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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 686 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t Sig. , con sede in Parte_1 Parte_2
San Giuseppe Vesuviano alla Via Pianillo n.120, (P.I.V.A. n: ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Mastanielli n.16 sc.A presso lo studio dell'Avv.to Raffaele Boccia che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
(Per le comunicazioni: tel./fax 081.529.85.46;
PEC: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), residente in [...]31 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
1 Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.06.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art.59 della predetta legge, ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore si applica, tra l'altro, l'art.132 come riformato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c e pedissequo decreto ritualmente notificato, La
, in persona del l.r.p.t Sig. , citava innanzi Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale il Sig. al fine di sentir accertare e dichiarare il Controparte_1
suo status di erede puro e semplice rispetto alle successioni mortis causa aperte con delazione in suo favore per decesso del padre nato a [...] Persona_1
il 13.12.1941 e deceduto il 22.05.2020, e della madre , nata a [...] Persona_2
Annunziata il 08.03.1943 e deceduta il 06.12.2008. Status da dichiararsi per accettazione tacita dell'eredità fondata sul dedotto possesso dei beni ereditari ai sensi dell'art 485. C.C e/o per volturazione dei suddetti da parte del convenuto.
Il ricorrente, a sostegno della domanda rappresentava: che in virtù di Decreto
Ingiuntivo n.1733/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 23/12/2022, notificato il 29/12/2022, l'istante società, in qualità di creditrice nei confronti della Contr di e della somma Parte_3 Controparte_1 Parte_4
pari ad €.47.667,48, oltre interessi ex d.lgs.231/2002 e spese procedurali, agiva in Contr executivis nei riguardi della che il pignoramento mobiliare Parte_3
avverso la predetta aveva esito negativo, rendendo necessaria l'escussione dei soci della s.n.c. e, in particolare, del sig. verso il quale veniva Controparte_1
notificato atto di pignoramento immobiliare, in data 11/07/2023, sulle seguenti consistenze site in Poggiomarino alla Via Sambucci: quota di 666/2000 del diritto di proprietà dell'unità immobiliare riportata in catasto fabbricati del Comune di
2 Poggiomarino (NA) al foglio 16, particella 285, sub 101; quota di 666/2000 del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, riportata in catasto fabbricati del Comune di Poggiomarino (NA) al foglio 16, particella 285, sub 102; quota di 666/2000 del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, riportata in catasto fabbricati del Comune di Poggiomarino (NA) al foglio 16, particella 285, sub3. Nel procedimento esecutivo immobiliare, veniva rilevato sub iudice che i beni pignorati risultavano pervenuti nel ventennio in virtù di atto di divisione nonché per successione ereditaria ad
[...]
e e che non rinvenendosi le trascrizioni delle accettazioni Per_1 Persona_2
tacite dell'eredità, si assegnava termine ai sensi dell'art.567 c.p.c. al creditore pignorante, attuale ricorrente, per ripristinare la continuità delle trascrizioni. Pertanto, resasi necessaria l'accertamento della qualità di erede dell' , parte Controparte_1
ricorrente cosi concludeva: “accertata e dichiarata la continua e persistente abitazione nella casa familiare e il possesso di beni mobili e immobili di proprietà dei de cuius ed in capo alla parte resistente nonché Persona_1 Persona_2
l'insussistenza dell'inventario, dichiarare che il resistente è erede Controparte_1
puro e semplice dei sigg.ri ..>e ..>; b) in via Persona_3 Controparte_3
subordinata, accertare e dichiarare che il sig. , avendo volturato Controparte_1
catastalmente i beni caduti in successione in suo favore, ha accettato l'eredità avendo tenuto un comportamento incompatibile con la rinunzia;
c) autorizzare, visto il disposto degli artt.2648 e 2666 codice civile, il ricorrente, avendone interesse, alla trascrizione dell'acquisto ereditario presso la competente Agenzia del Territorio dispensando il Conservatore da ogni responsabilità; d) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA, con attribuzione ad esso procuratore antistatario.”
