Articolo 54 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 51 bisArticolo 53
Versione
19 aprile 1942
Art. 54.

I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell'art. 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine all'iscrizione in separazione.

Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non puo' cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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