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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1566/2025 tra
“ Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
Parte_2
RESISTENTI
Oggi 4 novembre 2025 ad ore 10.11 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per “ l'avv. CATRA PAOLO, oggi sostituito dall'avv. VALERIA Parte_1
CAPRIOTTI
Per l'avv. SCALISI GIUSEPPE RI ON Controparte_1
Per e l'avv. PATANE' FRANCESCO oggi Controparte_1 Parte_2 sostituito dall'Avv. GIORGIA GUARDO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note e atti depositati. In particolare l'Avv.
RI si riporta al ricorso introduttivo e alle note depositate e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. Scalisi insiste in comparsa e in particolare contesta la richiesta di liquidazione delle spese processuali. L'Avv. Guardo insiste in atti e chiede la condanna alle spese processuali con distrazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1566/2025 promossa da:
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elett. dom. in VIA QUIETA 16 - PRESSO AVV. , rappr. e dif. Controparte_2 dall'Avv. CATRA PAOLO (cf. ) giusta procura in atti C.F._1
RICORRENTE
Contro
(cf. ), nato a [...], il22/01/1987, elett. dom. Controparte_1 C.F._2 in VIA ALCIDE DE GASPERI N. 8/L PATERNÒ (CT), rappr. e dif. dall'Avv.SCALISI GIUSEPPE
RI ON (cf. ) giusta procura in atti C.F._3
, nato a [...] [...], C.F. , e Controparte_1 CP_2 C.F._4
, nata ad [...] il [...], , rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_5 giuste procure in atti dall'Avv. Francesco Patanè, C.F. , presso il cui studio di CodiceFiscale_6
Acireale, nel Vico Dei Padri Filippini n.35, sono elettivamente domiciliati.
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2025, parte ricorrente ha impugnato il decreto di liquidazione CTU n. cron. 457/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Catania, nell'ambito del giudizio R.G. n.
12845/2022, depositato il giorno 14.01.2025. Lamentavano il quantum liquidato in quanto non proporzionato all'attività espletata ed all'effettività delle vacazioni necessarie per il completamento dell'incarico. Deduceva, in particolare, in relazione alla non complessità dell'incarico, che il compenso andava liquidato in ragione di un numero di vacazioni non superiore a 40, ritenendo congruo, a tutto
pagina 2 di 7 voler concedere, un impiego di circa 80 ore lavorative (quindi giorni 10 di attività) per l'espletamento del mandato. Al riguardo, la consistenza ed numero di pagine dell'elaborato peritale non deve trarre in inganno, atteso che le prime 31 pagine comprendono un'attività meramente compilativa, con la riproduzione ed allegazione in copia degli atti e delle sottoscrizioni disconosciute e nella successive fino alla 44, il CTU si limita a riporta i saggi grafici raccolti. Chiedevano, pertanto, in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, il decreto impugnato;
nel merito: annullare e/o revocare il decreto impugnato ed in subordine rideterminare il compenso spettante in ragione di quanto dedotto in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Salvo ogni altro diritto ed azione.
Si costituiva la quale contestava l'opposizione avanzata, rilevando la complessità Controparte_1 dell'incarico e la necessità di specifiche indagini tecniche in relazione al numero di documenti sottoposti a verifica. Lamentava l'utilizzo di espressioni lesive al decoro e all'onore della propria attività professionale. Chiedeva, pertanto: in via principale: Rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla confermando il decreto di liquidazione impugnato;
In via Parte_1 riconvenzionale: Condannare la ricorrente al risarcimento del danno morale Parte_1 in favore della resistente, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituivano e , i quali chiedevano: in via principale, in caso di Controparte_1 Parte_2 accoglimento della domanda, di estendere l'eventuale rideterminazione anche ai resistenti, in quanto obbligati in solido al pagamento del compenso spettante al CTU per l'attività professionale compiuta nel procedimento n. 12845/2022 R.G., con compensazione delle spese del presente giudizio;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda, o di rideterminazione in aumento dei compensi spettanti al CTU, disporre che la liquidazione relativa ai signori e rimanga CP_1 Pt_2 quella disposta dal Giudice Istruttore, con condanna della società alle spese del Parte_1 presente giudizio, da liquidare a questo procuratore antistatario.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'udienza odierna a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
L'art. 4 della L. 319/1980 di dispone che “Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore”. Inoltre, il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. In punto, di diritto, infine, è appena il caso di rilevare che, in tema di liquidazione del compenso ai periti, a norma dell'art. 4 della legge 8 luglio pagina 3 di 7 1980, n. 319, il calcolo delle vacazioni va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione (Cass. Civ., n. 2410/2012).
Nel caso di specie, nel procedimento n. 12845/2022, all'udienza del 09.02.2024, il Giudice istruttore
R.G., disponeva perizia calligrafica “sugli assegni bancari n. 0771667866/08 e l'assegno n.
0771667865/07 e sui preliminari di vendita depositati in atti dalle parti indicando quali scritture di comparazione la firma del sig. contenuta nell'atto pubblico di vendita del 18.12.2015 nonché CP_1 quella apposta nel mandato in calce all'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo”; e rinviava per il giuramento di rito all'udienza del 19/04/2024. In tale udienza, dopo richiesta espressa di parte attrice di porre a comparazione nei preliminari anche la sottoscrizione del sig. il G.I., estendeva Controparte_3 la verificazione anche “sulla sottoscrizione del rappresentante legale della società Parte_1 sign. oltre che sulla sottoscrizione della signora ”, disponendo per lo stesso Controparte_3 Parte_2 anche rilascio di saggio grafico.
Contestualmente, il G.I. ha assegnato al CTU termine di giorni 120 dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della bozza alle parti, un ulteriore termine alle parti di giorni 30 per eventuali osservazioni nonché termine di ulteriore 30 giorni al CTU per il deposito della relazione definitiva.
Con riguardo allo svolgimento delle operazioni peritali, il c.t.u. dichiarava in seno alla relazione tecnica definitiva: le operazioni peritali, giusta comunicazione via pec alle parti del 22/04/2024, venivano fissate giorno 30/04/2024 alle ore 16.00 presso gli uffici di Molo4.0, siti in Paternò in Via Emanuele
Bellia n.242. In tale data, si presentavano: per parte attrice l'avv. Giorgia Guardo in sostituzione dell'avv. Francesco Patanè e per parte convenuta il sig. i coniugi per Controparte_3 Persona_1 problemi personali non potevano presenziare per il rilascio del saggio. L'avv. Giorgia Guardo consegnava gli originali delle procure alle liti sottoscritte dai propri assistiti, indicati quali comparative dal G.I e la fotocopia del preliminare di vendita da loro prodotto in atti, riservandosi di produrre alla prossima sessione di operazioni peritali, l'originale dello stesso. Nello stesso giorno il sig. CP_3 rilasciava saggio grafico e consegnava alla sottoscritta i documenti in verifica in suo possesso,
[...] ovvero: l'assegno in originale n. 0771667866/08 ed il preliminare di vendita in originale. Tali documenti venivano sottoposti ad indagine tecnica strumentale e veniva precisato e verbalizzato che i corrispondenti rilievi sarebbero stati inoltrati unitamente alla bozza preliminare di consulenza grafologica. Le operazioni peritali proseguivano in data 15/05/2024 alle ore 12.00 presso lo studio del notaio , sito in in Via Matteo Renato Imbriani n.74 per l'acquisizione dell'atto di Persona_2 CP_2 compravendita repertorio n.14547 raccolta n.9723 del 18/12/2015 indicato quale comparativa;
in tale incontro nessuna delle parti era presente. Nelle more, la scrivente CTU, faceva richiesta alla Banca pagina 4 di 7 Monte Paschi di Siena sede di Acireale, di accedere all'assegno in verifica n. 0771667865/07, ricevendo come risposta che lo stesso era stato dematerializzato ed inviando alla sottoscritta, pertanto, copia analogica conforme all'originale di mediocre qualità. Successivamente, veniva fissata un'altra seduta di operazioni peritali, in data 28/05/2024 ore 10.00 presso gli uffici di Molo4.0, siti in Paternò in Via
Emanuele Bellia n.242, per permettere a parte attrice, di rilasciare saggio grafico e consegnare il preliminare oggetto di verifica in loro possesso, e a parte convenuta di consegnare l'originale della procura alle liti firmata dal sig. indicata anch'essa come comparativa dal G.I. In tale Controparte_3 seduta, la sig.ra non poteva presenziare per rilasciare saggio grafico, come comunicato Parte_2 alla sottoscritta dall'avv. Francesco Patanè con pec del 27/05/2024, per gravi problemi di salute, come da certificato medico allegato, per siffatto motivo, la stessa veniva esonerata dal rilascio dello stesso.
Mentre il marito , si presentava con l'avv. Giorgia Guardo in sostituzione dell'avv. CP_1
Francesco Patanè, rilasciando saggio grafico e consegnando alla sottoscritta il preliminare di vendita in verifica in suo possesso in originale. Le firme presenti sullo stesso, venivano ispezionate dinnanzi alle parti ed anche in questo caso si rappresentava che i rilievi sarebbero stati inoltrati unitamente alla bozza di CTU. Relativamente all'originale della procura alle liti in atti sottoscritta dal sig. CP_3
l'avv. Paolo Catra informava la sottoscritta, qualche giorno prima, che la stessa non era
[...] pervenuta, per tale motivo si comunicava durante le OP, che si sarebbe utilizzata la scansione presente nel fascicolo monitorio. Si informava altresì le parti, della risposta ricevuta dalla Banca Monte Paschi di Siena sede di Acireale, in merito all'assegno in verifica n. 0771667865/07, e che pertanto si sarebbe fatta istanza al G.I. dott.ssa Alessia Trovato per decidere in merito. A seguito della suddetta istanza del
01/06/2024, il decidente con decreto del 05/06/2024 autorizzava la scrivente CTU, a procedere sul formato digitale dell'assegno in verifica n. 0771667865/07, e lo stesso giorno si comunicava alle parti via pec la chiusura delle operazioni peritali. In secondo luogo, durante la stesura della bozza preliminare di relazione tecnica, nella disamina generica dei documenti, la scrivente CTU, rilevava che il preliminare consegnato alla sottoscritta dal sig. in sede di operazioni peritali, CP_1 differiva in una parte da quello precedentemente consegnato in copia e presente in atti. Per tali motivi la sottoscritta presentava istanza al G.I., al fine di poter proseguire sulla verificazione e comparazione anche del suddetto documento. Il G.I., letta l'istanza in data 20/09/2024 autorizzava la scrivente CTU a procedere in tal senso.
Da tali circostanze, non contestate, si evince che l'espletamento delle operazioni peritali ha comportato la necessità di più incontri, anche per l'espletamento del saggio grafico, attività di reperimento degli assegni presso la Banca emittente, nonché la necessità di interlocuzioni da parte della c.t.u. con il
Giudice Istruttore per la risoluzione di questioni sopravvenute nell'espletamento dell'incarico. pagina 5 di 7 Tuttavia, il Giudice Istruttore non ha motivato alcunchè, nemmeno in relazione alla complessità dell'incarico, ma ha solo commisurato il compenso al numero di vacazioni indicate nella relativa richiesta pari a n.581.
A ciò deve aggiungersi che la c.t.u. ha inoltrato relazione preliminare di consulenza tecnica alle parti, in data 27/09/2024 con annessi rilievi strumentali e verbali (come da ricevute pec allegate), entro i termini disposti dal G.I. dott.ssa Alessia Trovato, come si desume dalla relazione, tenuto conto del mese di sospensione di agosto. Mentre, nel termine di gg. trenta assegnato dal G.I. per effettuare osservazioni, le parti non hanno depositato alcunchè, tant'è che nell'ulteriore termine assegnato dal G.I. alla c.t.u. per la relativa risposta e consegna definitiva dell'elaborato, quest'ultima si è limitata a confermare le relative conclusioni già precedentemente inviate.