All'esito dell'udienza svolta in via cartolare addì 26.09.24, veniva dichiarata la contumacia del convenuto che, regolarmente citato, non compariva.
Ritenuta la causa matura per la decisione si disponeva rinvio all'udienza del
16/05/2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art.281sexies c.p.c. 3 Tanto dedotto in fatto, in rito va ritenuto che la legittimazione ad agire, l'interesse all'azione e la legittimazione passiva di parte convenuta risultano provate dalla produzione in giudizio di tutta la documentazione allegata telematicamente. L'attore ha interesse all'accertamento della qualità di erede nei confronti del suo debitore al fine di ottenere un titolo che assicuri la continuità delle trascrizioni sugli immobili da pignorare ed oggetto di due distinte successioni in favore del convenuto (della madre aperta in data 06.12.2008 e del padre deceduto in Persona_2 Persona_1
data 22.05.2020), giusta allegazione di apposita certificazione notarile per notar
Persona_4
Dalla documentazione tutta in atti (D.I. n.1733/22, pignoramento immobiliare, ordinanza del dì 02/01/24, ) emerge, senza dubbio alcuno, la prova della qualità di debitore del convenuto.
È provata, altresì, in capo al convenuto della qualità di socio della s.n.c Mi.
[...]
giusta visura camerale in atti. Pt_3
Giusta ordinanza emessa in data 02/01/2024, il G.E. dott.ssa rilevava che “i Per_5
beni pignorati risultano pervenuti nel ventennio in virtù di atto di divisione nonché per successione ereditaria ad e ma che non risulta la Persona_1 Persona_2
trascrizione delle accettazioni tacite dell'eredità sopra indicate”.
Va precisato che non vertendosi in materia di diritti reali, la prova della sussistenza delle successioni, così come dedotte dal ricorrente, e della relativa delazione del convenuto, oltre che dell'accertamento della qualità di erede a seguito di accettazione tacita dell'eredità non necessita di prove rigorose fondate su titoli, difatti la qualità di erede può essere provata con ogni mezzo, anche tramite presunzioni.
La domanda così come formulata può essere accolta.
Ai sensi dell'art.485 C.C. "Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità [...]. Trascorso
4 tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice".
Pertanto, il chiamato, che sia nel possesso dei beni ereditari e che non abbia compiuto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, diviene erede puro e semplice. Si tratta di un'ipotesi di accettazione presunta dell'eredità che prescinde sia da qualsiasi manifestazione di volontà (accettazione espressa), sia dal compimento di alcun atto da parte del chiamato (accettazione tacita) e costituisce eccezionale ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione. Il bene in Poggiomarino alla Via
Sambuci nn.29/31 è sempre stato occupato dai sigg.ri ed Persona_2 [...]
danti causa del resistente, come da certificati di residenza allegati. Il Per_1
resistente , ha continuano ad avere la residenza e ad abitare nello Controparte_1
stesso immobile (cfr. certificato in atti) e, quindi, è in possesso dei beni ereditari siti in via Sambuci nn.29/31.
Secondo costante giurisprudenza la convivenza del figlio chiamato nella medesima abitazione del de cuius sarebbe idonea ad integrare l'ipotesi di cui all'articolo 485
C.C. e a dar luogo ad una accettazione “presunta” dell'eredità. Il resistente
[...]
, trovandosi in possesso già prima dell'apertura della successione (paterna CP_1
e materna) dei beni ereditari ed in particolare del bene di cui al civico 29/31, ove era anche presente in sede di pignoramento mobiliare giusta verbale in atti, deve ritenersi erede puro e semplice in mancanza di inventario.
A conferma di quanto sopra, il sig. ha effettuato la voltura Controparte_1
catastale di detto immobile a suo nome, come da documenti in atti.
