Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1121/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1121 dell'anno 2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 11/02/2025, sostituita con il deposito di memorie scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Anna Cavallaro (indirizzo PEC: , giusta Email_1
procura in atti;
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Tamara Pulciani (indirizzo PEC: ), giusta Email_2
procura in atti;
resistente
Oggetto: omologa della separazione consensuale tra coniugi.
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza presentata da entrambe le parti in vista dell'udienza destinata alla comparizione delle parti dell'11.02.2025 ex art. 473 bis.21 C.P.C., con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la trasformazione del rito da separazione giudiziale a consensuale;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 19.02.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti il 04/06/2016 hanno contratto matrimonio concordatario in Ardore;
b) dal matrimonio sono nati due figli, , il 09/08/2018, Persona_1
1
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi Persona_2
consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra gli stessi;
- precisato che le condizioni stabilite dalle parti, nei termini indicati nel relativo atto prodotto in vista dell'udienza dell'11.02.2025 e sottoscritto dalle parti personalmente, regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni (in ordine all'affido condiviso, alla collocazione presso la madre, alla regolamentazione delle visite del padre ed al mantenimento a carico di quest'ultimo), né appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per i figli minori;
- rilevato infine che la presente causa è stata instaurata con il cumolo di domande, ai sensi dell'art. 473 bis.49 C.P.C. di separazione personale tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con la conseguenza che va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta presentata in vista dell'udienza dell'11.02.2025, preso altresì atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, così dispone:
- OMOLOGA la separazione consensuale relativa ai coniugi nata a [...] Parte_1
il 30/06/1992, e nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in data 04.06.2016 in Ardore, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ardore per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separata e contestuale ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
2 3