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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1566 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
GIÀ (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. NIEDDU ARRICA FABIO e dell'avv. LITTARRU NICOLA, come da mandato difensivo in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RALLO
ABRAM; Parte appellante
E
CONCESSIONI (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. GIUMAN ANDREA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 298/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
13/02/2023 e non notificata.
CONCLUSIONI Per parte appellante
“a. [omessa]
b. in via principale, nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 298/2023 pronunciata dal
Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Signor Giudice dott. Carlo Azzolini, in data 10 febbraio 2023, pubblicata in data 13 febbraio
2023, non notificata, nella causa civile iscritta al numero 6748/2020 R.G. e conseguentemente revocare, annullare o dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 1327/2020 (R.G.
4097/2020), emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 1° luglio 2020, notificato all'opponente in data 9 luglio 2020 e quindi:
b.1 in via principale: accertata l'illegittimità dell'imposizione a carico dei gestori di reti di telecomunicazioni di canoni da parte di concessionari pubblici, come previsto dagli artt. 54 e 55 del Codice delle Comunicazioni nella vigente formulazione ai sensi del D. Lgs. 207/2021 (in sostituzione dei previgenti artt. 93 e 94), dall'art. 32, comma 1, lettera c-bis), D.L. 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, nonché dell'art. 12, comma, 3, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n.
41, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia o comunque l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nelle convenzioni poste a supporto della pretesa creditoria dedotta con il ricorso monitorio (in particolare nelle side letter e nell'art. 12 delle convenzioni) per contrarietà a norme imperative, in applicazione dell'art. 1419 cod. civ. o dell'art. 1339 cod. civ., per i motivi illustrati nella espositiva in atti;
b.2 in via principale, alternativa: accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni contenute nelle convenzioni poste a supporto della pretesa creditoria dedotta con il ricorso monitorio (in particolare nelle side letter e nell'art. 12 delle convenzioni) per violazione dell'art. 9 (Abuso di
2 dipendenza economica) della L. 18 giugno 1998, n. 192, per i motivi illustrati nella espositiva in atti;
b.3 in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità, inefficacia o comunque l'inapplicabilità parziale delle disposizioni contenute nelle convenzioni poste a supporto della pretesa creditoria dedotta con il ricorso monitorio (in particolare nelle side letter e nell'art. 12 delle convenzioni) per contrarietà a norme imperative in applicazione dell'art. 1419 cod. civ. o dell'art. 1339 cod. civ. o per violazione dell'art. 9 (Abuso di dipendenza economica) della L. 18 giugno 1998, n.
192, in quanto prevedono canoni calcolati con criteri differenti rispetto alle indennità previste dall'art. 55 (già art. 94) del Codice delle comunicazioni elettroniche e per tutti gli altri motivi illustrati nella espositiva in atti;
b.4 ancora in via principale: in ogni caso, accertare e dichiarare che la somma ingiunta non è,
Part in tutto o in parte, dovuta da a per le ragioni di cui alla superiore espositiva e, CP_1
in accoglimento dei motivi esposti in atti, revocare, annullare o dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 1327/2020 (R.G. 4097/2020), emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 1 luglio 2020, notificato all'opponente in data 9 luglio 2020;
b.5 in via riconvenzionale: quale effetto dell'accertamento della nullità, invalidità, inefficacia o comunque l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nelle convenzioni poste a supporto della pretesa creditoria dedotta con il ricorso monitorio (in particolare nelle side letter e nell'art. 12 delle convenzioni) per qualsiasi delle ragioni esposte, condannare Controparte_2
ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. alla restituzione integrale o parziale
[...]
dell'importo dei canoni concessori già versati da nel periodo Parte_1
2015- 2016 per un importo complessivo pari ad € 64.971,72 in quanto somme non dovute e quindi indebitamente percepite, per i motivi illustrati in atti;
b.5bis in via subordinata istruttoria: disporre CTU sul seguente quesito:
Part Cont Alla luce della documentazione contrattuale tra e convenzioni (nn. 45, 46, 48 e 162,
3 docc. 1, 2, 3 e 4 fascicolo procedimento monitorio) e side letters (tutte in data 23.06.2014, docc.
5, 6, 7 e 8 fascicolo procedimento monitorio), della documentazione in atti, e previa l'eventuale effettuazione sopralluoghi (anche a campione) sulle aree indicate nelle medesime convenzioni e nella tabella a pag. 3 della avversa comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, proceda il consulente alla individuazione e determinazione dell'indennità da pagarsi da parte di
Cont a in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, Parte_1
all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù in applicazione dei criteri indicati dall'art. 55 del D. Lgs. 259/2003;
b.6 in via di ulteriore subordine: sollevare davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 [già art. 93-94] con riferimento agli artt. 2-3-41 Cost., ove interpretati nel senso che i medesimi artt. 54-55 sarebbero derogabili dall'autonomia privata e pertanto non facciano venire meno validità, legittimità o efficacia delle pattuizioni contrattuali difformi stipulate prima o dopo l'entrata in vigore della normativa;
b.7 in via gradatamente subordinata: disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea ai sensi dell'art. 267 lett. b) TFUE al fine di sottoporre il seguente quesito:
“Se i Considerando nn. 5-13-14-23-26-27-28-29-63-103-109-210 della Direttiva (UE) dell'11 dicembre 2018 n. 1972, nonché gli artt. Fondanti 14, 59, da 101 a 109 TFUE;
36 Carta dir.
Fondamentali UE, consentano un'interpretazione degli artt. 54-55 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n.
259 [già art. 93-94] nel senso della derogabilità o inapplicabilità del divieto di imporre oneri e della “indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù” ai contratti regolanti
l'installazione o il passaggio di infrastrutture di rete stipulati prima o dopo l'entrata in vigore della disciplina”.
b.8 in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
4 Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria:
Nel merito: respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1327/2020 emesso dal Tribunale di Venezia in data 3.07.2020, con condanna di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., alla corresponsione della somma ivi ingiunta;
In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto di al riconoscimento della somma di CP_1
€ 42.802,48, oltre agli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di del suddetto importo, o della CP_1
diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 33/2016 e succ. mod. e int., con riferimento all'articolo 3 della
Costituzione;
In via ulteriormente subordinata: disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, al fine di sottoporre il seguente quesito:
“Se il “Considerando” 22, seconda parte, della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 7.03.2002, e l'art. 345 TFUE ostino ad un'interpretazione, da parte del
Giudice nazionale, che ritenga l'art. 93, comma 2, del d. lgs. n. 295/2003 e l'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 33/2016 e succ. mod. e int. applicabili anche a fattispecie relative alla libera pattuizione negoziale dei canoni”;
In ogni caso: rigettare tutte le domande formulate da in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.”
5 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con decreto ingiuntivo n. 1327/2020 (R.G. 4097/2020) il Tribunale di Venezia, in data 1°
luglio 2020, ha ingiunto a (attualmente , Parte_2 Parte_1
in precedenza denominata prima Interoute s.p.a. e poi di pagare a favore di Controparte_3
la somma di € 42.802,48, oltre interessi ed alle Controparte_2
spese del procedimento monitorio. A fondamento del ricorso monitorio aveva allegato CP_2
il mancato pagamento di 8 fatture (doc. ALL. E da 9 a 16) emesse dalla stessa a carico di TT
Parte (ora ) negli anni 2017 e 2018 in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti (art. 12
delle convenzioni e side letters del 2014 di cui ai documenti ALL. E da 1 a 8), relativi al passaggio delle infrastrutture per telecomunicazioni di TT nelle aree autostradali delle quali
Contr
è concessionaria.
2. TT (ora EXA) proponeva tempestiva opposizione avanti al competente Tribunale di
Contr Venezia deducendo l'infondatezza in diritto delle pretese creditorie azionate da , ritenendo,
in sintesi, che la normativa sopravvenuta in modifica del codice delle telecomunicazioni precludesse il pagamento di qualsiasi spettanza al gestore della rete autostradale. Formulava
domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la restituzione della somma di € 64.971,72, pari
Parte all'ammontare dei canoni concessori già versati da nel periodo 2015-2016, in quanto
Contr somme non dovute e quindi da indebitamente percepite.
3. si costituiva nel giudizio di opposizione sostenendo, in sintesi, l'inapplicabilità CP_2
della normativa richiamata dall'opponente alla vicenda in esame e la specialità della norma applicabile alla fattispecie (art. 94 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle
6 comunicazioni elettroniche").
4. In corso di giudizio la causa veniva istruita tramite produzioni documentali e, all'esito del deposito degli scritti conclusivi, con la sentenza n. 298/2023 il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, che confermava, rigettava la domanda riconvenzionale di parte opponente di restituzione delle somme in precedenza versate pari ad € 64.971,72 e, in ragione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito, dell'unico precedente della Suprema
Corte, della complessità e novità delle questioni trattate, compensava le spese di lite del giudizio di opposizione tra le parti. Il Tribunale, in particolare, dopo aver analizzato analiticamente tutta la disciplina succedutasi nel tempo, riconosceva la specialità dell'art. 94 del D. Lgs. 1 agosto
2003, n. 259 - denominato “Codice delle comunicazioni elettroniche”, emanato in recepimento di una serie di direttive europee di armonizzazione della normativa vigente (2002/19/CE,
2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE, 2002/77/CE) e che dettava una disciplina organica del settore e sostitutiva le previgenti disposizioni contenute nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
recante “testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni”- concludendo che, in virtù della medesima norma, era applicabile la convenzione stipulata tra le parti, che prevedeva il pagamento di indennità per la concessione di servitù sulla sede autostradale gestita dall'opposta.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 11 settembre 2023 (già Parte_1
impugnava la predetta sentenza, pubblicata in data 13/02/2023 e non notificata, Parte_2
sulla base dei seguenti motivi di appello, formulati per violazione di diritto, ritenendo corretta l'appellante, invece, la ricostruzione fattuale di cui alla pronuncia oggetto di impugnazione.
7 5.1 Con il primo motivo ha lamentato la violazione o non corretta applicazione degli artt. 93
e 94 del Codice delle Comunicazioni nella formulazione previgente.
5.2 Con il secondo motivo ha censurato la violazione o non corretta applicazione degli artt.
11 disp. prel. Cod. civ. e artt. 54 e 55 del Codice delle Comunicazioni nella vigente formulazione ai sensi del D. Lgs. 207/2021 (in sostituzione dei previgenti artt. 93 e 94); dell'art. 32, comma 1,
lettera c-bis), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022,
n. 79, nonché dell'art. 12, comma, 3, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.
5.3 Con il terzo motivo, in subordine, ha lamentato la violazione o non corretta applicazione dell'art. 9 della L. 192/1998.
5.4 Con il quarto motivo ha censurato, in ogni caso, la violazione degli artt. 1339 e 1459 cod.
civ ed erronea applicazione alla controversia delle disposizioni contrattuali sul corrispettivo a
Parte carico di (art. 12 delle convenzioni stipulate tra le parti) poiché contrastanti con le inderogabili norme richiamate e il mancato rilievo della invalidità o inefficacia delle medesime.
5.5 Con il quinto motivo ha lamentato il mancato accoglimento della domanda
Parte riconvenzionale proposta da in relazione alle somme indebitamente pagate a CAV dal
2015, in quanto corrisposte in applicazione di clausole contrattuali invalide e/o inefficaci.
