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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 3861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3861 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Santagata Parte_1
Emilia presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to De Controparte_1
Angelis Ida presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 25.06.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
Con ricorso depositato in data 17.06.2024, parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Caserta il 24.04.2008 con parte resistente, e dalla loro unione è nato il figlio il Per_1
14.07.2011;
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito da ascriversi a parte resistente,
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa Per_1 coniugale, ed il versamento a carico di parte resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari a euro 400,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento in proprio favore pari a euro 200,00 mensili.
Si è costituita in giudizio parte resistente, non opponendosi alla richiesta di separazione, chiedendo per sé l'assegnazione della casa coniugale, chiedendo disporsi l'affido condiviso del figlio minore presso il padre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentarsi il diritto di visita da parte del genitore non collocatario, e chiedendo, infine, il versamento a carico di parte ricorrente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari a euro 250,00 mensili, oltre al Per_1 contributo al 50% elle spese straordinarie.
In data 05.11.2024 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ed il Giudice relatore disponeva in prosieguo l'audizione del figlio minore , assistito Per_1 dall'ausiliario Apostolico Anna.
All'udienza del 06.12.2024 si procedeva all'ascolto del minore in epigrafe ed il G.I. a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
In particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in maniera condivisa Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso il padre, e disciplinava il diritto di visita da parte della madre. Inoltre, non disponeva l'assegnazione della casa coniugale, risiedendo il padre presso un'abitazione diversa, nulla disponeva in merito all'assegno di mantenimento in favore di parte ricorrente, ed infine poneva a carico di quest'ultima un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari a euro 250,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e in data 25.06.2025 la causa è stata introitata per la decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 3
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“a. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ b. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso il padre come di fatto già avviene da già un anno tenuta in considerazione la volontà del minore;
c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggior interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
d. autorizzare ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
e. la madre potrà vedere e tenere con sé il minore ogniqualvolta il minore lo vorrà tenute in considerazione le esigenze scolastiche sportive e sociali e in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri madre-figlio vengono così regolamentati a) la madre potrà vedere e tenere con sé il minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana diogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
f. disporre la assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra (di proprietà della ricorrente); Parte_1
g. non disporre il contributo al mantenimento in favore della sig.ra atteso che la medesima ha Parte_1 una potenziale capacità reddituale, tenuta peraltro in considerazione la disponibilità della ex casa coniugale;
h. disporre che la madre versi al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Controparte_1
Per_ mantenimento per il figlio , l'importo di € 250,00 con adeguamento annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (si richiamano le linee guida del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);
i. spese legali compensate tra le parti.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_2
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
3 4
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 4, Parte II, Serie A,
Ufficio I, anno 2008);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
4
R.G. n. 3861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3861 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Santagata Parte_1
Emilia presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to De Controparte_1
Angelis Ida presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 25.06.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 17.06.2024, parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Caserta il 24.04.2008 con parte resistente, e dalla loro unione è nato il figlio il Per_1
14.07.2011;
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito da ascriversi a parte resistente,
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa Per_1 coniugale, ed il versamento a carico di parte resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari a euro 400,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento in proprio favore pari a euro 200,00 mensili.
Si è costituita in giudizio parte resistente, non opponendosi alla richiesta di separazione, chiedendo per sé l'assegnazione della casa coniugale, chiedendo disporsi l'affido condiviso del figlio minore presso il padre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentarsi il diritto di visita da parte del genitore non collocatario, e chiedendo, infine, il versamento a carico di parte ricorrente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari a euro 250,00 mensili, oltre al Per_1 contributo al 50% elle spese straordinarie.
In data 05.11.2024 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ed il Giudice relatore disponeva in prosieguo l'audizione del figlio minore , assistito Per_1 dall'ausiliario Apostolico Anna.
All'udienza del 06.12.2024 si procedeva all'ascolto del minore in epigrafe ed il G.I. a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
In particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in maniera condivisa Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso il padre, e disciplinava il diritto di visita da parte della madre. Inoltre, non disponeva l'assegnazione della casa coniugale, risiedendo il padre presso un'abitazione diversa, nulla disponeva in merito all'assegno di mantenimento in favore di parte ricorrente, ed infine poneva a carico di quest'ultima un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari a euro 250,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e in data 25.06.2025 la causa è stata introitata per la decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
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La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“a. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ b. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso il padre come di fatto già avviene da già un anno tenuta in considerazione la volontà del minore;
c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggior interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
d. autorizzare ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
e. la madre potrà vedere e tenere con sé il minore ogniqualvolta il minore lo vorrà tenute in considerazione le esigenze scolastiche sportive e sociali e in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri madre-figlio vengono così regolamentati a) la madre potrà vedere e tenere con sé il minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana diogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
f. disporre la assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra (di proprietà della ricorrente); Parte_1
g. non disporre il contributo al mantenimento in favore della sig.ra atteso che la medesima ha Parte_1 una potenziale capacità reddituale, tenuta peraltro in considerazione la disponibilità della ex casa coniugale;
h. disporre che la madre versi al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Controparte_1
Per_ mantenimento per il figlio , l'importo di € 250,00 con adeguamento annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (si richiamano le linee guida del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);
i. spese legali compensate tra le parti.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_2
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
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2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 4, Parte II, Serie A,
Ufficio I, anno 2008);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
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