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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n.
1615/2023 vertente
t r a
, rappresentato e difesa dall'avv. Valentina Vitaglione, giusta procura in atti Parte_1
e come in atti elettivamente domiciliato
- OPPONENTE -
e
Controparte_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal Dirigente
[...] dell'Ufficio ed elettivamente domiciliata presso la propria sede
- OPPOSTA --
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/81
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 86754 del Parte_1
13.10.22, notificata il 03.02.2023, emessa dall Controparte_2
sede di Napoli, con la quale
[...] Controparte_3 veniva sanzionato il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
A sostegno dell'opposizione deduceva: la nullità dell'ordinanza ingiunzione per non essere ivi riportati i numeri del verbale di contestazione;
l'illegittimità dell'ordinanza per omessa notifica del verbale;
la violazione dell'art. 14 della L.689/1981.
Si costituiva l contestando ed impugnando tutto quanto Controparte_1 addotto da parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione. Instaurato il contraddittorio, la causa subiva i rinvii per discussione sino all'udienza cartolare del 17.11.2025.
*******
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, quanto alle eccezioni relative all'ordinanza ingiunzione, va rilevato che quest'ultima è correttamente motivata, con indicazione dei fatti, degli addebiti mossi e delle norme violate.
Quanto, ancora, all'eccezione relativa alla omessa notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa, parimenti va rigettata, poiché, nel costituirsi in giudizio la resistente ha depositato il predetto verbale con pedissequa relata di notificazione.
Ogni altra questione risulta assorbita,
L'opposizione va in definitiva rigettata.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della mancanza di istruttoria del presente giudizio, nonché della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Nocera Inferiore, 18.11.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 2/2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n.
1615/2023 vertente
t r a
, rappresentato e difesa dall'avv. Valentina Vitaglione, giusta procura in atti Parte_1
e come in atti elettivamente domiciliato
- OPPONENTE -
e
Controparte_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal Dirigente
[...] dell'Ufficio ed elettivamente domiciliata presso la propria sede
- OPPOSTA --
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/81
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 86754 del Parte_1
13.10.22, notificata il 03.02.2023, emessa dall Controparte_2
sede di Napoli, con la quale
[...] Controparte_3 veniva sanzionato il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
A sostegno dell'opposizione deduceva: la nullità dell'ordinanza ingiunzione per non essere ivi riportati i numeri del verbale di contestazione;
l'illegittimità dell'ordinanza per omessa notifica del verbale;
la violazione dell'art. 14 della L.689/1981.
Si costituiva l contestando ed impugnando tutto quanto Controparte_1 addotto da parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione. Instaurato il contraddittorio, la causa subiva i rinvii per discussione sino all'udienza cartolare del 17.11.2025.
*******
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, quanto alle eccezioni relative all'ordinanza ingiunzione, va rilevato che quest'ultima è correttamente motivata, con indicazione dei fatti, degli addebiti mossi e delle norme violate.
Quanto, ancora, all'eccezione relativa alla omessa notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa, parimenti va rigettata, poiché, nel costituirsi in giudizio la resistente ha depositato il predetto verbale con pedissequa relata di notificazione.
Ogni altra questione risulta assorbita,
L'opposizione va in definitiva rigettata.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della mancanza di istruttoria del presente giudizio, nonché della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Nocera Inferiore, 18.11.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 2/2