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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4646/2022 avente ad oggetto: “risarcimento danni da responsabilità
sanitaria”, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. , rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Antonio Mercogliano, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Avellino, alla via Moccia n. 90;
attori
E
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Merola, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
Part risposta e delibera n. 244/2023, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' in Avellino, alla via degli
Imbimbo n. 10/12;
convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, e , nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi della defunta madre, , convenivano dinanzi a questo Tribunale, l' Parte_4 [...]
Part
(di seguito , chiedendone la condanna al pagamento, in loro favore e nella Controparte_1 quota ereditaria, pari ad ¼ ciascuno, del risarcimento dei danni patiti iure proprio dalla madre in conseguenza della morte del figlio ( ), oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Parte_5
A sostegno della domanda esponevano che: il fratello, condannato a 4 anni di Parte_5
reclusione, già al momento della traduzione in carcere presso la casa circondariale di , Controparte_2
presentava condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario;
-le richieste di trasferimento in regime di detenzione domiciliare venivano, però, rigettate, atteso il parere negativo del personale sanitario
Part dell' -durante la detenzione lo stato di salute del loro congiunto subiva un ulteriore peggioramento;
-
solo in data 10.03.2017, veniva eseguita un'ecografia addominale;
-i risultati dell'ecografia richiedevano immediati approfondimenti diagnostici (TAC) che, invece, venivano eseguiti solo il 27.04.2017,
evidenziando un cancro al pancreas;
-con provvedimento del 12.06.2017, il detenuto veniva trasferito in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione in Taurano (AV), ove decedeva in data
4.07.2017.
Gli attori, esponevano, poi, di aver promosso un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ed il successivo giudizio di merito avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni ad essi spettanti iure proprio e iure
hereditario per la morte del congiunto. Tale giudizio, iscritto al n. R.G. 1923/2019, veniva definitivo con ordinanza di accoglimento, passata in giudicato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: in via preliminare, Parte_6
l'improponibilità della domanda, per violazione del divieto di frazionamento del credito;
-il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
-l'infondatezza della domanda. In particolare, eccepiva che la somma richiesta dai ricorrenti a titolo di danno iure hereditatis, in conseguenza del medesimo evento, era già
stata liquidata nella sua interezza, on ordinanza n. 2121/2021, emessa a definizione del procedimento n.
R.G. 1923/2019.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
c.p.c.. Indi, all'udienza del 25.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata, per le ragioni che si passano ad illustrare. In via preliminare, appare priva di pregio l'eccezione di improcedibilità della domanda, per violazione del divieto di frazionamento del credito.
In punto di diritto, si osserva che il principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito non può trovare applicazione nel caso in cui il creditore, sia pure con riferimento ad un medesimo rapporto obbligatorio, agisca in giudizio solo ed esclusivamente per il singolo credito di cui sia già divenuto titolare, e solo successivamente agisca in giudizio, per l'ulteriore credito di cui sia divenuto titolare soltanto successivamente (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 25413/2021). Nel caso in esame, gli attori agiscono nella qualità di eredi della madre, , deceduta in data 28.12.2019, ovvero dopo Parte_4
l'introduzione del giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. n. R.G. 1923/2019, avvenuta in data 30.04.2019.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori. Risulta,
infatti, documentalmente provata in capo agli attori la qualità di eredi di . In particolare, Parte_4
tanto risulta dal certificato di morte dell' e dal certificato di famiglia che attesta il vincolo di Pt_4
parentela (cfr. allegati 6 e 7 al ricorso introduttivo).
Passando all'esame del merito, gli attori hanno agito in giudizio, quali eredi della defunta madre,
al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno da quest'ultima patito iure
proprio in conseguenza della morte del figlio, , limitatamente alla quota ereditaria (1/4 Parte_5
ciascuno).
Giova premettere in punto di diritto che: ‹‹quando la vittima è già deceduta al momento
dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente,
un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile,
nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico, mentre è possibile,
dunque, discorrere (risarcendolo) di danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al diritto iure
proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico
relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto›› (cfr. Cass.
civ., sez. III, n. 2635/2025; Cass. civ., sez. III, n. 35998/2023).
Ebbene, nel caso in esame, dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti, è emerso che: gli odierni attori promuovevano un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. a seguito di ATP;
-durante il giudizio di ATP, veniva espletata una consulenza medica, integrata nel successivo giudizio di merito;
-i
Part CCTTUU accertavano che i sanitari dell' avevano diagnosticato la neoplasia pancreatica con quattro mesi di ritardo;
-che tale ritardo era stato determinato da negligenza ed imperizia, poiché i sanitari avevano omesso di disporre approfondimenti diagnostici a seguito dell'ecografia addominale del 10.03.2017; -la condotta dei sanitari, contraria alle prescrizione previste dalle Linee Guida AIOM 2016, aveva determinato una perdita della possibilità di sopravvivenza del di 15 mesi;
-una tempestiva diagnosi Pt_5
con la relativa terapia, pur tenendo conto delle comorbilità da cui era affetto il paziente (diabete mellito e cardiopatia valvolare) avrebbe, cioè, comportato una sopravvivenza di ulteriori 15 mesi.
È, poi, emerso che il giudizio di merito, n. R.G. 1923/2019, veniva definito con ordinanza n. 2121
del 29.09.2021, passata in giudicato. Con tale ordinanza, il Tribunale di Avellino, tenuto conto delle risultanze della CTU, liquidava in via equitativa pura il danno richiesto (danno patito iure proprio dal de
cuius, trasmesso agli eredi) in complessivi 23.000,00, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie.
È, infine, emerso che, a seguito della morte della madre, (germana degli odierni Persona_1
Part attori) proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo la condanna dell' al risarcimento del danno subito in proprio e quale erede di , in conseguenza della morte del fratello. Tale giudizio si Parte_4
concludeva con ordinanza di accoglimento parziale n. 2854/2024 del 15.03.2024, non impugnata.
Con tale ordinanza, il Tribunale di Avellino ha liquidato il danno da lesione del rapporto parentale patito da , madre del de cuius, in € 9.000,00, riconoscendo alla germana la quota ereditaria Parte_4
di sua spettanza, pari a ¼ (€ 2.250,00).
Il Tribunale ha preso le mosse dal valore base indicato dalle tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale (€ 135.000,00), in assenza di elementi presuntivi che indicassero una particolare intensità e/o qualità del rapporto. Poi, ne ha operato un duplice abbattimento: il primo, di 1/3, trattandosi di lesione e non di perdita del rapporto parentale (attesa la inevitabilità del decesso); il secondo, di ulteriori
4/5, attesa la peculiarità del caso di specie.
La Sottoscritta ritiene di condividere tale valutazione, tenuto conto dei seguenti rilevanti elementi:
1) , in assenza dell'errore diagnostico e terapeutico, avrebbe fruito di una pur sempre Parte_5
limitata durata di vita residua (15 mesi in luogo dei 3 mesi intercorsi tra l'esame ecografico e l'exitus); 2)
la qualità di vita residua che avrebbe vissuto, tenuto conto del regime di detenzione cui Parte_5 sarebbe stato sottoposto, non sarebbe stata paragonabile a quella di un soggetto libero;
3) l'assenza di convivenza tra madre e figlio, avendo un proprio autonomo nucleo familiare;
4) la Parte_5
durata effettiva di vita della dante causa degli attori (deceduta in data 28.12.2019). Parte_4
In definitiva, agli attori va riconosciuto l'importo di € 2.550,00 ciascuno, pari a ¼ del danno patito dalla loro dante causa, , per la lesione del rapporto parentale conseguente alla morte del Parte_4
figlio . Parte_5
L'importo riconosciuto, devalutato alla data del fatto (4.07.2017) e rivalutato all'attualità (con applicazione degli interessi sulla somma annualmente rivalutata), è pari ad € 2.493,63. Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate, secondo le tariffe di cui al D.M.
147/2022, scaglione da € 5.200,01 a 26.000,00, valori minimi senza aumenti per pluralità di parti (avendo esse la medesima posizione processuale), tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate,
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
e quali eredi di , disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
[...] Parte_2 Parte_4
1) in accoglimento delle domande attoree, condanna l' , al pagamento, Controparte_1
in favore degli attori di € 2.493,63 ciascuno, oltre interessi al tasso legale, come indicato in parte motiva;
2) condanna l' , al pagamento, in favore degli attori, delle spese e Controparte_1
competenze di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre € 145,50 per esborsi, oltre accessori,
con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Mercogliano, antistatario.
