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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8592/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Gaggiotti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da:
(C. F. ) nato in [...] il [...] residente a [...] C.F._1
Valosa di Sopra n. 24 e nata in [...] il [...] Parte_2
entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Modugno ed elettivamente domiciliati come da procura in atti;
contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Monza Controparte_1 P.IVA_1
(MB), Piazza Trento e Trieste, assistito, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli Avv.ti Paola
Giovanna Brambilla;
Maria CP_2 Controparte_3 Parte_3 dell'Avvocatura Comunale di Monza;
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
• previo annullamento o comunque disapplicazione del provvedimento del del 30 Controparte_1 novembre 2024 prodotto sub doc. 8, ordinare al Sindaco del nella sua qualità di Controparte_1
Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla iscrizione della Signora nata in [...] il [...] nell'anagrafe della Parte_2 popolazione residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia del Sig. nato in [...]
Brasile il 12 Agosto 2000, con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016;
• ove il Giudice non ritenga l'emanando provvedimento idoneo a definire la controversia, fissare un termine per l'inizio del procedimento di merito. in ogni caso
- con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge .
Per il resistente
IN VIA CAUTELARE
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza dei presupposti necessari;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO pagina 1 di 4 -respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge previdenziali, assistenziali e fiscali degli Avvocati dipendenti degli Enti Locali (CPDEL 23,80%, 0,45%, IRAP 8,5%), nonché CP_4 rimborso spese generali (15%).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 27.12.2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano “previo annullamento o comunque disapplicazione del provvedimento del
[...] [...]
del 30 novembre 2024 prodotto sub doc. 8, ordinare al Sindaco del , nella CP_1 Controparte_1 sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla iscrizione della Signora nata in [...] il [...] nell'anagrafe Parte_2 della popolazione residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia del Sig. nato in [...]
Brasile il 12 Agosto 2000, con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016.”
I ricorrenti esponevano di intrattenere una relazione affettiva dal 2020 ed in particolare, che
[...]
si era trasferita in Italia in data 31 Luglio 2024 al fine di convivere stabilmente Parte_2 con il (in tal senso depositavano doc.
2 - passaporto da cui però non era dato evincere alcun Pt_1 timbro di ingresso in Italia);
Le parti allegavano inoltre di essersi recate in data 2 Agosto 2024 presso la Questura di Monza e di aver effettuato la dichiarazione di presenza che poi è stata inserita nel kit per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
In data 2 Ottobre 2024 i ricorrenti hanno sottoscritto un patto di convivenza ex L. n. 76/16 con l'assistenza dell'Avv. Modugno che, in qualità di pubblico ufficiale, ne ha certificato la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (doc. 3 allegato al ricorso: patto di convivenza);
Con comunicazione a mezzo p. e. c. del 3/10/2024 l'Avv. Modugno ha inviato il patto di convivenza al chiedendo l'iscrizione all'anagrafe della ricorrente e la registrazione del patto (doc. Controparte_1
4 comunicazione a mezzo p.e.c. del 3/10/2024 e copia della richiesta inviata);
- in data 10 Ottobre 2024 la ricorrente ha inviato attraverso il servizio postale la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari nel cui plico è contenuta anche la dichiarazione di presenza
(doc. 5 ricevuta postale invio richiesta);
- in riscontro alla missiva a mezzo p. e. c. del 3.10.24 (doc. 4) in data 5.11.2024 il Controparte_1 ha dato un termine per integrazione documentale al 5/12/2024 chiedendo tra l'altro “idonea documentazione comprovante lo stato libero” della ricorrente e un titolo di soggiorno (doc. 6 comunicazione a mezzo p.e.c. del 5/11/2024 e copia della lettera di sospensione dei termini);
- in data 14.11.2024 l'Avv. Modugno ha chiesto una proroga per la integrazione dei documenti a causa dei tempi non brevi per ottenere il documento di stato libero della ricorrente (doc. 7 comunicazione a mezzo p.e.c. del 14.11.2024 e copia della richiesta inviata);
- infine in data 30/11/2024 il Comune di Monza ha dichiarato la irricevibilità della richiesta inviata in data 3.10.24 (iscrizione all'anagrafe della ricorrente e registrazione del patto di convivenza) in quanto- acquisito anche il parere della Questura di Monza- la posizione di irregolare della ricorrente preclude la possibilità di iscrizione alla anagrafe e di “concludere il contratto” di convivenza (doc. 8 comunicazione a mezzo p. e. c. del 30/11/24 e copia di comunicazione di irricevibilità)
Con memoria di costituzione in data 21 gennaio 2025 si costituiva il precisando che Controparte_1 alla “Richiesta di registrazione presso l'anagrafe del patto di convivenza e richiesta per l'iscrizione pagina 2 di 4 all'anagrafe della Signora ” in data 3.10.2024 (Prot. 175554/2024- Parte_2 doc.) era stata allegata la seguente documentazione:
1) Patto di convivenza sottoscritto in data 02/10/2024 alla presenza dell'Avvocato Giorgio Modugno;
2) Copia delle prime due facciate interne del Passaporto della Signora Parte_2
;
[...]