5.6 Con il sesto motivo ha censurato, in via di estremo subordine, il mancato rilievo delle questioni di costituzionalità o conformità alle norme comunitarie degli artt. 93-94 [previgenti] e
Contr degli artt. 54-55 Cod. delle Comunicazioni ove interpretati nel senso proposto da ed accolto dal Tribunale.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale ha chiesto il rigetto
8 dell'impugnazione, la conferma della gravata sentenza e, in subordine, ha chiesto di sollevare le questioni di legittimità costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del 25 marzo 2025, dal Consigliere Istruttore nominato, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione, dandosi preliminarmente atto che la vicenda fattuale, come svoltasi e come ricostruita dal Tribunale nella sentenza, che qui si richiama sul punto, è pacifica tra le parti.
8.1 Il primo ed il secondo motivo di impugnazione da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Dirimente, infatti, è l'assunto per cui l'art. 94 del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche (breviter CEE) e, in seguito, l'art. 55 del predetto codice che ha sostituito l'art. 94, dettano una disciplina speciale in relazione all'installazione di cavidotti e alla costituzione di servitù nelle sedi autostradali che prevale, per la sua specialità, sull'art. 93 (poi sostituito dall'art. 54) CEE. Partendo da tale assunto e riconosciuta di conseguenza la possibile onerosità delle servitù di passaggio di cavidotti nelle sedi autostradali, la Suprema Corte ha riconosciuto che finché non sia prevista l'indennità e non sia emesso il Decreto Ministeriale di cui al predetto articolo, non sono da ritenersi invalide le convenzioni che prevedono il pagamento di un corrispettivo per la ridetta servitù. In tal senso convergono entrambe le sentenze richiamate dallo stesso appellante, nella parte in cui esaminano l'ambito di applicabilità dell'art. 9 l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003 è rimasto fermo il principio, sancito dagli artt. 25 e
27 del codice della strada, dell'onerosità dell'uso della sede stradale da parte dell'operatore di
telecomunicazioni, posto che l'art. 94 del citato decreto legislativo, che è norma speciale rispetto
al precedente art. 93, con riferimento all'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi
autostradali, ha previsto che l'occupazione della sede o delle strutture autostradali per la
realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico dà luogo ad una servitù che
viene imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo pagamento di
un'indennità nella misura stabilita dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.” e in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che, in virtù dell'errato principio di gratuità dell'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, aveva respinto la domanda di pagamento del canone di occupazione del suolo autostradale proposta dalla concessionaria nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, in relazione ad un arco temporale in parte antecedente e in parte successivo all'entrata in vigore del codice comunicazioni elettroniche. Con la successiva pronuncia n. 14849/2024, la Corte di Cassazione
ha poi confermato l'assunto, richiamando anche il precedente citato e affermando che: “In tema
di installazione di impianti di telecomunicazione lungo le sedi autostradali, il principio di
onerosità dell'uso della sede stradale da parte di operatori di telecomunicazioni, previsto dagli
artt. 25 e 27 del codice della strada, è rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.
259 del 2003, che all'art. 94, con norma speciale rispetto al precedente art. 93, prevede che tali
forme di occupazione ad uso pubblico della sede o delle strutture autostradali danno luogo ad
una servitù, imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo pagamento di
un'indennità quantificata dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.” In ragione del
10 principio riportato non è dirimente, poi, il collegamento operato dal Tribunale con l'art. 3 della legge 166/2002, non più richiamato dal nuovo art. 55 CEE che ha sostituito l'art. 94 CEE, in quanto entrambi gli articoli (94 e poi 55 CEE) prevedono comunque l'onerosità della servitù,
sicché fino all'emanazione del decreto ministeriale ed alla previsione dell'indennità globale o annua che sostituisca i canoni liberamente concordati tra le parti, non vi sono ragioni per non ritenere dovuto il canone annuo pattuito nelle convenzioni del 2014 (art. 12), peraltro di importo assai modesto. Tanto più che in discussione è il pagamento dei canoni relativi agli anni dal 2015
al 2018 (oltre alla rateizzazione di tutti i canoni non corrisposti negli anni ancora precedenti),
tutti periodi anteriori alla modifica dell'art. 94 CEE (poi modificato nell'art. 55 CEE).
8.2 Il terzo motivo di impugnazione è infondato. La Corte di Cassazione con la pronuncia n.
27435/2024 ha evidenziato che: “Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art.
9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel
singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la
sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio
nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali
possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione,
che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista
di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa
dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui.”. Orbene, se anche potesse profilarsi una posizione dominante a favore del concessionario di autostrade, consistente nella situazione di necessità di attraversamento delle sedi autostradali con i cavidotti, giammai si potrebbe ravvisare un abuso di tale posizione nelle condizioni stabilite dalle convenzioni del 2014, come
11 precisate dalle side letters. Queste, infatti, prevedono canoni annui tra i 500,00 euro (per la convenzione n. 46) e i 1.000,00 euro annui (per le altre tre convenzioni), mentre gli importi ulteriori indicati nell'art. 12 sono la rateizzazione del debito pregresso per gli anni dal 2009 al
2013, che quindi hanno portato a determinare il canone annuo in euro 772,00 (500,00 euro annui più 272,00 euro per la rateizzazione) per la convenzione n. 46, di 4.180,00 (1.000,00 euro annui più 3.180,00 euro per la rateizzazione) per la convenzione n. 45, di euro 5.168,00 (1.000,00 euro annui più 4.168,00 euro per la rateizzazione) per la convenzione n. 48 e di euro 6.792,17
(1.000,00 euro annui più 5.792,17 euro per la rateizzazione) per la convenzione n. 162. Stante la modestia degli importi citati quali canoni annui, non può in alcun caso ritenersi sussistente un abuso o la mancanza di buona fede nella condotta tenuta, o l'arbitrarietà della stessa, sicché in assenza di alcuna forma di abuso non sussiste il rimedio invocato di cui alla relativa normativa.
8.3 Il quarto motivo di impugnazione è parimenti infondato. Non vi è, infatti, alcuna contrarietà della clausola di onerosità a norma imperativa, perché pertinente al caso in esame è il dettato dell'art. 94 CEE (ora art. 55 CEE), il quale prevede il pagamento di un'indennità in caso di servitù di passaggio di cavidotti su sedi autostradali e non l'art. 93 CEE (ora art. 54 CEE), che prevede invece la gratuità e l'impossibilità di applicazione di canoni o altri oneri per la servitù
imposta su altre strade. Né si ravvisa alcuna contrarietà alla direttiva europea 2002/21/CE (né
alle altre già richiamate dal Tribunale alla pagina 3 della sentenza impugnata, quarto capoverso)
come recepita dalla normativa nazionale, con la distinzione sopra citata tra le due diverse fattispecie concrete, né, per quanto si dirà di seguito, alla direttiva successiva del 2018.
8.4 Il quinto motivo è assorbito dal rigetto dei motivi principali, essendo volto a riproporre la domanda di restituzione dell'indebito in relazione ai canoni già versati per gli anni precedenti.
12 8.5 Il sesto motivo di impugnazione, nella parte in cui sollecita il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione non è fondato, non essendoci una questione nuova da dirimere, avendo già
la Suprema Corte pronunciato sul punto negli anni 2019 e 2024 nelle pronunce richiamate nel paragrafo 8.1. Né, peraltro, la modifica normativa intervenuta incide, permanendo la distinzione tra sedi autostradali ed altre strade e tra rispettiva onerosità per gli attraversamenti delle prime e gratuità per gli attraversamenti delle seconde.
Allo stesso modo il motivo non è fondato nella parte in cui sollecita la rimessione alla Corte di
Giustizia Europea, in quanto da un lato la disciplina nazionale esaminata risulta conforme ai dettami della direttiva che la ha recepita 2002/21/CE e, in secondo luogo, tende a sottoporre alla
Corte l'esame della disciplina della direttiva 2018/1972/UE, che ha costituito la fonte delle modifiche normative introdotte al codice delle comunicazioni elettroniche con il D. Lgs.
207/2021, nonostante oggetto del giudizio siano i canoni da versare per gli anni fino al 2018 e,
dunque, anteriori alla predetta direttiva. Ma anche a voler ritenere che la direttiva e la normativa sopravvenuta possano incidere sulla debenza dei canoni oggetto di pregresse convenzioni, deve osservarsi che anche nella modifica normativa prevista a seguito del recepimento della direttiva citata (art. 54 e 55 Codice delle comunicazioni elettroniche) è stata comunque mantenuta la distinzione delle servitù e dei relativi costi (gratuita per le strade di ogni tipo, con pagamento di indennità per le sedi autostradali). E quanto alla conformità di tale normativa alla direttiva deve osservarsi che dei “considerando” citati dall'appellante (nn. 5-13-14-23-26-27-28-29-63-103-
109-210 della Direttiva (UE) dell'11 dicembre 2018 n. 1972), nessuno fa riferimento al divieto di previsione di indennità o canoni per l'istituzione di una servitù di passaggio. Del resto, tale direttiva è volta principalmente a favorire la concorrenza tra le società che forniscono il servizio
13 ai cittadini ed ai consumatori, di modo che la rete e le telecomunicazioni siano accessibili a tutti a prezzi competitivi e comunque fa salva la disciplina nazionale che garantisca tale risultato. Se
poi si analizza il considerando 103 si osserva che prevede “Va garantito che le procedure
previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non
discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vigano le condizioni necessarie per una
concorrenza leale ed effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali
vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di
proprietà, normale uso dei beni pubblici né il principio di neutralità in relazione al regime di
proprietà esistente negli Stati membri.”. Ciò, oltre a far salva la disciplina nazionale relativa anche alla disciplina che regolamenta le servitù nei casi che ci occupano, non comporta la necessaria gratuità del passaggio nel fondo dei cavidotti, che, per le sedi autostradali, soggette a traffico continuo, pesante e ad un numero elevatissimo di transiti, oltre a collegare le stesse l'intera nazione, non sarebbe evidentemente paragonabile a quello delle altre strade. Sicché la scelta del legislatore di precludere l'imposizione di canoni o oneri per le altre strade (art. 93, ora art. 54 CEE) e prevedere il pagamento di un'indennità per le autostrade (art. 94, ora art. 55 CEE)
non può dirsi in alcun modo in contrasto con la direttiva citata né discriminatorio per una lelale concorrenza tra le imprese. Nel caso in esame, poi, la modestia dei canoni annui di cui si tratta e di cui si è dato conto nei paragrafi che precedono, non può in alcun modo determinare una lesione della concorrenza, comportando minimi esborsi per l'impresa che opera nel settore. Né si può ritenere che l'indennità da stabilire debba consistere in importo simbolico, con la conseguenza che la normativa attuale deve ritenersi conforme alla normativa europea, non limitando in alcun modo la concorrenza e che la previsione del pagamento dei canoni di cui al
14 contratto, nell'importo modesto stabilito su base annua, non violi la normativa nazionale e sovranazionale come sopra richiamata.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante GIÀ Parte_1 Parte_2
al pagamento a favore della parte appellata
[...] Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro
[...]
9.991,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
15 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante GIÀ Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
94 CEE. La Suprema Corte, con la pronuncia n. 8453/2019 ha infatti sostenuto che “Dopo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1566 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
GIÀ (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. NIEDDU ARRICA FABIO e dell'avv. LITTARRU NICOLA, come da mandato difensivo in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RALLO
ABRAM; Parte appellante
E
CONCESSIONI (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. GIUMAN ANDREA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 298/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
13/02/2023 e non notificata.
CONCLUSIONI Per parte appellante
“a. [omessa]
b. in via principale, nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 298/2023 pronunciata dal
Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Signor Giudice dott. Carlo Azzolini, in data 10 febbraio 2023, pubblicata in data 13 febbraio
2023, non notificata, nella causa civile iscritta al numero 6748/2020 R.G. e conseguentemente revocare, annullare o dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 1327/2020 (R.G.
4097/2020), emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 1° luglio 2020, notificato all'opponente in data 9 luglio 2020 e quindi:
b.1 in via principale: accertata l'illegittimità dell'imposizione a carico dei gestori di reti di telecomunicazioni di canoni da parte di concessionari pubblici, come previsto dagli artt. 54 e 55 del Codice delle Comunicazioni nella vigente formulazione ai sensi del D. Lgs. 207/2021 (in sostituzione dei previgenti artt. 93 e 94), dall'art. 32, comma 1, lettera c-bis), D.L. 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, nonché dell'art. 12, comma, 3, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n.
41, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia o comunque l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nelle convenzioni poste a supporto della pretesa creditoria dedotta con il ricorso monitorio (in particolare nelle side letter e nell'art. 12 delle convenzioni) per contrarietà a norme imperative, in applicazione dell'art. 1419 cod. civ. o dell'art. 1339 cod. civ., per i motivi illustrati nella espositiva in atti;
b.2 in via principale, alternativa: accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni contenute nelle convenzioni poste a supporto della pretesa creditoria dedotta con il ricorso monitorio (in particolare nelle side letter e nell'art. 12 delle convenzioni) per violazione dell'art. 9 (Abuso di
2 dipendenza economica) della L. 18 giugno 1998, n. 192, per i motivi illustrati nella espositiva in atti;
b.3 in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità, inefficacia o comunque l'inapplicabilità parziale delle disposizioni contenute nelle convenzioni poste a supporto della pretesa creditoria dedotta con il ricorso monitorio (in particolare nelle side letter e nell'art. 12 delle convenzioni) per contrarietà a norme imperative in applicazione dell'art. 1419 cod. civ. o dell'art. 1339 cod. civ. o per violazione dell'art. 9 (Abuso di dipendenza economica) della L. 18 giugno 1998, n.
192, in quanto prevedono canoni calcolati con criteri differenti rispetto alle indennità previste dall'art. 55 (già art. 94) del Codice delle comunicazioni elettroniche e per tutti gli altri motivi illustrati nella espositiva in atti;
b.4 ancora in via principale: in ogni caso, accertare e dichiarare che la somma ingiunta non è,
Part in tutto o in parte, dovuta da a per le ragioni di cui alla superiore espositiva e, CP_1
in accoglimento dei motivi esposti in atti, revocare, annullare o dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 1327/2020 (R.G. 4097/2020), emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 1 luglio 2020, notificato all'opponente in data 9 luglio 2020;
b.5 in via riconvenzionale: quale effetto dell'accertamento della nullità, invalidità, inefficacia o comunque l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nelle convenzioni poste a supporto della pretesa creditoria dedotta con il ricorso monitorio (in particolare nelle side letter e nell'art. 12 delle convenzioni) per qualsiasi delle ragioni esposte, condannare Controparte_2
ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. alla restituzione integrale o parziale
[...]
dell'importo dei canoni concessori già versati da nel periodo Parte_1
2015- 2016 per un importo complessivo pari ad € 64.971,72 in quanto somme non dovute e quindi indebitamente percepite, per i motivi illustrati in atti;
b.5bis in via subordinata istruttoria: disporre CTU sul seguente quesito:
Part Cont Alla luce della documentazione contrattuale tra e convenzioni (nn. 45, 46, 48 e 162,
3 docc. 1, 2, 3 e 4 fascicolo procedimento monitorio) e side letters (tutte in data 23.06.2014, docc.
5, 6, 7 e 8 fascicolo procedimento monitorio), della documentazione in atti, e previa l'eventuale effettuazione sopralluoghi (anche a campione) sulle aree indicate nelle medesime convenzioni e nella tabella a pag. 3 della avversa comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, proceda il consulente alla individuazione e determinazione dell'indennità da pagarsi da parte di
Cont a in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, Parte_1
all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù in applicazione dei criteri indicati dall'art. 55 del D. Lgs. 259/2003;
b.6 in via di ulteriore subordine: sollevare davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 [già art. 93-94] con riferimento agli artt. 2-3-41 Cost., ove interpretati nel senso che i medesimi artt. 54-55 sarebbero derogabili dall'autonomia privata e pertanto non facciano venire meno validità, legittimità o efficacia delle pattuizioni contrattuali difformi stipulate prima o dopo l'entrata in vigore della normativa;
b.7 in via gradatamente subordinata: disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea ai sensi dell'art. 267 lett. b) TFUE al fine di sottoporre il seguente quesito:
“Se i Considerando nn. 5-13-14-23-26-27-28-29-63-103-109-210 della Direttiva (UE) dell'11 dicembre 2018 n. 1972, nonché gli artt. Fondanti 14, 59, da 101 a 109 TFUE;
36 Carta dir.
Fondamentali UE, consentano un'interpretazione degli artt. 54-55 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n.
259 [già art. 93-94] nel senso della derogabilità o inapplicabilità del divieto di imporre oneri e della “indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù” ai contratti regolanti
l'installazione o il passaggio di infrastrutture di rete stipulati prima o dopo l'entrata in vigore della disciplina”.
b.8 in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
4 Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria:
Nel merito: respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1327/2020 emesso dal Tribunale di Venezia in data 3.07.2020, con condanna di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., alla corresponsione della somma ivi ingiunta;
In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto di al riconoscimento della somma di CP_1
€ 42.802,48, oltre agli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di del suddetto importo, o della CP_1
diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 33/2016 e succ. mod. e int., con riferimento all'articolo 3 della
Costituzione;
In via ulteriormente subordinata: disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, al fine di sottoporre il seguente quesito:
“Se il “Considerando” 22, seconda parte, della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 7.03.2002, e l'art. 345 TFUE ostino ad un'interpretazione, da parte del
Giudice nazionale, che ritenga l'art. 93, comma 2, del d. lgs. n. 295/2003 e l'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 33/2016 e succ. mod. e int. applicabili anche a fattispecie relative alla libera pattuizione negoziale dei canoni”;
In ogni caso: rigettare tutte le domande formulate da in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.”
5 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con decreto ingiuntivo n. 1327/2020 (R.G. 4097/2020) il Tribunale di Venezia, in data 1°
luglio 2020, ha ingiunto a (attualmente , Parte_2 Parte_1
in precedenza denominata prima Interoute s.p.a. e poi di pagare a favore di Controparte_3
la somma di € 42.802,48, oltre interessi ed alle Controparte_2
spese del procedimento monitorio. A fondamento del ricorso monitorio aveva allegato CP_2
il mancato pagamento di 8 fatture (doc. ALL. E da 9 a 16) emesse dalla stessa a carico di TT
Parte (ora ) negli anni 2017 e 2018 in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti (art. 12
delle convenzioni e side letters del 2014 di cui ai documenti ALL. E da 1 a 8), relativi al passaggio delle infrastrutture per telecomunicazioni di TT nelle aree autostradali delle quali
Contr
è concessionaria.
2. TT (ora EXA) proponeva tempestiva opposizione avanti al competente Tribunale di
Contr Venezia deducendo l'infondatezza in diritto delle pretese creditorie azionate da , ritenendo,
in sintesi, che la normativa sopravvenuta in modifica del codice delle telecomunicazioni precludesse il pagamento di qualsiasi spettanza al gestore della rete autostradale. Formulava
domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la restituzione della somma di € 64.971,72, pari
Parte all'ammontare dei canoni concessori già versati da nel periodo 2015-2016, in quanto
Contr somme non dovute e quindi da indebitamente percepite.
3. si costituiva nel giudizio di opposizione sostenendo, in sintesi, l'inapplicabilità CP_2
della normativa richiamata dall'opponente alla vicenda in esame e la specialità della norma applicabile alla fattispecie (art. 94 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle
6 comunicazioni elettroniche").
4. In corso di giudizio la causa veniva istruita tramite produzioni documentali e, all'esito del deposito degli scritti conclusivi, con la sentenza n. 298/2023 il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, che confermava, rigettava la domanda riconvenzionale di parte opponente di restituzione delle somme in precedenza versate pari ad € 64.971,72 e, in ragione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito, dell'unico precedente della Suprema
Corte, della complessità e novità delle questioni trattate, compensava le spese di lite del giudizio di opposizione tra le parti. Il Tribunale, in particolare, dopo aver analizzato analiticamente tutta la disciplina succedutasi nel tempo, riconosceva la specialità dell'art. 94 del D. Lgs. 1 agosto
2003, n. 259 - denominato “Codice delle comunicazioni elettroniche”, emanato in recepimento di una serie di direttive europee di armonizzazione della normativa vigente (2002/19/CE,
2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE, 2002/77/CE) e che dettava una disciplina organica del settore e sostitutiva le previgenti disposizioni contenute nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
recante “testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni”- concludendo che, in virtù della medesima norma, era applicabile la convenzione stipulata tra le parti, che prevedeva il pagamento di indennità per la concessione di servitù sulla sede autostradale gestita dall'opposta.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 11 settembre 2023 (già Parte_1
impugnava la predetta sentenza, pubblicata in data 13/02/2023 e non notificata, Parte_2
sulla base dei seguenti motivi di appello, formulati per violazione di diritto, ritenendo corretta l'appellante, invece, la ricostruzione fattuale di cui alla pronuncia oggetto di impugnazione.
7 5.1 Con il primo motivo ha lamentato la violazione o non corretta applicazione degli artt. 93
e 94 del Codice delle Comunicazioni nella formulazione previgente.
5.2 Con il secondo motivo ha censurato la violazione o non corretta applicazione degli artt.
11 disp. prel. Cod. civ. e artt. 54 e 55 del Codice delle Comunicazioni nella vigente formulazione ai sensi del D. Lgs. 207/2021 (in sostituzione dei previgenti artt. 93 e 94); dell'art. 32, comma 1,
lettera c-bis), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022,
n. 79, nonché dell'art. 12, comma, 3, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.
5.3 Con il terzo motivo, in subordine, ha lamentato la violazione o non corretta applicazione dell'art. 9 della L. 192/1998.
5.4 Con il quarto motivo ha censurato, in ogni caso, la violazione degli artt. 1339 e 1459 cod.
civ ed erronea applicazione alla controversia delle disposizioni contrattuali sul corrispettivo a
Parte carico di (art. 12 delle convenzioni stipulate tra le parti) poiché contrastanti con le inderogabili norme richiamate e il mancato rilievo della invalidità o inefficacia delle medesime.
5.5 Con il quinto motivo ha lamentato il mancato accoglimento della domanda
Parte riconvenzionale proposta da in relazione alle somme indebitamente pagate a CAV dal
2015, in quanto corrisposte in applicazione di clausole contrattuali invalide e/o inefficaci.
5.6 Con il sesto motivo ha censurato, in via di estremo subordine, il mancato rilievo delle questioni di costituzionalità o conformità alle norme comunitarie degli artt. 93-94 [previgenti] e
Contr degli artt. 54-55 Cod. delle Comunicazioni ove interpretati nel senso proposto da ed accolto dal Tribunale.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale ha chiesto il rigetto
8 dell'impugnazione, la conferma della gravata sentenza e, in subordine, ha chiesto di sollevare le questioni di legittimità costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del 25 marzo 2025, dal Consigliere Istruttore nominato, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione, dandosi preliminarmente atto che la vicenda fattuale, come svoltasi e come ricostruita dal Tribunale nella sentenza, che qui si richiama sul punto, è pacifica tra le parti.
8.1 Il primo ed il secondo motivo di impugnazione da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Dirimente, infatti, è l'assunto per cui l'art. 94 del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche (breviter CEE) e, in seguito, l'art. 55 del predetto codice che ha sostituito l'art. 94, dettano una disciplina speciale in relazione all'installazione di cavidotti e alla costituzione di servitù nelle sedi autostradali che prevale, per la sua specialità, sull'art. 93 (poi sostituito dall'art. 54) CEE. Partendo da tale assunto e riconosciuta di conseguenza la possibile onerosità delle servitù di passaggio di cavidotti nelle sedi autostradali, la Suprema Corte ha riconosciuto che finché non sia prevista l'indennità e non sia emesso il Decreto Ministeriale di cui al predetto articolo, non sono da ritenersi invalide le convenzioni che prevedono il pagamento di un corrispettivo per la ridetta servitù. In tal senso convergono entrambe le sentenze richiamate dallo stesso appellante, nella parte in cui esaminano l'ambito di applicabilità dell'art. 9 l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003 è rimasto fermo il principio, sancito dagli artt. 25 e
27 del codice della strada, dell'onerosità dell'uso della sede stradale da parte dell'operatore di
telecomunicazioni, posto che l'art. 94 del citato decreto legislativo, che è norma speciale rispetto
al precedente art. 93, con riferimento all'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi
autostradali, ha previsto che l'occupazione della sede o delle strutture autostradali per la
realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico dà luogo ad una servitù che
viene imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo pagamento di
un'indennità nella misura stabilita dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.” e in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che, in virtù dell'errato principio di gratuità dell'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, aveva respinto la domanda di pagamento del canone di occupazione del suolo autostradale proposta dalla concessionaria nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, in relazione ad un arco temporale in parte antecedente e in parte successivo all'entrata in vigore del codice comunicazioni elettroniche. Con la successiva pronuncia n. 14849/2024, la Corte di Cassazione
ha poi confermato l'assunto, richiamando anche il precedente citato e affermando che: “In tema
di installazione di impianti di telecomunicazione lungo le sedi autostradali, il principio di
onerosità dell'uso della sede stradale da parte di operatori di telecomunicazioni, previsto dagli
artt. 25 e 27 del codice della strada, è rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.
259 del 2003, che all'art. 94, con norma speciale rispetto al precedente art. 93, prevede che tali
forme di occupazione ad uso pubblico della sede o delle strutture autostradali danno luogo ad
una servitù, imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo pagamento di
un'indennità quantificata dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.” In ragione del
10 principio riportato non è dirimente, poi, il collegamento operato dal Tribunale con l'art. 3 della legge 166/2002, non più richiamato dal nuovo art. 55 CEE che ha sostituito l'art. 94 CEE, in quanto entrambi gli articoli (94 e poi 55 CEE) prevedono comunque l'onerosità della servitù,
sicché fino all'emanazione del decreto ministeriale ed alla previsione dell'indennità globale o annua che sostituisca i canoni liberamente concordati tra le parti, non vi sono ragioni per non ritenere dovuto il canone annuo pattuito nelle convenzioni del 2014 (art. 12), peraltro di importo assai modesto. Tanto più che in discussione è il pagamento dei canoni relativi agli anni dal 2015
al 2018 (oltre alla rateizzazione di tutti i canoni non corrisposti negli anni ancora precedenti),
tutti periodi anteriori alla modifica dell'art. 94 CEE (poi modificato nell'art. 55 CEE).
8.2 Il terzo motivo di impugnazione è infondato. La Corte di Cassazione con la pronuncia n.
27435/2024 ha evidenziato che: “Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art.
9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel
singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la
sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio
nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali
possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione,
che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista
di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa
dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui.”. Orbene, se anche potesse profilarsi una posizione dominante a favore del concessionario di autostrade, consistente nella situazione di necessità di attraversamento delle sedi autostradali con i cavidotti, giammai si potrebbe ravvisare un abuso di tale posizione nelle condizioni stabilite dalle convenzioni del 2014, come
11 precisate dalle side letters. Queste, infatti, prevedono canoni annui tra i 500,00 euro (per la convenzione n. 46) e i 1.000,00 euro annui (per le altre tre convenzioni), mentre gli importi ulteriori indicati nell'art. 12 sono la rateizzazione del debito pregresso per gli anni dal 2009 al
2013, che quindi hanno portato a determinare il canone annuo in euro 772,00 (500,00 euro annui più 272,00 euro per la rateizzazione) per la convenzione n. 46, di 4.180,00 (1.000,00 euro annui più 3.180,00 euro per la rateizzazione) per la convenzione n. 45, di euro 5.168,00 (1.000,00 euro annui più 4.168,00 euro per la rateizzazione) per la convenzione n. 48 e di euro 6.792,17
(1.000,00 euro annui più 5.792,17 euro per la rateizzazione) per la convenzione n. 162. Stante la modestia degli importi citati quali canoni annui, non può in alcun caso ritenersi sussistente un abuso o la mancanza di buona fede nella condotta tenuta, o l'arbitrarietà della stessa, sicché in assenza di alcuna forma di abuso non sussiste il rimedio invocato di cui alla relativa normativa.
8.3 Il quarto motivo di impugnazione è parimenti infondato. Non vi è, infatti, alcuna contrarietà della clausola di onerosità a norma imperativa, perché pertinente al caso in esame è il dettato dell'art. 94 CEE (ora art. 55 CEE), il quale prevede il pagamento di un'indennità in caso di servitù di passaggio di cavidotti su sedi autostradali e non l'art. 93 CEE (ora art. 54 CEE), che prevede invece la gratuità e l'impossibilità di applicazione di canoni o altri oneri per la servitù
imposta su altre strade. Né si ravvisa alcuna contrarietà alla direttiva europea 2002/21/CE (né
alle altre già richiamate dal Tribunale alla pagina 3 della sentenza impugnata, quarto capoverso)
come recepita dalla normativa nazionale, con la distinzione sopra citata tra le due diverse fattispecie concrete, né, per quanto si dirà di seguito, alla direttiva successiva del 2018.
8.4 Il quinto motivo è assorbito dal rigetto dei motivi principali, essendo volto a riproporre la domanda di restituzione dell'indebito in relazione ai canoni già versati per gli anni precedenti.
12 8.5 Il sesto motivo di impugnazione, nella parte in cui sollecita il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione non è fondato, non essendoci una questione nuova da dirimere, avendo già
la Suprema Corte pronunciato sul punto negli anni 2019 e 2024 nelle pronunce richiamate nel paragrafo 8.1. Né, peraltro, la modifica normativa intervenuta incide, permanendo la distinzione tra sedi autostradali ed altre strade e tra rispettiva onerosità per gli attraversamenti delle prime e gratuità per gli attraversamenti delle seconde.
Allo stesso modo il motivo non è fondato nella parte in cui sollecita la rimessione alla Corte di
Giustizia Europea, in quanto da un lato la disciplina nazionale esaminata risulta conforme ai dettami della direttiva che la ha recepita 2002/21/CE e, in secondo luogo, tende a sottoporre alla
Corte l'esame della disciplina della direttiva 2018/1972/UE, che ha costituito la fonte delle modifiche normative introdotte al codice delle comunicazioni elettroniche con il D. Lgs.
207/2021, nonostante oggetto del giudizio siano i canoni da versare per gli anni fino al 2018 e,
dunque, anteriori alla predetta direttiva. Ma anche a voler ritenere che la direttiva e la normativa sopravvenuta possano incidere sulla debenza dei canoni oggetto di pregresse convenzioni, deve osservarsi che anche nella modifica normativa prevista a seguito del recepimento della direttiva citata (art. 54 e 55 Codice delle comunicazioni elettroniche) è stata comunque mantenuta la distinzione delle servitù e dei relativi costi (gratuita per le strade di ogni tipo, con pagamento di indennità per le sedi autostradali). E quanto alla conformità di tale normativa alla direttiva deve osservarsi che dei “considerando” citati dall'appellante (nn. 5-13-14-23-26-27-28-29-63-103-
109-210 della Direttiva (UE) dell'11 dicembre 2018 n. 1972), nessuno fa riferimento al divieto di previsione di indennità o canoni per l'istituzione di una servitù di passaggio. Del resto, tale direttiva è volta principalmente a favorire la concorrenza tra le società che forniscono il servizio
13 ai cittadini ed ai consumatori, di modo che la rete e le telecomunicazioni siano accessibili a tutti a prezzi competitivi e comunque fa salva la disciplina nazionale che garantisca tale risultato. Se
poi si analizza il considerando 103 si osserva che prevede “Va garantito che le procedure
previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non
discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vigano le condizioni necessarie per una
concorrenza leale ed effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali
vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di
proprietà, normale uso dei beni pubblici né il principio di neutralità in relazione al regime di
proprietà esistente negli Stati membri.”. Ciò, oltre a far salva la disciplina nazionale relativa anche alla disciplina che regolamenta le servitù nei casi che ci occupano, non comporta la necessaria gratuità del passaggio nel fondo dei cavidotti, che, per le sedi autostradali, soggette a traffico continuo, pesante e ad un numero elevatissimo di transiti, oltre a collegare le stesse l'intera nazione, non sarebbe evidentemente paragonabile a quello delle altre strade. Sicché la scelta del legislatore di precludere l'imposizione di canoni o oneri per le altre strade (art. 93, ora art. 54 CEE) e prevedere il pagamento di un'indennità per le autostrade (art. 94, ora art. 55 CEE)
non può dirsi in alcun modo in contrasto con la direttiva citata né discriminatorio per una lelale concorrenza tra le imprese. Nel caso in esame, poi, la modestia dei canoni annui di cui si tratta e di cui si è dato conto nei paragrafi che precedono, non può in alcun modo determinare una lesione della concorrenza, comportando minimi esborsi per l'impresa che opera nel settore. Né si può ritenere che l'indennità da stabilire debba consistere in importo simbolico, con la conseguenza che la normativa attuale deve ritenersi conforme alla normativa europea, non limitando in alcun modo la concorrenza e che la previsione del pagamento dei canoni di cui al
14 contratto, nell'importo modesto stabilito su base annua, non violi la normativa nazionale e sovranazionale come sopra richiamata.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante GIÀ Parte_1 Parte_2
al pagamento a favore della parte appellata
[...] Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro
[...]
9.991,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
15 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante GIÀ Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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94 CEE. La Suprema Corte, con la pronuncia n. 8453/2019 ha infatti sostenuto che “Dopo