La voltura catastale rappresenta, confortato in modo univoco da copiosa giurisprudenza, un atto comprovante l'avvenuta accettazione tacita di eredità. La
Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui “la voltura catastale eseguita dal chiamato trattandosi di uno di quegli atti rientranti nell'art.
476 c.c., in quanto segnale inequivocabile di volontà di accettare, incide al punto che
5 il soggetto da semplice chiamato all'eredità diviene erede” (Cass. 107096/2019;
Cass. 22317/2014; Cass. 11478/2021).
Quindi, a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha, invece, rilievo sia agli effetti civili e sia a quelli catastali e costituisce atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014 (valore indeterminato) tenendo conto della mancanza di istruttoria, della semplicità delle questioni trattate, della contumacia del convenuto e del processo svoltosi in forma semplificata ex art.281 decies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, in persona dell'avv. Maria Arcella, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla , ogni diversa Parte_1
istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede :
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto
2) accerta che è erede, in ragione di ½, per intervenuta Controparte_1
accettazione tacita delle eredità a lui devolute per successione della madre
[...]
per causa di morte del 06.12.2008 e poi del padre Per_2 Persona_1
deceduto il 22.05.2020 ed avente ad oggetto gli immobili riportati in catasto fabbricati del Comune di Poggiomarino (NA) al foglio 16, particella 285, sub 101, particella 285, sub 102, particella 285, sub 3;
3) autorizza la ricorrente , in persona del l.r.p.t Sig. Parte_1
, ad effettuare la trascrizione del provvedimento presso la Parte_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;
4) condanna , in favore del ricorrente, alla refusione delle spese Controparte_1
documentate e quantificate in euro 561,87 (545+0,90x3 0,52x3 +12,61), oltre diritti ed onorari di causa liquidati in euro 3.562,00, il tutto oltre al rimborso forfettario ex 6 art.2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, attribuite ex art.93 c.p.c. all'Avv.to Raffaele Boccia dichiaratosi anticipatario.
Torre Annunziata, 21/05/2025 Il Giudice onorario
Avv. Maria Arcella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 686 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t Sig. , con sede in Parte_1 Parte_2
San Giuseppe Vesuviano alla Via Pianillo n.120, (P.I.V.A. n: ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Mastanielli n.16 sc.A presso lo studio dell'Avv.to Raffaele Boccia che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
(Per le comunicazioni: tel./fax 081.529.85.46;
PEC: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), residente in [...]31 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
1 Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.06.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art.59 della predetta legge, ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore si applica, tra l'altro, l'art.132 come riformato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c e pedissequo decreto ritualmente notificato, La
, in persona del l.r.p.t Sig. , citava innanzi Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale il Sig. al fine di sentir accertare e dichiarare il Controparte_1
suo status di erede puro e semplice rispetto alle successioni mortis causa aperte con delazione in suo favore per decesso del padre nato a [...] Persona_1
il 13.12.1941 e deceduto il 22.05.2020, e della madre , nata a [...] Persona_2
Annunziata il 08.03.1943 e deceduta il 06.12.2008. Status da dichiararsi per accettazione tacita dell'eredità fondata sul dedotto possesso dei beni ereditari ai sensi dell'art 485. C.C e/o per volturazione dei suddetti da parte del convenuto.
Il ricorrente, a sostegno della domanda rappresentava: che in virtù di Decreto
Ingiuntivo n.1733/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 23/12/2022, notificato il 29/12/2022, l'istante società, in qualità di creditrice nei confronti della Contr di e della somma Parte_3 Controparte_1 Parte_4
pari ad €.47.667,48, oltre interessi ex d.lgs.231/2002 e spese procedurali, agiva in Contr executivis nei riguardi della che il pignoramento mobiliare Parte_3
avverso la predetta aveva esito negativo, rendendo necessaria l'escussione dei soci della s.n.c. e, in particolare, del sig. verso il quale veniva Controparte_1
notificato atto di pignoramento immobiliare, in data 11/07/2023, sulle seguenti consistenze site in Poggiomarino alla Via Sambucci: quota di 666/2000 del diritto di proprietà dell'unità immobiliare riportata in catasto fabbricati del Comune di
2 Poggiomarino (NA) al foglio 16, particella 285, sub 101; quota di 666/2000 del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, riportata in catasto fabbricati del Comune di Poggiomarino (NA) al foglio 16, particella 285, sub 102; quota di 666/2000 del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, riportata in catasto fabbricati del Comune di Poggiomarino (NA) al foglio 16, particella 285, sub3. Nel procedimento esecutivo immobiliare, veniva rilevato sub iudice che i beni pignorati risultavano pervenuti nel ventennio in virtù di atto di divisione nonché per successione ereditaria ad
[...]