Ciò posto, tenuto conto che le operazioni peritali sono iniziate in data 30.04.2024 e la relazione tecnica definitiva è stata depositata il 02.11.2024, deve osservarsi che tra tali date sono intercorsi 100 giorni lavorativi, con esclusione del periodo di sospensione feriale. A ciò deve detrarsi il periodo trascorso assegnato alle parti per il deposito di osservazioni pari a gg.30. Sicchè, in definitiva, i giorni effettivi per l'espletamento dell'incarico sono stati 70 (100 – 30). Ne deriva che, poiché, il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico, le vacazioni sono pari a 280 (70 x 4), poiché, tuttavia, risulta che da pg.9 a pg.44, la relazione tecnica definitiva è composta dalla copia dei documenti esaminati, ne deriva che le vacazioni suindicate per l'espletamento dell'incarico possono decurtarsi di un sesto, tenuto conto, altresì, della complessità dell'incarico, come indicato nella richiesta del c.t.u., in relazione al numero di documenti esaminati e delle attività espletate come sopra indicate. Sicchè, tale compenso va liquidato nella complessiva somma di euro 1.913,63 (n.234 vacazioni di cui la prima ad euro 14,68 e le successive ad euro 8,15, disciplina vigente all'epoca della liquidazione prima della
Sentenza della Corte Cost. n.16/2025 del 10.02.2025).
Pertanto, l'opposto decreto va annullato e le parti devono essere solidalmente condannati a pagare alla c.t.u. la somma complessiva di euro 1.913,63, oltre IVA e C.P. se dovuta per legge, che pone provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido, in attesa della definizione del giudizio.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente , deve osservarsi che CP_1 parte ricorrente non ha utilizzato espressioni offensive e comunque contenute nei limiti del diritto di difesa in relazione alla domanda avanzata, manifestando le legittime critiche in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto. Inoltre, parte resistente non ha provato il danno non patrimoniale subito sia in relazione all'an che al quantum. Pertanto, tale domanda va rigettata. Né sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna avanzata ex art.96 c.p.c., stante l'esito del giudizio.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali. pagina 6 di 7
PQM
Definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata, annulla il decreto di liquidazione CTU n. cron. 457/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Catania, nell'ambito del giudizio R.G. n. 12845/2022, depositato il giorno 14.01.2025, e liquida in favore della c.t.u. CP_1
la complessiva somma di euro 1.913,63, oltre IVA e C.P. se dovuta per legge, che pone
[...] provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido.
Compensa le spese processuali.
Il verbale è chiuso alle ore 10.15.
Il GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1566/2025 tra
“ Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
Parte_2
RESISTENTI
Oggi 4 novembre 2025 ad ore 10.11 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per “ l'avv. CATRA PAOLO, oggi sostituito dall'avv. VALERIA Parte_1
CAPRIOTTI
Per l'avv. SCALISI GIUSEPPE RI ON Controparte_1
Per e l'avv. PATANE' FRANCESCO oggi Controparte_1 Parte_2 sostituito dall'Avv. GIORGIA GUARDO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note e atti depositati. In particolare l'Avv.
RI si riporta al ricorso introduttivo e alle note depositate e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. Scalisi insiste in comparsa e in particolare contesta la richiesta di liquidazione delle spese processuali. L'Avv. Guardo insiste in atti e chiede la condanna alle spese processuali con distrazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1566/2025 promossa da:
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elett. dom. in VIA QUIETA 16 - PRESSO AVV. , rappr. e dif. Controparte_2 dall'Avv. CATRA PAOLO (cf. ) giusta procura in atti C.F._1
RICORRENTE
Contro
(cf. ), nato a [...], il22/01/1987, elett. dom. Controparte_1 C.F._2 in VIA ALCIDE DE GASPERI N. 8/L PATERNÒ (CT), rappr. e dif. dall'Avv.SCALISI GIUSEPPE
RI ON (cf. ) giusta procura in atti C.F._3
, nato a [...] [...], C.F. , e Controparte_1 CP_2 C.F._4
, nata ad [...] il [...], , rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_5 giuste procure in atti dall'Avv. Francesco Patanè, C.F. , presso il cui studio di CodiceFiscale_6
Acireale, nel Vico Dei Padri Filippini n.35, sono elettivamente domiciliati.
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2025, parte ricorrente ha impugnato il decreto di liquidazione CTU n. cron. 457/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Catania, nell'ambito del giudizio R.G. n.
