recesso, si trattava del soggetto gravato dell'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti, in primo luogo, fattuali, del licenziamento che, dunque, non risulta assistito da alcuna motivazione giuridicamente rilevante.
Ad abundantiam, si osserva che le pretestuose contestazioni disciplinari mosse successivamente al primo licenziamento (illegittimo) avevano chiaramente il fine di precostituire una qualunque parvenza di motivazione al secondo licenziamento, intimato per asserita assenza della lavoratrice proprio a partire dalla data in cui era stata licenziata per la prima volta.
Ogni ulteriore commento appare superfluo.
5 Ne consegue il diritto della ricorrente a percepire le retribuzioni che le sarebbero spettate sino alla fine del rapporto (euro 1840,71 per i mesi da ottobre
2024 a giugno 2025), totali euro 14.725,68.
Si aggiungono i ratei di 13ma e 14ma mensilità (rispettivamente euro 1.73,08 ed euro 1.840,71 euro lordi e il TFR per 1.908,88 euro lordi.
Totale complessivo spettante: 14.725,68 + 1.073,08 + 1.840,71 + 1.908,88 =
19.548,35 euro lordi.
Il tutto oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Va invece respinta la domanda risarcitoria da straining sia in quanto vertente su condotte “inequivocabilmente emerse nella gestione successiva al licenziamento del 1°
ottobre 2024” (rif. pag. 22 ricorso), quindi successivamente alla formale, prima cessazione del rapporto di lavoro sia per carenza di allegazione e prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dei licenziamenti intimati alla ricorrente con comunicazioni del 1° ottobre 2024 e del 7 novembre 2024, in quanto privi di giusta causa;
2) per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento delle retribuzioni residue dalla data del primo licenziamento sino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 2 giugno 2025, per complessivi euro 19.548,35 lordi oltre a interessi dal dovuto al saldo effettivo;
3) ordina alla società resistente il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla cessazione del rapporto alla data di scadenza del contratto,
fissata al 2 giugno 2025;
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
6 5) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 04/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
7