e e che non rinvenendosi le trascrizioni delle accettazioni Per_1 Persona_2
tacite dell'eredità, si assegnava termine ai sensi dell'art.567 c.p.c. al creditore pignorante, attuale ricorrente, per ripristinare la continuità delle trascrizioni. Pertanto, resasi necessaria l'accertamento della qualità di erede dell' , parte Controparte_1
ricorrente cosi concludeva: “accertata e dichiarata la continua e persistente abitazione nella casa familiare e il possesso di beni mobili e immobili di proprietà dei de cuius ed in capo alla parte resistente nonché Persona_1 Persona_2
l'insussistenza dell'inventario, dichiarare che il resistente è erede Controparte_1
puro e semplice dei sigg.ri ..>e ..>; b) in via Persona_3 Controparte_3
subordinata, accertare e dichiarare che il sig. , avendo volturato Controparte_1
catastalmente i beni caduti in successione in suo favore, ha accettato l'eredità avendo tenuto un comportamento incompatibile con la rinunzia;
c) autorizzare, visto il disposto degli artt.2648 e 2666 codice civile, il ricorrente, avendone interesse, alla trascrizione dell'acquisto ereditario presso la competente Agenzia del Territorio dispensando il Conservatore da ogni responsabilità; d) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA, con attribuzione ad esso procuratore antistatario.”
All'esito dell'udienza svolta in via cartolare addì 26.09.24, veniva dichiarata la contumacia del convenuto che, regolarmente citato, non compariva.
Ritenuta la causa matura per la decisione si disponeva rinvio all'udienza del
16/05/2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art.281sexies c.p.c. 3 Tanto dedotto in fatto, in rito va ritenuto che la legittimazione ad agire, l'interesse all'azione e la legittimazione passiva di parte convenuta risultano provate dalla produzione in giudizio di tutta la documentazione allegata telematicamente. L'attore ha interesse all'accertamento della qualità di erede nei confronti del suo debitore al fine di ottenere un titolo che assicuri la continuità delle trascrizioni sugli immobili da pignorare ed oggetto di due distinte successioni in favore del convenuto (della madre aperta in data 06.12.2008 e del padre deceduto in Persona_2 Persona_1
data 22.05.2020), giusta allegazione di apposita certificazione notarile per notar
Persona_4
Dalla documentazione tutta in atti (D.I. n.1733/22, pignoramento immobiliare, ordinanza del dì 02/01/24, ) emerge, senza dubbio alcuno, la prova della qualità di debitore del convenuto.
È provata, altresì, in capo al convenuto della qualità di socio della s.n.c Mi.
[...]
giusta visura camerale in atti. Pt_3
Giusta ordinanza emessa in data 02/01/2024, il G.E. dott.ssa rilevava che “i Per_5
beni pignorati risultano pervenuti nel ventennio in virtù di atto di divisione nonché per successione ereditaria ad e ma che non risulta la Persona_1 Persona_2
trascrizione delle accettazioni tacite dell'eredità sopra indicate”.
Va precisato che non vertendosi in materia di diritti reali, la prova della sussistenza delle successioni, così come dedotte dal ricorrente, e della relativa delazione del convenuto, oltre che dell'accertamento della qualità di erede a seguito di accettazione tacita dell'eredità non necessita di prove rigorose fondate su titoli, difatti la qualità di erede può essere provata con ogni mezzo, anche tramite presunzioni.