12845/2022, depositato il giorno 14.01.2025. Lamentavano il quantum liquidato in quanto non proporzionato all'attività espletata ed all'effettività delle vacazioni necessarie per il completamento dell'incarico. Deduceva, in particolare, in relazione alla non complessità dell'incarico, che il compenso andava liquidato in ragione di un numero di vacazioni non superiore a 40, ritenendo congruo, a tutto
pagina 2 di 7 voler concedere, un impiego di circa 80 ore lavorative (quindi giorni 10 di attività) per l'espletamento del mandato. Al riguardo, la consistenza ed numero di pagine dell'elaborato peritale non deve trarre in inganno, atteso che le prime 31 pagine comprendono un'attività meramente compilativa, con la riproduzione ed allegazione in copia degli atti e delle sottoscrizioni disconosciute e nella successive fino alla 44, il CTU si limita a riporta i saggi grafici raccolti. Chiedevano, pertanto, in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, il decreto impugnato;
nel merito: annullare e/o revocare il decreto impugnato ed in subordine rideterminare il compenso spettante in ragione di quanto dedotto in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Salvo ogni altro diritto ed azione.
Si costituiva la quale contestava l'opposizione avanzata, rilevando la complessità Controparte_1 dell'incarico e la necessità di specifiche indagini tecniche in relazione al numero di documenti sottoposti a verifica. Lamentava l'utilizzo di espressioni lesive al decoro e all'onore della propria attività professionale. Chiedeva, pertanto: in via principale: Rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla confermando il decreto di liquidazione impugnato;
In via Parte_1 riconvenzionale: Condannare la ricorrente al risarcimento del danno morale Parte_1 in favore della resistente, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituivano e , i quali chiedevano: in via principale, in caso di Controparte_1 Parte_2 accoglimento della domanda, di estendere l'eventuale rideterminazione anche ai resistenti, in quanto obbligati in solido al pagamento del compenso spettante al CTU per l'attività professionale compiuta nel procedimento n. 12845/2022 R.G., con compensazione delle spese del presente giudizio;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda, o di rideterminazione in aumento dei compensi spettanti al CTU, disporre che la liquidazione relativa ai signori e rimanga CP_1 Pt_2 quella disposta dal Giudice Istruttore, con condanna della società alle spese del Parte_1 presente giudizio, da liquidare a questo procuratore antistatario.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'udienza odierna a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
L'art. 4 della L. 319/1980 di dispone che “Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore”. Inoltre, il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. In punto, di diritto, infine, è appena il caso di rilevare che, in tema di liquidazione del compenso ai periti, a norma dell'art. 4 della legge 8 luglio pagina 3 di 7 1980, n. 319, il calcolo delle vacazioni va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione (Cass. Civ., n. 2410/2012).
Nel caso di specie, nel procedimento n. 12845/2022, all'udienza del 09.02.2024, il Giudice istruttore
R.G., disponeva perizia calligrafica “sugli assegni bancari n. 0771667866/08 e l'assegno n.
0771667865/07 e sui preliminari di vendita depositati in atti dalle parti indicando quali scritture di comparazione la firma del sig. contenuta nell'atto pubblico di vendita del 18.12.2015 nonché CP_1 quella apposta nel mandato in calce all'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo”; e rinviava per il giuramento di rito all'udienza del 19/04/2024. In tale udienza, dopo richiesta espressa di parte attrice di porre a comparazione nei preliminari anche la sottoscrizione del sig. il G.I., estendeva Controparte_3 la verificazione anche “sulla sottoscrizione del rappresentante legale della società Parte_1 sign. oltre che sulla sottoscrizione della signora ”, disponendo per lo stesso Controparte_3 Parte_2 anche rilascio di saggio grafico.
Contestualmente, il G.I. ha assegnato al CTU termine di giorni 120 dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della bozza alle parti, un ulteriore termine alle parti di giorni 30 per eventuali osservazioni nonché termine di ulteriore 30 giorni al CTU per il deposito della relazione definitiva.