3) Copia fronte/retro della Carta d'identità del Sig. Parte_1
A detta istanza, faceva seguito una comunicazione del Responsabile del procedimento dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Monza (doc. 2), indirizzata al legale dei ricorrenti, con la quale evidenziava alcune carenze documentali e sospendeva il procedimento assegnando un termine di trenta giorni per l'integrazione richiesta. Al contempo, lo stesso inoltrava alla competente Questura tutta la documentazione per la verifica della regolarità del soggiorno in Italia della Signora Parte_2
.
[...]
In data 14.112024 la Questura di Monza e della Brianza – Ufficio Immigrazione, con nota prot. n. 0043889 (doc. 4), riscontrava la richiesta del segnalando che: “la cittadina Controparte_1 brasiliana meglio in oggetto indicata, risulta essere entrata dalla frontiera Schengen in data imprecisata in quanto non censita alle banche dati italiane. Dalle verifiche effettuate, agli atti di quest'Ufficio, la stessa non risulta avere presentato alcuna dichiarazione di presenza ed è da ritenersi attualmente irregolare. Pertanto, non risulta provata la relazione stabile e duratura adeguatamente certificata.” .
Considerato il contenuto di detta dichiarazione, l'Ufficiale di Anagrafe, in data 28.11.2024, assumeva il provvedimento con il quale dichiarava l'irricevibilità dell'istanza del 03.10.2024 - P.G. n.175554/2024 (doc. 5) per una serie di ragioni indipendenti dalla dimostrazione dello stato civile libero della richiedente, riassumibili nella irregolarità della presenza sul territorio attestata dalla Questura, nel contenuto della circolare DAIT n. 78/2021 e nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato riferito al requisito per la dichiarazione anagrafica di residenza dei soggetti stranieri che circolano sul territorio statale. Tale provvedimento veniva trasmesso all'Avv. Modugno con nota 30.11.2024 (doc. 5).
Inoltre, il eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per mancanza dei Controparte_1 presupposti per l'istanza cautelare, specificando che i ricorrenti non hanno dimostrato l'urgenza che giustifica la concessione della tutela provvisoria del diritto (periculum in mora), né hanno fornito elementi sufficienti affinché, ad una prima e seppur sommaria valutazione, il Giudice adito possa ritenere sussistente il diritto che intendono preservare in via cautelare (fumus boni iuris), a maggior ragione, considerando che l'irricevibilità dell'odierna istanza non preclude la ripresentazione della stessa in presenza di tutti i requisiti richiesti.
All'udienza in data 23 gennaio 2025 veniva esibito il passaporto di Parte_2
e dall'esame del documento risultava che la stessa aveva fatto ingresso in territorio
[...]
Schengen il 31.07.24 (precisamente in Portogallo come da timbro apposto sul documento)
Le parti, sentite liberamente dal Giudice, chiarivano inoltre alcune circostanze fattuali in ordine alla loro relazione affettiva. dichiarava: “Sono nato in [...], sono arrivato per la prima volta in Italia a giugno Parte_1
2019 e poi sono rientrato in Brasile a dicembre 2020. A settembre 2021 sono tornato in Italia e a gennaio 2022 sono ritornato in Brasile dove mi sono fermato fino a luglio 2024 per poi ritornare in
Italia insieme alla mia compagna il 31 luglio 2024. Qui in Italia ho la mia famiglia. La relazione tra me e la mia compagna è nata in [...] e abbiamo vissuto insieme da gennaio 2022 lì. Il progetto comune alla mia compagna è di stabilirci qui in Italia dove risiede la mia famiglia, per studiare e
pagina 3 di 4 formare un mio nucleo familiare. La mia compagna è entrata in territorio Schengen con visto turistico di 3 mesi.”