La domanda così come formulata può essere accolta.
Ai sensi dell'art.485 C.C. "Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità [...]. Trascorso
4 tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice".
Pertanto, il chiamato, che sia nel possesso dei beni ereditari e che non abbia compiuto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, diviene erede puro e semplice. Si tratta di un'ipotesi di accettazione presunta dell'eredità che prescinde sia da qualsiasi manifestazione di volontà (accettazione espressa), sia dal compimento di alcun atto da parte del chiamato (accettazione tacita) e costituisce eccezionale ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione. Il bene in Poggiomarino alla Via
Sambuci nn.29/31 è sempre stato occupato dai sigg.ri ed Persona_2 [...]
danti causa del resistente, come da certificati di residenza allegati. Il Per_1
resistente , ha continuano ad avere la residenza e ad abitare nello Controparte_1
stesso immobile (cfr. certificato in atti) e, quindi, è in possesso dei beni ereditari siti in via Sambuci nn.29/31.
Secondo costante giurisprudenza la convivenza del figlio chiamato nella medesima abitazione del de cuius sarebbe idonea ad integrare l'ipotesi di cui all'articolo 485
C.C. e a dar luogo ad una accettazione “presunta” dell'eredità. Il resistente
[...]
, trovandosi in possesso già prima dell'apertura della successione (paterna CP_1
e materna) dei beni ereditari ed in particolare del bene di cui al civico 29/31, ove era anche presente in sede di pignoramento mobiliare giusta verbale in atti, deve ritenersi erede puro e semplice in mancanza di inventario.
A conferma di quanto sopra, il sig. ha effettuato la voltura Controparte_1
catastale di detto immobile a suo nome, come da documenti in atti.
La voltura catastale rappresenta, confortato in modo univoco da copiosa giurisprudenza, un atto comprovante l'avvenuta accettazione tacita di eredità. La
Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui “la voltura catastale eseguita dal chiamato trattandosi di uno di quegli atti rientranti nell'art.
476 c.c., in quanto segnale inequivocabile di volontà di accettare, incide al punto che
5 il soggetto da semplice chiamato all'eredità diviene erede” (Cass. 107096/2019;
Cass. 22317/2014; Cass. 11478/2021).
Quindi, a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha, invece, rilievo sia agli effetti civili e sia a quelli catastali e costituisce atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014 (valore indeterminato) tenendo conto della mancanza di istruttoria, della semplicità delle questioni trattate, della contumacia del convenuto e del processo svoltosi in forma semplificata ex art.281 decies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, in persona dell'avv. Maria Arcella, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla , ogni diversa Parte_1
istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede :
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto
2) accerta che è erede, in ragione di ½, per intervenuta Controparte_1
accettazione tacita delle eredità a lui devolute per successione della madre
[...]
per causa di morte del 06.12.2008 e poi del padre Per_2 Persona_1
deceduto il 22.05.2020 ed avente ad oggetto gli immobili riportati in catasto fabbricati del Comune di Poggiomarino (NA) al foglio 16, particella 285, sub 101, particella 285, sub 102, particella 285, sub 3;
3) autorizza la ricorrente , in persona del l.r.p.t Sig. Parte_1
, ad effettuare la trascrizione del provvedimento presso la Parte_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;
4) condanna , in favore del ricorrente, alla refusione delle spese Controparte_1
documentate e quantificate in euro 561,87 (545+0,90x3 0,52x3 +12,61), oltre diritti ed onorari di causa liquidati in euro 3.562,00, il tutto oltre al rimborso forfettario ex 6 art.2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, attribuite ex art.93 c.p.c. all'Avv.to Raffaele Boccia dichiaratosi anticipatario.
Torre Annunziata, 21/05/2025 Il Giudice onorario
Avv. Maria Arcella
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