Con riguardo allo svolgimento delle operazioni peritali, il c.t.u. dichiarava in seno alla relazione tecnica definitiva: le operazioni peritali, giusta comunicazione via pec alle parti del 22/04/2024, venivano fissate giorno 30/04/2024 alle ore 16.00 presso gli uffici di Molo4.0, siti in Paternò in Via Emanuele
Bellia n.242. In tale data, si presentavano: per parte attrice l'avv. Giorgia Guardo in sostituzione dell'avv. Francesco Patanè e per parte convenuta il sig. i coniugi per Controparte_3 Persona_1 problemi personali non potevano presenziare per il rilascio del saggio. L'avv. Giorgia Guardo consegnava gli originali delle procure alle liti sottoscritte dai propri assistiti, indicati quali comparative dal G.I e la fotocopia del preliminare di vendita da loro prodotto in atti, riservandosi di produrre alla prossima sessione di operazioni peritali, l'originale dello stesso. Nello stesso giorno il sig. CP_3 rilasciava saggio grafico e consegnava alla sottoscritta i documenti in verifica in suo possesso,
[...] ovvero: l'assegno in originale n. 0771667866/08 ed il preliminare di vendita in originale. Tali documenti venivano sottoposti ad indagine tecnica strumentale e veniva precisato e verbalizzato che i corrispondenti rilievi sarebbero stati inoltrati unitamente alla bozza preliminare di consulenza grafologica. Le operazioni peritali proseguivano in data 15/05/2024 alle ore 12.00 presso lo studio del notaio , sito in in Via Matteo Renato Imbriani n.74 per l'acquisizione dell'atto di Persona_2 CP_2 compravendita repertorio n.14547 raccolta n.9723 del 18/12/2015 indicato quale comparativa;
in tale incontro nessuna delle parti era presente. Nelle more, la scrivente CTU, faceva richiesta alla Banca pagina 4 di 7 Monte Paschi di Siena sede di Acireale, di accedere all'assegno in verifica n. 0771667865/07, ricevendo come risposta che lo stesso era stato dematerializzato ed inviando alla sottoscritta, pertanto, copia analogica conforme all'originale di mediocre qualità. Successivamente, veniva fissata un'altra seduta di operazioni peritali, in data 28/05/2024 ore 10.00 presso gli uffici di Molo4.0, siti in Paternò in Via
Emanuele Bellia n.242, per permettere a parte attrice, di rilasciare saggio grafico e consegnare il preliminare oggetto di verifica in loro possesso, e a parte convenuta di consegnare l'originale della procura alle liti firmata dal sig. indicata anch'essa come comparativa dal G.I. In tale Controparte_3 seduta, la sig.ra non poteva presenziare per rilasciare saggio grafico, come comunicato Parte_2 alla sottoscritta dall'avv. Francesco Patanè con pec del 27/05/2024, per gravi problemi di salute, come da certificato medico allegato, per siffatto motivo, la stessa veniva esonerata dal rilascio dello stesso.
Mentre il marito , si presentava con l'avv. Giorgia Guardo in sostituzione dell'avv. CP_1
Francesco Patanè, rilasciando saggio grafico e consegnando alla sottoscritta il preliminare di vendita in verifica in suo possesso in originale. Le firme presenti sullo stesso, venivano ispezionate dinnanzi alle parti ed anche in questo caso si rappresentava che i rilievi sarebbero stati inoltrati unitamente alla bozza di CTU. Relativamente all'originale della procura alle liti in atti sottoscritta dal sig. CP_3
l'avv. Paolo Catra informava la sottoscritta, qualche giorno prima, che la stessa non era
[...] pervenuta, per tale motivo si comunicava durante le OP, che si sarebbe utilizzata la scansione presente nel fascicolo monitorio. Si informava altresì le parti, della risposta ricevuta dalla Banca Monte Paschi di Siena sede di Acireale, in merito all'assegno in verifica n. 0771667865/07, e che pertanto si sarebbe fatta istanza al G.I. dott.ssa Alessia Trovato per decidere in merito. A seguito della suddetta istanza del
01/06/2024, il decidente con decreto del 05/06/2024 autorizzava la scrivente CTU, a procedere sul formato digitale dell'assegno in verifica n. 0771667865/07, e lo stesso giorno si comunicava alle parti via pec la chiusura delle operazioni peritali. In secondo luogo, durante la stesura della bozza preliminare di relazione tecnica, nella disamina generica dei documenti, la scrivente CTU, rilevava che il preliminare consegnato alla sottoscritta dal sig. in sede di operazioni peritali, CP_1 differiva in una parte da quello precedentemente consegnato in copia e presente in atti. Per tali motivi la sottoscritta presentava istanza al G.I., al fine di poter proseguire sulla verificazione e comparazione anche del suddetto documento. Il G.I., letta l'istanza in data 20/09/2024 autorizzava la scrivente CTU a procedere in tal senso.
