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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13130 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 18 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio (ore
16,35), ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 32749 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. a Roma l'11.01.1968, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, alla via Giuseppe Mazzini, n. 123, presso lo studio dell'avv. Marco
IOZZIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
E
Controparte_1
[...]
OPPOSTI
OGGETTO: altre ipotesi - opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. M. Iozzia, per il ricorrente: “Nel merito: accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto del e, per esso, dell' Controparte_1 [...]
, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_1 del Sig. per le causali di cui alla cartella impugnata, stante Parte_1
la manifesta insussistenza del credito a titolo di contributo unificato. Per
l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento
1 n. 097 2025 00811522 05/000 e del ruolo presupposto n. 2025/008049, con conseguente sgravio di ogni somma richiesta. Con vittoria di spese, competen- ze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 24 settembre 2025, ha Parte_1 esposto che ha proposto appello avverso la sentenza di questo Tribunale - Se- zione lavoro n. 1056/2020, iscritto al n. 2240/2020 R.G. della Corte d'appello di Roma;
che, trattandosi di controversia in materia di lavoro, ha depositato, contestualmente al ricorso, autocertificazione circa il reddito percepito nell'anno 2019 al fine di beneficiare dell'esenzione dal contributo unificato ex art. 9, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002; che egli ha appunto dichiarato di non aver percepito un reddito superiore all'importo di €35.240,04 lordi, valido per l'anno 2020; che il 3 settembre 2025 gli è stata notificata cartella di paga- mento n. 097 2025 00811522 05/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Ri- scossione su incarico del Corte di Appello di Roma, Controparte_1 per un importo totale di €430,90 a titolo di contributo unificato, interessi e spese;
che ha presentato il 5 settembre 2025 all' recupero crediti della CP_2
Corte d'appello, istanza di annullamento in autotutela allegando i documenti attestanti l'errore compiuto dall'amministrazione; e che, ciò nonostante,
l'Ufficio ha confermato la pretesa.
Assumendo di non essere debitore della somma pretesa poiché al mo- mento del giudizio si trovava nella condizione reddituale prevista dalla legge per beneficiare dell'esenzione dal contributo unificato, ha rassegnato le con- clusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
All'udienza fissata per la discussione nessuno è comparso né risulta che il ricorso sia stato notificato ai convenuti.
2 In tale situazione, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che rilevarsi la improcedibilità del giudizio (cfr. Cass. 5.3.2003, n.
3251).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 24 settembre 2025, così prov- Parte_1
vede:
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Roma, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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