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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 12123 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12123 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LAVIANO ADRIANA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] -RJ- (BRASILE) il 01/02/1983 C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
LAVIANO ADRIANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024 e - Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 02/03/2020 e che dalla loro unione è nata la figlia - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile Per_1
situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc Acquisito il parere del PM, all'udienza del 18.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia, verrà presa in accordo tra i due genitori;
3) La SI.ra continuerà ad abitare nella ex casa coniugale di proprietà del marito CP_1 sita in Napoli alla Via Osci n.1 piano 2° int. 5 insieme con la figlia minore.
4) Il SI. provvederà al cambio di residenza presso l'abitazione sita in Napoli alla Via Parte_1
Vittorio Veneto n.9.
5) Il SI. , imprenditore, corrisponderà alla SI.ra casalinga, entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, come contributo al suo mantenimento, la somma di €600,00 di cui €300,00 per la figlia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento per Per_1 intero delle spese straordinarie relative alla figlia minore, preventivamente concordate.
6) Il padre potrà prelevare la figlia e tenerla con sè nei week end a fine settimana alternati all'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21,00. Nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere con sé la bambina il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni secondo le vacanze scolastiche;
durante il periodo estivo 15 giorni consecutivi da concordare con la madre.
7) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti ove richiesto.
9) Le parti si impegnano a comunicarsi sempre eventuali cambi di domicilio o residenza o spostamenti più o meno lunghi”. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
atto n.18, parte I, S. sez S, reg. Atti Matrimonio anno 2020); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino