Articolo 1459 del Codice civile
Articolo 1458Articolo 1460
Versione
19 aprile 1942
Art. 1459.

(Risoluzione nel contratto plurilaterale).

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente