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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 156/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
1.2.2023, cui sono state riunite le cause originariamente rubricate ai nn. 156/2023 e 1572/023
R.G.
da
e Pt_1 Parte_2
- opponenti –
rappresentati e difesi dagli Avv.ti DRUDA DAVIDE e CAPPA DAVIDE, come da mandati in calce ai ricorsi, con domicilio eletto presso il suo loro studio in Padova, via B. Pellegrino n. 22,
24, 26;
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. APRILE SERGIO , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo loro studio in SANTA CROCE 929 30100
VENEZIA
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro .
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti proponevano opposizione avverso
3 avvisi di addebito loro pervenuti dall' di in relazione a contributi CP_1 CP_1
asseritamente omessi accertati per effetto del ricalcolo dei redditi – del 2014 e del 2015
per e del 2014 per - derivanti per dalla titolarità della ditta Pt_1 Parte_2 Pt_1
individuale Hansel e dalla partecipazione societaria in di cui era CP_2
accomandante, e per della partecipazione societaria in come Persona_1 CP_2
accomandatario. Sostenevano la illegittimità degli avvisi di addebito perché non motivati ed emessi nonostante la pendenza dei ricorsi tributari e comunque perché riferiti a debiti prescritti, nonché in ogni caso non dovuta alcuna contribuzione perché erano illegittimi gli accertamenti tributari.
2. Costituendosi ein rispettivi giudizi l contrastava le domande avversarie. CP_1
3. Nel corso del giudizio l notiziava di accordi conciliativi intervenuti in sede CP_1
tributaria con riferimento alla posizione dei ricorrenti per gli anni in questione;
quindi,
assegnato termine all' per il deposito della relativa documentazione, ed a parte CP_1
resistente termine per controdedurre, la causa perveniva in decisione inizialmente all'udienza del 23.5.2025. Ivi, a fronte delle osservazioni di parte ricorrente, la discussione veniva riaggiornata all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Gli avvisi di addebito impugnati nei ricorsi riuniti vanno annullati, dovendo eventuali debiti contributivi dei ricorrenti per gli anni in questione ritenersi estinti per prescrizione.
5. Sono superabili le questioni poste nei ricorsi relativamente alla competenza territoriale dell'organo che ha emesso gli avvisi ( sede di e della asserita violazione CP_1 CP_1
degli art. 24 e 25 D.Lgs. 46/99. Invero, è giurisprudenza costane e qui condivisa che l'eventuale illegittimità dell'avviso di addebito imponga in ogni caso al giudice di verificare la fondatezza o meno del debito contributivo.
2 6. La prescrizione peraltro è irrimediabilmente decorsa se si considera che eventuali maggiori contributi dei ricorrenti avrebbero dovuto essere versati entro il 2015 ed il 2016,
mentre gli avvisi di addebito sono stati notificati nel 2023, a distanza di oltre 5 anni.
Quanto agli avvisi di accertamento emessi in ambito tributario, nel caso di specie non è
possibile attribuire agli stessi efficacia interruttiva della prescrizione in quanto alcuna indicazione né specifica né generica era ivi contenuta circa la maggiore contribuzione dovuta in conseguenza del maggiore reddito accertato, per quanto evincibile dagli avvisi di accertamento dimessi dall' , ma solo relativamente alla posizione , con le CP_1 Pt_1
note del 3.3.2025 – per quanto detta produzione debba comunque essere dichiara inammissibile perché tardiva -.
7. Le ulteriori questioni poste in ricorso ed in sede di discussione rimangono assorbite.
8. Le spese di lite sono compensate tra le parti alla luce della complessità della vicende sottese agli avvisi di addebito opposti e loro sviluppi medio tempore.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, annulla gli avvisi di addebito dichiarando non dovute le somme ivi azionate per intervenuta prescrizione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 26/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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