Da tali circostanze, non contestate, si evince che l'espletamento delle operazioni peritali ha comportato la necessità di più incontri, anche per l'espletamento del saggio grafico, attività di reperimento degli assegni presso la Banca emittente, nonché la necessità di interlocuzioni da parte della c.t.u. con il
Giudice Istruttore per la risoluzione di questioni sopravvenute nell'espletamento dell'incarico. pagina 5 di 7 Tuttavia, il Giudice Istruttore non ha motivato alcunchè, nemmeno in relazione alla complessità dell'incarico, ma ha solo commisurato il compenso al numero di vacazioni indicate nella relativa richiesta pari a n.581.
A ciò deve aggiungersi che la c.t.u. ha inoltrato relazione preliminare di consulenza tecnica alle parti, in data 27/09/2024 con annessi rilievi strumentali e verbali (come da ricevute pec allegate), entro i termini disposti dal G.I. dott.ssa Alessia Trovato, come si desume dalla relazione, tenuto conto del mese di sospensione di agosto. Mentre, nel termine di gg. trenta assegnato dal G.I. per effettuare osservazioni, le parti non hanno depositato alcunchè, tant'è che nell'ulteriore termine assegnato dal G.I. alla c.t.u. per la relativa risposta e consegna definitiva dell'elaborato, quest'ultima si è limitata a confermare le relative conclusioni già precedentemente inviate.
Ciò posto, tenuto conto che le operazioni peritali sono iniziate in data 30.04.2024 e la relazione tecnica definitiva è stata depositata il 02.11.2024, deve osservarsi che tra tali date sono intercorsi 100 giorni lavorativi, con esclusione del periodo di sospensione feriale. A ciò deve detrarsi il periodo trascorso assegnato alle parti per il deposito di osservazioni pari a gg.30. Sicchè, in definitiva, i giorni effettivi per l'espletamento dell'incarico sono stati 70 (100 – 30). Ne deriva che, poiché, il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico, le vacazioni sono pari a 280 (70 x 4), poiché, tuttavia, risulta che da pg.9 a pg.44, la relazione tecnica definitiva è composta dalla copia dei documenti esaminati, ne deriva che le vacazioni suindicate per l'espletamento dell'incarico possono decurtarsi di un sesto, tenuto conto, altresì, della complessità dell'incarico, come indicato nella richiesta del c.t.u., in relazione al numero di documenti esaminati e delle attività espletate come sopra indicate. Sicchè, tale compenso va liquidato nella complessiva somma di euro 1.913,63 (n.234 vacazioni di cui la prima ad euro 14,68 e le successive ad euro 8,15, disciplina vigente all'epoca della liquidazione prima della
Sentenza della Corte Cost. n.16/2025 del 10.02.2025).
Pertanto, l'opposto decreto va annullato e le parti devono essere solidalmente condannati a pagare alla c.t.u. la somma complessiva di euro 1.913,63, oltre IVA e C.P. se dovuta per legge, che pone provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido, in attesa della definizione del giudizio.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente , deve osservarsi che CP_1 parte ricorrente non ha utilizzato espressioni offensive e comunque contenute nei limiti del diritto di difesa in relazione alla domanda avanzata, manifestando le legittime critiche in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto. Inoltre, parte resistente non ha provato il danno non patrimoniale subito sia in relazione all'an che al quantum. Pertanto, tale domanda va rigettata. Né sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna avanzata ex art.96 c.p.c., stante l'esito del giudizio.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali. pagina 6 di 7
PQM
Definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata, annulla il decreto di liquidazione CTU n. cron. 457/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Catania, nell'ambito del giudizio R.G. n. 12845/2022, depositato il giorno 14.01.2025, e liquida in favore della c.t.u. CP_1
la complessiva somma di euro 1.913,63, oltre IVA e C.P. se dovuta per legge, che pone
[...] provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido.
Compensa le spese processuali.
Il verbale è chiuso alle ore 10.15.
Il GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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