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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1459.
(Risoluzione nel contratto plurilaterale).
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
(Risoluzione nel contratto plurilaterale).
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Commentari • 25
- 1. contratto plurilateralehttps://www.brocardi.it/ · 293.1556
Consulenza legale Q20149402 (Articolo 1459 Codice Civile - Risoluzione nel contratto plurilaterale) «L' art. 1459 del c.c. è dettato solo per l'ipotesi della risoluzione del contratto plurilaterale in caso di inadempimento di una delle parti, il quale non...»
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Giurisprudenza • 113
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2024, n. 2214Provvedimento: […] in via subordinata, per l'eventualità della permanenza delle condizioni ostative al trasferimento ex art. 2932 cc, chiedeva che venisse pronunciata la risoluzione giudiziale ex art. 1459 cc del contratto preliminare conclusosi con lo scambio della proposta e dell'accettazione per cui vi è causa, per grave inadempimento del convenuto,Leggi di più...
- danno da interesse positivo·
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- trasferimento coattivo·
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- risoluzione contratto preliminare·
- art. 1459 c.c.·
- art. 2932 c.c.·
- inadempimento contrattuale