Così deciso in Avellino, l'11.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4646/2022 avente ad oggetto: “risarcimento danni da responsabilità
sanitaria”, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. , rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Antonio Mercogliano, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Avellino, alla via Moccia n. 90;
attori
E
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Merola, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
Part risposta e delibera n. 244/2023, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' in Avellino, alla via degli
Imbimbo n. 10/12;
convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, e , nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi della defunta madre, , convenivano dinanzi a questo Tribunale, l' Parte_4 [...]
Part
(di seguito , chiedendone la condanna al pagamento, in loro favore e nella Controparte_1 quota ereditaria, pari ad ¼ ciascuno, del risarcimento dei danni patiti iure proprio dalla madre in conseguenza della morte del figlio ( ), oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Parte_5
A sostegno della domanda esponevano che: il fratello, condannato a 4 anni di Parte_5
reclusione, già al momento della traduzione in carcere presso la casa circondariale di , Controparte_2
presentava condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario;
-le richieste di trasferimento in regime di detenzione domiciliare venivano, però, rigettate, atteso il parere negativo del personale sanitario
Part dell' -durante la detenzione lo stato di salute del loro congiunto subiva un ulteriore peggioramento;
-
solo in data 10.03.2017, veniva eseguita un'ecografia addominale;
-i risultati dell'ecografia richiedevano immediati approfondimenti diagnostici (TAC) che, invece, venivano eseguiti solo il 27.04.2017,
evidenziando un cancro al pancreas;
-con provvedimento del 12.06.2017, il detenuto veniva trasferito in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione in Taurano (AV), ove decedeva in data
4.07.2017.
Gli attori, esponevano, poi, di aver promosso un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ed il successivo giudizio di merito avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni ad essi spettanti iure proprio e iure
hereditario per la morte del congiunto. Tale giudizio, iscritto al n. R.G. 1923/2019, veniva definitivo con ordinanza di accoglimento, passata in giudicato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: in via preliminare, Parte_6
l'improponibilità della domanda, per violazione del divieto di frazionamento del credito;
-il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
-l'infondatezza della domanda. In particolare, eccepiva che la somma richiesta dai ricorrenti a titolo di danno iure hereditatis, in conseguenza del medesimo evento, era già
stata liquidata nella sua interezza, on ordinanza n. 2121/2021, emessa a definizione del procedimento n.
R.G. 1923/2019.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
c.p.c.. Indi, all'udienza del 25.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata, per le ragioni che si passano ad illustrare. In via preliminare, appare priva di pregio l'eccezione di improcedibilità della domanda, per violazione del divieto di frazionamento del credito.
In punto di diritto, si osserva che il principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito non può trovare applicazione nel caso in cui il creditore, sia pure con riferimento ad un medesimo rapporto obbligatorio, agisca in giudizio solo ed esclusivamente per il singolo credito di cui sia già divenuto titolare, e solo successivamente agisca in giudizio, per l'ulteriore credito di cui sia divenuto titolare soltanto successivamente (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 25413/2021). Nel caso in esame, gli attori agiscono nella qualità di eredi della madre, , deceduta in data 28.12.2019, ovvero dopo Parte_4
l'introduzione del giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. n. R.G. 1923/2019, avvenuta in data 30.04.2019.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori. Risulta,
infatti, documentalmente provata in capo agli attori la qualità di eredi di . In particolare, Parte_4
tanto risulta dal certificato di morte dell' e dal certificato di famiglia che attesta il vincolo di Pt_4
parentela (cfr. allegati 6 e 7 al ricorso introduttivo).
Passando all'esame del merito, gli attori hanno agito in giudizio, quali eredi della defunta madre,
al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno da quest'ultima patito iure
proprio in conseguenza della morte del figlio, , limitatamente alla quota ereditaria (1/4 Parte_5
ciascuno).
Giova premettere in punto di diritto che: ‹‹quando la vittima è già deceduta al momento
dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente,
un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile,
nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico, mentre è possibile,
dunque, discorrere (risarcendolo) di danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al diritto iure
proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico
relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto›› (cfr. Cass.
civ., sez. III, n. 2635/2025; Cass. civ., sez. III, n. 35998/2023).