dichiarava: La mia famiglia è in Brasile, ho finito la scuola lì e avevo Parte_2 Parte_2 iniziato a lavorare. Ho conosciuto in adolescenza e successivamente abbiamo avuto un rapporto Pt_1 più stretto nel 2020 e siamo andati a convivere nella casa della madre di a Salvador de Bahia Pt_1 nel 2021.”
All'esito dell'udienza il giudice si riservava di provvedere.
Essendo stato adito il Tribunale, in via d'urgenza, con richiesta di emissione di provvedimenti ex art. 700 c.p.c., va in primo luogo verificato se nel caso di specie sussistono i presupposti per la tutela invocata, ovvero il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Il difetto anche di uno solo dei requisiti suindicati comporta il rigetto della misura cautelare invocata.
Quanto al fumus, presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace è la sussistenza di uno stabile legame affettivo che unisce due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Nel caso di specie, le circostanze fattuali in ordine alla stabilità del legame che unisce i ricorrenti, allegate genericamente nel ricorso e precisate solo in sede di interrogatorio libero delle parti, sono prive di adeguato riscontro probatorio: in atti, a parte alcune fotografie, prive di un riferimento temporale certo, che mostrano i ricorrenti in atteggiamenti affettuosi, non vi è alcun elemento documentale da cui desumere lo stabile legame affettivo tra le parti che, secondo le dichiarazioni rese in udienza, sarebbe iniziato nel 2020 e proseguito con una convivenza nel 2022 in Brasile nella casa della madre del Pt_1
In assenza di un principio di prova su cui fondare il giudizio di verosimiglianza tipico del procedimento cautelare, va rigettata la richiesta adozione di un provvedimento in via d'urgenza.
Attese la peculiarità della fattispecie e l'assenza di un quadro normativo chiaro, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda cautelare;
2) compensa le spese di lite.
Monza, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Gaggiotti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da:
(C. F. ) nato in [...] il [...] residente a [...] C.F._1
Valosa di Sopra n. 24 e nata in [...] il [...] Parte_2
entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Modugno ed elettivamente domiciliati come da procura in atti;
contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Monza Controparte_1 P.IVA_1
(MB), Piazza Trento e Trieste, assistito, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli Avv.ti Paola
Giovanna Brambilla;
Maria CP_2 Controparte_3 Parte_3 dell'Avvocatura Comunale di Monza;
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
• previo annullamento o comunque disapplicazione del provvedimento del del 30 Controparte_1 novembre 2024 prodotto sub doc. 8, ordinare al Sindaco del nella sua qualità di Controparte_1
Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla iscrizione della Signora nata in [...] il [...] nell'anagrafe della Parte_2 popolazione residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia del Sig. nato in [...]
Brasile il 12 Agosto 2000, con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016;
• ove il Giudice non ritenga l'emanando provvedimento idoneo a definire la controversia, fissare un termine per l'inizio del procedimento di merito. in ogni caso
- con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge .
Per il resistente
IN VIA CAUTELARE
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza dei presupposti necessari;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO pagina 1 di 4 -respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge previdenziali, assistenziali e fiscali degli Avvocati dipendenti degli Enti Locali (CPDEL 23,80%, 0,45%, IRAP 8,5%), nonché CP_4 rimborso spese generali (15%).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 27.12.2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano “previo annullamento o comunque disapplicazione del provvedimento del
[...] [...]
del 30 novembre 2024 prodotto sub doc. 8, ordinare al Sindaco del , nella CP_1 Controparte_1 sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla iscrizione della Signora nata in [...] il [...] nell'anagrafe Parte_2 della popolazione residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia del Sig. nato in [...]
Brasile il 12 Agosto 2000, con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016.”
I ricorrenti esponevano di intrattenere una relazione affettiva dal 2020 ed in particolare, che
[...]
si era trasferita in Italia in data 31 Luglio 2024 al fine di convivere stabilmente Parte_2 con il (in tal senso depositavano doc.
2 - passaporto da cui però non era dato evincere alcun Pt_1 timbro di ingresso in Italia);
Le parti allegavano inoltre di essersi recate in data 2 Agosto 2024 presso la Questura di Monza e di aver effettuato la dichiarazione di presenza che poi è stata inserita nel kit per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
In data 2 Ottobre 2024 i ricorrenti hanno sottoscritto un patto di convivenza ex L. n. 76/16 con l'assistenza dell'Avv. Modugno che, in qualità di pubblico ufficiale, ne ha certificato la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (doc. 3 allegato al ricorso: patto di convivenza);
Con comunicazione a mezzo p. e. c. del 3/10/2024 l'Avv. Modugno ha inviato il patto di convivenza al chiedendo l'iscrizione all'anagrafe della ricorrente e la registrazione del patto (doc. Controparte_1
4 comunicazione a mezzo p.e.c. del 3/10/2024 e copia della richiesta inviata);
- in data 10 Ottobre 2024 la ricorrente ha inviato attraverso il servizio postale la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari nel cui plico è contenuta anche la dichiarazione di presenza
(doc. 5 ricevuta postale invio richiesta);
- in riscontro alla missiva a mezzo p. e. c. del 3.10.24 (doc. 4) in data 5.11.2024 il Controparte_1 ha dato un termine per integrazione documentale al 5/12/2024 chiedendo tra l'altro “idonea documentazione comprovante lo stato libero” della ricorrente e un titolo di soggiorno (doc. 6 comunicazione a mezzo p.e.c. del 5/11/2024 e copia della lettera di sospensione dei termini);
- in data 14.11.2024 l'Avv. Modugno ha chiesto una proroga per la integrazione dei documenti a causa dei tempi non brevi per ottenere il documento di stato libero della ricorrente (doc. 7 comunicazione a mezzo p.e.c. del 14.11.2024 e copia della richiesta inviata);
- infine in data 30/11/2024 il Comune di Monza ha dichiarato la irricevibilità della richiesta inviata in data 3.10.24 (iscrizione all'anagrafe della ricorrente e registrazione del patto di convivenza) in quanto- acquisito anche il parere della Questura di Monza- la posizione di irregolare della ricorrente preclude la possibilità di iscrizione alla anagrafe e di “concludere il contratto” di convivenza (doc. 8 comunicazione a mezzo p. e. c. del 30/11/24 e copia di comunicazione di irricevibilità)
Con memoria di costituzione in data 21 gennaio 2025 si costituiva il precisando che Controparte_1 alla “Richiesta di registrazione presso l'anagrafe del patto di convivenza e richiesta per l'iscrizione pagina 2 di 4 all'anagrafe della Signora ” in data 3.10.2024 (Prot. 175554/2024- Parte_2 doc.) era stata allegata la seguente documentazione:
1) Patto di convivenza sottoscritto in data 02/10/2024 alla presenza dell'Avvocato Giorgio Modugno;
2) Copia delle prime due facciate interne del Passaporto della Signora Parte_2
;
[...]
3) Copia fronte/retro della Carta d'identità del Sig. Parte_1
A detta istanza, faceva seguito una comunicazione del Responsabile del procedimento dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Monza (doc. 2), indirizzata al legale dei ricorrenti, con la quale evidenziava alcune carenze documentali e sospendeva il procedimento assegnando un termine di trenta giorni per l'integrazione richiesta. Al contempo, lo stesso inoltrava alla competente Questura tutta la documentazione per la verifica della regolarità del soggiorno in Italia della Signora Parte_2
.
[...]
In data 14.112024 la Questura di Monza e della Brianza – Ufficio Immigrazione, con nota prot. n. 0043889 (doc. 4), riscontrava la richiesta del segnalando che: “la cittadina Controparte_1 brasiliana meglio in oggetto indicata, risulta essere entrata dalla frontiera Schengen in data imprecisata in quanto non censita alle banche dati italiane. Dalle verifiche effettuate, agli atti di quest'Ufficio, la stessa non risulta avere presentato alcuna dichiarazione di presenza ed è da ritenersi attualmente irregolare. Pertanto, non risulta provata la relazione stabile e duratura adeguatamente certificata.” .
Considerato il contenuto di detta dichiarazione, l'Ufficiale di Anagrafe, in data 28.11.2024, assumeva il provvedimento con il quale dichiarava l'irricevibilità dell'istanza del 03.10.2024 - P.G. n.175554/2024 (doc. 5) per una serie di ragioni indipendenti dalla dimostrazione dello stato civile libero della richiedente, riassumibili nella irregolarità della presenza sul territorio attestata dalla Questura, nel contenuto della circolare DAIT n. 78/2021 e nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato riferito al requisito per la dichiarazione anagrafica di residenza dei soggetti stranieri che circolano sul territorio statale. Tale provvedimento veniva trasmesso all'Avv. Modugno con nota 30.11.2024 (doc. 5).
Inoltre, il eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per mancanza dei Controparte_1 presupposti per l'istanza cautelare, specificando che i ricorrenti non hanno dimostrato l'urgenza che giustifica la concessione della tutela provvisoria del diritto (periculum in mora), né hanno fornito elementi sufficienti affinché, ad una prima e seppur sommaria valutazione, il Giudice adito possa ritenere sussistente il diritto che intendono preservare in via cautelare (fumus boni iuris), a maggior ragione, considerando che l'irricevibilità dell'odierna istanza non preclude la ripresentazione della stessa in presenza di tutti i requisiti richiesti.
All'udienza in data 23 gennaio 2025 veniva esibito il passaporto di Parte_2
e dall'esame del documento risultava che la stessa aveva fatto ingresso in territorio
[...]
Schengen il 31.07.24 (precisamente in Portogallo come da timbro apposto sul documento)
Le parti, sentite liberamente dal Giudice, chiarivano inoltre alcune circostanze fattuali in ordine alla loro relazione affettiva. dichiarava: “Sono nato in [...], sono arrivato per la prima volta in Italia a giugno Parte_1
2019 e poi sono rientrato in Brasile a dicembre 2020. A settembre 2021 sono tornato in Italia e a gennaio 2022 sono ritornato in Brasile dove mi sono fermato fino a luglio 2024 per poi ritornare in
Italia insieme alla mia compagna il 31 luglio 2024. Qui in Italia ho la mia famiglia. La relazione tra me e la mia compagna è nata in [...] e abbiamo vissuto insieme da gennaio 2022 lì. Il progetto comune alla mia compagna è di stabilirci qui in Italia dove risiede la mia famiglia, per studiare e
pagina 3 di 4 formare un mio nucleo familiare. La mia compagna è entrata in territorio Schengen con visto turistico di 3 mesi.”
dichiarava: La mia famiglia è in Brasile, ho finito la scuola lì e avevo Parte_2 Parte_2 iniziato a lavorare. Ho conosciuto in adolescenza e successivamente abbiamo avuto un rapporto Pt_1 più stretto nel 2020 e siamo andati a convivere nella casa della madre di a Salvador de Bahia Pt_1 nel 2021.”
All'esito dell'udienza il giudice si riservava di provvedere.
Essendo stato adito il Tribunale, in via d'urgenza, con richiesta di emissione di provvedimenti ex art. 700 c.p.c., va in primo luogo verificato se nel caso di specie sussistono i presupposti per la tutela invocata, ovvero il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Il difetto anche di uno solo dei requisiti suindicati comporta il rigetto della misura cautelare invocata.
Quanto al fumus, presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace è la sussistenza di uno stabile legame affettivo che unisce due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Nel caso di specie, le circostanze fattuali in ordine alla stabilità del legame che unisce i ricorrenti, allegate genericamente nel ricorso e precisate solo in sede di interrogatorio libero delle parti, sono prive di adeguato riscontro probatorio: in atti, a parte alcune fotografie, prive di un riferimento temporale certo, che mostrano i ricorrenti in atteggiamenti affettuosi, non vi è alcun elemento documentale da cui desumere lo stabile legame affettivo tra le parti che, secondo le dichiarazioni rese in udienza, sarebbe iniziato nel 2020 e proseguito con una convivenza nel 2022 in Brasile nella casa della madre del Pt_1
In assenza di un principio di prova su cui fondare il giudizio di verosimiglianza tipico del procedimento cautelare, va rigettata la richiesta adozione di un provvedimento in via d'urgenza.
Attese la peculiarità della fattispecie e l'assenza di un quadro normativo chiaro, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda cautelare;
2) compensa le spese di lite.
Monza, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Gaggiotti
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