Versione
13 ottobre 2011
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28 dicembre 2012
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Art. 94. Effetti delle informazioni del prefetto 1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all' ((articolo 91, comma 6)) , nelle societa' o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all' ((articolo 91, comma 6)) , siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all' ((articolo 91, comma 6)) , siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.
Commentari • 112
- 1. un fiore nel deserto in attesa di essere emendato | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 6.482441
[…] n. 233, dell'art. 94-bis Codice antimafia recante la misura mite della prevenzione collaborativa[12] si era finalmente superata l'originaria impronta monistica di questo ambito giuridico particolare del contrasto all'infiltrazione mafiosa nelle attività pubbliche che tanti dubbi di irragionevolezza generava, degradando l'interdittiva da prima e unica ratio, […] altresì, una vigilanza attiva delle U.T.G. anche in relazione agli ambiti rispetto ai quali si è deciso di inibire l'efficacia incapacitante dell'interdittiva, il Prefetto possa impartire alcune delle misure di prevenzione collaborativa di natura terapeutico-osservazionale di cui all'art. 94-bis del Codice antimafia. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 15/05/2018, n. 3198Provvedimento: […] essa ricorrente aveva inoltrato alla CSEA istanza di riesame in autotutela tesa ad ottenere 1'annullamento degli atti sopra indicati, motivata sulla ritenuta applicabilità dell'art. 94 Codice antimafia alla fattispecie in esame; […] I.Violazione del I comma dell'art. 94 del codice antimafia d.lgs. 159/2011 - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto ed erroneità' del presupposto, nonché' sotto il profilo della irragionevolezza, […] contrariamente a quanto statuito dal CSEA nel provvedimento di diniego dell'autotutela, l'art.94 codice antimafia troverebbe applicazione anche in materia di agevolazioni e/o contributi pubblici, conformemente al dato letterale degli artt. 67 e 92 codice antimafia, […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- autotutela·
- violazione art. 67 Codice Antimafia·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- violazione art. 91 e 94 d.lgs. 159/2011·
- rinuncia alla parte del ricorso·
- sospensione di contributi pubblici·
- violazione art. 166 c.p.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- interdittiva antimafia·
- violazione art. 94 Codice Antimafia·
- fideiussione bancaria