TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/10/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RO, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 4
Aprile 2025 e il 9 Ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza del 17 Ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2564 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, nella Via Parte_1
Matteo MA Boiardo n.7, C.F. in qualità di erede della signora CodiceFiscale_1
, nata il [...] a [...] e ivi deceduta il 14/01/2022, elettivamente Persona_1
domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Favara, in via Emanuela Setti Carraro n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Limblici, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti allegata in calce al ricorso di merito ex art. 445bis, VI comma, c.p.c. depositato il 9/08/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti, allegata agli atti di causa,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 Agosto 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la signora in qualità di erede della signora deceduta il Parte_1 Persona_1
14/01/2022, dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento a favore della prefata de cuius dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 con decorrenza dal 21 Maggio 2019, ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa, e non, come riconosciuto dal citato perito, dal mese di Luglio 2021, fino al rispettivo decesso.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 18 Marzo 2025 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza emessa il 4 Aprile 2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rilevava d'ufficio l'inammissibilità del ricorso che l'aveva introdotta, per essere stato depositato e iscritto a ruolo tardivamente, cioè dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni prescritto dal VI comma dell'art. 445bis c.p.c. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 Ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 4 Aprile 2025 e il 9 Ottobre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Nella ipotesi che ci occupa, si palesa giuridicamente fondata la suddetta questione, sollevata d'ufficio dal Giudice designato alla trattazione del procedimento de quo. Allo scopo di corroborarla è indispensabile, innanzitutto, richiamare il disposto dell'art. 445bis, VI comma,
c.p.c. Esso recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della
dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Or dunque, dalla consultazione del fascicolo telematico relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio avente N. R.G. 450/2021, instaurato dalla signora
2 con apposita istanza depositata il 22 Febbraio 2021 e proseguito, dopo il suo Persona_1
decesso, dall'erede signora mediante il deposito in data 10 Marzo 2022 di Parte_1
apposita memoria di costituzione, emerge un dato di rilevante importanza. Segnatamente che, quest'ultima ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 445bis, IV comma, c.p.c., con la quale ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato nella cennata fase, l'8 Luglio 2024.
Da tale data ha iniziato a decorrere per lei il termine perentorio di trenta giorni, stabilito dal VI
comma della citata norma codicistica, per depositare e iscrivere a ruolo il ricorso finalizzato alla proposizione del giudizio di merito. Quest'ultimo è scaduto mercoledì 7 Agosto 2024, non essendo i termini processuali afferenti ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in parola assoggettati alla disciplina della sospensione feriale. Invece, l'odierna ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo della contesa in esame soltanto il 9 Agosto 2024,
ossia due giorni dopo lo spirare del termine in questione. Di guisa che, risulta incontrovertibile la sua tardività, che ne comporta la inammissibilità, rendendo inammissibili le domande con il medesimo spiegate.
La ricorrente, soccombente, non avendo prodotto nel presente giudizio la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003, deve essere condannata al pagamento a favore dell' delle relative CP_1
spese processuali come liquidate nella parte dispositiva.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della signora ai sensi dell'art. 152 disp. att. Parte_1
c.p.c., avendo essa prodotto in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.
L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'enunciato procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, essendo stato depositato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dall'art. 445bis, VI comma, c.p.c.;
3 - condanna, per le argomentazioni sopra illustrate, la ricorrente a rifondere all' le CP_1
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- dichiara, per le argomentazioni superiormente illustrate, irripetibili le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 17 Ottobre 2025.
Il Giudice
Barbara RO
4