Ebbene, nel caso in esame, dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti, è emerso che: gli odierni attori promuovevano un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. a seguito di ATP;
-durante il giudizio di ATP, veniva espletata una consulenza medica, integrata nel successivo giudizio di merito;
-i
Part CCTTUU accertavano che i sanitari dell' avevano diagnosticato la neoplasia pancreatica con quattro mesi di ritardo;
-che tale ritardo era stato determinato da negligenza ed imperizia, poiché i sanitari avevano omesso di disporre approfondimenti diagnostici a seguito dell'ecografia addominale del 10.03.2017; -la condotta dei sanitari, contraria alle prescrizione previste dalle Linee Guida AIOM 2016, aveva determinato una perdita della possibilità di sopravvivenza del di 15 mesi;
-una tempestiva diagnosi Pt_5
con la relativa terapia, pur tenendo conto delle comorbilità da cui era affetto il paziente (diabete mellito e cardiopatia valvolare) avrebbe, cioè, comportato una sopravvivenza di ulteriori 15 mesi.
È, poi, emerso che il giudizio di merito, n. R.G. 1923/2019, veniva definito con ordinanza n. 2121
del 29.09.2021, passata in giudicato. Con tale ordinanza, il Tribunale di Avellino, tenuto conto delle risultanze della CTU, liquidava in via equitativa pura il danno richiesto (danno patito iure proprio dal de
cuius, trasmesso agli eredi) in complessivi 23.000,00, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie.
È, infine, emerso che, a seguito della morte della madre, (germana degli odierni Persona_1
Part attori) proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo la condanna dell' al risarcimento del danno subito in proprio e quale erede di , in conseguenza della morte del fratello. Tale giudizio si Parte_4
concludeva con ordinanza di accoglimento parziale n. 2854/2024 del 15.03.2024, non impugnata.
Con tale ordinanza, il Tribunale di Avellino ha liquidato il danno da lesione del rapporto parentale patito da , madre del de cuius, in € 9.000,00, riconoscendo alla germana la quota ereditaria Parte_4
di sua spettanza, pari a ¼ (€ 2.250,00).
Il Tribunale ha preso le mosse dal valore base indicato dalle tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale (€ 135.000,00), in assenza di elementi presuntivi che indicassero una particolare intensità e/o qualità del rapporto. Poi, ne ha operato un duplice abbattimento: il primo, di 1/3, trattandosi di lesione e non di perdita del rapporto parentale (attesa la inevitabilità del decesso); il secondo, di ulteriori
4/5, attesa la peculiarità del caso di specie.
La Sottoscritta ritiene di condividere tale valutazione, tenuto conto dei seguenti rilevanti elementi:
1) , in assenza dell'errore diagnostico e terapeutico, avrebbe fruito di una pur sempre Parte_5
limitata durata di vita residua (15 mesi in luogo dei 3 mesi intercorsi tra l'esame ecografico e l'exitus); 2)
la qualità di vita residua che avrebbe vissuto, tenuto conto del regime di detenzione cui Parte_5 sarebbe stato sottoposto, non sarebbe stata paragonabile a quella di un soggetto libero;
3) l'assenza di convivenza tra madre e figlio, avendo un proprio autonomo nucleo familiare;
4) la Parte_5
durata effettiva di vita della dante causa degli attori (deceduta in data 28.12.2019). Parte_4
In definitiva, agli attori va riconosciuto l'importo di € 2.550,00 ciascuno, pari a ¼ del danno patito dalla loro dante causa, , per la lesione del rapporto parentale conseguente alla morte del Parte_4
figlio . Parte_5
L'importo riconosciuto, devalutato alla data del fatto (4.07.2017) e rivalutato all'attualità (con applicazione degli interessi sulla somma annualmente rivalutata), è pari ad € 2.493,63. Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate, secondo le tariffe di cui al D.M.
147/2022, scaglione da € 5.200,01 a 26.000,00, valori minimi senza aumenti per pluralità di parti (avendo esse la medesima posizione processuale), tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate,
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
e quali eredi di , disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
[...] Parte_2 Parte_4
1) in accoglimento delle domande attoree, condanna l' , al pagamento, Controparte_1
in favore degli attori di € 2.493,63 ciascuno, oltre interessi al tasso legale, come indicato in parte motiva;
2) condanna l' , al pagamento, in favore degli attori, delle spese e Controparte_1
competenze di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre € 145,50 per esborsi, oltre accessori,
con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Mercogliano, antistatario.
Così deciso in Avellino, l'11.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli