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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1802/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6857/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 315/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 28/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00052487 09 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00052487 09 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00052487 09 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6499/2025 depositato il
31/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Avellino propone appello della sentenza n.315/1/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributari a di primo grado di Avellino sez. I, in data 21/3/202 depositata il 28/3/2024 di accoglimento parziale, con compensazione delle spese di lite, del ricorso proposto da Resistente_1 srl avverso cartella di pagamento per tributi erariali anno 2013, pari ad Euro 145.727,96, emessa a seguito di decadenza da definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, a cui la parte aveva aderito nel corso di un giudizio avverso l'avviso di accertamento presupposto.
Nell'appellata sentenza la Corte di primo grado, preso atto della doglianza di parte di aver erroneamente rateizzato la quinta rata in scadenza il 16/9/2020 in otto rate anziché in quattro rate, senza che ne sia derivato un danno all'Agenzia delle Entrate in presenza di buona fede ed in ragione di condizioni oggettive di incertezza della normativa che aveva istituito il beneficio (ai sensi della disciplina emergenziale -decreto Rilancio- che aveva istituito la rateizzazione), ha confermato l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, aumentata della metà”; ha considerato che in tal modo il contribuente non avesse omesso il pagamento della quinta rata, eseguendo un pagamento ridotto,
e che tuttavia le sanzioni applicate apparivano lesive nel principio di proporzionalità, con la possibilità di attenuarne il carico, come emergente da normativa comunitaria, valorizzando la disposizione dell'art. 7 co.4
D.Lgs. 472/97 (“qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”). La Corte di primo grado ha quindi provveduto in tal senso e, ritenendo che le sanzioni applicate siano lesive del principio di proporzionalità, ne disponeva la riduzione, ex art. 7 co.4 d.lgs. 472/97, escludendo il dolo e considerando la colpa nel suo grado minimo.
In appello l'ente finanziario lamenta l'intervenuta decadenza dalla rateizzazione, e rileva la corretta applicazione dell'art. 13 d.lgs. 471/97 dispositiva della riduzione al 45% sul residuo.
L'appellata non si costituisce.
All'udienza del 29 ottobre 2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 15-ter, prescrive che il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
La sanzione dell'art.13 d.lgs. 471/97, è prevista in caso di mancata esecuzione di versamenti periodici pari, ratione temporis vigente, ad una percentuale del 30% di ogni importo non versato;
l'aumento della metà previsto dal predetto art. 15-ter comporta pertanto l'incremento della sanzione al 45%, come riportato in cartella nel dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo.
Trattasi di una sanzione in misura fissa, determinata in percentuale sull'importo non versato, di cui l'impugnata sentenza ha disposto la riduzione “fino alla metà del minimo”. Devesi osservare che, al di là delle ragioni che giustificherebbero una riduzione del carico sanzionatorio ove si ravvisi la sproporzione rispetto all'entità dell'importo non versato ovvero in relazione al comportamento del contribuente che, nel caso di specie, aveva poi continuato a pagare quanto dovuto, resta inconciliabile l'affermazione della riducibilità della sanzione come statuita in sentenza con il regime sanzionatorio dell'art. 13 che, attraverso il richiamo compiuto dall'art. 15-ter, la Corte ha comunque inteso mantenere fermo. Non
è infatti individuabile un “minimo” di entità sanzionatoria irrogabile sulla percentuale fissa dovuta sul residuo importo non versato.
Non si obietta né l'an della sanzionabilità della condotta adottata, né il richiamo al riferimento normativo dell'art. 15-ter, bensì il quantum, e di esso non è fornita una soluzione alternativa riduttiva dell'importo, sicché la stessa disposizione dell'art. 7 co.4 del D.Lgs. 472/97 non è applicabile in ragione della mancanza di un'oscillazione tra minimo e massimo sanzionabile ex art. 13 d.lgs. 471/97 come richiamato dall'art. 15-ter dpr 602/73.
La mancata costituzione in giudizio di appello della originaria ricorrente non favorisce la illustrazione di una prospettazione alternativa.
L'affermazione giurisprudenziale di legittimità secondo la quale la disposizione contenuta nell'art.7 del D. lgs. n.472/1997 si applica anche alle sanzioni che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale (cfr. Cass. ord. 29998/2017, n.24788/23) si fonda sulla mancanza di una specifica norma di eccezione alla disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 7 D.Lgs. 472/1997, ma non sembra possa trovare una concreta applicazione pratica se non nella individuazione del minimo sanzionatorio nella stessa entità calcolata in misura fissa a percentuale (unica) sull'importo non versato.
Inoltre sulla affermazione della sproporzione tra entità del tributo violato e sanzione, le argomentazioni riportate nell'impugnata sentenza sulle ragioni di una tale evidenza risultano generiche laddove fanno riferimento ad una condotta di buona fede del ricorrente, alla assenza di danno per l'erario, ed alla incertezza della disciplina normativa in ambito emergenziale pandemico;
non risulta infatti esplicitato su quale base giuridica e fattuale si sia generato l'affidamento del contribuente ad una disposizione normativa ampliativa da 4 a 8 rate il riparto nel tempo del pagamento di una quinta rata della rateizzazione ammessa con definizione agevolata, né è stato ipotizzato e quantificato un possibile danno dell'erario, e neppure su quali interpretazioni si sia fondata l'incertezza dell'applicazione normativa sulla rateazione. Il giudizio sulla carenza di proporzionalità basato sui richiamati aspetti fattuali non risulta compiutamente motivato (e d'altronde, in ord.
Cass. n. 20809/25 è stato osservato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,
l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione novellata ex art. 16 d.lgs. n. 158 del 2015, postula, ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, che il giudice ”non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra entità del tributo violato e sanzione, ma dia esplicitamente conto delle circostanze che rendono manifesta tale sproporzione”. Consegue che la riduzione per la sproporzione non
è stata correttamente applicata nè è stato determinato l'importo finale a cui sarebbe giunto il calcolo sulla
“metà del minimo” per comprendere se ne sarebbe derivato un risultato migliorativo o peggiorativo.
L'appello è dunque fondato perché non è stata correttamente applicata una riduzione sanzionatoria certa e definibile: la cartella di pagamento aveva indicato un criterio tratto da una norma ad hoc nel suo ammontare fisso e proporzionale al tributo, in una misura predeterminata, insuscettibile di valutazioni discrezionali per una riduzione su un “minimo” che nel caso specie non è riscontrabile.
Non si ravvisa, quindi, lo spazio per operare un giudizio di proporzionalità come delineato nella appellata sentenza, in ragione non già di una temuta preclusione a soddisfare un favor a cui il contribuente potrebbe aver diritto ad accedere, ma per mancanza dei presupposti oggettivi per la sua applicabilità.
La particolarità della questione orienta verso la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese. Salerno, 29 ottobre 2025 il presidente dr. Gabriele Di Maio
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6857/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 315/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 28/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00052487 09 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00052487 09 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00052487 09 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6499/2025 depositato il
31/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Avellino propone appello della sentenza n.315/1/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributari a di primo grado di Avellino sez. I, in data 21/3/202 depositata il 28/3/2024 di accoglimento parziale, con compensazione delle spese di lite, del ricorso proposto da Resistente_1 srl avverso cartella di pagamento per tributi erariali anno 2013, pari ad Euro 145.727,96, emessa a seguito di decadenza da definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, a cui la parte aveva aderito nel corso di un giudizio avverso l'avviso di accertamento presupposto.
Nell'appellata sentenza la Corte di primo grado, preso atto della doglianza di parte di aver erroneamente rateizzato la quinta rata in scadenza il 16/9/2020 in otto rate anziché in quattro rate, senza che ne sia derivato un danno all'Agenzia delle Entrate in presenza di buona fede ed in ragione di condizioni oggettive di incertezza della normativa che aveva istituito il beneficio (ai sensi della disciplina emergenziale -decreto Rilancio- che aveva istituito la rateizzazione), ha confermato l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, aumentata della metà”; ha considerato che in tal modo il contribuente non avesse omesso il pagamento della quinta rata, eseguendo un pagamento ridotto,
e che tuttavia le sanzioni applicate apparivano lesive nel principio di proporzionalità, con la possibilità di attenuarne il carico, come emergente da normativa comunitaria, valorizzando la disposizione dell'art. 7 co.4
D.Lgs. 472/97 (“qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”). La Corte di primo grado ha quindi provveduto in tal senso e, ritenendo che le sanzioni applicate siano lesive del principio di proporzionalità, ne disponeva la riduzione, ex art. 7 co.4 d.lgs. 472/97, escludendo il dolo e considerando la colpa nel suo grado minimo.
In appello l'ente finanziario lamenta l'intervenuta decadenza dalla rateizzazione, e rileva la corretta applicazione dell'art. 13 d.lgs. 471/97 dispositiva della riduzione al 45% sul residuo.
L'appellata non si costituisce.
All'udienza del 29 ottobre 2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 15-ter, prescrive che il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
La sanzione dell'art.13 d.lgs. 471/97, è prevista in caso di mancata esecuzione di versamenti periodici pari, ratione temporis vigente, ad una percentuale del 30% di ogni importo non versato;
l'aumento della metà previsto dal predetto art. 15-ter comporta pertanto l'incremento della sanzione al 45%, come riportato in cartella nel dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo.
Trattasi di una sanzione in misura fissa, determinata in percentuale sull'importo non versato, di cui l'impugnata sentenza ha disposto la riduzione “fino alla metà del minimo”. Devesi osservare che, al di là delle ragioni che giustificherebbero una riduzione del carico sanzionatorio ove si ravvisi la sproporzione rispetto all'entità dell'importo non versato ovvero in relazione al comportamento del contribuente che, nel caso di specie, aveva poi continuato a pagare quanto dovuto, resta inconciliabile l'affermazione della riducibilità della sanzione come statuita in sentenza con il regime sanzionatorio dell'art. 13 che, attraverso il richiamo compiuto dall'art. 15-ter, la Corte ha comunque inteso mantenere fermo. Non
è infatti individuabile un “minimo” di entità sanzionatoria irrogabile sulla percentuale fissa dovuta sul residuo importo non versato.
Non si obietta né l'an della sanzionabilità della condotta adottata, né il richiamo al riferimento normativo dell'art. 15-ter, bensì il quantum, e di esso non è fornita una soluzione alternativa riduttiva dell'importo, sicché la stessa disposizione dell'art. 7 co.4 del D.Lgs. 472/97 non è applicabile in ragione della mancanza di un'oscillazione tra minimo e massimo sanzionabile ex art. 13 d.lgs. 471/97 come richiamato dall'art. 15-ter dpr 602/73.
La mancata costituzione in giudizio di appello della originaria ricorrente non favorisce la illustrazione di una prospettazione alternativa.
L'affermazione giurisprudenziale di legittimità secondo la quale la disposizione contenuta nell'art.7 del D. lgs. n.472/1997 si applica anche alle sanzioni che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale (cfr. Cass. ord. 29998/2017, n.24788/23) si fonda sulla mancanza di una specifica norma di eccezione alla disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 7 D.Lgs. 472/1997, ma non sembra possa trovare una concreta applicazione pratica se non nella individuazione del minimo sanzionatorio nella stessa entità calcolata in misura fissa a percentuale (unica) sull'importo non versato.
Inoltre sulla affermazione della sproporzione tra entità del tributo violato e sanzione, le argomentazioni riportate nell'impugnata sentenza sulle ragioni di una tale evidenza risultano generiche laddove fanno riferimento ad una condotta di buona fede del ricorrente, alla assenza di danno per l'erario, ed alla incertezza della disciplina normativa in ambito emergenziale pandemico;
non risulta infatti esplicitato su quale base giuridica e fattuale si sia generato l'affidamento del contribuente ad una disposizione normativa ampliativa da 4 a 8 rate il riparto nel tempo del pagamento di una quinta rata della rateizzazione ammessa con definizione agevolata, né è stato ipotizzato e quantificato un possibile danno dell'erario, e neppure su quali interpretazioni si sia fondata l'incertezza dell'applicazione normativa sulla rateazione. Il giudizio sulla carenza di proporzionalità basato sui richiamati aspetti fattuali non risulta compiutamente motivato (e d'altronde, in ord.
Cass. n. 20809/25 è stato osservato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,
l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione novellata ex art. 16 d.lgs. n. 158 del 2015, postula, ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, che il giudice ”non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra entità del tributo violato e sanzione, ma dia esplicitamente conto delle circostanze che rendono manifesta tale sproporzione”. Consegue che la riduzione per la sproporzione non
è stata correttamente applicata nè è stato determinato l'importo finale a cui sarebbe giunto il calcolo sulla
“metà del minimo” per comprendere se ne sarebbe derivato un risultato migliorativo o peggiorativo.
L'appello è dunque fondato perché non è stata correttamente applicata una riduzione sanzionatoria certa e definibile: la cartella di pagamento aveva indicato un criterio tratto da una norma ad hoc nel suo ammontare fisso e proporzionale al tributo, in una misura predeterminata, insuscettibile di valutazioni discrezionali per una riduzione su un “minimo” che nel caso specie non è riscontrabile.
Non si ravvisa, quindi, lo spazio per operare un giudizio di proporzionalità come delineato nella appellata sentenza, in ragione non già di una temuta preclusione a soddisfare un favor a cui il contribuente potrebbe aver diritto ad accedere, ma per mancanza dei presupposti oggettivi per la sua applicabilità.
La particolarità della questione orienta verso la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese. Salerno, 29 ottobre 2025 il presidente dr. Gabriele Di Maio